Arance biologiche in vendita, ma l’etichettatura è un bluff: condanna per frode

Sanzionati gli amministratori dell’azienda ortofrutticola e della ditta a cui è stato affidato il confezionamento della merce. Abusivo l’utilizzo del marchio che certifica la provenienza da coltivazioni biologiche.

Confezioni di arance proposte ai consumatori come prodotto biologico. A certificarlo anche il marchio previsto, a livello nazionale, per le aziende che eseguono coltivazioni assolutamente naturali. Ma l’intera operazione si rivela un bluff clamoroso mai era stata riconosciuta la qualità biologica delle arance, messe in vendita attraverso una catena di supermercati presenti in tutt’Italia. Evidente la frode commerciale messa in atto. Condanna inevitabile per l’amministratore dell’azienda ortofrutticola e per quello della società che provvedeva al confezionamento del prodotto. Cassazione, sentenza numero 35387, sezione Terza Penale, depositata il 24 agosto 2016 Prodotto. Per i giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello, non possono esservi dubbi sul raggiro tentato nei confronti dei consumatori, ai quali è stato fatto credere che il prodotto , cioè le arance, era di qualità superiore poiché proveniente da culture biologiche certificate . E in questa ottica decisivo è stato l’utilizzo illegittimo, sottolineano i giudici, del marchio ‘Ecocert Italia’ , relativo a una ditta autorizzata alla certificazione di produzioni biologiche . A fronte di una vicenda chiarissima, è palese il reato di frode commerciale compiuto dall’ azienda ortofrutticola e dall’ azienda confezionatrice . Consequenziale la condanna per i rispettivi amministratori, puniti con una multa di 1.300 euro e obbligati al risarcimento – 1.000 euro – in favore di ‘Ecocert Italia’ , costituitasi parte civile . Biologico. E la decisione assunta in appello viene confermata dai magistrati della Cassazione. Decisivi due elementi primo, la etichettatura illegittima delle confezioni di arance secondo, la vendita diffusa del prodotto – proposto come biologico –, vendita testimoniata dalla differenza tra le confezioni in commercio nei supermercati e quelle ritirate in tutta fretta dopo che vi era stato il controllo a campione su iniziativa della ‘Ecocert’ . Nessuna discussione è possibile, nonostante le obiezioni mosse dal legale dei due amministratori, sulla concretezza della frode . Per una semplice ragione, spiegano i giudici le caratteristiche indicate nella etichetta che accompagna le confezioni di arance – ossia la provenienza da una coltivazione biologica – non corrispondono assolutamente alle caratteristiche reali del prodotto. Confermata, quindi, senza alcun ripensamento la condanna per frode commerciale . E in questa ottica è irrilevante, spiegano i magistrati il profitto o il danno , cioè è ininfluente che al consumatore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata, ed abbia identico o maggiore potere nutritivo .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 marzo – 24 agosto 2016, numero 35387 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Catania con sentenza del 25 giugno 2013, confermava la sentenza del tribunale di Catania dei 9 marzo 2009, che aveva condannato S.R. e S.N. alla pena di € 1300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Ecocert Ital s.r.l. assolveva invece L.V.M. perché il fatto non costituisce reato per tutti e tre art. 515 cod. penumero perché, in concorso tra di loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, S. nella qualità di amministratore unico della Giamba Sri, La Venia in qualità di amministratore unico della ortofrutticola Demetra S.r.l., S. nella qualità dì collaboratore della S. e gestore di fatto della Giamp Sri, ponevano in vendita confezione di arance provenienti dalla ortofrutticola Demetrio Srl e confezionate dalla Gìamp Srl su cui ha apponevano falsamente il marchio Ecocert Italia ditta autorizzata alla certificazione di produzione biologica , così facendo credere che il prodotto era di qualità superiore poiché proveniente da culture biologiche certificate consumato in Catania dal gennaio al marzo 2006 . 2. S.R. e S.N. propongono ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma, disp. att., cod. proc. penumero 2. 1. Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione sulla mancanza di legittimazione della Ecocert Italia alla costituzione di parte civile. La difesa aveva contestato la legittimazione della Ecocert a costituirsi parte civile, in quanto né offesa e né danneggiata dal reato. La persona offesa dal reato è il soggetto titolare dell'interesse che costituisce l'oggetto giuridico del reato non essendoci contraffazione del marchio non può considerarsi parte offesa la Ecocert. La Ecocert, infatti, si limita a certificare la provenienza biologica dei prodotti agricoli. 2. 2. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La corte di appello ha avallato acriticamente le argomentazioni dei giudice di primo grado le valutazioni sono superficiali e distorte le interpretazioni degli atti di causa. Da nessuna fonte risulta che le confezioni fossero numerose per l'episodio dei marzo 2006 si evidenziava la presenza delle copie e non degli originali del marchio, senza collegamento con uno scontrino. I codici a barre erano identici per tipologia di prodotti sull'etichetta non veniva riportata la data del confezionamento, il lotto ed il prezzo. I controlli del NAS hanno dato esito negativo, non essendo mai stata trovata alcuna confezione di arance convenzionali recanti il marchio Ecocert presso il punto vendita SMA di via fiducia. Anche per l'episodio dei gennaio 2006 vi è in atti solo una copia dello scontrino e dei marchio inviati tramite fax in allegato ad una lettera della Ecocert. La lettera della S. che segnalava l'errore è sintomatica della sua buona fede, e non prova della perpetrazione di un illecito . S. non ha fatto sparire le etichette della Ecocert, ma ha spiegato le ragioni dei possesso delle etichette. L'etichettatura quindi è avvenuta per colpa e non con dolo. In ogni caso non appare configurabile nessuna vendita di aliud pro allo nessuna prova sussiste comunque anche su una sola vendita , e comunque nessun inganno al consumatore oltre all'etichetta, neutra e oscura per molti, non sussistevano altre indicazioni sulla origine biologica dei prodotti . Il prezzo poi è pari al prodotto convenzionale, e quindi non sussiste l'inganno. Nessuna prova sussiste comunque della messa in commercio anche di un solo sacchetto di arance. 2. 3. Carenza di motivazione per la negazione delle generiche e per la determinazione della pena. Con mere formule stilistiche si sono negate le generiche, e inoltre con affermazioni apodittiche si sono negati i benefici richiesti. I ricorrenti sono regolarmente impegnati nel lavoro, hanno tenuto un comportamento processuale buono e hanno una inesistente capacità criminale. Errata è anche la determinazione della provvisionale in considerazione di nessuna prova di danni. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. i ricorsi sono inammissibili, perché, valutati nel loro complesso contenuto, chiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, numero 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/1112015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, numero 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione dei fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, numero 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . 3. 1. La Corte di appello, e il Giudice di primo grado,in doppia conforme, hanno con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del ragionamento che ha portato alla valutazione di responsabilità dei due ricorrenti. In esito alla perquisizione dei locali della Giamp si addiveniva al sequestro in data 28 marzo 2006 delle bobine delle etichette termiche della ECOCERT, una delle quali ancora montata nella confezionatrice nei pressi della confezionatrice si rinvenivano ben 12 scatole recanti ciascuna 4 bobine e una scatola recante 2 bobine intere e 1 parzialmente utilizzata vedi pag. 1 sentenza di primo grado . Inoltre sempre per le decisioni di merito Dette numerose confezioni di arance sono state commercializzate presso diversi punti vendita della SMA e di ciò è prova non solo lo scontrino in atti del 6/03/2006 ma anche la differenza di non poco momento tra le buste acquistate da DEMETRIA dalla Giamp e successivamente cedute alla SMA e quelle ritirate in tutta fretta dal commercio dopo che vi era stato il controllo a campione ad iniziativa della ECOCERT . La Corte di appello rileva, inoltre, l'ammissione stragiudiziale dell'uso delle etichette da parte della S.R. missiva del 24/03/2006 - vedi pag. 2 della sentenza impugnata -. La tesi della colpa e non del dolo - proposta in appello e poi nel ricorso in Cassazione -, risulta adeguatamente analizzata dalla motivazione della sentenza impugnata, immune da vizi logici manifesti o da contraddizioni richiamo alla perquisizione e al contenuto delle testimonianze . E' un accertamento dì fatto non sindacabile in sede di legittimità. Infine l'etichettatura di un prodotto che indica il contenuto e la vendita dello stesso con l'etichettatura non conforme al prodotto, o il prodotto non conforme a quanto dichiarato nell'etichetta integra il reato di frode in commercio. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante. Integra il reato di frode nell'esercizio del commercio, e non l'illecito amministrativo previsto dalla L. 19 ottobre 1984, numero 748, la vendita di concime con composizione diversa da quella dichiarata, non sussistendo tra le norme alcun rapporto di specialità, sia per la diversa obiettività giuridica che per il diverso interesse protetto . Sez. 3, numero 21319 del 28/04/2011 - dep. 27/05/2011, Torzi, Rv. 250480 Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs numero 109 del 1992 numero 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. penumero , che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, continua a non sussistere, anche successivamente alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. numero 181 del 2003, alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni . Sez. 3, numero 2019 del 08/11/2007 - dep. 15/01/2008, Brezza e altro, Rv. 238589 . 3. 2. Del pari iriilevante è l'assenza dei profitto. Il delitto di frode in commercio consiste nella consegna all'acquirente di una cosa diversa da quella dichiarata e pattuita e tutela l'ordine economico mediante la repressione della frode in danno degli acquirenti i quali hanno diritto a ricevere in consegna la cosa pattuita. Gli elementi dei profitto e dei danno altrui sono estranei alla struttura del reato ed e perciò irrilevante che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo . V 104059, anno 1967, e, per la prima parte, 101934, anno 1966 .* Sez. 6, numero 442 del 11/03/1967 - dep. 13/05/1967, MORO, Rv. 104179 . 3. 3. Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto Integra il reato di frode in commercio la vendita di un prodotto con certificazione di produzione biologica ma non tale - nella specie arance - ed è irrilevante il profitto od il danno che risultano estranei alla struttura del reato, ed e perciò ininfluente che al compratore sia consegnata merce il cui costo di produzione sia pari o anche superiore al costo di quella dichiarata ed abbia lo stesso o un maggiore potere nutritivo . 3. 4. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla motivazione sulle circostanze attenuanti generiche, si rileva che anche sul punto il ricorso risulta inammissibile. La pena di € 1300,00 di multa è stata contenuta dal Giudice prossima al minimo edittale, prevista la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065,00, e quindi non necessitava una particolare motivazione, e il richiamo ai criteri dell'art. 133 cod. penumero risulta adeguato. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. penumero . Sez. 2, numero 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464 . La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell'esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Sez. 2, numero 5638 del 20/01/1983 - dep. 14/06/1983, ROSAMILIA, Rv. 159536 Sez. 5, numero 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. La Selva, Rv. 254716 Sez. 6, numero 14556 del 25/03/2011 - dep. 12/04/2011, Belluso e altri, Rv. 249731 . Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. penumero sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione dei minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione. Sez. 3, numero 44883 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cavicchi, Rv. 260627 . 4. Anche sulla legittimazione della ECOCERT alla costituzione di parte civile, e sulla liquidazione della provvisionale di € 1.000,00 si deve rilevare l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione rigetta l'eccezione già formulata con i motivi di appello, nei seguenti termini atteso che l'utilizzo illegittimo delle etichette della ditta ECOCERT su prodotti non corrispondenti a quelli per i quali la suddetta azienda effettua specifiche verifiche di genuinità ha certamente determinato un danno che nella misura indicata in sentenza risulta certamente già dimostrato, essendo stata liquidata una somma a titolo di provvisionale assolutamente contenuta e certamente inferiore all'effettiva lesione subita dalla parte civile . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. penumero P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.