Certificato medico non idoneo a provare l’impedimento assoluto dell’imputato

In tema di impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato.

Così ha stabilito la Suprema Corte con la pronuncia n. 36066/16, depositata il 31 agosto. Il caso. Avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, con la quale era stata confermata la decisione di primo grado di condanna per il reato di lesioni nei confronti di un minore, ricorrono per cassazione gli imputati. Impedimento dell’imputato. La difesa degli imputati lamenta la conferma dell’ordinanza con la quale il Giudice di pace aveva rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento dello stesso imputato. In particolare, contesta la decisione del Tribunale secondo cui l’imputato contumace non può far valere un impedimento a comparire senza far precedere la richiesta della volontà esplicita di voler partecipare al processo . Volontà esplicita di voler partecipare al processo. Per la suprema Corte le doglianze sono però infondate. Secondo, infatti, la prevalente giurisprudenza della Corte, la scelta dell’imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che, in caso di rinvio dell’udienza, egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo . Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello aveva evidenziato che l’imputato non aveva espresso in maniera esplicita la volontà di partecipare al processo, limitandosi a far recapitare in udienza solo un certificato medico. A tal proposito le Sezioni Unite, a loro tempo, hanno avuto modo di precisare che in tema di impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato . Obblighi del Giudice di merito. In ordine, dunque, a tale valutazione, la Corte ha fissato i seguenti principi di diritto. Innanzitutto il legittimo impedimento a comparire dell’imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell’attualità e cioè deve sussistere in relazione all’udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l’impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile . Inoltre, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l’impedimento dell’imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la documentazione prodotta insufficiente, purché, però, dia ragione del suo convincimento di non assolutezza dell’impedimento con motivazione logica e corretta. Infine, è stata ribadita la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell’imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti ad attestare l’infermità con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell’impedimento . Il Giudice di pace ha ritenuto, dunque, che il certificato non fosse idoneo a provare l’impedimento assoluto dell’imputato a comparire e tale decisione deve considerarsi assolutamente corretta. Il giudice di merito può, infatti, ritenere l’insussistenza dell’impedimento a comparire dell’imputato, dedotto mediante l’allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo riferimento a nozioni di comune esperienza. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 25 agosto – 31 agosto 2016, n. 36066 Presidente Fumo Relatore Miccoli Fatto e diritto 1. II difensore di M.I., G. I. e A. I. ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza dei Tribunale di Ragusa, con la quale era stata confermata la pronunzia di primo grado di condanna dei suddetti imputati per il reato di lesioni in danno dei minore V.C 2. Il difensore ricorrente ha denunziato violazione di legge e correlativi vizi motivazionali, articolando le sue doglianze in sei motivi. Tali motivi non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni qui di seguito indicate. 3. Con il primo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli articoli 484, 420 ter e 178 cod. proc. pen. Nell'interesse dell'imputato A. I. ci si duole della' conferma dell'ordinanza con la. quale il Giudice di pace aveva rigettato l'istanza,di rinvio dell'udienza dei 24 aprile 2014 per impedimento dello stesso imputato. In particolare, la difesa contesta l'assunto dei Tribunale secondo cui l'imputato contumace non può far valere un impedimento a comparire senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo. Le doglianze difensive sono manifestamente infondate. Invero, secondo la prevalente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, la scelta dell'imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che,in caso di rinvio dell'udienza,egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo Sez. 2, n. 2559 del 19/12/2014, D'Angelo, Rv. 262282 Sez. 2, n. 44214 del 18/10/2013, Conte, Rv. 257504 Sez. 2, n. 1633 del 19/02/2003, P.M. in proc. Leone, Rv. 227244 . Nel caso in esame il giudice di appello ha evidenziato che l'imputato aveva fatto solo recapitare in udienza un certificato medico, senza esprimere in maniera esplicita la volontà di partecipare al processo pag. 5 della sentenza . Tanto in effetti si rileva dalla lettura del verbale di udienza valutabile da questa Corte in ragione della natura processuale della doglianza , al quale risulta allegato un certificato medico non accompagnato da alcuna dichiarazione dell'imputato. Risulta, altresì, che il Giudice di pace ha valutato tale certificato, sulla cui insufficienza a provare un impedimento assoluto dell'imputato ha reso congrua e logica motivazione. Invero, quanto ai poteri valutativi del giudice rispetto alle ragioni di salute documentate in un certificato medico prodotto a sostegno della richiesta di rinvio dell'udienza, va rimarcato che le Sezioni Unite di questa Corte, già da tempo Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005, Gagliardi, Rv. 231810 , hanno avuto modo di precisare che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato. E, in ordine a tale necessaria valutazione, questa Corte ha fissato i seguenti principi. Il legittimo impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave e assoluto, deve presentare il carattere dell'attualità e cioè deve sussistere in relazione all'udienza per la quale egli è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, come non altrimenti superabile Sez. 5, n. 43373 del 06/10/2005, Fontana, Rv. 233079 Sez. 5, n. 3392 del 14/12/2004, Curaba, Rv. 231406 Inoltre, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, purché dia ragione del suo convincimento di non assolutezza dell'impedimento con motivazione logica e corretta Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F, Rv. 260814 .Sez. 5, n. 3400 del=15/12/2004, Sabino, Rv. 231410 Sez. 2, n,10731 de1.22j09/199.8, Bevilacqua Rv. 211660 Sez. 4, n 9530 del 09/10/1996, Pochetti Rv. 2 0.696.8 .`. Infine, è stata ribadita la legittimità del provvedimento di diniego della richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, in ipotesi di produzione di un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità nella specie, faringo-tracheite con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, S., Rv. 247348 . Così come è stato ritenuto necessario che vi sia nel certificato medico anche una attestazione in ordine alla impossibilità assoluta di comparire Sez. 2, n. 42595 del 27/10/2009, Errico, Rv. 255119 . Evidenziati i suddetti principi, va rilevato che nel caso in esame,risulta presentato un certificato medico non proveniente da struttura pubblica riferito allo I. A., redatto il precedente 23 aprile 2014 ed attestante che l'imputato era affetto da lombosciatalgia dx , non deambulava autonomamente e aveva bisogno 5 giorni di riposo . Come si è già detto, il Giudice di pace ha ritenuto che il certificato prodotto non fosse idoneo a provare l'assoluto impedimento dell'imputato a comparire. Tale decisione, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, di cui si è sopra dato conto, deve considerarsi assolutamente corretta, in quanto esente da vizi logici e di metodo e, comunque, implicante valutazioni di merito certamente non censurabili in questa sede. A tal proposito è il caso di sottolineare che il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute Fattispecie in cui, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, addotto mediante la produzione di certificato medico attestante lombosciatalgia acuta con necessità di riposo assoluto , non emergendo dalla documentazione l'impossibilità di deambulare o comunque di raggiungere l'aula di udienza trasportato da altri Sez. 6, n. 36636 del 03/06/2014, F, Rv. 260814 . 4. Manifestamente infondato, anche per genericità, è il secondo motivo con il quale sono stati denunziati violazione di legge e correlati vizi motivazionali in ordine alla mancata assunzione di prova indicata come decisiva . Con l'atto di appello era stata dedotta la nullità dell'ordinanza di ammissione delle prove emessa il 2 aprile 2012 dal Giudice di pace perché non avrebbe motivato sulla mancata ammissione di testi indicati in una lista a discarico. Il Giudice di appello ha rigettato l'eccezione di nullità evidenziando che tale lista non risultava depositata in atti e che, peraltro, la dedotta nullità doveva ritenersi sanata. Tale assunto è corretto, giacché l'omessa considerazione di testi indicati dalla difesa ovvero la revoca di una ordinanza ammissiva degli stessi testi, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, producono una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata si vedano in materia Sez. 2, n. 9761 del 10/02/2015, Rizzello, Rv. 263210 Sez. 5, n. 51522 del 30/09/2013, Abatelli e altro, Rv. 257891 Sez. 3, n. 8159 del 26/11/2009, p.c. in proc. Panella, Rv. 246255 . Nel verbale del 12 aprile 2012 non risulta verbalizzata alcuna censura della difesa alla ordinanza ammissiva delle prove, né alcuna questione attinente la mancata ammissione dei testi della difesa risulta essere stata proposta successivamente in dibattimento. Peraltro, la difesa dei ricorrenti anche in questa sede non ha in alcun modo precisato su quali specifiche circostanze tali testi avrebbero dovuto essere sentiti e, quindi, non ha chiarito la dedotta decisività della prova. Invero, può essere censurata la mancata assunzione di prove richieste dalla parte solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi alla acquisizione di