Esame del perito e incidente probatorio: i chiarimenti della Cassazione

In sede di incidente probatorio, non può mancare la fase dell'esposizione orale del perito, con successivo esame delle parti, come previsto dalle norme in materia di prove secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, solo l'esposizione orale conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento .

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 35497/2016, depositata il 26 agosto. Il caso. La Corte d'appello competente, confermando quasi integralmente la statuizione del giudice di prime cure, condannava un imputato per il reato di cui agli artt. 81, 609- bis , comma 1, 609- ter , numero 1 e ultimo comma ,c.p. violenza sessuale, in continuazione, con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di un'infraquattordicenne e di soggetto che non ha compiuto gli anni dieci . L'imputato veniva altresì riconosciuto colpevole dell'illecito di cui all'art. 600- quater , ultimo comma, c.p. detenzione di materiale pedopornografico, in ingente quantità . Al condannato, un docente, era, infatti, contestato di aver costretto alcune sue alunne, abusando della propria autorità, a compiere e subire degli atti sessuali, e di detenere un'ingente quantità di materiale pedopornografico. Avverso la sentenza della Corte territoriale, che confermava la pronuncia di primo grado, limitandosi a ridurre la pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 609- bis , ultimo comma, c.p. minor gravità , l'imputato ricorreva per cassazione. L'impugnante lamentava violazione di legge, contraddittorietà della motivazione e violazione di norme processuali. Una prova in anticipo”, ma conforme al modello dibattimentale. Con riferimento ai motivi di gravame connessi alle modalità di espletamento della perizia e al mancato esame del perito in sede di dibattimento, la Suprema Corte ha ritenuto necessario operare una ricostruzione della normativa relativa. Gli Ermellini hanno affermato che, dall'assetto dell'ordinamento in materia di prove ed esame del perito, emerge come quest'ultimo, unitamente al controesame da parte della difesa, rappresentino dei tasselli indispensabili dell' iter di formazione della prova. La possibilità di disporre una perizia con le modalità dell'incidente probatorio trova una giustificazione nella necessità di conservare la prova e l'art. 401, comma 1, c.p.p. fa espresso riferimento alle forme di assunzione della prova che caratterizzano il dibattimento. La Suprema Corte ha evidenziato come il suddetto rimando abbia la funzione di assicurare che una prova, benchè assunta in anticipo, rimanga il più possibile conforme al modello dibattimentale, al fine di poter essere utilizzata in tale fase del procedimento. I Giudici del Palazzaccio hanno, pertanto, chiarito che, in sede di incidente probatorio, non può mancare la fase dell'esposizione orale del perito, con successivo esame delle parti, come previsto dalle norme in materia di prove secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, solo l'esposizione orale conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento . Gli Ermellini non hanno mancato di confermare quanto sopra ricordando il tenore letterale dell'art. 431 c.p.p., che, alla lettera e , sembra fare riferimento proprio al carattere orale delle assunzioni probatorie. La perfezione e l'utilizzabilità della prova assunta in anticipo con le dovute modalità non esclude che, in seguito ad un mutamento del quadro fattuale, le parti possano chiedere al perito le conseguenti valutazioni di natura tecnica allo stesso modo, hanno aggiunto i Giudici di Piazza Cavour, è facoltà del magistrato procedente esigere ogni delucidazione che gli sia necessaria per il giudizio. Il Collegio ha rilevato come, nel caso di specie, le disposizioni di cui sopra siano state rispettate. Una nullità di ordine generale a regime intermedio. La Suprema Corte, nell'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, ha ricordato come il tenore letterale dell'art. 511, comma 3, c.p.p. non lasci dubbi sul fatto che l'acquisizione della relazione del perito, in sede di dibattimento, debba essere preceduta dall'esame del perito. Gli Ermellini hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale per cui dall'inosservanza della norma di cui sopra deriverebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio art. 178, lett.c , c.p.p. . La rilevabilità della suddetta patologia è disciplinata dagli artt. 180, 182 e 183 c.p.p. il Collegio ha ricordato come la giurisprudenza di legittimità, anche facendo riferimento all'ipotesi di perizia assunta in sede di incidente probatorio e inserita nel fascicolo del dibattimento senza la citazione per l'esame del perito, abbia riscontrato nel mancato esame dibattimentale del tecnico una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c , c.p.p Da quanto affermato deriva, a parere della Corte, che la parte presente al compimento di detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto . Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la nullità non è stata eccepita tempestivamente. La concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha avuto modo di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale per cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola . A riprova di ciò, a parere degli Ermellini, il fatto che sussista in capo al giudice un obbligo di motivazione della decisione sulla sussistenza delle condizioni per la concessione delle attenuanti. Nel caso in esame, secondo il Collegio, la Corte territoriale ha conferito, soltanto, un rilievo ostativo ad alcuni fatti extraprocessuali ed alla condotta di negazione dell'addebito realizzata dall'imputato peraltro, secondo un filone giurisprudenziale sposato dai Giudici di Piazza Cavour, la negazione dell'addebito non costituisce, da sola, un elemento decisivo per il diniego del beneficio, neppure di fronte ad una colpevolezza evidente. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, con esclusivo riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, rigettando gli altri motivi di gravame.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 maggio – 26 agosto 2016, numero 35497 Presidente Rosi – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 11.6.2010, il Tribunale di Reggio Emilia pronunciando nei confronti di L.G., imputato dei delitto di cui agli artt. 81,609 bis comma 1, 609 ter numero 1 ed uit. comma cod. pen perché con violenza insita nella rapidità ed insidiosità dei gesto e comunque abusando della sua autorità di insegnante del corso di teatro e della soggezione che incuteva, in tale veste, costringeva giovani alunne in quasi tutte le lezioni a subire e compiere plurimi atti sessuali, in Correggio dalla fine novembre 2007 al 10 marzo 2008 e in Quattro Castella anno scolastico 2006 sino al maggio/giungo 2007 e dei reato di cui all'art. 600 quater, ultimo comma, cod. pen perché, dopo essersene procurato, deteneva consapevolmente nel computer Micronica nonché nei notebook Acer e nel notebook Apple ingente materiale pedopornografico , lo dichiarava responsabile dei reati ascrittogli e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni nove e mesi nove di reclusione ed alle conseguenti pene accessorie oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia condannava, altresì, l'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civili R.N., O. C. e P. L., con liquidazione di provvisionale e rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute. Con sentenza dei 28.11.2014, la Corte di appello di Bologna, a seguito di appello proposto dall'imputato, riformava parzialmente la sentenza impugnata e, ritenuta sussistente l'attenuante prevista dall'art. 609 bis ultimo comma cod. penumero , valutata equivalente alle contestate aggravanti, riduceva la pena ad anni otto e mesi tre di reclusione e l'entità della provvisionale, confermando nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L.G., per il tramite dei difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. penumero Con un primo motivo si deduce violazione di norme processuali e carenza di motivazione in ordine alle ordinanze istruttorie rese dal Tribunale in data 10.2.2009, 27.9.2009 e 27.1.2010 ed alle ordinanze istruttorie rese dalla Corte dì appello in data 28.11.2014 e 14.10.2014, in relazione agli artt. 468 cod.proc.penumero e 24 e 111 Cost. Il ricorrente deduce che il Tribunale rigettava la richiesta della difesa dell'imputato di esame dei prof. N. nominato in sede di incidente probatorio, argomentando che lo stesso era già stato esaminato in maniera approfondita durante l'incidente probatorio e che, in quella sede, non erano emerse problematicità o criticità rispetto all'attività svolta. Tale decisione non teneva conto della circostanza emersa solo in fase dibattimentale e, quindi, non valutata dal consulente, e, cioè, che alcune minori erano state gìà sentite dal PM unitamente al Maresciallo C. ed alla psicologa , prima della nomina del ctu e che la videoregistrazione, dell'interrogatorio del PM non erano state poste nella disponibilità delle consulenti e della difesa. Tale mancanza determinava una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c cod. proc.penumero perché il fatto aveva impedito l'intervento e l'assistenza dei difensore nella valutazione dell'elemento probatorio. Censura, poi, la decisione della Corte di Appello con riferimento al diniego di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.penumero Deduce, sotto