La Cassazione sdogana i captatori informatici

I decreti autorizzativi possono omettere ogni riferimento ai luoghi oggetto d’intercettazione, salvo si tratti di reati non gravi e per intercettazioni da compiere nei luoghi del domicilio ex art. 614 c.p

Così la Cassazione, Sesta sezione Penale, sentenza n. 27404/2016, depositata il 4 luglio. Il fatto. Veniva disposta ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di appartenente ad un sodalizio criminale dedito al commercio di stupefacenti ex art. 74 del d.P.R. n. 309/1990 con modalità mafiosa ex art. 416- bis c.p A conforto della misura le intercettazioni captate fra i sodali a mezzo di virus autoinstallanti investigativi della polizia giudiziaria in corpo agli strumenti telematici a disposizione dell’indagato, che avevano rivelato la consistenza dei traffici delittuosi. L’indagato contesta in Cassazione la genericità del decreto autorizzativo dell’intercettazione ambientale ex art. 266 c.p.p., privo di indicazione dei luoghi soggetti a controllo e dell’apparecchio soggetto a controllo – per la comunicazione via Skype dell’indagato -. La Cassazione respinge il ricorso, motivando in coerenza con altri recentissimi arresti giurisprudenziali di legittimità. In caso di captatore informatico”, si applica la disciplina sulle intercettazioni ambientali ex artt. 266 ss. c.p.p Tali disposizioni prevedono delle ristrettezze procedimentali che mal si confarebbero all’ubiquità dello strumento informatico su cui poggia” il virus autoinstallante. La disciplina ex art. 266 c.p.p. soffrirebbe per altro di una interpretazione restrittiva, appurata la specifica previsione costituzionale a tutela della corrispondenza e delle comunicazioni ai sensi dell’art. 15 della Costituzione. In ogni caso, quando l’intercettazione riguarda i luoghi del domicilio ex art. 614 c.p., occorre vi sia fondato motivo ivi si svolga l’attività criminosa. In caso di reati gravi di criminalità organizzata, è più agevole l’intercettazione ambientale nei luoghi del domicilio ex art. 614 c.p Come previsto dall’art. 13 del d.l. n. 152/1991, bastano i sufficienti indizi” per intercettare. Inoltre è sempre consentita la captazione anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pur se i luoghi non sono singolarmente individuati e ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa – v. le recentissime Sezioni Unite, n. 26889/2016 -. Vi sono dei limiti occorre si tratti dei reati elencati nell’art. 51, commi 3- bis e 3- quater , c.p.p. nonché di quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Al di fuori di quei casi, il decreto autorizzativo non deve necessariamente indicare i luoghi oggetto d’intercettazione né gli strumenti soggetti a controllo. Al di là delle ipotesi su menzionate di reati gravi di criminalità organizzata e salvo il caso in cui si proceda ad intercettazione nei luoghi di privata dimora ex art. 266, secondo comma, c.p.p. – in cui non si prescinde in re ipsa dall’indicazione del luogo - il decreto deve semplicemente individuare la metodica tecnologica utilizzata, non lo strumento concretamente soggetto a controllo. La soluzione ha più volte passato il vaglio della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea, le quali hanno confermato le rigidità legali previste dalle norme nazionali – il provvedimento autorizzativo deve essere motivato e conforme all’esigenza di accertare le ipotesi di reato - non ritenendo essenziali le specifiche indicazioni dei luoghi oggetto d’intercettazione nei decreti autorizzativi della misura. Superato definitivamente l’unico arresto contrario, del luogo si può non far menzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 3 maggio – 4 luglio 2016, n. 27404 Presidente Carcano – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza dell’11/1/2016 il Tribunale di Palermo ha confermato quella emessa in data 19/12/2015 dal G.I.P. di quel Tribunale, con la quale è stata applicata a M.T. la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il delitto di cui all’art. 416-bis, comma 1, 2, 3, 4, 6, cod. pen. e per quello di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 2. Ha presentato ricorso la M. tramite i suoi difensori. 2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b , c ed e , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191, 273, 266, comma secondo, 271 cod. proc. pen., 15 Cost., 8 C.E.D.U., 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 209 del 1990. Posto che la gravità indiziaria era stata tratta dalle risultanze di intercettazioni ambientali disposte con decreto n. 315/14 R.Int., con il quale era stata autorizzata la captazione ambientale di conversazioni tra presenti che avverranno nei luoghi in cui si trova il dispositivo elettronico in uso a L.P.T. , facendosi in motivazione riferimento a conversazioni all’interno dei luoghi in cui si trova il personal computer e/o il tablet e/o lo smartphone in uso al L.P. , si censura la utilizzabilità delle risultanze di tali captazioni effettuate mediante attivazione di virus autoinstallante”, tale da permettere l’utilizzo da remoto del microfono dell’apparato portatile e dunque l’intercettazione di conversazioni che avvenivano in prossimità del dispositivo elettronico. Si osserva che il decreto non aveva specificato né il tipo di dispositivo elettronico portatile né i luoghi in cui l’intercettazione ambientale avrebbe dovuto effettuarsi, ponendosi così in contrasto con le garanzie poste dagli artt. 15 Cost. e 8 C.E.D.U. di cui l’art. 266 comma secondo cod. proc. pen. costituisce espressione, non consentendo un’applicazione così ampia da legittimare una captazione esperibile ovunque il soggetto si sposti, in assenza di delimitazione di luoghi specificamente individuati ab origine . Tale assunto era peraltro conforme al recente arresto della Suprema Corte di cassazione sul punto. Non si sarebbe potuto dedurre il fatto che il provvedimento non aveva escluso l’autorizzazione ad intercettazioni ambientali al domicilio del L.P. , giacché veniva in evidenza la possibilità di effettuare intercettazioni in tutti i luoghi di privata dimora, senza riferimento a tipologia di luogo, e perfino in luoghi di privata dimora ulteriori, ovunque fosse stato portato il supporto portatile. Manifestamente illogico era il riferimento fatto dal Tribunale alla stanza in cui si trovava il dispositivo, giacché tale riferimento era generico non potendosi desumere dal decreto autorizzativo alcun limite. Inoltre la mancata specificazione dell’apparato e l’assenza di indicazioni in tal senso, desumibili dal verbale di cessazione delle operazioni, finivano per non far comprendere quali e quanti supporti fossero da intercettare. I soggetti di fatto sottoposti ad intercettazione ambientale non erano indagati al momento della richiesta del P.M. poi accolta dal G.I.P., posto che il fine della captazione era quello di acquisire le conversazioni tra il L.P. e gli interlocutori nei luoghi in cui si trovava il dispositivo in uso al L.P. , con cui il predetto si collegava telematicamente, posto che nel corso dei collegamenti informatici potevano avvenire conversazioni con altri soggetti presenti nella stanza, in cui poteva farsi riferimento alle vicende legate al mandamento mafioso di OMISSIS . L’unico limite era dunque quello che fosse il L.P. ad utilizzare l’apparecchio colloquiando con i sodali. Ma in concreto nessuna captazione aveva visto come interlocutori il L.P. e la M. , peraltro neppure indagata, con dilatazione della violazione della privacy. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b , c , e , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 125, 273, 274, 275 cod. pen., con riguardo al capo A . Dopo aver richiamato gli orientamenti della giurisprudenza in ordine alla partecipazione all’associazione di stampo mafioso ed agli standard probatori a tal fine richiesti, il ricorrente segnala che il Tribunale aveva ritenuto la gravità indiziaria, sebbene non fosse stato contestato alla M. alcun reato-fine, non fosse stata mossa alla stessa l’accusa di aver partecipato ad affiliazione rituale, non risultasse precedente condanna per partecipazione ad associazione mafiosa, fossero state accertate solo frequentazioni con presunti affiliati, per tempo ristretto e per motivi personali, come segnalato in apposta memoria difensiva. Il Tribunale aveva attribuito valore sintomatico a quelle frequentazioni, in assenza della contestazione di delitti-scopo, nonostante che la contiguità compiacente o la mera disponibilità nei riguardi di uno o più esponenti non costituisca condotta penalmente rilevante. Né era emerso che la ricorrente si fosse avvalsa della forza d’intimidazione del vincolo associativo o delle altre condizioni che connotano l’associazione di stampo mafioso. Del resto,era stato chiarito nella memoria difensiva che la M. si era solo occupata di richiedere denaro ad appartenenti all’associazione per conto e nell’interesse del proprio marito, al fine di provvedere al sostentamento di lui e della famiglia. A tal fine i erano state invocate anche le dichiarazioni del collaboratore C. . L’omessa valutazione degli elementi prospettati integrava un vizio di omessa motivazione su specifiche deduzioni difensive. 2.1 Con il terzo motivo denuncia il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b , c , e , cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, 125, 273, 274, 275 cod. proc. pen. con riguardo al capo B . Richiama la ricorrente l’orientamento della giurisprudenza in ordine al concorso tra il reato di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al narcotraffico nonché in ordine alla struttura che connota quest’ultima. Osserva dunque che il Tribunale non aveva dimostrato l’esistenza di un’associazione dedita al narcotraffico, distinta dall’altra di cui all’art. 416-bis cod. pen., ma neppure la partecipazione della M. a tale sodalizio e il ruolo che costei avrebbe rivestito all’interno dello stesso, ruolo che stando alla contestazione sub A , avrebbe coinciso con quello riferito al sodalizio di tipo mafioso. Non era stata infine attestata la realizzazione di singoli episodi di traffico di stupefacenti, in relazione ai quali la M. non era indagata. Né era stata prospettata l’autonomia soggettiva dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti rispetto all’altra. La prova della partecipazione all’associazione di tipo mafioso non avrebbe potuto da sola valere per dimostrare anche l’esistenza dell’altro sodalizio e la partecipazione dei sodali. Ancora una volta il Tribunale aveva omesso di rispondere a specifiche deduzioni in ordine alle poche intercettazioni valorizzate, quasi tutte con B. e la compagna di lui, e in ordine all’inidoneità delle stesse a dimostrare che l’oggetto di esse fosse il traffico di stupefacenti. 2.4. Con motivi nuovi la ricorrente ribadisce le proprie doglianze in merito al decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione, segnalando che di fatto il L.P. non era stato mai intercettato, essendo stato tratto in arresto poco dopo l’attivazione delle captazioni, cosicché le stesse avevano riguardato soggetti come la M.T. che non erano neppure indagati, avendo assunto tale veste all’esito delle intercettazioni. In concreto, il decreto autorizzativo era stato utilizzato per sottoporre ad intercettazione soggetti non indagati diversi dal L.P. con effetto moltiplicatore dei profili di illegittima violazione del diritto. 2.5. Con ulteriori motivi, contenuti in memoria depositata in udienza, la ricorrente richiama le censure riguardanti la configurabilità di un’attiva partecipazione alle due associazioni, avendo ella agito solo per il perseguimento di vantaggi personali. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato quanto al primo motivo, inammissibile nel resto. 