Bilancino, cocaina e dosi già pronte: condannato per spaccio

Respinta la tesi difensiva proposta dall’uomo, e finalizzata a sostenere che si sia trattato di un episodio occasionale. Inequivocabile il materiale rinvenuto droga, bustine di cellophane e bilancino di precisione.

Cocaina, bilancino di precisione e bustine di cellophane. Rinvenuto in una casa il kit del ‘perfetto spacciatore’. Così l’uomo sotto accusa non può pensare di vedere catalogata la propria condotta come non grave. Cassazione, sentenza n. 30376/2016, Sezione Terza Penale, depositata il 18 luglio . Spaccio. Nessun dubbio, sia per i giudici del Tribunale che quelli d’Appello, sulla colpevolezza dell’uomo a cui viene addebitato il reato di spaccio di sostanze stupefacenti . Consequenziale la condanna a due anni e otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa . L’uomo, però, punta, attraverso il proprio legale, ad ottenere almeno la attenuante del fatto di lieve entità . In questa ottica viene sostenuta la tesi della occasionalità dello spaccio. Di parere opposto, invece, i magistrati della Cassazione. A loro avviso, difatti, così come affermato in Appello, è illogico parlare di episodio occasionale . L’uomo è ritenuto colpevole, invece, di un’attività continuativa di spaccio . Inequivocabile il ritrovamento di un bilancino di precisione venti involucri contenenti cocaina numerose bustine di cellophane 10 grammi di cocaina ad alto tasso di purezza da cui erano potenzialmente ricavabili 50 dosi . Irrilevante, invece, il fatto che a casa dell’uomo siano stati rinvenuti solo 65 euro in contanti.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 febbraio – 18 luglio 2016, n. 30376 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Bari con decisione del 3 dicembre 2013 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Foggia del 16 dicembre 2004, G.U.P., giudizio abbreviato, rideterminava la pena a carico di T.G. per il delitto di cui all'art. art. art. 73, commi 1, T. U. stup. in anni 2 e mesi 8 di reclusione ed € 12.000,00 di multa, con la revoca dell'interdizione dai pubblici uffici. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Art. 606, comma 1, lettera B, cod. proc. pen. irragionevole disconoscimento dell'attenuante ad effetto speciale di cui al quinto comma dell'art. 73 T. U. stup. Carenza di motivazione. Il disconoscimento dell'attenuante, o meglio della figura autonoma di reato del quinto comma dell'art. 73 T. U. stup. non tiene conto del dato ponderale della sostanza, basso, come espressamente ritenuto nella sentenza impugnata - pagina 1-. Inoltre mezzi, modalità e circostanze dell'azione dovevano far ritenere la sussistenza in concreto dell'ipotesi del quinto comma. Infatti nel caso in giudizio la somma rinvenuta di soli 65,00 €, l'occasionalità della condotta e la rudimentalità della custodia depongono per l'ipotesi lieve. I fatti denotano un uso personale, e non un'attività di spaccio. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza relativamente al motivo di cui al quinto comma dell'art. 73 del T. U. stup., e per l'assenza del motivo uso personale nell'atto di appello. 3.1. L'uso personale come motivo di ricorso non è stato proposto in appello, quindi, il ricorso è inammissibile. Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione. Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577 . 3. 2. Il comportamento preso in considerazione dall'art. 73, comma quinto, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, in tema di violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti, è quello caratterizzato da una ridotta valenza offensiva. Per valutare se il fatto sia di lieve entità il giudice deve prendere in esame tutti gli elementi indicati nella norma, vale a dire sia quelli concernenti l'azione mezzi, modalità e circostanze della stessa sia quelli che si riferiscono all'oggetto materiale del reato quali le caratteristiche qualitative e quantitative della sostanza stupefacente dovrà negare la sussistenza del fatto di lieve entità anche quando la ricorrenza di uno soltanto degli elementi indicati conduca a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità viceversa, potrà addivenire alla diminuzione della pena quando accerti l'esistenza, nell'azione concretamente posta in essere, anche di un solo elemento positivo tra quelli menzionati, sempreché non sia contrastato da alcuno degli altri previsti. Sez. 6, n. 8857 del 15/06/1998 - dep. 30/07/1998, Canepi P, Rv. 212005 Sez. 6, n. 6143 del 02/04/1996 - dep. 19/06/1996, Bolzano, Rv. 205092 . La Corte di appello nella sentenza impugnata evidenzia, con motivazione adeguata, non manifestamente illogica e non contraddittoria, che non si è trattato di un episodio occasionale di spaccio bensì di un'attività continuativa nel tempo ove solo si consideri la presenza di un bilancino di precisione, di venti involucri contenenti cocaina, più numerose bustine di cellophane del tipo di quelle usate per lo spaccio di stupefacenti e non da ultimo la presenza ulteriore di circa 10 grammi di cocaina ad alto tasso di purezza da cui erano ricavabili circa n. 53 dosi medie droganti . Il sequestro di soli 65.00 € non è determinante per non escludere il quinto comma, poiché basta un solo elemento caratteristiche quali-quantitative della sostanza, e modalità di conservazione, con attrezzature per la suddivisione in dosi a far ritenere non configurata l'ipotesi lieve. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.