Il principio del «minimo sacrificio necessario» della libertà personale

In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 275, comma 3, c.p.p., incombe sul giudice che emette o conferma un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente .

Così la sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35780/16, depositata il 30 agosto. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal gip nei confronti di 2 carabinieri, indagati per i delitti di cui agli artt. 110, 479 e 314 c.p., per aver redatto un falso verbale di sequestro riguardante denaro trovato nel corso di una perquisizione, nel quale avevano annotato di aver trovato 4mila euro, mentre in realtà ne avevano rinvenuti 13mila oltre ad oggetti, di cui si erano appropriati. Entrambi i carabinieri propongono ricorso in Cassazione. Tra i diversi motivi dedotti dai ricorrenti, si segnala la pretesa nullità del provvedimento cautelare per violazione degli artt. 63 e 273 c.p.p., sostenuta lamentando che il Collegio aveva ricavato i gravi indizi nei confronti dell’indagato dalle dichiarazioni della donna presso la quale era stata effettuata la perquisizione, ma costei, nel momento in cui le aveva rese, era già indagata del delitto di ricettazione e, pertanto, avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie previste per gli indagati. Inoltre, ci si duole che il provvedimento del Tribunale nulla aveva disposto circa l’idoneità della misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo, espressamente richiesta con allegazione di documentazione a supporto, con palese violazione dell’art. 275, comma 3- bis, c.p.p L’inutilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagata. Per ciò che concerne l’inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per la pretesa qualità di indagata per il delitto connesso di ricettazione del denaro, il Tribunale ha esplicato il ragionamento decisorio, chiarendo che era pacifico che la donna sporse denuncia davanti ad un ufficio di Polizia diverso da quello che aveva proceduto al sequestro incriminato, inoltre, la mera qualità formale di indagata non è di rilievo ai fini dell’inutilizzabilità e che l sua posizione era quella di persona offesa rispetto ai reati commessi dai ricorrenti. Neppure risultava alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra gli illeciti attribuiti ai ricorrenti e quello di ricettazione del denaro, che solo in seguito sarebbe emerso. Tale conclusione è conforme a Cass. n. 51732/13, secondo cui l’inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall’inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l’originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico . Dunque, la censura del ricorrente è infondata. Il principio del minimo sacrificio necessario . La censura pregnante e che fonderà poi la decisione della Corte di annullare la sentenza con rinvio è quella riguardante la mancanza di motivazione circa l’inidoneità del provvedimento degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. Il provvedimento impugnato ha infatti omesso ogni argomento al riguardo, risultando dunque adottato in elusione della novella normativa introdotta, con l. n. 47/2015, all’art. 275, comma 3- bis c.p.p., nel quale si legge Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di sui all’art. 275- bis c.p.p. . Norma palesemente ispirata al principio del minimo sacrifico necessario della libertà personale di cui Corte Cost. n. 0048/15 e Cass n. 16085/11 . In proposito si è già espressa anche la sez. III della Suprema Corte che, con la sentenza n. 842/2015, ha affermato che in tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, all’art. 275, comma 3, c.p.p., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente” . Inoltre, Cass. n. 20769/16 , in tema di arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, ha aggiunto che in tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla l. n. 47/2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 26 aprile – 30 agosto 2016, n. 35780 Presidente Fumo – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip il 14 Dicembre 2015 nei confronti degli indagati F. e M., appartenenti all'Arma dei Carabinieri, per i delitti di cui agli articolo 110, 479 e 314 cp, per aver redatto un falso verbale di sequestro riguardante denaro trovato nel corso di una perquisizione, nel quale avevano annotato dì aver trovato 4mìla euro, mentre in realtà ne avevano rinvenuti 13 mila oltre ad oggetti, di cui si erano appropriati fatto del Maggio 2015. 1.Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la difesa di F., che ha lamentato violazione di legge in punto di esigenza cautelare dei pericolo di inquinamento, dell'art 292 co 1 lett c cpp, nonché l'illogicità e la mancanza di motivazione sull'autonoma valutazione delle esigenze cautelari. Infatti, l'ordinanza gravata aveva ritenuto il pericolo di inquinamento delle prove considerando la presunta attività di depistaggio e la disinvoltura mostrata dall'indagato nell'ambiente di lavoro, con giudizio riguardante le prove ormai acquisite e non quelle ancora occorrenti allo sviluppo delle indagini. 1.1 Col secondo motivo ha rappresentato la violazione di legge in punto di esigenza cautelare del pericolo di recidiva e dell'art 292 co 1 lett c cpp, nonché l'illogicità e la mancanza di motivazione sul tema dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari. La difesa aveva dedotto che l'indagato era stato sospeso dal servizio, essendo, pertanto, impossibilitato a reiterare i reati propri di cui era stato accusato ed aveva richiesto l'attenuazione della misura cautelare in quella degli arresti domiciliari, presso i genitori dell'indagato, a distanza di 200 Km dal luogo del contestato delitto il Tribunale in nessun modo aveva spiegato le ragioni per le quali riteneva che, nella situazione data, permanessero le esigenze di cauteia,né per quale motivo fosse giudicata inidonea la misura degli arresti domiciliari. 2.Ha proposto ricorso la difesa di M., che coi primo motivo ha dedotto la nullità del provvedimento per violazione degli arti 63 e 273 cpp. Il Collegio, infatti, aveva ritenuto i gravi indizi nei confronti dell'indagato, ricavandoli dalle dichiarazioni della donna presso la quale era stata eseguita la perquisizione ma costei, nel momento in cui le aveva rese, era già a sua volta indagata per il delitto di ricettazione e, pertanto, doveva essere sentita fin dall'inizio con le garanzie predisposte per gli indagati in loro assenza le sue informazioni non potevano essere usate né contro se stessa né contro altri. D'altra parte, secondo il ricorso, la qualità di indagata della denunziante era a conoscenza della PG, a cui la donna aveva prodotto un precedente verbale di elezione di domicilio, ed i fatti per cui era indagata sarebbero stati strettamente connessi con quelli per i quali era indagato M 2.1 Col secondo motivo ci si è doluti della violazione degli articolo 274, 275, 275 co 3 bis e 275 bis cpp, nonché della mancanza di motivazione. Infatti il Tribunale aveva ravvisato le esigenze cautelari, nonché l'inidoneità di altre misure, considerando il grado e l'intensità dei pericoli di inquinamento probatorio e di recidiva. Ma nell'esposizione delle ragioni di tale giudizio non vi era alcun riferimento concreto alla specifica posizione di M Inoltre mancava ogni argomentazione circa il requisito dell'attualità dei pericolo di recidiva, in considerazione dei fatto che l'indagato sapeva dell'indagine in corso fin da Settembre 2015 e non aveva avuto condotte recidivanti, né aveva realizzato attività di inquinamento probatorio. 2.2 Infine il provvedimento nulla aveva risposto circa l'inidoneità della invocata misura di arresti domiciliari con dispositivo di controllo, espressamente richiesta con allegazione di documentazione a supporto, con palese violazione dell'art 275 co 3 bis cpp. All'odierna udienza il PG, dr D.L., ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Motivi della decisione I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati. 1.Deve esaminarsi per prima la doglianza, espressa dal ricorso M., dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa per la pretesa qualità di indagata per il delitto connesso di ricettazione del denaro, che, se accolta, travolgerebbe l'intero impianto indiziario a carico degli indagati. 1.1 La motivazione dei Tribunale ha esaurientemente esplicato il ragionamento decisorio, chiarendo in fatto che dagli atti era pacifico che la donna sporse denunzia davanti ad un ufficio di Polizia diverso da quello che aveva proceduto al sequestro incriminato, che - in coerenza con consolidata giurisprudenza di legittimità citata nell'ordinanza - in ogni caso la mera qualità formale di indagata non è di rilievo ai fini dei funzionamento della sanzione di inutilizzabilità, e che la sua posizione - secondo gli atti consultati - era quella di persona offesa rispetto ai reati perpetrati dai ricorrenti. Del resto, neppure risultava alcuna delle ipotesi di connessione di cui all'art 12 cpp tra gli illeciti attribuiti ai ricorrenti e quello di ricettazione del denaro, che solo in seguito sarebbe chiaramente emerso nei confronti della denunziante. 