Limiti alla responsabilità omissiva dell’amministratore privo di delega

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, in tanto si può discutere di dolo, per l’amministratore privo di delega, in quanto egli sia venuto concretamente a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Dunque occorre la conoscenza del segnale di allarme, non già la mera conoscibilità.

Questo il principio di diritto riaffermato dalla Quinta Sezione della Cassazione Penale, con la pronuncia n. 30333/2016. Il caso. Nell’ambito di una complessa vicenda societaria con operazioni infragruppo di importo significativo, uno degli imputati viene tratto a giudizio e condannato in primo e secondo grado in relazione a condotte distrattive, non riconducibili al suo diretto operato, ma poste in essere da altri amministratori delegati allorché il medesimo ricopriva l’incarico – quasi onorifico, secondo la difesa – di vicepresidente del C.d.A., ma senza alcuna funzione operativa. I giudici di merito avevano disatteso sul punto le doglianze difensive, in punto di configurabilità di responsabilità omissiva, evidenziando come la tematica dell’amministratore non operativo non fosse pertinente al caso in esame, che comunque avrebbe trovato soluzione proprio sotto il profilo della responsabilità omissiva, stante l’obbligo di vigilanza in capo ad ogni amministratore sull’operato degli amministratori delegati. La riforma del 2003. Nel valutare il fondamento della specifica doglianza difensiva, gli Ermellini partono dalla premessa che, con la riforma del 2003 d.lgs. n. 6/2003 , è certamente vero che gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato art. 2381 c.c. , ma è altrettanto vero che la diligenza loro richiesta è quella derivante dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze art. 2392 c.c. . Nel dettaglio, osserva la Corte che non è più esistente in capo all’amministratore non operativo uno specifico obbligo di vigilanza sugli atti compiuti dagli amministratori delegati, ciò in quanto gli amministratori deleganti non hanno il dovere di vigilare, bensì di valutare l’andamento della gestione della società in base alle informazioni dai medesimi ricevute. Sono proprio tali informazioni ricevute a costituire il parametro su cui fondare, in capo all’amministratore privo di delega, l’obbligo di attivarsi per impedire quegli eventi dannosi, obbligo che è il presupposto della responsabilità penale omissiva ai sensi all’art. 40, comma 2, c.p Concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione . Sulla base di tali premesse osserva la Cassazione, in punto di elemento soggettivo, che il dolo, per l’amministratore privo di delega, potrà configurarsi solo laddove egli sia venuto concretamente a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Dunque, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, occorre la vera e propria conoscenza del c.d. segnale di allarme”, non già la mera conoscibilità. Inoltre, proseguono gli Ermellini, occorre che il segnale di allarme” sia non solo conosciuto dall’amministratore delegante, ma che lo stesso ne abbia colto il significato e la valenza, cioè lo abbia percepito e compreso come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi per la società e ciò nonostante sia rimasto completamente inerte. Se dunque l’amministratore delegante non percepisce la natura di segnale d’allarme di quel fatto, continuando a nutrire piena fiducia nell’amministratore delegato e nelle sue capacità gestionali, non potrà configurarsi nemmeno il dolo eventuale. La condotta colposa, infatti, osserva la Corte, anche a livello di colpa cosciente potrà fondare una responsabilità civile dell’amministratore non operativo, ma non certo quella penale per bancarotta fraudolenta, che non potrà dunque configurarsi allorché il delegante abbia ritenuto erroneamente che le capacità manageriali del delegato avrebbero impedito il verificarsi di un pur previsto evento. Sul punto la pronuncia di secondo grado viene quindi annullata con rinvio. In tema di vantaggi compensativi. In sede di giudizio di merito, uno degli imputati era stato ritenuto responsabile di una condotta distrattiva realizzata in danno di una delle società del gruppo, nonostante l’assunto difensivo che l’operazione sarebbe stata posta in essere siccome nell’interesse del gruppo e, dunque, indirettamente della singola società. La pronuncia in commento si segnala, quindi, anche per un’interessante principio affermato in tema di bancarotta per distrazione commesso all’interno di un gruppo di società. Come noto, la giurisprudenza ha, da tempo, elaborato il concetto di vantaggi compensativi, che escludono la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione allorché l’operazione dannosa per la singola società generi dei vantaggi per il gruppo che si riflettono anche sulla singola società, compensando e neutralizzando l’originario effetto dannoso. Sul punto, osserva la Cassazione, nella pronuncia in esame, che il concetto di vantaggio compensativo non è un mero calcolo aritmetico che porta a verificare i risultati finali di un’operazione finanziaria, ma occorre operare una valutazione ex ante per accertare se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere negativamente sulle ragioni dei creditori della società. Anche sul punto, stante il mancato rispetto del suddetto principio, il ricorso proposto dagli imputati ha aperto la via all’annullamento senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 15 luglio 2016, n. 30333 Presidente Lapalorcia – Relatore Micheli Ritenuto in fatto 1. Il 07/06/2013, la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza emessa il 15/07/2010 dal Tribunale della stessa città nei confronti di F.L. e B.A. , imputati di varie condotte di bancarotta in relazione al fallimento della Sisas s.p.a., dichiarato nell’aprile 2001. I suddetti erano stati chiamati a rispondere dei reati in rubrica nelle qualità - il F. , di presidente del consiglio di amministrazione della società, a far data dall’aprile 1995 e sino alla dichiarazione di fallimento nonché quale consigliere delegato di Sisas Industries s.a. e presidente del cda di Sisas International Holding s.a., facenti parte del medesimo gruppo - il B. , di consigliere delegato di Sisas s.p.a. tra l’aprile 1995 ed il giugno 1996, quindi di vice-presidente del cda della stessa dal giugno 1996 al settembre 2000, ed a sua volta componente del consiglio di amministrazione delle società collegate anzidette. Le presunte condotte criminose, qualificate ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma primo, n. 1, 223, comma primo, n. 1, e comma secondo, n. 2 legge fall., aggravate ex artt. 219 comma secondo, n. 1, e comma terzo rectius, primo , dello stesso r.d. n. 267/1942, riguardavano, nei limiti delle contestazioni per cui interveniva declaratoria di penale responsabilità - il trasferimento alla controllata lussemburghese Sisas International s.a., nel periodo maggio 1997/febbraio 1998, di risorse liquide per poco meno di 70 miliardi di Lire, in forma di sottoscrizione di due aumenti di capitale, disponibilità apparentemente utilizzate dalla stessa controllata per