ulteriori elementi probatori. La stessa genericità ha caratterizzato il motivo di appello proposto sul punto, sicché legittima deve ritenersi anche la decisione del Giudice di appello che ha rigettato la richiesta di rinnovazione del dibattimento. In proposito va, peraltro, rimarcato che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell'articolo 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull'ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall'articolo 190 stesso codice per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte , mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo articolo 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado si vedano in tal senso Sez. 6, n. 48645 dei 06/11/2014, G e altro, rv. 261256 Sez. 6, n. 761 del 10/10/2006 Ud., rv. 235598 Sez. 5, n. 26885 del 09/06/2004 Ud. rv. 229883 . Sotto altro profilo e con specifico riferimento anche alla dedotta violazione dell'articolo 603 cod. proc. pen., si rileva che il Tribunale, con esaustiva e logica motivazione, ha rigettato le richieste di rinnovazione istruttoria, non ravvisando elementi di indispensabilità in alcuna delle richieste formulate alla luce delle risultanze processuali già acquisite pag. 6 della sentenza . Va qui richiamata la condivisibile giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i fenomeni di integrazione probatoria in appello rispondono ad una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell'accertamento probatorio che caratterizza il giudizio di primo grado, onde la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni ed altri, rv. 203974 . Né può trascurarsi quella giurisprudenza che afferma che il giudice d'appello ha l'obbligo di motiva respressamente sulla richiesta di rinnovazione, del dibattimento solo nel caso di suo raccoglimento mentre laddove ritenga di respingerla può anche motivarne espliciitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dei reo. Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, Coppola, rv. 259893 . Ma, come si è detto, il Tribunale nel caso in esame ha motivato anche in ordine alla non decisività della prova ed è del tutto evidente che si tratta di valutazioni della prova sottratte al sindacato di legittimità infatti, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, rv. 257741 in senso conforme n. 5782 del 2007, rv. 236064 n. 40496 dei 2009, rv. 245009, n. 24294 del 2010, rv. 247872 . 5. Infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale si reitera la doglianza già proposta in appello in ordine alla regolarità della prosecuzione dei giudizio, trasferito dal soppresso ufficio di Ispica ove era stato trattato fino all'udienza del 24 aprile 2014 a quello del Giudice di pace di Modica, senza che fosse stata rinnovata la citazione degli imputati. Il Tribunale sulla questione ha risposto in maniera articolata e corretta pagg. 4 e 5 della sentenza , evidenziando in particolar modo come all'udienza fissata nella nuova sede giudiziaria era comparso il difensore degli imputati contumaci, il quale aveva rappresentato questi ultimi, nulla specificamente eccependo in ordine alla mancata rinnovazione della citazione. Va detto che nel verbale di udienza risulta verbalizzata solo una dichiarazione dei difensore con la quale si è rilevato come gli imputati non sono stati informati del trasferimento della sede dell'Ufficio . Quindi non è stata neppure posta la questione della citazione degli imputati nella nuova sede. D'altronde, anche di recente questa Corte ha avuto modo di chiarire che non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato, già ritualmente dichiarato contumace, l'avviso del rinvio del processo con indicazione della data e dei luogo di prosecuzione dei giudizio, neanche quando questo si trasferisce dalla sede distaccata , soppressa ex articolo 1 D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, a quella centrale del tribunale, se l'ordinanza che dispone il rinvio è stata letta in udienza, in quanto l'imputato contumace è rappresentato dal difensore ad ogni effetto consentito dalla legge Sez. 3, n. 23274 del 30/04/2015, Leone e altro, Rv. 263828 . Peraltro, non si può ignorare che la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ritiene che anche l'omesso avviso del rinvio dell'udienza all'imputato non comparso, rispetto al quale non sia stata dichiarata ancora la contumacia, comporta solo una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore nella prima occasione utile, ai sensi dell'articolo 182, comma secondo cod.proc.pen. e non, invece, una nullità assoluta, non essendo configurabile, in una simile ipotesi, un' omessa citazione dell'imputato. Sez. 6, n. 28299 del 10/11/20.15, Bonomelli e altri Rv 267046. . Nel caso in esame come si è già detto non risulta che il difensore dell'imputato.,tabb~ espressamente eccepito la nullità dei mancato avviso agli imputati della ordinanza di rinvio della udienza da tenersi nella nuova sede del Giudice di pace. Né può ritenersi errato il ragionamento fatto dal Tribunale, che ha sottolineato la notorietà nella zona della chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Ispica e del suo trasferimento a Modica . Da tempo questa Corte ha avuto modo di evidenziare che, in tema di rinvio in prosecuzione del processo ad altra udienza, l'omesso formale avviso all'imputato contumace della celebrazione della successiva udienza in altro edificio non è equiparabile all'omessa citazione e non integra nullità assoluta ed insanabile di cui all'articolo 178 lett.c cod.proc.pen., giacché l'avviso orale dei rinvio ex articolo 477, comma 3, cod. proc. pen., ha lo stesso effetto della citazione a comparire per la nuova udienza per coloro che sono comparsi o debbono essere considerati presenti e l'omesso formale avviso del trasferimento dei luogo dell'udienza in altri locali costituisce un evento eccezionale e di tale notorietà che può essere portato a conoscenza dell'imputato e dei suo difensore con altre modalità ed anche con avvisi pubblici Sez. 2, n. 18130 del 20/02/2001, Zito, Rv. 219496 . 6. Con il quarto motivo si denunzia la mancata assunzione di prova decisiva, la carenza di motivazione e il travisamento della prova. In ordine al primo profilo si richiama quanto già detto sopra sub paragrafo n. 4. Riguardo gli altri profili, va rilevato che le deduzioni difensive si risolvono in censure di merito e appaiono inammissibilmente finalizzate ad una rivalutazione del materiale probatorio. E, con riferimento alle deduzioni in fatto svolte nell'interesse dei ricorrenti, va evidenziato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'articolo 606, lettera e , cod. proc. pen. la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia infatti inalterata la natura dei controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo dei provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Solo attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione Sez. 3, n. 44901 dei 17/10/2012, F., Rv. 253567 . Giova, peraltro, ricordare che il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto dinanzi al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se i1,-travisamento non gli era stato. rappresentate Sez. 5. -n. 48703 dei 24/09/201.4, Biondetti Rv. 261438. Con molte delle doglianze in esame la difesa dei ricorrenti si è in effetti limitata a censurare la sentenza impugnata in quanto avrebbe ritenuto, sulla base di erronea valutazione delle risultanze processuali sussistente la responsabilità per il reato ascritto. In sede di legittimità, tuttavia, non è consentita una diversa lettura ed interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di Cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Va qui ribadito che l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e tenuto conto di quanto articolatamente argomentato nella sentenza di primo grado, alla quale il Tribunale ha fatto anche legittimamente rinvio e la cui motivazione integra quella di appello, formando un unico complesso corpo argomentativo, poichè entrambe concordano nella valutazione di molti degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906 Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181 . 7. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo con il quale ci si duole dell'entità della pena e della omessa motivazione sul diniego del beneficio della non menzione. In ordine al primo profilo,va detto che nella sentenza impugnata si rinviene congrua e logica motivazione in ordine alla entità della pena e al diniego delle attenuanti generiche. In proposito va detto che si tratta di valutazioni di merito incensurabili in questa sede e si deve, in proposito, ricordare che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 conformi n. 459 del 1982 Rv. 151649 n. 10238 del 1988, Rv. 179476 n. 6200 del 1992, Rv. 191140 n. 707 del 1998, Rv. 209443 n. 2285 del 2005, Rv. 230691 n. 34364 del 2010, Rv. 248244 . Riguardo al beneficio della non menzione va rimarcato che le iscrizioni nel casellario giudiziale relative alle sentenze emesse dal giudice di pace sono disciplinate dal D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 si veda in particolare l'articolo 5, lettere g e h , in seguito al quale è stato abrogato l'articolo 45 del d.lvo n. 274/2000. 8. Con l'ultimo motivo vengono dedotte censure in ordine alla quantificazione della provvisionale. Il motivo è inammissibile, giacché il provvedimento con il quale il giudice di merito nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva -liquidazione .=.d.ell''integral?e risarc4m.ento. Sez. U, n. 2246 de.l 19/12/1990., QCapelli, RV 9. Si deve dare solo atto, non essendo valutabile in questa sede, che in data 17 agosto 2016 è stata depositata una nota a firma dell'imputato M.I., alla quale è stata allegata copia di un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. 10. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. La persona offesa è un minore e quindi, a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 va disposto che, in caso di diffusione dei presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs 195/03 in quanto disposto d'ufficio.