Difensore ammalato: no al rinvio del giudizio se l’impedimento non è documentato

È legittimo il provvedimento con cui il giudice non accolga una richiesta di rinvio per impedimento documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l’infermità con esiti febbrili, senza indicare la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Quarta Penale, con la sentenza n. 35258/16, depositata il 22 agosto. Il caso. Un imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica ricorre in Cassazione personalmente deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge. In particolare, il ricorrente censura l’ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio che era stata avanzata dal difensore, per proprie ragioni di salute, all’udienza di appello in cui, nominato un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, c.p.p., si è tenuta la discussione, all’esito della quale è stata confermata la decisione di condanna di primo grado. Il provvedimento di rigetto, a parere del ricorrente, motivato con la circostanza che il certificato medico [] parla esclusivamente di riposo per giorni due non evidenziandosi nessuna causa ostativa a partecipare all’udienza , avrebbe trascurato la patologia del difensore documentata con certificazione medica, in cui si legge faringolaringite con tosse si consigliano due giorni di riposo e cure con astensione dal lavoro , determinandosi dunque una nullità attinente all’assistenza dell’imputato ex art. 178,comma 1, lett. c , c.p.p., che imporrebbe, a parere del ricorrente, l’annullamento della sentenza. L’impossibilità a lasciare l’abitazione. Ma la Suprema Corte rileva l’infondatezza del motivo. Infatti, il certificato attesta faringolaringite con tosse , non evidenziando la sussistenza di una patologia assolutamente impediente l’allontanamento dall’abitazione. La decisione della Corte si pone quindi sulla stessa linea di un consolidato insegnamento della S.C. tra cui n. 20811/10 secondo cui è legittimo il provvedimento con cui il giudice non accolga una richiesta di rinvio per impedimento documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l’infermità con esiti febbrili, senza indicare il grado di febbre ovvero la sua attitudine a determinare l’impossibilità a lasciare l’abitazione, essenziali alla valutazione di fondatezza, serietà, e gravità dell’impedimento, elementi non riscontrabili in caso di diagnosi e prognosi che denotino l‘insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 11 maggio – 22 agosto 2016, n. 35258 Presidente Blaiotta – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.Con sentenza 7 maggio 2015 la Corte di appello di Bologna ha confermato integralmente la decisione dei Tribunale di Piacenza del 25 gennaio 2013 di condanna di G. V. per il reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, in ora notturna, fatto contestato come commesso il 13 maggio 2012. 2. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato deducendo, come unico motivo di ricorso, violazione di legge. Censura, in particolare, l'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio che era stata avanzata dal difensore, per proprie ragioni di salute, all'udienza in grado di appello del 7 maggio 2015, in cui, nominato un difensore di ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., si è tenuta la discussione, all'esito della quale è stata confermata la decisione di condanna emessa in primo grado. Si assume, infatti, che il provvedimento di rigetto, sinteticamente motivato in riferimento alla circostanza che il certificato medico [ ] parla esclusivamente di riposo per giorni due non evidenziandosi nessuna causa ostativa a partecipare all'udienza , avrebbe trascurato la patologia del difensore documentata mediante certificazione medica, in cui si legge faringolaringite con tosse si consigliano due giorni di riposo e cure con astensione dal lavoro , determinandosi una nullità attinente all'assistenza dell'imputato ex art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., che imporrebbe, secondo il ricorrente, l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1.Il ricorso è infondato. L'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio per impedimento legittimo, seppure sinteticamente motivata, appare corretta. Prendendo atto che il certificato attesta faringolaringite con tosse ma non fa cenno alla sussistenza di patologia assolutamente impediente l'allontanamento dell'abitazione, il provvedimento impugnato si pone in linea, infatti, con il consolidato insegnamento della S.C. dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 20811 del 12/05/2010, S., Rv. 247348 È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non accolga una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire, documentato da un certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità nella specie, faringo tracheite con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento v. altresì Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, Margherita e altro, Rv. 262846 È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di rinvio dell'udienza, per impedimento del difensore a comparire, documentata da un certificato medico che si limiti ad attestare un'infermità con stato febbrile nella specie virosi respiratoria e ad indicare una prognosi di quattro giorni senza precisare il grado di intensità di tale stato e la sua attitudine a determinare l'impossibilità a lasciare l'abitazione, trattandosi di elementi essenziali per la valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento, non riscontrabili laddove si tratti di una diagnosi e di una prognosi che, secondo nozioni di comune esperienza, denotino l'insussistenza di una condizione tale da comportare l'impossibilità di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute . 2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.