Reato diverso da quello programmato: quando sussiste il concorso anomalo?

La S.C., chiamata a decidere sull’applicazione o meno dell’art. 116 c.p. nel caso sub specie, ricorda che il fatto diverso da quello previamente programmato non comporta l’applicazione della disciplina del concorso anomalo qualora trattasi di sviluppo prevedibile.

Così la sezione Seconda Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31889/16, depositata il 22 luglio. Il caso. La Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del gip del Tribunale di Lucca, con cui si condannava l’imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate – in concorso con altro imputato. Avverso detta pronuncia ricorreva l’imputato, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p. e la conseguente erronea applicazione dell’art. 69 c.p. che ha condotto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti. Lamenta che, se egli ha concorso nel reato di furto e se poteva astrattamente ipotizzarsi ex ante un possibile sviluppo dell’azione criminosa in rapina, certamente non può rispondere del fatto a titolo di concorso ex art. 110 c.p., non avendo voluto il diverso reato posto in essere dal correo. Concorso anomalo? La manifesta infondatezza del motivo proposto comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Infatti, quanto alla mancata applicazione dell’ipotesi del concorso anomalo ex 116 c.p., la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in fatto e diritto ritenendo configurabile per tutti gli imputati il concorso ex art. 110 c.p. dei reati ascritti. Si è dunque ragionevolmente ritenuto che il fatto diverso da quello previamente programmato, in quanto trattavasi di sviluppo prevedibile, era certamente imputabile al ricorrente. Non si rilevano dunque vizi di legittimità nel mancato riconoscimento della riduzione di pena di cui all’art. 116 c.p. per l’ipotesi di concorso anomalo. Peraltro, la S.C. aderisce alla giurisprudenza di legittimità sent. 48330/15 che afferma che In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto indeterminato, alternativo od eventuale e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 giugno – 22 luglio 2016, n. 31889 Presidente Diotallevi – Relatore Filippini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con sentenza in data 10.12.2013, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 19.3.2013 e condannava M.L. in concorso con altro imputato estraneo al presente ricorso alla pena ritenuta di giustizia per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso il M. , tramite il difensore di fiducia, con unico articolato motivo lamentando la violazione di legge in relazione all’art. 116 c.p. e la conseguente erronea applicazione dell’art. 69 c.p. che ha condotto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti. Lamenta il ricorrente che, se egli ha concorso nel reato di furto e se, astrattamente, poteva ipotizzarsi ex ante un possibile sviluppo dell’azione criminosa in rapina, certamente non può rispondere del fatto a titolo di concorso ex art. 110 c.p. non avendo voluto il diverso reato posto in essere dal correo. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo proposto. 1. Invero, quanto alla mancata applicazione dell’ipotesi del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen., la sentenza impugnata ha adeguatamente affrontato la tematica con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto ritenendo configurabile per tutti gli imputati il concorso ex art. 110 cod. pen. nei reati ascritti cfr. pag. 9 della sentenza impugnata . Sulla base di tale considerazione si è, ragionevolmente, ritenuto che il fatto diverso rispetto a quello previamente programmato era certamente imputabile anche al ricorrente, in quanto trattavasi di sviluppo prevedibile della condotta previamente programmata, specialmente a partire dal momento in cui il proprietario della refurtiva si è avvicinato ed ha avanzato le sue rimostranze. Alla luce di tali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non si configurano vizi di legittimità nel mancato riconoscimento della riduzione di pena prevista dall’art. 116 cod. pen. per l’ipotesi del concorso anomalo. 2. Del resto, la giurisprudenza di legittimità cui il collegio aderisce afferma che In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto indeterminato, alternativo od eventuale e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata. Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata.