Ordine di allontanamento non rispettato: scelta giustificata dai problemi di salute

Rimessa in discussione l’espulsione dello straniero, beccato ancora in Italia nonostante un ordine di allontanamento. Non trascurabili, secondo i magistrati, le precarie condizioni fisiche dell’uomo, ricoverato in ospedale per uno scompenso diabetico.

Nonostante l’ordine di allontanamento, lo straniero viene beccato ancora in Italia. La consequenziale espulsione non è però scontata Decisivo il richiamo alle precarie condizioni fisiche che hanno costretto l’immigrato al ricovero in ospedale. Cassazione, sentenza numero 33081, sezione prima penale, depositata il 28 luglio 2016 Salute . Posizione netta, quella assunta dal Giudice di Pace è ritenuta evidente la responsabilità penale dello straniero, trattenutosi illegalmente in Italia, pur essendo destinatario di un ordine di allontanamento . Di parere diverso, però, sono i magistrati della Cassazione. A loro avviso ha senso l’obiezione proposta dal legale dell’immigrato l’uomo è stato ricoverato in ospedale per scompenso diabetico e ciò è sufficiente per considerare giustificata la permanenza temporanea , e irregolare , in Italia. Su questo fronte i giudici sottolineano che le particolari condizioni di salute dello straniero rappresentano giustificazione comprensibile e adeguata per il mancato rispetto dell’ ordine di allontanamento . Anche perché l’esecuzione del provvedimento, concludono i magistrati, deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non può esporre l’immigrato irregolare a pericoli seri di incolumità fisica .

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 1 aprile – 28 luglio 2016, n. 33081 Presidente Siotto – Relatore Magi In fatto e in diritto 1. Con sentenza emessa in data 9 aprile 2015 il Giudice di Pace di Ascoli Piceno ha affermato la penale responsabilità di G.K., in relazione al reato di cui all'art. 14 co. 5-ter d.lgs. 286 del 1998, per fatto constatato in San Benedetto dei Tronto in data 8 ottobre 2013 trattenimento illegale rispetto all'ordine di allontanamento del 14 agosto 2013 . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - G.K. deducendo nullità della decisione ed omessa motivazione su allegazione difensiva. Nel ricorso si evidenzia che il difensore aveva portato all'attenzione del giudice - all'udienza del 9 aprile - documentazione relativa alle difficoltà economiche e alle particolari condizioni di salute dell'imputato ricovero per scompenso diabetico al fine di introdurre la prova del giustificato motivo di temporanea permanenza. Sul contenuto di tali allegazioni non vi è osservazione alcuna in sentenza. 3. II ricorso è fondato e va accolto. La norma incriminatrice configura la violazione dell'ordine di abbandonare il territorio come delitto , dunque richiede la ricorrenza dei dolo, ed esclude la punibilità li dove sussista un giustificato motivo di inottemperanza. Ciò determina la necessità di un vaglio accurato, da parte del giudice di merito, sulla fondatezza o meno di allegazioni difensive tese a far emergere la carenza di dolo o l'esistenza del giustificato motivo di permanenza. Non vi è dubbio che le particolari condizioni di salute - ove documentate - possano rappresentare uno dei giustificati motivi di inosservanza, dato che l'esecuzione volontaria dell'ordine deve risultare compatibile con i diritti fondamentali della persona e non può esporre l'immigrato irregolare a pericoli seri di incolumità fisica. Ciò posto, l'omesso esame dei prospettati motivi di tutela della salute che risultano documentati in modo adeguato rappresenta un vizio motivazionale per incompletezza su un punto rilevante della decisione. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Ascoli Piceno. Così deciso il 1 aprile 2016.