sottoscrivere a sua volta un aumento di capitale di altra società la CTK al fine di acquistare brevetti dalla Aldor Trading per il corrispettivo di circa 36 miliardi, senza che l’investimento fosse giustificato da iniziative industriali n. 1 - la dissipazione del patrimonio sociale, realizzata trasferendo alla controllante Wheatley circa 50 miliardi di lire, al fine di sostenere altre società del gruppo n. 2 - ancora la dissipazione del patrimonio sociale, in forme tali da concorrere a cagionare il dissesto della fallita, attraverso ulteriori e dirette erogazioni di denaro alle controllate, mediante risorse ricevute attraverso finanziamenti di terzi, così gravando la Sisas s.p.a. di consistenti oneri non controbilanciati da utili adeguati n. 3 - un’ulteriore ipotesi di dissipazione, derivante dalla mancata bonifica e messa in sicurezza dell’area di discarica esistente presso lo stabilimento industriale di OMISSIS , così determinando il totale deprezzamento dello stabilimento medesimo n. 6 - la distrazione di un importo complessivo di 12.400.000,00 Euro, trasferito dalla controllante Chimre s.a. per sottoscrivere un prestito obbligazionario, mentre le obbligazioni venivano poi iscritte a bilancio dall’altra controllante Wheatley n. 7 - ulteriori distrazioni realizzate tra il 1997 e il 2000, a favore di varie persone fisiche e giuridiche, per complessivi 13.100.000,00 Euro n. 8 - la distrazione o l’occultamento di documentazione tecnica inerente il know how di processi di produzione di acido isoftalico e anidride trimellitica n. 9 , nonché di altra documentazione relativa a ricerche su processi di produzione di biodiesel n. 10 , avente valore imprecisato. Il F. , condannato a pena ritenuta di giustizia in ordine a tutte le condotte sopra richiamate con parziale assoluzione quanto ad addebiti residui , otteneva dalla Corte di appello una riduzione del trattamento sanzionatorio, previo il ritenuto assorbimento dei fatti sub 7 e 8 nei capi 2 e 3 il B. , condannato invece dal Tribunale per i soli reati di cui ai capi 1, 6, 9 e 10, si vedeva confermare in toto la decisione di primo grado salva la parziale riforma della sentenza del Tribunale in punto di revoca di alcune statuizioni civili . 2. Propone ricorso per cassazione, che affida a quattro motivi, il difensore del F. . In via preliminare, la difesa lamenta un profilo di generale carenza motivazionale della sentenza impugnata, che risulterebbe caratterizzata da un parziale e lacunoso esame delle censure mosse dagli appellanti alla pronuncia di primo grado fra l’altro, nell’interesse del F. si rappresenta che la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso ad una motivazione per relationem attraverso il richiamo delle argomentazioni adottate dal Tribunale laddove ciò non sarebbe stato possibile, alla luce degli specifici motivi di gravame che erano stati articolati. 2.1 La prima doglianza mossa dal ricorrente riguarda una omessa assunzione di prova decisiva in ordine alla testimonianza del Dott. R.G. , già direttore del laboratorio ricerche della Sisas s.p.a. sul punto, viene altresì dedotto un difetto assoluto di motivazione. Secondo la ricostruzione di cui all’atto di impugnazione, la Corte di appello si sarebbe limitata a considerare che le richieste avanzate dalla difesa ex art. 603 del codice di rito riguardavano oltre 20 testimoni, apparivano infondate e da respingere non rispettando i requisiti previsti dalla norma anzidetta e non risultavano indispensabili ai fini della decisione tuttavia, non si è tenuto conto che l’istanza di escutere il R. era stata formulata nel giudizio di primo grado solo dopo che il P.M. aveva proceduto alla contestazione suppletiva dei punti 9 e 10 della rubrica. Era stato dunque all’esito del rinvio conseguente alla nuova contestazione che si era avuta la richiesta di assumere prove testimoniali a discarico su quelle ipotesi di reato il rigetto di quell’istanza ad opera del Tribunale aveva, pertanto, comportato la negazione del pieno diritto alla controprova. A riguardo, il ricorrente evoca plurimi precedenti della giurisprudenza di legittimità, anche alla luce del dettato di cui all’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, facendo presente che il parametro normativo cui avere riferimento è costituito dall’art. 495 cod. proc. pen., previsione che non va interpretata secondo i parametri dettati dal successivo art. 603. La decisività della prova omessa, inoltre, emerge dalla circostanza che il Dott. R. risulta avere deposto quale testimone in un separato processo per riciclaggio, celebrato a carico della moglie del F. vale a dire su fatti da considerare intimamente collegati a quelli sub 9 e 10, perché questi ultimi ne avrebbero costituito il presupposto in quel caso, le dichiarazioni de quibus sono state ritenute determinanti ai fini dell’intervenuta pronuncia assolutoria - oggi definitiva - per insussistenza del fatto, e proprio in ragione della inesistenza dei reati a monte. Per meglio illustrare i profili cui i giudici di merito avrebbero negato le doverose prospettive di approfondimento, la difesa del ricorrente segnala che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’acquisto di tecnologie dalla Aldor Trading sarebbe fittizio, avendo la Sisas sviluppato, in realtà, tecnologie che già erano state elaborate al suo interno circostanza, in larga parte, desunta dalla deposizione del teste P. in realtà, il problema riguardava l’uso di un catalizzatore al bromo, brevetto di una società americana, tecnologia che la Sisas non aveva mai utilizzato e men che meno implementato, avendo sempre impiegato - per la produzione di acido isoftalico - un catalizzatore all’acetaldeide, meno efficiente e meno competitivo. Ed era proprio presso la Aldor Trading che quella lacuna poteva essere colmata, trattandosi di acquistare una tecnologia idonea a non interferire con i limiti di esclusiva nell’utilizzo del brevetto statunitense. Analogamente è a dirsi quanto alla produzione di biodiesel secondo l’assunto dell’accusa, la distrazione sarebbe avvenuta in favore della Mythen s.p.a. costituita successivamente al fallimento e riconducibile al F. , a disposizione della quale sarebbe stato messo il know how suddetto. Tuttavia, la Sisas aveva sempre impiegato a quel fine un processo produttivo basato sull’olio di colza, mentre la Mythen aveva fatto ricorso come materia prima al più economico olio di palma. Mai la Sisas aveva messo a punto tecnologie fondate su quest’ultima materia prima, come il R. avrebbe potuto confermare, tanto da averlo precisato anche nel processo in cui venne escusso. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, il difensore del F. lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall., nonché mancanza di motivazione ancora sui fatti di cui ai nn. 9 e 10 della rubrica non risulta infatti provato che la presunta documentazione tecnica avesse caratteri di segretezza e rilevanza tali da assumere valore economico significativo, tant’è che lo stesso P.M. ne descrive un valore imprecisato. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce identici vizi quanto ai fatti contestati sub 2 e 3 nonché a quelli, ritenuti assorbiti, di cui ai nn. 7 e 8 . Si rappresenta in particolare che i finanziamenti alla controllata Sicor, comunque restituiti in misura superiore alla metà, furono motivati dai significativi vantaggi che ne avrebbe ottenuto la stessa Sisas, visto che la Sicor godeva di benefici fiscali secondo la legislazione del paese straniero dove aveva sede ergo, non vi fu alcuna dissipazione, atteso che si trattava di sostenere una società da intendere vera e propria linfa vitale per la fallita la Sisas deteneva l’87% del capitale Sicor . Nel trasferimento di risorse infragruppo, in definitiva, non vi era alcunché di patologico il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di vantaggi compensativi , tanto più che i giudici di merito avrebbero dovuto rilevare come la crisi della Sisas fosse nata in epoca largamente posteriore, derivando da strategie di mercato della concorrente Basf e dalle pratiche di dumping da questa realizzate. Ne deriva che, al più, sarebbe stato configurabile il diverso delitto di bancarotta semplice, per aggravamento colposo del dissesto ipotesi che invece la Corte milanese esclude con il solo riferimento ad una apodittica impossibilità di ravvisare il reato meno grave. 2.4 Il difensore del F. deduce ancora inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall., unitamente a carenze motivazionali della sentenza impugnata, con riferimento alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato sia per una presunta condotta di dissipazione, sia per bancarotta impropria in ordine ad operazioni dolose da cui sarebbe derivato il fallimento la tesi difensiva è che nella fattispecie concreta non appaiono comunque ravvisabili, ai fini dell’addebito di cui all’art. 223, secondo comma, n. 2, r.d. n. 267/1942, condotte ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento della prima contestazione. 2.5 Le norme incriminatrici si reputano violate, nel quinto motivo di ricorso, anche con riferimento al fatto sub 6 della rubrica. Nel caso in esame non vi fu alcun depauperamento, giacché le spese per la bonifica sarebbero state pari a 60 miliardi di lire, mentre il sito, all’esito dell’eventuale bonifica, risulta essere stato stimato per un valore di circa 59 miliardi quanto risparmiato, dunque, deve intendersi superiore rispetto al danno che la procedura concorsuale ha registrato per essere lo stabilimento rimasto invenduto. L’addebito, in ogni caso, non è riferibile all’imputato, che sopraggiunse nella gestione della Sisas a metà degli anni Novanta la Corte territoriale dà invece contezza di una dissennata politica imprenditoriale a far data dal 1985 o giù di lì, e proprio a partire dalla metà del decennio successivo iniziò la vera presa in carico del problema della bonifica ciò appare documentato a seguito delle produzioni difensive in atti, da cui emerge che erano stati programmati dei lavori in appalto a quel fine, poi vanificati dall’incardinarsi della procedura di amministrazione controllata che precedette il fallimento . 2.6 Il sesto motivo riproduce, in relazione al punto n. 6 del capo d’imputazione, le medesime censure già sviluppate nel quarto motivo in ordine a diversi profili della contestazione di reato. 2.7 Con il settimo motivo di ricorso, la difesa del F. lamenta la violazione dell’art. 219, comma primo, legge fall., sostenendo la tesi che l’aggravante ad effetto speciale ivi prevista non possa trovare applicazione con riguardo alle ipotesi di bancarotta impropria. A riguardo, viene richiamato uno specifico precedente della giurisprudenza di legittimità la sentenza di questa Sezione, n. 8829/2010 del 18/12/2009, ric. Truzzi , ove è stato già adottato l’orientamento interpretativo cui il ricorrente presta adesione nell’interesse dell’imputato si segnala che le successive pronunce - espressive di un contrario indirizzo - appaiono richiamarsi ai principi di cui alla sentenza Loy delle Sezioni Unite n. 21039 del 27/01/2011 , che tuttavia era dedicata all’analisi della diversa aggravante correlata alla pluralità dei fatti di bancarotta. La necessità di intendere richiamato, dall’art. 223 legge fall., l’intero sistema sanzionatorio previsto dagli articoli precedenti, è stata dunque affermata prendendo spunto da argomenti che il massimo organo di nomofilachia, al cospetto di una circostanza aggravante non ad effetto speciale, ha inteso esprimere in bonam partem , mentre nella fattispecie oggi in esame l’interpretazione censurata dalla difesa avrebbe un ingiustificato effetto deteriore. 2.8 L’ultimo motivo di impugnazione riguarda infine una dedotta, assoluta mancanza di motivazione quanto alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. Da un lato, la Corte di appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame concernente il quantum delle spettanze riconosciute in favore del difensore della curatela fallimentare la doglianza riguardava l’omessa specificazione tra onorari, competenze e spese stricto sensu dall’altro, la sentenza oggetto di ricorso liquida a sua volta le spese in questione, per il giudizio di secondo grado, senza dare contezza alcuna del computo adottato. 3. Propone altresì ricorso il difensore del B. , che sviluppa a sua volta una premessa di ordine generale sulla censurabilità di una motivazione per relationem , che non sarebbe stata consentita nel caso di specie in virtù delle dettagliate censure rivolte alla decisione di primo grado. 3.1 Con il primo motivo, la difesa dell’imputato deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine all’attribuzione di responsabilità al B. , che la Corte territoriale fonda sul rilievo che egli sarebbe stato consigliere delegato escludendo quindi la rilevanza dei richiami, operati in sede di motivi di gravame, alle pronunce di legittimità in tema di responsabilità di amministratori non operativi . In realtà, pur richiamando esattamente il tenore letterale della rubrica, la Corte milanese non si avvede che l’imputato era stato consigliere delegato solo tra il 1995 e il 1996, mentre invece i fatti di cui ai capi 1, 6, 9 e 10 risultano realizzati in epoca abbondantemente posteriore tranne quelli sub 6, che in motivazione si chiarisce essere riferibili a un periodo assai ampio, da metà anni Ottanta sino al 2000 . Inoltre, e in ogni caso, il B. era sempre rimasto estraneo alla gestione effettiva della società, occupandosi degli aspetti tecnici la sua nomina a vice presidente fu solo onorifica in vista del pensionamento e del trasferimento dell’imputato in Belgio per proseguire l’attività di ricerca dati fattuali, questi, che già il Tribunale aveva valorizzato per assolverlo da alcuni reati, e che contraddittoriamente non aveva tenuto presenti per altri profili di addebito . Nel corpo del ricorso si evocano nuovamente varie pronunce giurisprudenziali sul problema della responsabilità dell’amministratore non operativo e sulla riforma introdotta con il d.lgs. n. 6/2003, anche a proposito dei limiti che ne derivano nell’interpretazione dell’art. 2392 cod. civ 3.2 Con il secondo motivo, si lamentano vizi della motivazione quanto agli elementi che erano stati indicati nell’atto di appello a confutazione della testimonianza dell’Ing. P.G. , ritenuta decisiva dal Tribunale. Il P. , secondo la lettura offerta nell’interesse del B. , aveva riferito di essersi sempre e solo occupato di aspetti tecnico-amministrativi, senza mai venire coinvolto in processi produttivi o progetti industriali egli, perciò, aveva solo presunto che i progetti di cui aveva parlato fossero quelli fatti figurare come acquistati dalla Aldor tramite la CTK, esprimendosi financo in termini di probabile esistenza della relativa documentazione tecnica, giammai di certezza, mentre il consulente della difesa aveva approfonditamente evidenziato la differenza delle due tecnologie e lo stesso imputato - al pari di altri testi avevano riferito circostanze di fatto del tutto pretermesse dai giudici di merito. 3.3 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione di norme processuali gli artt. 238, 430, 433 e 526 cod. proc. pen. - quanto alla ritenuta utilizzabilità del materiale investigativo proveniente da altro procedimento, da correlare alle indagini svolte sul conto della Mythen s.p.a., sulle quali aveva deposto un ufficiale di p.g. il Magg. T. . La Corte di appello, a riguardo, argomenta che si tratterebbe perlopiù di documentazione rientrante nella previsione del citato art. 238, mentre il Tribunale aveva sostenuto che costituisse attività integrativa di indagine, senza considerare che fra quegli atti vi erano anche verbali di perquisizioni e sequestri, certamente estranei alla portata applicativa dell’art. 430 del codice di rito. In realtà, si trattava di atti di altro procedimento, a carico di persone diverse, nascosti alla difesa era financo accaduto che il suddetto Magg. T. , formalmente estraneo alla lista testi iniziale del P.M., si fosse presentato in sostituzione di altro ufficiale, deponendo però su quelle, ben diverse, circostanze discrasia resa evidente dal rilievo che la lista testimoniale di cui al presente processo era stata formalizzata dal Procuratore della Repubblica il 29/10/2008, mentre la direttiva di indagine poi sfociata nell’informativa versata in atti recava la data del successivo 18 dicembre . 3.4 Con il quarto motivo, la difesa del B. lamenta vizi della motivazione e violazione della legge penale in punto di ritenuto nesso causale tra le condotte ascritte all’imputato ed il fallimento della società. Richiamati alcuni profili in fatto tra cui, come già rilevato esaminando i motivi di doglianza del coimputato, la pacifica differenza tra le tecnologie fondate sull’olio di colza o sull’olio di palma , il ricorrente evidenzia che la Corte di appello non sembra neppure chiarire adeguatamente se debbano intendersi ravvisabili ipotesi di reato ai sensi del primo o del secondo comma dell’art. 223 legge fall Ad ogni modo, non vi sarebbe spazio per ritenere che le condotte ascritte all’imputato furono causa o concausa del dissesto, atteso che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto come il dissesto della Sisas fosse riconducibile alla grave crisi del mercato ed al dumping praticato dalla concorrenza. 3.5 Il quinto motivo di doglianza riguarda l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216 e 223 legge fall., nonché il difetto di motivazione della pronuncia, relativamente al punto n. 6 della rubrica. La difesa del B. ribadisce la mancanza di deleghe operative in capo al proprio assistito nel periodo di riferimento e segnala che il percorso argomentativo dei giudici di merito si risolve in una inaccettabile forzatura dei confini della norma incriminatrice, sino a ricomprendervi opzioni di politica aziendale, in larga parte determinati da eventi esterni e iniziative di soggetti estranei a Sisas mentre la società aveva comunque assunto iniziative concrete, di cui i giudici di merito non appaiono aver tenuto conto, per dare soluzione al problema della bonifica . 3.6 Con il sesto motivo, il difensore dell’imputato deduce la violazione dell’art. 43 cod. pen., ritenendo non dimostrata la responsabilità del suo assistito in punto di elemento soggettivo la Corte territoriale richiama una sorta di dolo presuntivo, oggettivato ed astratto, quando invece sarebbe stato necessario rinvenire la prova, in riferimento al B. , di una sua consapevole deliberazione, di una sua adesione interiore al fatto con piena e chiara conoscenza di tutti gli elementi del fatto storico propri del modello legale descritto dalla norma incriminatrice, tale da consentire di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento . La difesa ricorda la recente elaborazione giurisprudenziale in tema di dolo eventuale in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 38343 del 24/04/2014, ric. Espenhann , facendo presente che i giudici di appello non avrebbero considerato la valenza dirimente dell’allontanamento del B. dall’Italia, ed a fortiori dai processi decisionali sulla gestione dell’azienda. 3.7 Con il settimo motivo, la difesa lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché difetto e/o contraddittorietà della motivazione, in punto di giudizio di comparazione tra circostanze di segno contrario. Il detto bilanciamento avrebbe dovuto risolversi in termini di maggior favore per l’imputato, atteso che già il Tribunale aveva sottolineato come il B. non avesse partecipato direttamente alla gestione finanziaria, ed è pacifico che non abbia beneficiato in alcun modo dalle condotte in questione inoltre, egli si sottopose ad approfondito esame, e già nel corso delle indagini prima ancora della sua iscrizione nel R.G.N.R. collaborò con i consulenti tecnici nominati dalla curatela. 3.8 Il ricorrente censura quindi la motivazione della sentenza impugnata in ordine alle statuizioni civili da un lato, evidenzia l’impossibilità di una condanna al risarcimento del danno, a fronte di condotte che avrebbero avuto ad oggetto beni o tecnologie di valore imprecisato dall’altro, i giudici di merito avrebbero esteso alla posizione del B. alcune argomentazioni sull’entità dei danni in ipotesi conseguenti ai reati di cui ai punti 2 e 3 della rubrica, senza avvedersi che da tali addebiti l’imputato ha goduto di pronuncia liberatoria. 3.9 Con il nono motivo, la sentenza in epigrafe viene impugnata anche per difetto di motivazione sulla reiterata richiesta di applicare nei confronti del ricorrente la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oggetto di una istanza ex art. 444 cod. proc. pen. sulla quale vi era stato il consenso del P.M 3.10 Il difensore del B. ha infine depositato, il 23/12/2015, motivi nuovi di ricorso. Nell’atto appena richiamato, cui viene allegata copia della stessa sentenza menzionata nell’interesse del F. a riprova della decisività della deposizione del teste R. , si fa presente che i due imputati risultano essere stati recentemente assolti dal Tribunale di Milano anche da un addebito loro mosso ex art. 640-bis cod. pen., concernente provvidenze pubbliche richieste dalla Mythen s.p.a. dalla relativa pronuncia, parimenti allegata, emerge come sia stato riconosciuto particolare rilievo al contributo del teste anzidetto, a definitiva riprova della necessità di distinguere i processi tecnologici sopra diffusamente ricordati. Considerato in diritto 1. I ricorsi debbono ritenersi fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2. Iniziando la presente disamina dalle censure di carattere processuale, deve segnalarsi che le doglianze difensive su un presunto abuso della motivazione per relationem da parte della Corte di appello di Milano non sembrano cogliere nel segno. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in vero, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando 1 faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione 2 fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione 3 l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione Cass., Sez. VI, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv 261839, pronuncia relativa ad un caso - assolutamente non sovrapponibile alla odierna fattispecie concreta - in cui si è ritenuta viziata una motivazione del giudice di appello basata sulla generica affermazione della infondatezza dei motivi di impugnazione, con richiamo alle conclusioni della sentenza di primo grado perché valutate logicamente e giuridicamente ineccepibili . Nel caso sub judice , non si è comunque dinanzi ad una motivazione redatta secondo la tecnica appena illustrata, né è possibile ritenere che - salve le specifiche carenze su cui sarà necessario soffermarsi, peraltro indipendenti dal raffronto tra la decisione impugnata e quella di primo grado - la Corte di appello si sia astenuta dall’offrire una propria valutazione delle risultanze processuali. Al contrario, risulta chiara - anche graficamente - la netta distinzione tra gli argomenti richiamati, per quanto espressamente condivisi, e quelli frutto di autonoma elaborazione. 3. Parimenti da disattendere è la doglianza concernente l’omessa disamina dell’iniziale richiesta di applicazione di pena avanzata nell’interesse del B. come risulta a pag. 39 della motivazione della sentenza impugnata, alla luce delle considerazioni svolte sulla gravità degli addebiti e del confermato giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alle plurime circostanze di segno contrario, la Corte di appello si esprime infatti nel senso di una ribadita incongruenza delle pene previste nelle istanze degli appellanti ex art. 444 e segg. cod. proc. pen. . 4. Con riguardo alla dedotta inutilizzabilità degli atti che sarebbero stati prodotti nel presente processo, ma costituenti il risultato di separate indagini a carico anche di altre persone e per fatti distinti, la difesa dello stesso B. si limita a prendere in esame solo uno degli aspetti ritenuti rilevanti dalla Corte territoriale per disattendere la già spiegata eccezione. I giudici di appello, in proposito, fanno infatti presente che trattavasi per lo più di documentazione rientrante nell’ipotesi dell’art. 238 cod. proc. pen., che è stata poi ampiamente oggetto di esame in contraddittorio il primo rilievo può intendersi non del tutto conferente, stante la stessa approssimazione nel qualificare il carteggio de quo, ma il secondo appare dirimente, risultando pacifico e non contestato che, in ogni caso, vi fu pieno contraddittorio su quelle acquisizioni istruttorie e sulla stessa deposizione dell’ufficiale successivamente escusso ben potendo il Magg. T. subentrare ad altri soggetti inizialmente in lista, per riferire sull’attività d’indagine complessivamente intesa . 5. È invece fondato il motivo di ricorso, sviluppato espressamente dalla difesa del F. ma al quale si è sostanzialmente richiamato anche l’altro ricorrente segnalando, pure al di là del contenuto dei motivi nuovi di impugnazione, sotto quali profili avrebbe dovuto disattendersi la deposizione del principale testimone dell’accusa , inerente l’omesso esame - fra gli altri - del teste R. . La Corte territoriale, come si legge a pag. 21 della motivazione della pronuncia in epigrafe, qualifica tutte le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti come formulate ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. quindi, sul presupposto che si tratterebbe di escutere oltre venti testimoni, giunge alla conclusione dell’infondatezza delle richieste, non risultando dette prove indispensabili ai fini della decisione . In realtà, dall’esame degli atti di appello si evince che le prove in questione erano state sollecitate ex art. 495, comma secondo, del codice di rito, coerentemente all’eccezione immediatamente formulata avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato in prima battuta la stessa istanza, sul presupposto che si trattasse di una mera sollecitazione ad assumere prove nuove secondo il disegno formale previsto dall’art. 507 dello stesso codice. Il richiamo all’art. 495, in particolare, risulta espressamente a pag. 6 dell’appello a firma dell’Avv. Schietti, nonché a pag. 118 dei motivi di gravame proposti dall’Avv. Pistochini, in stretta correlazione alla circostanza che il Procuratore della Repubblica aveva proceduto a contestare ulteriori ipotesi di reato nel corso del giudizio è perciò da escludersi che la Corte territoriale si trovasse dinanzi ad una semplice richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. A riguardo, deve ricordarsi che il diritto alla prova contraria garantito all’imputato può essere denegato, con adeguata motivazione dal giudice solo quando le prove richieste sono manifestamente superflue o irrilevanti con la conseguenza che il giudice di appello, dinanzi al quale sia dedotta la violazione dell’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., deve decidere sull’ammissibilità della prova secondo i parametri rigorosi previsti dall’art. 190 stesso codice per il quale le prove sono ammesse a richiesta di parte , mentre non può avvalersi dei poteri meramente discrezionali riconosciutigli dal successivo art. 603 in ordine alla valutazione di ammissibilità delle prove non sopravvenute al giudizio di primo grado Cass., Sez. VI, n. 761/2007 del 10/10/2006, Randazzo, Rv 235598 v. anche, nello stesso senso, Cass., Sez. V, n. 26885 del 09/06/2004, Spinelli, Rv 229883 . La violazione processuale, come ora evidenziata, appare assorbente rispetto ai dedotti profili di decisività della deposizione del R. , sviluppati nell’interesse di entrambi i ricorrenti anche con riferimento alla concreta prospettiva che attraverso quel contributo sarebbe stato possibile superare o, quanto meno, confutare parzialmente le dichiarazioni di segno contrario provenienti da altri testimoni. 6. Altrettanto meritevoli di accoglimento risultano le doglianze della difesa del F. con riguardo ai capi 2 e 3 come pure agli addebiti sub 7 e 8, ritenuti assorbiti . 