tale profilo, che il Maresciallo C., nelle more della pendenza dei giudizio di appello, era stato indagato per plurimi fatti attinenti la propria condotta nell'espletamento dell'attività di indagine in relazione a fatti simili emersi nel contesto di altri procedimenti penali e, successivamente, veniva rimosso dall'incarico aggiunge che la dott.ssa Pace, nominata per assistere il PM ex art. 351 cod.proc.penumero in sede di interrogatorio delle minori, e non, come previsto dal novellato art. 5 bis della Convenzione dei Consiglio di Europa di Lanzarote dei 25.10.2007 a supporto dei minore. La Corte di appello rigettava, inoltre, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod.proc.penumero , nonostante la rilevata incompletezza dei quadernetto a quadretti in sequestro, perché mancante della pagina originale del 15.10.2007, presente in fotocopia inoltre, la Corte di appello non offriva alcuna motivazione in ordine alla denuncia-querela del 25.3.2014 raccolta dal Maresciallo C., nella quale il padre di N. R. dichiarava di aver appreso dell'arresto dei L. il 21.3.2014 ai telegiornale, mentre la figlia era stata sentita già in data 18.3.2008. La Corte territoriale, infine, non dava considerazione alla circostanza che le registrazioni delle attività dei PM di interrogatorio delle minori ex art. 351 1 ter cod.proc.penumero non erano state messe a disposizione delle parti e che la difesa dell'imputato acquisiva tardivamente le videocassette dell'assunzione di informazioni ex art. 362 cpp. La mancata rinnovazione del dibattimento, conclude, ha integrato una violazione di legge per omessa o illogica motivazione, in violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. penumero Con un secondo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al travisamento dei materiale probatorio, in relazione alle risultanze processuali ed alla mancata assunzione di prove. Il ricorrente deduce che il Tribunale basava la sua decisione solo sulle risultanze delle incidente probatorio e senza procedere alla diretta audizione delle persone offese e che la Corte di appello con motivazione illogica non contestualizzava l'agire dell'imputato quale attore di teatro e riteneva quali riscontri esterni le particolari modalità dei giochi, l'inclinazione ad instaurare rapporti affettivi con adolescenti, il possesso di jeans con entrambe le tasche scucite e, dunque, bucate e la presenza di tracce di immagini e di video a contenuto pedopornografico inoltre, ometteva di valutare la perizia tecnica di parte a firma del dott. C. che dava atto dei fatto il materiale pedopornografico individuato sui P.C. era riconducibile ad una mera attività di navigazione su internet al fine di reperire materiale pornografico e che durante tale attività si era accidentalmente ed inconsapevolmente incappato anche in materiale pedopornografico. Con un terzo motivo si deduce inosservanza di norme processuali a pena di in utilizzabilità. Il ricorrente deduce l'inutilizzabilità degli atti del fascicolo dibattimentale in quanto la perizia dei prof. N. non aveva avuto la possibilità di recepire le indicazioni tecniche e professioni dei consulenti di parte in violazione dei disposto dell'art. 228 comma 3 cod. proc. penumero e veniva acquisita in dibattimento senza il previo esame dei perito in violazione dei disposto dell'art. 501 cod. proc. penumero Con un quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 609 bis co. penumero Il ricorrente, dopo aver rammentato l'elaborazione dottrinale e gli sviluppi giurisprudenziali in merito, deduce non è stata raggiunta la prova degli elementi oggettivi e soggettivi dei reato che la Corte territoriale, ai fini della valutazione in merito alla ritenuta sussistenza dei reato, avrebbe dovuto non limitarsi a valutare le parti anatomiche aggredite ed il grado di intensità fisica dei contatto realizzato ma valutare l'intero contesto in cui il contatto si era realizzato e la dinamica intersoggettiva. Con un quinto motivo si deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione con riferimento alla quantificazione detta pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. II ricorrente deduce che la Corte territoriale riconosceva la non gravità dei fatto in ragione della minima lesività posta in essere in capo alle persone offese ma denegava, poi, la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza tener conto dei corretto comportamento processuale dell'imputato e della sua vita e storia professionale, improntate alla buona condotta ed alla non pericolosità sociale inoltre, individuava una pena base più alta dei minimo edittale e lasciava invariati i singoli aumenti per le continuazioni, eludendo, così, il riconoscimento dell'ipotesi più attenuata. Chiede, pertanto, in via