1.2 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza dì legittimità già riportata nel provvedimento ed alla più recente e coerente decisione di Sez. 2, Sentenza n. 51732 de/ 19/11/2013 Ud. dep. 23/12/2013 Rv. 258109 L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di persone informate dei fatti da soggetti che, essendosi prestati a cambiare denaro di provenienza asseritamente illecita, ritenevano di commettere un'ipotesi di riciclaggio, integrante invece reato impossibile, per l'inesistenza dei denaro da riciclare . La predetta censura è infondata come quella relativa alla pretesa insussistenza delle esigenze cautelari, formulata da entrambi i ricorrenti. 2. II Tribunale le ha correttamente desunte dalla gravità dei fatti, neppure posta in discussione nei ricorsi, e dall'emergere di comportamenti di probabile reiterazione di delitti, palesati dalle intercettazioni di conversazioni. La motivazione ha chiaramente spiegato che in alcune di esse, in particolare F., fece riferimento a prassi illecite, consistenti verosimilmente in falsificazione di atti, da lui stesso seguite in occasione di arresti operati con i coindagati M. e C. mentre in altre parlò di denaro da corrispondere ad un informatore, di provenienza non lecita conversazione 21.8.2015 ore 21,52 ed accettò la promessa di un regalo di consistente valore economico in cambio di aiuto ad una persona che doveva sporgere denunzia, essendo insieme a lui il ricorrente M. conversazione 9.8.2015 or 16,20 . 3. A diverse conclusione deve giungersi per le specifiche doglianze riguardanti la mancanza di motivazione circa l'inidoneità del provvedimento degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, prevista espressamente dall' art 275 co 3 bis cpp. 3.1 Deve constatarsi che il provvedimento impugnato, pur essendo stato investito della questione dal ricorso M., ha omesso ogni argomento al riguardo, risultando, così, adottato in elusione della novella normativa introdotta con legge 47/2015,art 275 co 3 bis cpp. In base alla lettera di tale regola processuale, infatti Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art 275 bis cpp. Tale ultima disposizione è, dunque, chiara nel prescrivere al Giudice che emette il più rigoroso provvedimento cautelare di verificare prima la possibilità di salvaguardia delle necessità cautelari tramite la misura degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo. 3.2 Essa appare palesemente ispirata al principio del minimo sacrificio necessario della libertà personale, più volte espresso e ribadito dalle pronunce della Corte Costituzionale ex multis sentenza n. 0048 del 2015 in G.U. 013 del 01/04/2015 ed affermato anche dalle Sez. Un. di questa Corte sent 16085 del 2011, rv. 249324 ed impone uno scrutinio rigoroso, con riferimento al caso concreto, circa l'inadeguatezza della predetta misura alla tutela delle esigenze di cautela. 3.3 In proposito si è già espressa questa Corte con riguardo al testo del nuovo art 275 co 3 cpp, introdotto con la medesima legge 47/2015, inerente l'obbligo di motivazione circa le eventuali ragioni per cui sono ritenute inidonee alla salvaguardia delle esigenze di cautela altre misure coercitive ed interdittive anche in caso di applicazione congiunta. Così, Sez. 3, Sentenza n. 842 del 17/12/2015 Cc. dep. 12/01/2016 Rv. 265964. In tema di scelta delle misure cautelari, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., incombe sul giudice che emette o conferma, sia pure in sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere il dovere di esplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive anche se applicate congiuntamente . Fattispecie relativa a questione dedotta con richiesta di revoca o sostituzione della misura custodiale carceraria con quella dell'obbligo di dimora e, congiuntamente, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria . 3.4. A seguito dell'inserimento nel testo dell'art 275 cpp del nuovo comma 3 bis, tale onere di motivazione specifica deve intendersi esteso anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, sia per la chiarezza del dato testuale, sia perché se questa non fosse la ragione giustificatrice della disposizione, essa non ne avrebbe alcuna e sarebbe inutiliter data , essendo già previsto il predetto dovere di motivazione specifica dalla suindicata norma di cui all'art 275 co 3 cpp, con riferimento alle altre misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere ivi indicate. 3.5 Il predetto orientamento è stato di recente confermato dalla decisione di questa Corte nella sua composizione più autorevole. Così Sez. U, Sentenza n. 20769 del 28/04/2016 Cc. dep. 19/05/2016 Rv. 266651 In tema di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, a seguito della riforma introdotta dalla legge n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneità della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Alla luce delle considerazioni e delle osservazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo esame. P.Q.M . Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.