6.1 Con riguardo ai finanziamenti che la società fallita dispose in favore della controllata Sicor, ed alla correlata tematica dei c.d. vantaggi compensativi evocata nei motivi di appello, la Corte territoriale afferma che ha carattere scriminante . solo una condizione che nella concreta fattispecie non si è assolutamente verificata, e cioè il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo v. pag. 30 . La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha già avuto modo di precisare che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un’operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l’operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società Cass., Sez. V, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv 234606 . Più di recente, si è anche affermato che in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all’art. 2634 cod. civ. - che esclude, relativamente alla fattispecie incriminatrice dell’infedeltà patrimoniale degli amministratori, la rilevanza penale dell’atto depauperatorio in presenza dei c.d. vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo di società - conferisce valenza normativa a principi - già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività - applicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e, segnatamente, a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi. Pertanto, ove si accerti che l’atto compiuto dall’amministratore non risponda all’interesse della società ed abbia determinato un danno al patrimonio sociale, è onere dello stesso amministratore dimostrare l’esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell’atto assuma un significato diverso, si che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediati negativi dell’operazione compiuta, di guisa che nella ragionevole previsione dell’agente non sia capace di incidere sulle ragioni dei creditori della società Cass., Sez. V, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv 257562 . Ergo, quella di vantaggio compensativo non è una nozione che esaurisce i suoi effetti sul piano aritmetico, al momento di verificare i risultati finali di un’operazione finanziaria o comunque di un atto di disposizione patrimoniale, ma - soprattutto in presenza di contestazioni che contengono anche riferimenti al reato di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, legge fall., come nel caso in esame - è necessario sia valutata anche ai fini della prova del dolo. 6.2 Con riguardo alla contestuale qualificazione delle condotte sia come fattispecie distrattive che come operazioni dolose strumentali al fallimento, deve poi osservarsi che i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale artt. 216 e 223, comma primo, legge fall. e quello di bancarotta impropria di cui all’art. 223 comma secondo, n. 2, legge fall., hanno ambiti diversi il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 legge fall., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell’esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento Cass., Sez. V, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv 260142 nello stesso senso, v. anche Cass., Sez. V, n. 34559 del 19/05/2010, Biolè . Nel caso oggi in esame, invece, la onnicomprensiva contestazione di entrambe le ipotesi criminose risulta semplicemente da una sommatoria degli addebiti rubricati. Scrive la Corte di appello, a pag. 31, che la giurisprudenza di legittimità, in sintonia con la migliore dottrina, ha individuato la dolosità delle operazioni nella commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all’organo amministrativo, od anche soltanto in comportamenti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società a tale descrizione, semplicemente definitoria, si aggiunge poi che tali tipologie di condotte sarebbero certamente presenti nell’operato del F. , senza però esemplificarne alcuna, in modo da individuarne di differenti rispetto a quelle, in ipotesi, rilevanti ai fini della contestata distrazione. Al contrario, dopo una rassegna di massime di questa Corte, che non contiene riferimenti alle pronunce più recenti, sopra ricordate, nella sentenza impugnata si legge tout court che in base a due precedenti degli anni Novanta - va solo registrata ancora la compatibilità della condotta di cagionamento . con quella di dissipazione o di distrazione e subito dopo, in termini in vero apodittici, si afferma altrettanto chiaro che, così ricostruiti e i fatti e le responsabilità, non vi è spazio per ricondurre le condotte all’ipotesi degli artt. 217 e 224 legge fall. . 7. I ricorsi di entrambi gli imputati risultano fondati anche a proposito della contestazione sub 6. I giudici milanesi argomentano che la prospettazione difensiva, fondata sulla antieconomicità dell’operazione, non può accogliersi in quanto la lievitazione fino a 60 miliardi degli oneri da sostenere per gli interventi di bonifica fu diretta conseguenza della dissennata condotta dell’impresa, che ha tenacemente evitato di affrontare la questione, sebbene vi fosse obbligata aggiungono quindi che il problema si trascinava dal decennio precedente, e che solo nel 1998 la vicenda fu portata all’attenzione del consiglio di amministrazione. A questo punto, però, è la stessa Corte territoriale a sostenere che la dissennata condotta dell’impresa derivava da scelte assai risalenti, abbondantemente anteriori alle date in cui, stando alla rubrica, sia il F. che il B. assunsero le - pur diverse - cariche loro riferibili nell’ambito della Sisas s.p.a. né i giudici di merito ritengono di smentire i dati obiettivi secondo cui il sito, valeva circa 59 miliardi di lire, a fronte di costi per il ripristino che sarebbero stati, seppure di poco, comunque superiori. Ma allora, se non è controverso che nel 1998 ergo, proprio durante la gestione del F. , legale rappresentante dall’aprile 1995 si cercò più o meno efficacemente di affrontare la questione della bonifica dello stabilimento di OMISSIS , rimane ancora non dimostrato se tra il 1995 e il 1998 quegli oneri previsti subirono incrementi, ed in quale misura, o se invece i relativi costi sarebbero stati comunque corrispondenti, anche se affrontati tre anni prima. Problema che investe anche la posizione del B. , che il capo d’imputazione descrive quale consigliere delegato nel solo periodo compreso tra l’aprile 1995 ed il giugno 1996. 8. Rimanendo al B. , deve convenirsi con la difesa laddove addebita alla Corte di appello di essere incorsa in obiettiva confusione nel raffrontare i periodi in cui egli fece parte del consiglio di amministrazione della fallita, con varie responsabilità, rispetto a quelli in cui vennero assunte le condotte per le quali lo stesso imputato ha riportato condanna. A parte il punto n. 6, del quale si è appena trattato, sembra in effetti non controverso che tutte le altre ipotesi di distrazione derivino da scelte gestionali abbondantemente posteriori alla data di cessazione della carica di consigliere delegato da parte del B. , rimasto dunque un mero amministratore non operativo in particolare, vice-presidente del cda, fino al settembre 2000 . Il rilievo, che consente di ritenere assorbite le pur non condivisibili osservazioni difensive in punto di nesso causale tra condotta distrattiva e fallimento, come pure in ordine all’elemento psicologico v. la copiosa giurisprudenza di questa stessa Sezione, successiva all’isolata pronuncia n. 47502 del 24/09/2012, ric. Corvetta , rende erronea l’apodittica affermazione della Corte territoriale - v. pag. 38 - secondo cui le tematiche dell’amministratore non operativo sarebbero state impropriamente evocate dalla difesa e dovrebbero intendersi a lui non applicabili. Al contrario, quelle tematiche risultano del tutto