Mantenimento a moglie e figli: l’uomo venda i propri immobili

Confermata la condanna per l’uomo, ritenuto responsabile di aver violato ripetutamente gli obblighi di assistenza familiare. Egli ha versato solo parzialmente quanto previsto per il mantenimento della moglie, da cui si è separato, e dei figli minori. Le presunte difficoltà economiche da lui lamentate sono smentite dalle sue proprietà immobiliari.

Rapporto conflittuale con la moglie, con liti e rappacificamenti. Una volta sancita però la rottura definitiva, l’uomo provvede solo parzialmente ai propri obblighi di mantenimento” in favore della coniuge e dei figli. Inevitabile la condanna. Anche perché la tesi difensiva, centrata sulle presunte difficoltà economiche dell’uomo, è clamorosamente smentita dalle sue proprietà immobiliari. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 34211/16, depositata il 3 agosto Immobili . Ricostruita, documenti alla mano, la condotta tenuta dall’uomo. Egli ha solo parzialmente versato l’importo dovuto per il mantenimento della coniuge e dei tre figli minori , facendo loro mancare i mezzi di sussistenza per oltre sei anni . Non caso, vista la situazione familiare complicata, è dovuto intervenire il Comune in aiuto del nucleo familiare , osservano i giudici. Logica è l’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare”, e consequenziale è la condanna dell’uomo. Su questo fronte concordano ora anche i magistrati della Cassazione, condividendo le valutazioni compiute prima in Tribunale e poi in Corte d’appello. Poco plausibile, difatti, l’obiezione difensiva secondo cui l’uomo versava in una situazione di notevole incapacità economica . Egli, difatti, risulta proprietario, tra l’altro, di beni immobili , dalla cui vendita , osservano i magistrati, avrebbe potuto ricavare quanto necessario per il mantenimento dei figli minori . Resta, quindi, assolutamente non comprensibile il versamento ‘a singhiozzo’ delle somme destinate alla moglie.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 giugno – 3 agosto 2016, numero 34211 Presidente Conti – Relatore Mogini Ritenuto in Fatto 1. F. D.R. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata l'1.10.2009 dal Tribunale di Vasto, ha rideterminato la pena a lui inflitta per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. penumero contestato al ricorrente per aver tenuto condotta contraria alla morale della famiglia e aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato e ai tre figli minori, dall'aprile 2003 e con reato in corso . 2. Il ricorrente deduce, con quattro distinti motivi di ricorso A Vizi di motivazione circa la sussistenza dei fatto. Nel caso di specie non v'è stato abbandono del tetto coniugale, in quanto 1 l'iniziale separazione era venuta meno per effetto di ricongiungimento, tanto che il Tribunale Civile di Vasto aveva perciò rigettato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio 2 egli ha assolto al proprio obbligo di sovvenire ai bisogni della famiglia anche dal punto di vista materiale, come risulta dalle numerose ricevute di pagamento relative al periodo successivo alla nuova separazione dei coniugi e sino all'inizio del procedimento de quo 3 egli versava in situazione di incolpevole incapacità ad adempiere ai suoi obblighi di mantenimento. B In subordine, assoluzione per non punibilità, trattandosi di fatto di speciale tenuità ex art. 131 bis cod. penumero , consistente in sottrazione di merce di valore pari a circa 15-20 euro. C In ulteriore subordine, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, poiché non v'è alcun riscontro al fatto che in epoca successiva al 1.4.2003 la condotta omissiva si sia protratta. D Vizi di motivazione in ordine alla denegata applicazione dell'indulto a seguito del riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, da ritenersi meno favorevole per il ricorrente. Considerato in Diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. II primo motivo di ricorso rappresenta la mera riproposizione di censure di merito già affrontate e risolte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici. La sentenza impugnata esclude correttamente che l'imputazione e la condanna di primo grado ineriscano all'ipotesi di abbandono del tetto coniugale e giustifica congruamente la circostanza che il ricorrente ha versato solo parzialmente l'importo dovuto per il mantenimento del coniuge e dei tre figli minori, facendo loro mancare i mezzi di sussistenza, forniti dal Comune di San Salvo, per un lasso temporale di oltre sei anni nonché l'assenza nel caso di specie di una incapacità assoluta e incolpevole dell'obbligato, tra l'altro proprietario di beni immobili dalla cui vendita ben avrebbe potuto ricavare quanto necessario per il mantenimento dei figli minori p. 4 . 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché all'evidenza si riferisce a fatto diverso da quello oggetto dei presente giudizio. 1.3. Manifestamente infondato deve poi ritenersi il terzo motivo di ricorso. Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è infatti reato permanente che si protrae unitariamente per tutto il periodo in cui perdura l'omesso adempimento, con la conseguenza che, anche con riferimento alla fase iniziale della condotta illecita, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza, coincidente con il sopraggiunto pagamento o, in mancanza, come nel caso di specie, con l'accertamento della responsabilità nel giudizio di primo grado Sez. 6, numero 51499 del 04/12/2013, Rv. 258504 . Pertanto, quando la condotta è contestata, come nel caso che ci occupa, con l'individuazione della sola data d'inizio, il termine di prescrizione - trattandosi di reato permanente - decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale Sez. 6, numero 33220 del 22/07/2015, Rv. 264429 , con la conseguenza che, contrariamente agli assunti del ricorrente, il reato a lui contestato non si è prescritto. II Collegio ricorda a tal proposito, per completezza, che, in tema di prescrizione, per i reati permanenti in corso di consumazione all'epoca di entrata in vigore della legge numero 251 del 2005, trova applicazione la sola disciplina vigente al momento della cessazione, anche se meno favorevole per l'imputato, in quanto la natura permanente del reato rende irrilevanti le disposizioni transitorie Sez. 6, numero 550 del 16/12/2015, Rv. 265708, con riferimento a fattispecie in cui la Corte, con riferimento a contestazione relativa al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, recante l'indicazione della sola data di inizio della condotta, ha ritenuto applicabile la nuova disciplina e, quindi, i più lunghi termini di prescrizione intermedia . 1.4. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, poiché, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, con la sentenza di condanna, non può essere contestualmente applicato l'indulto e disposta la sospensione condizionale della pena, in quanto quest'ultimo beneficio, in assenza di esplicita rinuncia, prevale sul primo SU, numero 36837 del 15/07/2010, P.G. in proc. Bracco, Rv. 247940 Sez. 6, numero 49864 del 29.11.2013, Talora, Rv. 258134 . All'inammissibilità dei ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. penumero P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/6/2016.