Prescrizione: quando la causa estintiva del reato prevale sulle cause di nullità di ordine generale

Ai sensi del principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale ed una causa estintiva del reato, si deve dare prevalenza a quest’ultima solo se non sono necessari ulteriori specifici accertamenti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32389/16, depositata il 26 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di primo grado quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputata per il reato di appropriazione indebita, riducendone la pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche. L’imputata propone ricorso per cassazione. L’istanza di differimento. Il secondo motivo, ritenuto fondato dalla Corte è assorbente di tutte le altre doglianze. Con tale motivo infatti la ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 420- ter , 108 e 178 e ss. c.p.p., con vizi di motivazione, quanto al diniego del differimento – di un’ora – dell’orario di inizio dell’udienza per concomitanti impegni professionali del difensore. La Corte ritiene innanzitutto errata la valutazione effettuata dalla Corte d’appello, che aveva erroneamente ritenuto l’udienza originariamente fissata alle ore 9.00, mentre, in realtà, essa era prevista alle ore 12.00, e quindi l’istanza di differimento dell’orario di inizio alle ore 13.00 era pervenuta tempestivamente, prima dell’inizio dell’udienza, alle ore 9.22. Inoltre la Corte – richiamando precedente giurisprudenza - sottolinea che l’istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore inviata a mezzo telefax in cancelleria come nel caso di specie non è irricevibile né inammissibile. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte aggiunge che non è consentita la disamina dell’istanza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione richiesta nei motivi aggiunti dall’imputata, poiché comporterebbe la necessità di specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito quanto all’esclusione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p Inoltre, condividendo precedenti tra cui sent. 42703/15 , il Collegio ribadisce che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità – di cui all’art. 129 c.p.p. – impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale ed una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest’ultima soltanto nel caso in cui la sua operatività non richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale dovrà assumere rilievo pregiudiziale la declaratoria della nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio . La sentenza viene dunque annullata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 28 aprile – 26 luglio 2016, n. 32389 Presidente Diotallevi – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato - quanto all’affermazione di responsabilità dell’imputata B.A. , in atti generalizzata, in ordine al reato di appropriazione indebita - la sentenza emessa in data 11.12.2012 dal Tribunale di Gorizia, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche, e confermando le statuizioni civili. Contro tale provvedimento, l’imputata con l’ausilio di un difensore iscritto all’apposito albo speciale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - erronea applicazione dell’art. 479 c.p.p. e vizi di motivazione quanto al diniego opposto alla richiesta di sospensione del dibattimento in attesa della definizione del giudizio civile avente ad oggetto le somme di denaro oggetto della contestata appropriazione indebita II - erronea applicazione degli artt. 420-ter, 108 e 178 ss. c.p.p., con vizi di motivazione, quanto al diniego del differimento di un’ora dell’orario di inizio dell’udienza 11.12.2012 all’esito della quale, in assenza del difensore di fiducia, era intervenuta la decisione , in presenza di concomitanti impegni professionali. Nelle more sono stati depositati, nell’interesse della ricorrente, motivi nuovi. All’odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. Considerato in diritto Il secondo motivo è fondato, ed il suo accoglimento assorbe tutte le ulteriori doglianze. 1. Il rigetto del corrispondente motivo di appello fonda su una affermazione inesatta, poiché l’orario di inizio dell’udienza era originariamente fissato per le ore 12.00, non per le ore 9.00, come al contrario mostra di ritenere la Corte di appello, e quindi l’istanza di differimento dell’orario di inizio alle ore 13.00 orario nel quale il difensore risultò puntualmente presente in aula , pur se inviata a mezzo fax, era pervenuta prima dell’inizio dell’udienza, alle ore 9.22, non dopo, e poteva essere valutata mirando, tra l’altro, non ad ottenere un rinvio solo discrezionalmente concedibile, ma a procurare il contemperamento delle concomitanti esigenze di trattazione di più processi, onde evitare rinvii . 1.1. Né può dubitarsi della ritualità dell’istanza di differimento sol perché inviata a mezzo telefax. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce Sez. II, n. 9030 del 5.11.2013, dep. 2014, rv. 258526 Sez. V, n. 7706 del 16.10.2014, dep. 2015, rv. 262835 Sez. II, n. 24515 del 22.5.2015, rv. 264361 , ritiene, infatti, che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore, inviata a mezzo telafax in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile peraltro, l’utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell’omesso esame della sua richiesta, di accertarsi del regolare arrivo del telefax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente. 2. La disamina della istanza di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione formulata nell’interesse della ricorrente nei motivi aggiunti non è consentita, poiché comporterebbe per questa Corte di legittimità la necessità di specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito quanto all’esclusione di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. anche in presenza dell’allegata sentenza civile che sembrerebbe aver ritenuto la fondatezza delle prospettazioni difensive , oltre che quanto alle statuizioni civili in relazione alle quali si imporrebbe pur sempre il rinvio dinanzi al giudice competente . 2.1. Questa Corte, con orientamento che, ancora una volta, il collegio condivide e ribadisce Sez. III, n. 42703 del 7.7.2015, rv. 265194 Sez. II, n. 6338 del 18.12.2014, dep. 2015, rv. 262761 , ritiene, infatti, che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall’art. 129 cod. proc. pen., impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa di nullità di ordine generale ed una causa estintiva del reato, sia data prevalenza a quest’ultima soltanto nel caso in cui la sua operatività non richieda specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, ipotesi nella quale dovrà assumere rilievo pregiudiziale la declaratoria della nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.