pertinenti al caso in esame, e l’annullamento della sentenza impugnata si impone anche ai fini della valutazione relativamente alla posizione del predetto imputato dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui non è più esistente in capo all’amministratore non operativo uno specifico obbligo di vigilanza sugli atti compiuti dal delegato alla gestione, per quanto da intendere - sotto la vigenza delle norme ante riforma del 2003 - di carattere sintetico e non già analitico, vale a dire non esteso fino a contemplare un dovere di controllo su ogni singolo atto agli amministratori deleganti non si richiede oggi di vigilare, bensì di valutare l’andamento della gestione della società in base alle informazioni ricevute, e sono proprio quelle informazioni - che ciascun amministratore può chiedere ai delegati di fornire in consiglio, sino a dover ritenere che egli debba attivarsi per ottenerle, qualora ricorrano dati sintomatici di potenziali fatti pregiudizievoli per la società - a costituire il parametro su cui fondare in capo al soggetto privo di delega l’obbligo di attivarsi per impedire quegli eventi dannosi, obbligo che può fondare in sede penale una responsabilità ex art. 40, comma secondo, cod. pen . Assume invece rilievo centrale la generale previsione secondo cui, ai sensi dell’art. 2381 cod. civ., gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato , che non può peraltro leggersi senza tenere conto che la diligenza imposta agli stessi amministratori è oggi quella richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze ex art. 2392, cod. civ. in proposito, deve sottolinearsi che la relazione al d.lgs. n. 6 del 2003 spiega come tale parametro di diligenza non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell’amministrazione dell’impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione . È allora evidente che, forse già prima del 2003 ma certamente all’esito del d.lgs. n. 6 ., in tanto si può discutere di dolo, per l’amministratore privo di delega, in quanto egli sia concretamente venuto a conoscenza di dati da cui potesse desumersi un evento pregiudizievole per la società, od almeno il rischio che un siffatto evento si verificasse, ed abbia volontariamente omesso di attivarsi per scongiurarlo. Dunque, occorre la conoscenza del segnale di allarme per ricorrere ad un frasario ormai consolidato , non già la mera conoscibilità. Non solo per dare senso e concretezza al dolo eventuale più volte invocato nella giurisprudenza di questa Corte come parametro minimo per la riferibilità psicologica di quell’evento pregiudizievole al soggetto attivo del reato, occorre che il dato indicativo del rischio di verificazione del segnale di allarme , per intendersi dell’evento stesso non sia stato soltanto conosciuto, ma è necessario che l’amministratore se lo sia in effetti rappresentato come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi, e non di meno sia rimasto deliberatamente inerte. Argomentando diversamente, infatti, non si potrebbe ancora discutere di dolo, neppure nella forma del dolo eventuale, che richiede pur sempre da parte del soggetto attivo per potersi affermare che un fatto è da lui voluto, per quanto in termini di mera accettazione del rischio che si produca - la determinazione di orientarsi verso la lesione o l’esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice un conto è, dunque, che l’amministratore privo di delega rimanga indifferente dinanzi ad un segnale di allarme percepito come tale, in quanto decida di non tenere in considerazione alcuna l’interesse dei creditori o il destino stesso della società, ben altra cosa è che egli continui a riconoscere fiducia, per quanto mal riposta, verso le capacità gestionali di altri. Solo nel primo caso l’amministratore potrà essere chiamato a rispondere penalmente delle proprie azioni od omissioni, non già nel secondo, dove - ferma restando la prospettiva di ravvisare una sua responsabilità in sede civile, ricorrendone i meno rigorosi presupposti - sarebbe ipotizzabile soltanto una sua condotta colposa, al massimo nella forma della colpa cosciente per avere egli ritenuto erroneamente che le capacità manageriali di qualcun altro avrebbero di certo impedito il verificarsi di un pur previsto evento e l’ordinamento non consente la condanna in sede penale per fatti di bancarotta connotati da mera colpa, neppure se in ipotesi aggravati ex art. 61 n. 3 cod. pen. Cass., Sez. V, n. 42519 dell’08/06/2012, Bonvino . 9. L’annullamento della sentenza in epigrafe, sotto i vari profili oggetto dei precedenti paragrafi, fa ritenere assorbite le questioni prospettate dalle difese in punto di trattamento sanzionatorio e di statuizioni civilistiche, le quali potranno costituire oggetto di nuova disamina in sede di giudizio di rinvio. Deve comunque osservarsi, a proposito della ravvisabilità dell’aggravante ex art. 219, comma primo, legge fall. con riferimento ad ipotesi di bancarotta impropria, che la più recente giurisprudenza di questa Sezione ha oramai superato l’orientamento espresso con la sentenza Truzzi, menzionata dalla difesa del F. a sostegno dei propri argomenti. Si è infatti affermato che per le condotte di cui all’art. 223, comma primo, legge fall., in ragione del rinvio formale ai fatti di bancarotta contemplati dalla legge fall., artt. 216 e 217 . , è invero del tutto compatibile l’applicazione dell’aggravante ad effetto speciale già prevista da queste disposizioni per le pene indicate in detti articoli. È, dunque, riscontrabile un’innegabile continuità prescrittiva del precetto penale, senza indebita estensione dello stesso in pregiudizio del reo. Invece, relativamente alle condotte che soltanto in forza della previsione della legge fall., art. 223, assumono rilievo penale, quali le previsioni di cui al comma 2, ai nn. 1 e 2 di detta norma, il discorso è più delicato. Ma . un raccordo naturale tra la norma incriminatrice e la statuizione della legge fall., art. 219, comma 1, è costituito dall’inciso che rinvia alle pene stabilite dall’art. 216 , inciso che si coniuga con quella della legge fall., art. 219, disposizione quest’ultima che richiama la prima. Pertanto, nel caso della violazione della legge fall., art. 216 artt. 217 e 218 , per la quale - quando il danno ai creditori è di rilevante gravità - è contemplata sanzione aggravata nella misura speciale dettata dalla legge fall., art. 219, non si ravvisa un incolmabile iato tra la fattispecie incriminatrice e quella che configura le circostanze per la bancarotta propria , considerata la espressa continuità nascente dal raccordo testuale delle previsioni. Assunto che esclude l’inevitabile necessità di ricorrere ad interpretazione analogica, inammissibile perché pregiudizievole per l’imputato diversamente dal caso dell’aggravante dettata dalla legge fall., art. 219, comma 2 - nel caso di pluralità di fatti di bancarotta - estensivamente applicabile alla legge fall., art. 223, perché foriera di un risultato più favorevole per l’autore dei plurimi fatti di reato, rispetto al cumulo materiale dei reati o alla disciplina della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. e