principale l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ed in via subordinato 'annu1lamento con rinvio al Giudice di merito. In data 22.4.2016 la difesa dei ricorrente ha depositato memoria con proposizione di motivi aggiunti ad ulteriore illustrazione dei motivi di ricorso relativi alla violazione dell'art. 468 cod. proc. pen e con riferimento alla mancata valutazione dell'esposto nei confronti dei M.llo C Considerato in diritto 1. Vanno trattati congiuntamente il primo motivo nella parte relativa alla dedotta violazione di cui agli artt. 468 e 511 comma 3 cod. proc. pen ed il terzo motivo perché entrambi attinenti a doglianze relative alle modalità di espletamento delta perizia disposta in sede di incidente probatorio ed al mancato esame dei perito in dibattimento. 1.1. Appare opportuno premettere la ricostruzione della normativa rilevante per analizzare il caso in esame. La prova peritale comprende diversi momenti l'atto motivato che dispone l'indagine tecnico-scientifica, con t'indicazione del suo oggetto, la nomina dei perito e la fissazione dell'udienza per la comparizione art. 224 c.p.p. il conferimento dell'incarico attraverso la formulazione dei quesiti, sentiti tutti i soggetti interessati al compimento dell'atto art. 226 c.p.p. l'espressione orale del parere immediatamente, quando possibile, oppure in una successiva udienza art. 227 c.p.p. . La redazione di note scritte da parte dei perito, oltre ad avere carattere meramente eventuale, assolve ad una funzione di supporto esplicativo dei parere orale art. 227 c.p.p., comma quinto . La complessiva disciplina della prova è integrata dagli artt. 501, 511 e 507 cod.proc.penumero Nel caso di perizia disposta nel dibattimento, il perito espone oralmente il parere ed è sottoposto all'esame delle parti. L'art. 468 comma 1 proc. pen, prevede che le partì che intendono chiedere l'esame del perito devono depositare, a pena di inammissibilità in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con l'indicazione delle circostanze cui deve vertere l'esame il successivo comma 5 dell'art. 468 cod.proc. pen, prevede la citazione d'ufficio del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'art. 392 comma 2. La lettura della relazione peritale è disposta solo dopo l'esame dei perito. La centralità della disposizione è stata colta dalla giurisprudenza di legittimità che ha riscontrato nell'utilizzazione della relazione scritta, in assenza dell'esame dei perito, una nullità generale a regime intermedio per violazione dei diritti della difesa Sez. 1, 19 marzo 2004, rv. 228981 Sez. 3, 22 aprile 1999, rv 214222 Sez. 5, 7 febbraio 2003, rv 227412 . Il complesso di tali disposizioni rende evidente che l'esame dei perito e il suo controesame da parte della difesa costituiscono altrettanti momenti indefettibili dei procedimento di formazione della prova peritale, costituente il mezzo di prova neutro, sottratto al potere dispositivo della parti, attraverso il quale il sapere tecnico-scientifico penetra nel processo, allo scopo di integrare, nell'accertamento dei fatto, il patrimonio di conoscenze dei giudice come uomo di comune cultura l'esposizione orale, invero, conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. La perizia disposta nelle forme dell'incidente probatorio costituisce una inevitabile deviazione anticipatoria, determinata da esigenze connesse alla conservazione della prova ed alla concentrazione del dibattimento. Ciò spiega il richiamo contenuto nell'art. 401, comma 1, cod.proc.penumero alle forme di assunzione della prova stabilite per il dibattimento. Tate richiamo alle forme dei dibattimento è volto ad assicurare che la prova assunta in anticipo sia quanto più possibile vicina al modello dibattimentale e possa essere, quindi, inserita nel fascicolo per li dibattimento ed in quella sede processuale eventualmente utilizzata. Del resto, quando il codificatore ha voluto deviare rispetto al modello dibattimentale di formazione della prova lo ha fatto espressamente nell'ambito della disciplina dell'incidente probatorio cfr. ad es. art. 401 c.p.p., comma 3 . La Corte costituzionale ha ritenuto che le modalità di espletamento della perizia nell'incidente probatorio sono quelle stesse che valgono per la fase dibattimentale, dato che in esso si procede all'assunzione anticipata di mezzi di prova destinati ad acquisire la forza probatoria propria delle prove dibattimentali Corte Cost, sent. 28 dicembre 1990 numero 559, in tema di potere della persona offesa di nominare un consulente tecnico Nell'incidente probatorio non deve mancare, quindi, la fase dell'esposizione orale del perito e il conseguente esame delle parti. Questa Corte ha affermato, infatti, che solo l'esposizione orale conferisce compiutezza alla prova, la rende conforme al modello dibattimentale e legittima l'inserimento degli atti nel fascicolo per il dibattimento. Indicativa, in tal senso, è anche l'interpretazione letterale dell'art. 431 c.p.p., lett. e , verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio che sembra alludere proprio all'oralità che caratterizza le assunzioni probatorie. L'atto posto in essere anticipatamente e compiutamente nella sede preliminare è perfetto, è collocato nel fascicolo per il dibattimento, ed è quindi utilizzabile nella sede dibattimentale. Tuttavia esso è stato formato alla stregua di un quadro fattuale che può ben essere ridefinito nel giudizio. È, pertanto, naturale che ciascuna parte, nella prospettiva di prove che intende addurre, o atta stregua di emergenze formatesi dopo l'incidente probatorio, sia posta in condizione di richiedere al perito le conseguenti, necessarie valutazioni tecniche. Parimenti è consentito al giudice di richiede al perito tutti i lumi che gli occorrono, considerato che la prova peritale serve al suo giudizio sul fatto, ma è stata formata in sua assenza Sez.1, numero 44847 del 05/11/2008, Rv. 242192 . 1.2. Nel caso in esame, al deposito della relazione scritta in sede di incidente probatorio ha fatto ritualmente seguito, la fase orale all'udienza dei camerale dei 15.10.2008 garantita alla presenza dei difensori di fiducia dell'indagato L.G. avv.ti V.B. e avv. F. M. nonché dei suo consulente tecnico di parte prof. C. V. , che hanno ampiamente sottoposto ad esame il perito. Inoltre, dall'esame dei perito emerge come le operazioni peritali siano state effettuate con l'assistenza e la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, in base al disposto dell'art. 230 cod. proc. penumero L'accertamento tecnico effettuato, con pienezza dei contraddittorio, in sede di incidente probatorio svolto nella fase delle indagini preliminari, pertanto, risulta espletato in conformità della relativa normativa processuale ed alcuna lesione dei diritto di difesa nè violazione di legge si sono verificate. Infondato, pertanto, è il terzo motivo di ricorso. 1.3. Va, quindi, esaminata l'ulteriore doglianza relativa all'inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità dagli artt. 468 comma 5, 178 lett. c e 511 comma 3, cod. proc. penumero In virtù della chiara disposizione dettata dall'art. 511, comma 3, cod. proc. penumero in applicazione dei principio del contraddittorio nella formazione della prova, l'acquisizione nel giudizio dibattimentale della relazione peritale, da effettuarsi mediante lettura o mediante specifica indicazione di utilizzabilità, deve essere preceduta dall'esame dei perito. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'inosservanza della citata disposizione, incidendo sull'esercizio dei diritto di difesa, determina una nullità che ricade tra quelle di ordine generale a regime intermedio previste dall'art. 178, lett. c , cod. proc. pen Sez. I, 19.3.2004 numero 20927, D'Anna, rv 228981 Sez.6,numero 25807 dei 14/03/2014, Rv.259200 . Il regime di rilevabilità d'ufficio e di deducibilità su eccezione di parte delle nullità di ordine generale è disciplinato dagli artt. 180 e 182 cod.proc.penumero e dalla lettura combinata delle rispettive disposizioni si ricava che le nullità verificatesi nel giudizio non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza dei grado successivo , con l'aggiunta, però, che quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo . Questa Corte ha affermato, inoltre, con specifico riferimento al caso di perizia assunta nell'incidente probatorio e inserita nel fascicolo per il dibattimento senza citazione esame del perito in dibattimento, che il mancato esame dibattimentale dei perito prima della lettura della relazione peritale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c , cod. proc. penumero , soggetta ai limiti di deducibilità e rilevabilità d'ufficio di cui all'art. 182 e alla sanatoria prevista dall'art. 183, comma primo, lett. a , cod. proc. penumero ne consegue che la parte presente al compimento dì detta nullità deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilità e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto Sez 6, numero 38157 dei 26/09/2011, Rv.250781 Sez.S, numero 32902 dei 24/06/2011,Rv.250940 . Nella specie, la difesa dell'imputato ha chiesto ai giudice di primo grado ai sensi dell'art. 468 comma 1 cod. proc. penumero l'esame del perito prof. N L'esame del predetto perito non è stato ammesso con ordinanza resa all'udienza del 27.1.2010 ed in tale sede nulla è stato eccepito dalla difesa dell'imputato nè nella successiva udienza del 10.2.2010, all'esito della quale si disponeva rinvio per discussione all'udienza del 11.6.2010 cfr verbale di udienza dei 10.2.2010 all'udienza di discussione dei 11.6.2010 la difesa dell'imputato nulla eccepiva in sede di conclusioni cfr verbale di udienza del 11.6.2010 . Pertanto, la difesa dell'imputato, non ha eccepito tempestivamente la nullità, al termine dell'istruzione dibattimentale ed il giudice d'appello per il quale valeva il termine più ampio previsto dall'art. 180 cit. non ha ritenuto di rilevarla d'ufficio, si deve concludere che l'eccezione di nullità, formulata soltanto nell'atto d'appello, è stata dedotta tardivamente, dopo il decorso dei termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 182, comma 2, primo periodo, cit. e, quindi, l'atto impugnato, sebbene viziato, in applicazione del principio di conservazione, è divenuto intangibile. Sez 6, numero 38157 dei 26/09/2011, Rv.250781, cìt. Va, quindi, disatteso per tardività il primo motivo di ricorso nella parte relativa alla dedotta violazione degli artt. 468 e 511 comma 3 cod. proc. penumero 2. E' infondata l'ulteriore censura articolata con il primo motivo di ricorso. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità. La rinnovazione del dibattimento, infatti, postula una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado ed ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti Sez.2,numero 8106 dei 26/04/2000, Rv.216532 Sez.2, numero 3458 dei 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391 Sez. 2, 15/05/2013, numero 36630 Sez. 2, 27/09/2013, numero 41808 . Il Giudice d'appello, inoltre, ha l'obbligo di disporre la rinnovazione dei dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione dei diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del Giudìce, il quale è tenuto a dar conto delle ragioni dei rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza • la assorbente concludenza delle prove già acquisite Sez. 2, numero 45739 dei 04/11/2003, Rv. 226977 . Nella specie, la Corte territoriale, ha esplicitamente motivato circa la non necessità di disporre una perizia psicodiagnostica, con argomentazione adeguata • scevra da illogicità che si sottrae al sindacato di legittimità pagg. 40,41,42 e 43 della sentenza . 3. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente censuravi la sentenza resa dal giudice di secondo grado, allegando che la Corte territoriale non avrebbe valutato il compendio probatorio, le cui risultanze escluderebbero la sua responsabilità. Il vizio risulta diretto ad indurre la rivalutazione del compendio probatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla capacità dimostrativa delle prove raccolte. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilità non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto dei percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicità manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa quest'ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive dei reato contestato. Il perimetro della giurisdizione di legittimità è, infatti, limitato alla rilevazione delle illogicità manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici dei percorso argomentativo, che non possono dilatare l'area di competenza della Cassazione alla rivalutazione dell'interno compendio indiziario. Le discrasie logiche le carenze motivazionali eventualmente rilevate per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacità di essere decisive, ovvero essere idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacità dimostrativa. Nel motivo articolato si espongono censure le quali si risolvono sostanzialmente in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione cfr. Cass., sez. 1, 16.11.2006, numero 42369, De Vita, rv. 235507 Cass., sez. 6, 3.10.2006, numero 36546, Bruzzese, Rv. 235510 Cass., sez. 3, 27.9.2006, numero 37006, Píras, rv. 235508 . Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. penumero introdotte dalla L. numero 46 dei 2006, art. 8 non è consentito dedurre il travisamento dei fatto , stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez.6,numero 27429 dei 04/07/2006, Rv.234559 Sez. 5, numero 39048/2007, Rv. 238215 Sez. 6, numero 25255 del 2012, Rv.253099 ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, cfr. Sez. 6, 26.4.2006, numero 22256, Rv. 234148 . La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con atti dei processo , specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione Sez. IV 08/04/2010 numero 15081 Sez. 6 numero 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989, imp. Moschetti ed altri, Sez.S, numero 6754 dei 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722 . 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. Le censure sollevate dal ricorrente, oltre che generiche e completamente disancorate dalla motivazione della sentenza impugnata, non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti dei processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606, lett. e , cod. proc. pen, con la I. 46/06, il sindacato della Corte di Cassazione rimane di legittimità fa possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame , non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata Sez. 6, numero 752 dei 18.12.2006 Sez. 2, numero 23419 del 2007, Vignaroli Sez. 6 numero 25255 del 14.2.2012 . il ricorrente anche con il motivo in esame propone una rivisitazione dei materiale probatorio e rilievi in fatto preclusi in sede di legittimità e se ne profila l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. penumero 5. Il quinto motivo di ricorso è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità dei soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta Sez. 1, numero 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339 sez. 2, numero 38383 del 10.7.2009, Squilface ed altro, Rv. 245241 Sez.3,numero 44071 del 25/09/2014, Rv.260610 . Giova, poi, ricordare che il giudice d'appello può trascurare le deduzioni contenute nei motivi dell'impugnazione in ordine alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche solo quando abbia individuato, tra i criteri di cui all'art. 133 cod. penumero , quelli che nel caso concreto possano assumere una rilevanza decisiva per connotare negativamente la personalità dell'imputato Sez. 2, numero 19907 dei 19/02/2009, Abruzzese e altri, Rv. 244880 sez. 3, 05 novembre 2008, numero 46353 sez. 1, numero 6200 dei 3.3.1992 . Nella specie, la Corte territoriale, ha dato, innanzitutto, rilievo ostativo, senza peraltro giustificarne la pregnanza dirimente, a fatti extraprocessuali non immediatamente riconducibili a condotte dell'imputato. La valutazione negativa della personalità dell'imputato, pertanto, è stata erroneamente fondata sulla base di fatti posti in essere da terzi e, come si legge nella stessa sentenza, non univocamente ascrivibili all'imputato. Inoltre, la sentenza impugnata comunque valorizza, in senso ostativo, il comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dall'imputato di negazione dell'addebito va tuttavia rammentato che, secondo orientamento di questa Corte condiviso dal collegio, mentre la confessione dell'imputato, tanto più se spontanea e indicativa di uno stato di resipiscenza, può essere valutata come elemento favorevole, ai fini della concessione dei predetto beneficio, per contro la protesta d'innocenza, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione stessa, non esistendo nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità originariamente, Sez. 2, numero 5596 dei 26/11/1973, Vatiante, Rv. 127824 successivamente, in tal senso, anche Sez. 3, numero 9781 del 15/03/1995, Petrosino, Rv. 202859 e, con riferimento alla mancata confessione, specificamente, Sez.1, numero 7105 dei 29/05/1987, Genovesi, Rv. 176127 Sez.2, numero 10962 del 23/02/1988, Vattermoli, Rv. 179687 Sez.6, numero 6724 del 01102/1989, Ventura, Rv. 181253 contra, Sez. 1, numero 11302 del 14/1011993, Contino ed altro, Rv. 195606 . E di ciò, dei resto, è conferma anche nella sentenza delle Sez. U. numero 36258 del 24/0512012, P.G. e Biondi, Rv. 253152, ove la legittimità dei diniego delle circostanze attenuanti generiche è stata ricollegata ai soli atteggiamenti processualmente obliqui e fuorvianti . Sicché, in definitiva, la motivazione impiegata dalla Corte territoriale per escludere le circostanze attenuanti generiche, non incentrata, come necessario, sull'assenza di elementi favorevoli valutazione non spettante, evidentemente a questa Corte perché involgente un giudizio di merito , bensì sulla presenza di elementi erroneamente reputati ostativi, appare non in linea con i principi di cui sopra. 6.Consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna, che -attenendosi ai principi di diritto sopra esaminati deve procedere a un nuovo esame delle doglianze dei ricorrente in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Con la precisazione che, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. penumero , sul punto della responsabilità deve ritenersi formato il giudicato. Va, infine, rimarcato che le partì civili non possono ottenere la rifusione delle spese processuali essendosi il giudizio di legittimità concluso con l'annullamento con rinvio, ma potranno far valere le proprie pretese nel corso ulteriore dei processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito dei gravame Sez.5,numero 25469 dei 23/04/2014, Rv.262561 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna, rigetta nel resto il ricorso. In caso di diffusione dei presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.gs 196/03 in quanto imposto dalla legge.