Droga in quantitativi modesti, ma il bilancino porta all’accusa di spaccio

Quantitativo minimo di droga, compatibile con l’esclusivo uso personale. A smentire questa visione, però, il rinvenimento di un bilancino di precisione.

Ciò è sufficiente per ipotizzare il reato di possesso di stupefacente con finalità di spaccio Cassazione, sentenza n. 34455/2016, Sezione Sesta Penale, depositata il 4 agosto 2016 . Bilancino. Il controllo effettuato dalle forze dell’ordine ha dato esiti inequivocabili l’uomo fermato è in possesso di hashish e marijuana . Ci si trova di fronte a quantitativi modesti ma destinati ad uso non esclusivamente personale . Consequenziale la decisione di imporre all’uomo l’obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna ed autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di residenza per recarsi al lavoro . Centrale, secondo i giudici, il bilancino di precisione rinvenuto dalle forze dell’ordine. E proprio su questo elemento si sofferma il difensore, puntando a sminuirne il valore. In questa ottica, il legale parla di mancanza di gravi indizi di colpevolezza . Quali sono gli elementi, mettendo da parte il bilancino , che permettono di ipotizzare la cessione dello stupefacente ? Questa la domanda rivolta ai giudici in Cassazione. E la risposta dei magistrati è sorprendente a loro avviso, difatti, il fatto che ci si sia basati quasi esclusivamente sul rinvenimento del bilancino elettronico non può far ritenere illogica la motivazione relativa alla destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terze persone . E questa considerazione non è messa in crisi, sempre secondo i magistrati, dall’ipotesi plausibile che il bilancino di precisione fosse a disposizione per pesare gli stupefacenti in vista del consumo esclusivamente personale . Regge, quindi, l’accusa di spaccio , e vengono confermate le misure cautelari adottate nei confronti del presunto spacciatore.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 luglio – 4 agosto 2016, n. 34455 Presidente Conti – Relatore Villoni Ritenuto in Fatto 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di L'Aquila ha respinto la richiesta di riesame proposta da J.P. avverso l'ordinanza del 03/02/2016 con cui il GIP del Tribunale di Avezzano gli ha imposto l'obbligo di dimora con perma nenza domiciliare notturna ed autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di resi denza per recarsi al lavoro, in relazione ad un'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti dei tipi marijuana e hashish riferita a quantitativi modesti, ancorché ritenuti destinati ad uso non esclusivamente personale art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309 del 1990 . 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, che deduce vizio di moti vazione e violazione di legge penale, sostenendo che il Tribunale ha ritenuto la destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi unicamente in base al rinve nimento di un bilancino di precisione, facendogli indebito carico dell'onere pro batorio sul punto spettante invece al PM deduce, inoltre, che il Tribunale non ha debitamente considerato che il bilancino non è stato rinvenuto nella propria abitazione, bensì in altra non appartenente al proprio nucleo familiare. Denunzia, inoltre, gli stessi vizi con riferimento all'affermata sussistenza dì un pericolo di recidiva nel reato, fondato ancora una volta ed esclusivamente sul rinvenimento del citato bilancino, da cui è stato desunto finanche il connotato della professionalità della condotta ascrittagli in tal modo, sostiene, il Tribunale ha contravvenuto alla nuova disciplina in tema di misure cautelari introdotta dalla l. n. 47 dei 2015, desumendo la concretezza e attualità delle esigenze cau telari unicamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto. Quale terzo e ultimo motivo di ricorso, rimasto però allo stadio di mera enun ciazione, il ricorrente deduce mancata valutazione ed assunzione & lt del mezzo di prova delle indagini difensive e conseguente mancanza di gravi indizi di colpevo lezza & gt . Considerato in Diritto 1. II ricorso è infondato e va rigettato. 2. Sebbene il Tribunale abbia fondato gran parte delle sue argomentazioni sul rinvenimento del ricordato bilancino elettronico di precisione, ciò non appare di per sé sufficiente a far ritenere contraddittoria o manifestamente illogica la moti vazione concernente la destinazione della sostanza stupefacente alla cessione a terzi nonché la sussistenza di un attuale e concreto pericolo di recidiva. Trattasi di valutazioni certamente suscettibili di essere rimesse in discussione, specie in una fase, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata da una fisiologica fluidità delle imputazioni e che altrettanto indubitabilmente potrebbero richiedere una radicale riconsiderazione per l'emergere di risultanze indiziarie in senso favorevole all'indagato a mero titolo d'esempio, la rivendicazione di pos sesso del bilancino da parte di un soggetto terzo . Ciò non è però sufficiente a trasformare quelle che appaiono allo stato eve nienze dei tutto ipotetiche in vizi del provvedimento, che si caratterizza per argo mentazioni non condivise dal ricorrente ma incensurabili sotto il profilo della intrinseca illogicità. Non è certamente illogico, infatti, ritenere che la disponibilità da parte dello indagato del bilancino di precisione fosse funzionale alla pesatura dello stupe facente in vista del confezionamento in dosi da immettere sul mercato dello spaccio minuto. E' vero, peraltro, che detta disponibilità è compatibile con l'esigenza di pesare gli stupefacenti per finalità di consumo esclusivamente personali, ma nel pre cedente come in questo caso si verte nel campo di valutazioni parimenti plau sibili, insuscettibili come tali di censura sotto il profilo logico. L'ultimo motivo di ricorso è, infine e come anticipato, rimasto allo stadio di mero enunciato e deve, pertanto, ritenersi generico ai sensi dell'art. 591 lett. a seconda ipotesi cod. proc. pen. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.