Nesso teleologico con le lesioni personali: deve essere provato

Anche l’aggravante del nesso teleologico è condizione del reato che non si sottrae all’accertamento specifico, sicché non è possibile presumerlo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28302/16, depositata il 7 luglio. Il caso. Un uomo è stato indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia in danno della madre e della sorella e di lesioni personali aggravate dal nesso teleologico in danno della madre, nonché del delitto di tentata estorsione. Condannato per tutti i reati così come descritti, la sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello, il cui provvedimento è stato, infine, impugnato davanti alla Suprema Corte, censurando l’applicazione dell’aggravante del nesso teleologico. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto configurato il delitto di lesioni personali in danno della madre nel quadro di una condotta di sistematica vessazione, tale da integrare maltrattamento in famiglia contestato unitamente agli altri reati. La Corte d’appello rilevava che l’episodio lesivo era stato una delle manifestazioni del maltrattamento in famiglia e riteneva configurabile l’aggravante del nesso teleologico. La Corte territoriale rilevava che la condotta di lesioni non è elemento costitutivo del reato di maltrattamenti in famiglia, che è reato a forma libera e può realizzarsi in forme diverse, e che nel caso di specie era stato commesso anche attraverso condotte verbalmente aggressive, dunque non poteva configurarsi assorbimento tra le condotte di lesione e quelle di maltrattamento, ma entrambe assumevano un’identità distinta, sebbene, a suo giudizio, avvinte dal nesso teleologico. In definitiva, secondo la Corte, le lesioni erano state ripetute sistematicamente allo scopo di creare un clima di umiliazione e sofferenza della vittima. Le lesioni non sembrano integrare un fatto diverso dal maltrattamento. In realtà, secondo la lettura fornita dalla Corte di Cassazione agli accertamenti compiuti nelle fasi di merito, l’episodio lesivo non aveva assunto una fisionomia autonoma specificamente proiettata alla realizzazione di un clima di umiliazione, ma era stata l’ultima manifestazione della condotta di sistematico maltrattamento. In altri termini, secondo la Corte di legittimità, il nesso teleologico è stato asserito ma non dimostrato. Ratio dell’aggravante. Il nesso teleologico presuppone che le azioni esecutive dei reati siano distinte e che lo stesso non sia ravvisabile in relazione alle lesioni personali lievi commesse in attuazione della condotta tipica di maltrattamento. Il nesso teleologico richiede che il delitto sia caratterizzato da un’identità fenomenologica riconoscibile con nettezza e isolabile dal contesto unitamente alla volontà di commettere il reato-mezzo in direzione della commissione del reato-scopo. Onere di accertare il nesso e non di presumerlo. Il giudice è gravato dal dovere di indagare il processo ideativo-volitivo dell’agente ma non può presumere il nesso sulla base di meccanismi logici al di fuori della verifica della posizione soggettiva dell’agente nel contesto in verifica. Il dolo si atteggia ad elemento unificatore della pluralità di singoli episodi vessatori, rendendo difficile apprezzare l’aggravante del nesso teleologico con il reato-fine. Nel caso di specie, il giudice di merito non ha indagato la connotazione funzionale del fatto inquadrato quale lesione nel contesto concreto, pertanto, l’aggravante non è contestabile e va espunta dall’addebito. Reato di lesioni non procedibile. Esclusa così l’aggravante, il reato risulta procedibile a querela di parte che, nella specie, è stata oggetto di rimessione da parte della persona offesa, provocando, in definitiva, l’estinzione del reato per sopravvenuta mancanza di procedibilità, sub specie di remissione di querela. La sentenza è stata così annullata senza rinvio relativamente al reato di lesioni e la pena è stata direttamente rideterminata dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto gli altri reati contestati avvinti dal vincolo della continuazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 maggio – 7 luglio 2016, n. 28302 Presidente Citterio – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21/9/2015 la Corte di appello di Milano, giudicando sull'appello proposto avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 19/5/2011 da O.G., chiamato a rispondere dei delitti di maltrattamenti in famiglia in danno della madre e della sorella, di lesioni volontarie aggravate anche dal nesso teleologico in danno della madre, nonché di tentata estorsione, ha delimitato temporalmente la condotta di maltrattamenti e ridotto la pena complessiva ad anni uno mesi quattro e giorni venti di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di euro 140,00. 2. Ha proposto ricorso il difensore dell'O Deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b ed e , cod proc. pen, in relazione all'aggravante del nesso teleologico contestata con riguardo al delitto di lesioni volontarie. L'aggravante non si sarebbe potuta considerare applicabile in quanto il delitto di lesioni non riguardava un fatto distinto da quello di maltrattamenti, nella cui esecuzione era stata tenuto la condotta lesiva. In ogni caso la Corte non aveva motivato in ordine al fatto che la volontà dell'agente al momento della commissione del reato-mezzo fosse diretta al fine di commettere il reato-scopo e che quest'ultimo fosse presente nella mente dell'agente con chiarezza, tale da consentire l'identificazione della sua fisionomia giuridica. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Il delitto di lesioni personali lievi di cui al capo B , secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, è stato commesso dal ricorrente nei confronti della madre L.M.V. in data 12 maggio 2009, nel quadro di una condotta di sistematica vessazione cui il predetto aveva sottoposto la stessa L.M. ritenuta tale da integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia, contestato al capo A . La Corte territoriale ha specificamente rilevato che l'episodio lesivo era stato una delle manifestazioni il delitto di maltrattamenti peraltro ha ritenuto che fosse configurabile la contestata aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen La Corte a questo riguardo ha rilevato che la condotta lesiva non è elemento costitutivo del delitto di maltrattamenti, che può realizzarsi in forme diverse e che nel caso di specie era stato commesso anche attraverso condotte verbalmente aggressive in ogni caso le lesioni erano state sistematicamente ripetute per creare un clima di umiliazione e sofferenza della vittima. 3. In realtà deve rilevarsi che l'episodio lesivo, secondo quanto può desumersi dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito, non aveva assunto una fisionomia autonoma, specificamente proiettata verso la realizzazione di un clima di umiliazione, ma era stato semplicemente l'ultima manifestazione della sistematica sottoposizione della madre a vessazioni e aggressioni. La Corte territoriale ha solo assertivamente affermato ma non specificamente dimostrato che quell'episodio fosse finalisticamente connotato. Del resto il reato di maltrattamenti è stato ravvisato proprio in ragione dei ripetuti atti di violenza fisica di cui il ricorrente si era reso protagonista nell'arco di di circa due anni. 4. In tale quadro deve rilevarsi che il nesso teleologico presuppone che le azioni esecutive dei diversi reati siano distinte e che lo stesso non è ravvisabile in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti Cass. Sez. 6, n. 5738 del 19/1/2016, R., rv. 266122 Cass. Sez. 6, n. 23827 del 7/5/2013, A., rv. 256312 . Sotto un diverso angolo visuale è stato affermato che la contestazione del nesso teleologico richiede che il delitto di lesioni sia caratterizzato da un'identità fenomenica distintamente riconoscibile ed isolabile dal contesto della regiudicanda, accompagnata dalla volontà di commettere il reato-mezzo in direzione della commissione del reato-scopo in tal modo il Giudice è gravato dal dovere di indagare sul processo ideativo-volitivo dell'agente, per accertare se l'aggravante sussista, senza che possa presumerla sulla base di meccanismi logici, al di fuori della verifica della posizione soggettiva dell'agente nello specifico contesto preso in considerazione Cass. Sez. 6, n. 3368 del 12/1/2016, C. rv. 266008 , fermo restando che il dolo finisce per atteggiarsi come elemento unificatore della pluralità di singoli episodi vessatori, rendendo assai difficile apprezzare l'aggravante del nesso teleologico con il reato-fine Cass. Sez. 6., n. 8892 del 4/11/2010, dep. nel 2011, C., rv. 249630 . Di tale specifica verifica la Corte territoriale non si è fatta carico, risultando piuttosto che l'episodio lesivo si è inserito nel contesto esecutivo del delitto di maltrattamenti, quale sua ultima manifestazione, senza che ne sia stata posta in luce una specifica connotazione funzionale. Va aggiunto che della problematica si è fatto carico il legislatore, che con la legge 172 del 2012 ha modificato l'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen. includendo il caso della condotta omicidiaria o -in virtù del richiamo operato dall'art. 585, comma primo, cod. pen.- lesiva, in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. In tal modo è ravvisabile, per i fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 172 cit., una circostanza aggravante che tiene conto del contesto esecutivo del delitto di maltrattamenti ma a prescindere dalla verifica dell'autonomia funzionale e dalla finalizzazione della condotta lesiva. 5. Su tali basi la contestata aggravante va esclusa. Poiché il reato risulta procedibile a querela e poiché nel caso di specie la querela era stata rimessa, deve concludersi nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al reato sub B , giacché questo, esclusa l'aggravante del nesso teleologico, è estinto per intervenuta remissione di querela. In concreto può essere rideterminata la pena, poiché per il delitto di lesioni era stato calcolato un aumento ex art. 81 cod. pen. di mesi cinque di reclusione ed euro 10,00 di multa. Eliminando tale pena, residua per i reati sub A e C , unificati ex art. 81 cod. pen., quella di anni uno mesi otto di reclusione ed euro 200,00, che deve essere ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 133,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza in ordine al reato di cui al capo B , perché, esclusa l’aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen, il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Ridetermina la pena in anni uno mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 133,00 di multa.