che ragionevolmente consente di equiparare il trattamento sanzionatorio per la bancarotta impropria di cui alla legge fall., art. 223, comma 2, alla generale disciplina del reato. Per converso, diversamente opinando, si perverrebbe ad un irragionevole esito sperequato a scapito dell’imprenditore individuale, passibile di pena ben più severa o dell’autore del comportamento riconducibile all’art. 223, comma 1, nel suo richiamo alla legge fall., art. 216 , rispetto al trattamento disposto per il soggetto societario, astrattamente responsabile di fatti che appaiono ben più gravi si pensi al caso della causazione volontaria del fallimento o parimenti dannosi, il quale risulterebbe destinatario della sola aggravante comune di cui all’art. 61 cod. pen., n. 7 che impone aumento di pena pari ad un terzo del massimo edittale , foriera di più lieve trattamento repressivo Cass., Sez. V, n. 17690 del 18/02/2010, Cassa di Risparmio di Rieti . A identiche conclusioni è pervenuta una successiva pronuncia, secondo cui la diversa struttura del reato di bancarotta cd. impropria di cui alla legge fall., art. 223, rispetto alla fattispecie propria contemplata dal precedente art. 216, non può condurre ad una indiscriminata preclusione verso l’applicazione dell’aggravante di cui si discute e ciò in quanto il primo comma del citato art. 223, contenendo un rinvio formale a tutti i reati di bancarotta propria puniti dagli artt. 216 e 217 della legge, rende compatibile l’applicazione dell’aggravante in virtù del raccordo normativo tra la norma incriminatrice e la statuizione della legge fall., art. 219 comma 1, costituito dall’inciso che rinvia alle pene stabilite dall’art. 216 inciso che si coniuga con quello della legge fall., art. 219, disposizione quest’ultima che richiama la prima Cass., Sez. V, n. 44933 del 26/09/2011, Pisani nella pronuncia si ribadisce altresì che la soluzione adottata ha anche il pregio di evitare la disparità di trattamento che, diversamente opinando, si realizzerebbe a discapito dell’imprenditore individuale rispetto all’amministratore di società, in rapporto ad illeciti di pari gravità se non più gravi nel caso del soggetto societario il che, sebbene non possa costituire il criterio dominante nella ricostruzione della voluntas legis , vale comunque a confortare l’esito interpretativo raggiunto . Da ultimo, ancora nel solco del superamento dell’interpretazione suggerita dalla sentenza Truzzi del 2009, questa Sezione ha osservato - con argomentazioni che ad avviso del collegio meritano di essere pienamente condivise e confermate - che un’analisi limitata al rinvio contenuto nella legge fall., art. 219, comma 1, indiscutibilmente riferito ai soli artt. 216, 217 e 218 della stessa legge, è riduttiva. La complessità del sistema di rinvii esistente fra le norme operanti nel caso di specie richiede infatti che detta analisi comprenda anche il rinvio che lo stesso art. 223 . fa all’art. 216 per effetto del quale le condotte e le pene previste da quest’ultima norma sono richiamate per sancire l’applicabilità delle seconde alle prime anche laddove le condotte siano realizzate nell’ambito di società dichiarate fallite da amministratori o altri soggetti agli stessi equiparati per la loro funzione gestionale. Il raffronto rende evidente la diversità sostanziale delle due disposizioni di rinvio. La prima, infatti, opera configurando per i fatti tipici previsti dalla legge fall., art. 216, oltre che per quelli incriminati dagli artt. 217 e 218, la circostanza aggravante data dalla rilevante gravità del danno il rinvio svolge pertanto in questo caso una funzione integrativa, sotto il profilo degli elementi accidentali del reato, delle fattispecie criminose di cui alle norme richiamate. La seconda, invece, ricomprende nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 216 i fatti, corrispondenti alla stessa, posti in essere nella gestione di società fallite da parte di soggetti della stessa incaricati ed ha in conseguenza una funzione estensiva dell’ambito di operatività della stessa fattispecie-base del reato di bancarotta fraudolenta. È partendo dal rinvio presente nell’art. 223 che deve dunque procedersi nella costruzione della complessiva fattispecie della bancarotta impropria del gestore di società. E l’integralità del richiamo contenuto nello stesso alla fattispecie di cui all’art. 216 non può che intendersi come implicitamente riferito anche all’elemento accidentale di quest’ultima, costituito dalla circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall’art. 219, comma 1 norma che deve pertanto ritenersi anch’essa indirettamente richiamata dall’art. 223, comma 1, come applicabile al reato di bancarotta impropria ivi previsto Elementi che si oppongano alle predette conclusioni non sono ravvisabili nella recente pronuncia di questa Corte Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv 249665 in ordine alla diversa aggravante di cui alla legge fall., art. 219, comma 2, n. 1, costituita dalla commissione di una pluralità di condotte tipiche del reato di bancarotta nell’ambito della stessa procedura fallimentare, ed all’autonomia di dette condotte in una previsione strutturalmente improntata ad un regime di cumulo giuridico pur se formalmente qualificata in termini circostanziali ed in particolare nei passaggi motivazionali nei quali detta previsione aggravatrice viene ritenuta operante per i fatti di bancarotta impropria di cui alla legge fall., art. 223, nonostante opposte indicazioni suggerite dal dato letterale, in quanto sostanzialmente favorevole all’imputato rispetto alle deteriori conseguenze sanzionatorie dell’ordinaria disciplina della continuazione, con ciò . intendendo a contrariis non applicabile ai fatti di cui sopra l’aggravante del danno rilevante, meramente pregiudizievole per l’imputato. La lettura integrale della motivazione della citata sentenza sul punto per la quale è agevole osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilità del relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’è ragione, ricorrendo l’ eadem ratio , di differenziare la disciplina sanzionatoria. L’applicazione analogica della legge fall., art. 219, ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato rende viceversa evidente come le Sezioni Unite abbiano puntualmente recepito i rilievi in precedenza esposti sull’inclusione, nell’oggetto del rinvio posto dalla legge fall., art. 223, di tutte le componenti del trattamento sanzionatorio della fattispecie della bancarotta fraudolenta, fra le quali non può che comprendersi l’aggravante di cui si discute in questa sede, e sulla sostanziale equiparazione normativa delle fattispecie della bancarotta propria e di quella impropria, che rende irragionevole la limitazione alle prime dell’operatività dell’aggravante in parola puramente aggiuntivo dovendosi intendere, nel complessivo articolato dell’argomentazione, l’ulteriore accenno al favor rei che contraddistingue in concreto la particolare posizione della disciplina della pluralità di fatti di bancarotta Cass., Sez. V, n. 10791 del 25/01/2012, Bonomo . 10. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame.