Furto in abitazione: beni non esposti alla pubblica fede e pena minore per il ladro

Nessun dubbio sulla condanna per il ‘topo d’appartamento’. La sua posizione, però, si rivela meno delicata. Confermata l’aggravante per avere provato il colpo col favore della notte. Esclusa invece l’aggravante per la presunta esposizione alla pubblica fede dei beni finiti nel mirino del ladro.

Colpo notturno a vuoto. Il ‘topo d’appartamento’ viene beccato, arrestato e portato in carcere. E poi condannato per furto. Ma la pena va ridotta cade difatti l’aggravante della esposizione alla pubblica fede , relativamente ai beni presi di mira dal ladro. Cassazione, sentenza n. 36827, sezione Quinta Penale, depositata il 5 settembre 2016 Abitazione. Colto sul fatto, il ladro finisce sotto accusa per tentato furto in abitazione . E una volta ricostruito l’episodio, la condanna è inevitabile su questo punto concordano i giudici del Tribunale e quelli della Corte d’appello. A rendere più delicata la sua posizione, poi, la contestazione di due aggravanti la minorata difesa e l’ esposizione alla pubblica fede . Sul primo punto concordano anche i magistrati della Cassazione. Non vi è dubbio, difatti, che la commissione di un furto in ora notturna è agevolata dalle minori possibilità per i privati di sorvegliare l’appartamento . A maggior ragione quando, come in questo caso, non vi è neanche il ricorso alla tecnologia, ad esempio con un dispositivo di allarme . Discorso diverso, invece, per la seconda aggravante. Viene ritenuta corretta, difatti, l’impostazione difensiva , secondo cui i beni oggetto del tentativo di furto non erano esposti alla pubblica fede, trovandosi all’interno di un’abitazione non liberamente accessibile, in quanto chiusa da una porta avente una serratura che il ladro ha tentato di forzare inutilmente. Ciò ovviamente comporta una riduzione della pena, ma su questo fronte toccherà ai giudici d’appello pronunciarsi nuovamente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 22 giugno – 5 settembre 2016, n. 36827 Presidente Savani – Relatore Fidanzia Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 28 maggio 2015 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado con cui F.G. è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di tentativo di furto aggravato nell'abitazione di proprietà di C.R., C. D. e C. A 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l'imputato affidandolo ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge penale e manifesta illogicità in relazione all'art. 625 comma 1° n. 7 c.p Lamenta il ricorrente che nel caso di specie l'esposizione alla pubblica fede non riguarda i beni oggetto dei tentativo di furto - custoditi chiusi all'interno di un luogo di privata dimora non liberamente accessibile - ma il portone d'ingresso dell'abitazione regolarmente chiuso a chiave oggetto dei tentativo di forzatura. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e mancanza di motivazione con riferimento all'art. 61 n. 5 c.p Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa sul solo rilievo che lo stesso ha agito notte tempo mentre il suo riconoscimento avrebbe dovuto passare attraverso uno specifico onere motivazionale. Considerato in diritto 1. Va preliminarmente rigettato il secondo motivo. Questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che la commissione di un furto in ora notturna integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, a causa della ridotta vigilanza pubblica che in tali ore viene esercitata, in considerazione anche delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell'appartamento, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese dei soggetto passivo. cfr. Cass., sez. 2, 3/05/1991, n. 9088, rv. 188134 Cass., sez. 5, 11/03/2011, n. 19615, rv. 250183 . Nel caso di specie, tali particolari circostanze a titolo di esempio, l'esistenza di un dispositivo di allarme a protezione dell'appartamento non sono in alcun modo emerse secondo la ricostruzione dei giudici di merito e non sono neppure state allegate dall'imputato, con la conseguenza che l'aggravante contestata deve ritenersi sussistente. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato e va pertanto accolto. Si condivide l'impostazione difensiva secondo cui i beni oggetto del tentativo di furto non siano stati esposti alla pubblica fede, trovandosi all'interno di una abitazione non liberamente accessibile in quanto chiusa da un porta avente una serratura che il ricorrente ha tentato di forzare, con conseguente inconfìgurabilità dell'aggravante contestata. Ne consegue che avendo il giudice di primo grado, in sede di inflizione della pena confermata in appello, applicato un trattamento sanzionatorio che teneva conto di entrambi le aggravanti dei furto accertate, deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla riconosciuta aggravante ex art. 625 comma 1° n. 7 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per la rideterminazione dei trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla riconosciuta aggravante ex art. 625 comma 1° n. 7 c.p. rigetta il ricorso nel resto e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria per la determinazione dei trattamento sanzionatorio.