Procedimento per maltrattamenti in un canile: nessun interesse riconoscibile alla volontaria animalista

Sotto accusa l’associazione che gestisce la struttura. La verifica dei veterinari dell’Azienda sanitaria riscontra solo violazioni amministrative. Archiviata la denuncia per maltrattamenti nei confronti dei quadrupedi. Privo di appigli il ricorso in Cassazione proposto dalla animalista che ha operato nel canile come volontaria.

Scontro totale sulla gestione di un canile. Archiviate, però, le accuse nei confronti delle titolari della associazione che ha in gestione la struttura. Nessuna contestazione è possibile da parte della persona che vi ha semplicemente operato come volontaria Cassazione, sentenza n. 35209/16, sezione Terza Penale, depositata il 22 agosto . Pietas. Riflettori puntati su un ‘rifugio’ per cani collocato a Roma. Sul tavolo presunti maltrattamenti nei confronti degli animali. Sotto accusa le due donne che gestiscono la struttura. Dal resoconto fatto dai veterinari dell’Azienda sanitaria, però, emergono solo violazioni amministrative . Smentita, quindi, l’ipotesi di illeciti penali , ossia di lesioni provocate consapevolmente ai quadrupedi. E ciò spinge il Gip del Tribunale capitolino a disporre l’archiviazione della denuncia presentata a luglio 2012 da una donna – operatrice volontaria nella struttura – per presunte gravi irregolarità nella gestione degli animali. Ora i Magistrati della Cassazione sanciscono che la vicenda giudiziaria è chiusa definitivamente, almeno per quanto concerne la denuncia datata luglio 2012. Ciò perché l’attività di volontaria legittima la donna ad accedere agli atti delle ispezioni compiute nel canile , ma, aggiungono i Magistrati, non può bastare ad investirla della diretta titolarità dell’interesse protetto dalla norma , ossia la pietas per gli animali . In questa ottica va fatto riferimento, viene sottolineato, non al singolo individuo, bensì a quegli enti di protezione, sia individuati dal Ministero, sia costituiti allo scopo statutario di tutelare gli animali . Privo di appigli, quindi, è il ricorso in Cassazione proposto dalla donna, che ha impugnato il decreto di archiviazione esclusivamente a titolo personale , senza riferire le sue iniziative nel procedimento alla rappresentanza di un ente ufficialmente impegnato nella difesa degli animali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 maggio – 22 agosto 2016, n. 35209 Presidente Rosi – Relatore Mocci Ritenuto in fatto 1. E.P. ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza dei GIP presso il Tribunale di Roma, depositata il 1 luglio 2013, con la quale era stata disposta l'archiviazione della denuncia - querela, proposta il 5 luglio 2012 dalla stessa P., riguardo a gravi irregolarità avvenute all'interno di un canile denominato Poverello , ex art. 544 ter c.p. L'ordinanza impugnata ha premesso che l'udienza in camera di consiglio era stata disposta ex art. 409 comma 2° c.p.p. e non a seguito dell'opposizione della denunciante, non legittimata, dovendosene escludere la qualità di parte offesa. Nel merito, ha aggiunto che dai sopralluoghi svolti dal competente servizio veterinario dell'ASL di Roma erano emerse violazioni amministrative, ma nessun illecito penale, con riguardo in particolare al maltrattamento di animali. La ricorrente, a sua volta, ha dedotto violazione dell'art. 606 lett. b e c c.p.p., in riferimento alla qualità di persona offesa. La P. ha infatti rilevato che ella svolgeva attività di volontariato presso i canili comunali e dunque avrebbe dovuto reputarsi persona offesa, essendo portatrice di un interesse meritevole di tutela. Da ciò l'erronea applicazione dell'art. 409 comma 2° c.p.p. anziché dell'art. 410 c.p.p., tanto più che il TAR Lazio con sentenza n. 10633/12 aveva riconosciuto la stessa P. portatrice di un interesse diretto, concreto e personale. Considerato in diritto 1. II ricorso è destituito di fondamento. Il bene protetto dal reato ipotizzato art. 544 ter c.p.p. è costituito dalla pietas per gli animali [Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007 dep. 30/11/2007 , Borgia, Rv. 238457 Sez. 2, n. 24734 del 26/03/2010 dep. 01/07/2010 , Zanzurino, Rv.247744]. Sennonché, la prestazione dell'attività di volontaria, sottolineata dalla ricorrente, se è sufficiente a legittimare la P. ad accedere agli atti delle ispezioni compiute nel canile ove svolgeva la sua opera di volontaria - come riconosciutole dal giudice amministrativo - certamente non può bastare ad investirla della diretta titolarità dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. In altri termini, la diversa qualità di persona in qualche modo danneggiata dal reato è cosa ben diversa da quella di persona direttamente offesa dal reato, la qualità che sola vale a legittimare all'opposizione alla richiesta di archiviazione ed al ricorso per cassazione. La titolarità dell'interesse protetto, coinvolgendo un interesse generale della collettività, non è riferibile ad un consociato uti singulus ma a quegli Enti di protezione, sia individuati dal Ministero competente, sia costituiti allo scopo statutario di tutelare gli animali [Sez. 3, n. 34095 del 12/05/2006 dep. 12/10/2006 , Cortinovis, Rv.235138]. Il suddetto interesse non può in definitiva essere riconosciuto alla P., che ha proposto querela ed impugnato il decreto di archiviazione essenzialmente a titolo personale, senza riferire le sue iniziative nel procedimento alla rappresentanza di un Ente suscettibile di essere ricompreso tra quelli di cui sopra e senza fornire adeguata documentazione in tal senso. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - in mancanza di elementi che possano far ritenere incolpevole la causa di inammissibilità del ricorso cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 - al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si stima equo fissare in € 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.