2. Va in primo luogo respinta la doglianza correlata al fatto che il decreto autorizzativo non individuava con precisione né il dispositivo elettronico né il luogo da monitorare. Si rileva in proposito che tale decreto aveva autorizzato captazioni ambientali da remoto con l’utilizzo di virus informatico, idoneo a consentire l’ascolto di conversazioni che fossero avvenute nei pressi dei microfoni installati su dispositivo elettronico. Tale metodica implicava necessariamente una captazione dinamica, non correlata a specifici luoghi, ma dipendente dalla concreta collocazione del dispositivo. D’altro canto, il decreto autorizzativo aveva chiarito che L.P.T. aveva acquisito un dispositivo informatico, non ancora identificato, con il quale tramite internet e sistemi di comunicazione via Skype si collegava con i suoi sodali. Per tale ragione l’autorizzazione era stata riferita al dispositivo non meglio identificato, fosse esso un personal computer e/o un tablet e/o uno smartphone. Sta di fatto che il tenore dell’autorizzazione non implicava indeterminatezza dello strumento, ma semplicemente postulava una determinata tecnica di captazione e il riferimento ad un dispositivo in uso a L.P. , fermo restando che a quello strumento e solo a quello avrebbero in concreto dovuto riferirsi le operazioni di intercettazione. A ben guardare era stata autorizzata la captazione di conversazioni attraverso un unico strumento, qualificato dal fatto di essere al momento del decreto autorizzativo in uso al L.P. . Il riferimento alla situazione di fatto e il tipo di tecnica utilizzata finivano per selezionare metodo e strumento, così da definire i termini delle operazioni di intercettazione. Non consta né è stato in concreto eccepito che le intercettazioni abbiano riguardato l’utilizzo di quella metodica con riguardo a più dispositivi contestualmente. Risulta invece dal verbale del 18/2/2015, con cui è stato dato atto delle operazioni di intercettazione di comunicazioni tra presenti e di intercettazione telematica, autorizzate con i decreti 325/14 e 316/14, che le intercettazioni avevano riguardato il medesimo dispositivo ed erano state effettuate con le apparecchiature fornite dalla ditta C.S.H. & amp M.P.S. di . In tal modo può dirsi che le operazioni sono state autorizzate in relazione ad una determina metodica e che in concreto avevano riguardato un dispositivo determinabile. 3. Più complessa risulta la questione riguardante la dinamicità delle operazioni di intercettazione mediante utilizzo di captatore informatico. Va sul punto rilevato che tali operazioni sono da ricondursi allo schema delle intercettazioni tra presenti, in quanto non concernono il collegamento a distanza tra più interlocutori, ma al contrario sono volte a captare i dialoghi intercorsi tra soggetti che si trovino nei pressi del dispositivo. In materia di intercettazioni ambientali l’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che queste sono consentite negli stessi casi in cui è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche tipologia e gravità dei reati, gravi indizi di reato, assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini aggiunge tuttavia che qualora le comunicazioni avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 del codice penale, l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. Peraltro nel caso di specie è stato applicato il disposto dell’art. 13 di. 152 del 1991, in forza del quale, allorché si tratta di un delitto di criminalità organizzata, può procedersi ad intercettazione quando la stessa è necessaria e sussistono sufficienti indizi inoltre nel caso di intercettazioni ambientali non è richiesta la condizione che nei luoghi di privata dimora si stia svolgendo l’attività criminosa. A ben guardare dunque la disciplina vigente non fa specifico riferimento ai luoghi delle captazioni ambientali, se non al fine di esigere una motivazione rafforzata e qualificata per il caso in cui, al di fuori di reati di criminalità organizzata, si proceda a captazione in luoghi di privata dimora, in tal modo assicurandosi una specifica tutela alle comunicazioni e al domicilio, in ossequio alla garanzia costituzionale contemplata dagli artt. 14 e 15. Per il resto l’indicazione del luogo è correlata soprattutto al profilo esecutivo, in ragione della necessità di predisporre sul piano tecnico gli strumenti che consentono la captazione delle conversazioni. Ma nel caso del virus informatico tale esigenza non viene in rilievo, in quanto la captazione non implica la collocazione di microspie, ma avviene da remoto attraverso un dispositivo informatico, che può essere trasportato in luoghi diversi, senza che si pongano corrispondenti problemi di adattamento sul piano tecnico. Non è dato ricavare dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e da quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione alle garanzie apprestate dagli artt. 14 e 15 Cost. e dall’art. 8 della C.E.D.U. specifiche indicazioni in ordine alla necessità dell’individuazione dei luoghi in cui debbano avvenire le conversazioni tra presenti soggette ad ascolto. La Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare l’intrusività delle intercettazioni e la necessità che le stesse nel contemperamento dell’esigenza di tutela delle comunicazioni e di repressione dei reati siano attuate con provvedimento motivato del giudice entro i limiti legislativamente previsti Corte Cost. 34 del 1973 . Ha sottolineato inoltre come a tutela della garanzia dettata dall’art. 14 non siano consentite intrusioni nel domicilio con strumenti non riconducibili alle intercettazioni e non specificamente disciplinati dalla legge Corte Cost. n. 135 del 2002 . La Corte di Strasburgo in particolare ha più volte rilevato come le operazioni di intercettazione costituiscano un’ingerenza da parte della pubblica autorità nel godimento di un diritto sancito dall’art. 8 della Convenzione, che deve essere prevista dalla legge, deve perseguire uno o più scopi legittimi e deve essere necessaria in una società democratica l’ingerenza si intende prevista dalla legge in quanto trovi fondamento nel diritto interno e in quanto la legge, come interpretata, sia accessibile per la persona interessata, che deve inoltre poterne prevedere le conseguenze peraltro, è stato rilevato che è impossibile raggiungere una precisione assoluta nel redigere le leggi in ragione dell’esigenza di evitare una rigidità eccessiva e di adattarsi ai cambiamenti di situazione Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 30/4/2013, in causa Cariello contro Italia, in cui non si è ritenuto di prendere posizione specifica sulla questione se il legislatore debba indicare con esattezza tutti i luoghi in cui potrebbero essere effettuate le intercettazioni o tutte le persone che, essendo in contatto con una persona sospetta, possono essere soggette ad intercettazione . Secondo la Corte di Strasburgo occorre inoltre assicurare che la competenza sia attribuita ad organo indipendente, che siano definiti i limiti di durata, che siano previste le procedure da osservare per l’esame, l’utilizzazione e la conservazione delle registrazioni, che vi siano garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi, che non vi sia sproporzione nel ricorso allo strumento Corte E.D.U., 11/6/2016, D’Auria e Balsamo contro Italia, 18/5/2010, Kennedy contro Regno Unito, 16/10/2007, Graviano contro Italia, 10/4/2007, Panarisi contro Italia 0 In sostanza, viene delineato un sistema di garanzie che deve trovare di volta in volta riscontro nella concreta applicazione, attraverso un preciso e proporzionato raccordo tra finalità e mezzi, che peraltro non implica la predeterminazione dei luoghi, a meno che la mancanza di essa si traduca in un ingiustificato vulnus . Alla luce di tale analisi può rilevarsi come la disciplina delle intercettazioni ambientali sia coerente con il quadro dei valori costituzionali e convenzionali, in quanto contempera i valori in gioco, assicurando che le operazioni di captazione siano disposte con provvedimento motivato in quanto indispensabili in relazione all’esigenza di accertare determinati reati, con un attenuato standard di garanzie, allorché vengano in considerazione reati di criminalità organizzata, che impongono adeguati mezzi di contrasto. Ciò si riflette anche nella considerazione del luogo delle operazioni di captazione, che in via generale non può riguardare l’ambito della privata dimora, se non in quanto sia ivi in corso l’attività criminosa, mentre con riguardo ai reati di criminalità organizzata tale condizione finisce per venire meno, nel quadro di quel diverso bilanciamento dei valori in gioco, con la conseguenza che sfuma la concreta rilevanza del luogo, ove si disponga di strumenti che sul piano tecnico consentano di prescinderne. La conclusione cui deve giungersi è dunque quella che nel caso di reati di criminalità organizzata ben può prescindersi dal riferimento ad un determinato luogo, giacché nei limiti in cui si disponga sul piano tecnico di strumenti idonei ad assicurare la captazione delle conversazioni è comunque legittimo il ricorso ad operazioni di intercettazione anche in luoghi di privata dimora. Pertanto, nel caso di reati di criminalità organizzata, l’utilizzo di intrusore informatico è sempre legittimo, a prescindere dalla specificazione del luogo in cui la captazione avviene, mentre in tutti gli altri casi tale metodica non può essere utilizzata, in quanto non consente di determinare preventivamente il luogo della captazione, a fronte del limite dettato dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui le intercettazioni ambientali possono essere effettuate in luogo di privata dimora solo st sia ivi incorso l’attività criminosa. Tale principio, difforme da quanto affermato in altra pronuncia Cass. Sez. 6, n. 27100 del 26/5/2015, Musumeci, rv. 265654 , riflette invece il più recente arresto della Suprema Corte Cass. Sez. U., 28/4/2016, Scurato , che, secondo quanto si desume dalla massima provvisoria, ha stabilito che è ammissibile l’utilizzo di captatore informatico limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991 , intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato. Ciò significa che sul punto la censura di inutilizzabilità delle intercettazioni non ha fondamento. 4. L’ulteriore profilo di inutilizzabilità dedotto dal ricorrente concerne il fatto che le operazioni di captazione erano state motivate con l’esigenza di monitorare i colloqui di L.P.T. , mentre le stesse erano state effettuate sebbene il L.P. fosse stato arrestato fin dall’aprile del 2014. Deve in effetti rilevarsi che il decreto emesso dal G.I.P. faceva riferimento all’esigenza di verificare il ruolo del L.P. e di monitorare le conversazioni tra presenti, intercorse tra il L.P. e i suoi interlocutori all’interno dei luoghi in cui si trovava il dispositivo elettronico, nel presupposto che il L.P. si collegava telematicamente con gli interlocutori e che in tali frangenti sarebbe stato necessario captare le conversazioni tra il predetto e i soggetti che si trovavano con lui nella stanza, ove riferite alle vicende legate al mandamento mafioso di omissis e delle famiglie mafiose comprese al suo interno, nonché alle attività illecite poste in essere in vista del consolidamento e del rafforzamento del sodalizio criminoso. Ma in concreto l’arresto del L.P. era avvenuto all’inizio delle operazioni, che erano dunque proseguite monitorando le conversazioni di quanti altri si trovavano nei pressi del dispositivo informatico, in primo luogo M.T. , compagna del L.P. . Sul punto va rimarcato che il decreto autorizzativo deve essere riferito ad un determinato reato solo in funzione del suo accertamento deve essere altresì definito l’ambito di operatività delle attività di captazione. Trattandosi di intercettazioni tra presenti era nel caso di specie necessario indicare la ragione del ricorso a quello strumento e la funzione probatoria delle conversazioni attese. A ben guardare dunque la motivazione non implicava un riferimento esclusivo al L.P. , come se al di fuori dei suoi colloqui non fosse consentita alcuna captazione al contrario si trattava di inquadrare i colloqui in funzione dell’acquisizione di elementi destinati a corroborare la prova in ordine al prospettato delitto associativo. Conseguentemente, lo strumento avrebbe potuto risultare utile anche a prescindere dalla concreta partecipazione del L.P. ai colloqui, in quanto fosse risultato che per tale via era possibile acquisire elementi di conferma di quella determinata ipotesi accusatoria. In definitiva, il riferimento al L.P. non avrebbe potuto essere inteso ad exdudendum , esso avendo la funzione di delimitare in concreto la sfera di utilità delle captazioni in relazione all’utilizzo di quel determinato dispositivo che primariamente al L.P. faceva capo. Non si intende affermare che fosse stata data un’autorizzazione in bianco, ma al contrario che l’ambito di operatività dell’autorizzazione avrebbe dovuto essere commisurato alla pertinenza dello strumento in funzione della prova del reato associativo. È altresì irrilevante che potessero risultare coinvolti dall’attività di captazione soggetti non indagati va infatti osservato che il presupposto dell’attività di intercettazione è costituito non dall’esistenza di indizi a carico di taluno bensì dalla sussistenza di indizi di un determinato reato, in relazione al quale sia indispensabile o, nel caso di delitti di criminalità organizzata, necessario sottoporre determinati colloqui a captazione per la conformità di tale disciplina alla garanzia convenzionale, si rinvia a Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 11/6/2013, D’Auria e Balsamo contro Italia, cit. . Ed allora, ferma restando la legittimità del provvedimento genetico, la concreta legittimità delle intercettazioni avrebbe dovuto essere misurata attraverso il riscontro della concreta pertinenza dei successivi provvedimenti di proroga, in quanto incentrati sulla specifica necessità di continuare ad utilizzare quel determinato mezzo di ricerca della prova con riguardo a soggetti dai cui colloqui potessero trarsi elementi idonei suffragare l’esistenza del sodalizio mafioso. In tale prospettiva, la censura contenuta nel ricorso e nei motivi nuovi risulta generica, in quanto non contiene una specifica censura dei provvedimenti di proroga in relazione alle informative che hanno costituito il fondamento delle relative richieste, non essendo di tutto ciò fornita alcuna specifica indicazione e non essendo sviluppata alcuna analisi critica. Non può dunque fondarsi l’eccezione di inutilizzabilità sulla mancata captazione di conversazioni del L.P. , a fronte di un legittimo decreto autorizzativo e di proroghe in ordine alle quali non è stata specificamente dedotta la mancanza di pertinente motivazione, in rapporto sia a quella contenuta nel provvedimento genetico sia alla persistente concreta necessità di utilizzo del captatore informativo in funzione della concreta necessità di accertamento del reato associativo. 5. Il secondo motivo di ricorso e il corrispondente motivo nuovo, riguardanti il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sono inammissibili. La censura concerne la non configurabilità di un ruolo attivo della M. nell’ambito della consorteria e la mancata risposta del Tribunale ad osservazioni contenute in una memoria difensiva. L’assunto si fonda sul fatto che la ricorrente avrebbe inteso recuperare denaro da destinare esclusivamente al soddisfacimento di interessi personali o del marito, L.P.T. , ristretto in carcere, senza alcun contributo al rafforzamento e alla realizzazione delle finalità del sodalizio. Ma in realtà il Tribunale ha risposto a tale tipo di doglianza, articolata anche attraverso l’indicazione di talune fonti di prova, rilevando come la difesa avesse omesso di considerare le più significative risultanze delle conversazioni intercettate e offerto solo una chiave di lettura decontestualizzata dai riferimenti illeciti che da esse emergevano, sul piano soggettivo attraverso i collegamenti con altri indagati o associati mafiosi e, sul piano oggettivo1dall’intreccio con specifici interessi illeciti come la gestione delle attività estorsive, la gestione della cassa comune, il pagamento del mutuo della casa della M. con proventi illeciti, la funzione direttiva e arbitrale assunta dalla M. nell’ambito di controversie criminali o commerciali cfr. pag. 17 dell’ordinanza . In particolare il Tribunale ha sottolineato come fosse emersa la funzione svolta dalla M. all’interno della consorteria dal punto di vista comunicativo e informativo, avendo preso diretta cognizione di varie questioni e informato gli interlocutori della sua personale opinione, anche quale referente del marito, e dal punto di vista decisorio, tanto che, come desumibile dall’ordinanza genetica, l’abitazione della M. aveva finito per rappresentare il fulcro dell’attività associativa. Del resto il Tribunale ha richiamato alcune conversazioni con B. Alessandro, nelle quali si fa riferimento ai proventi del sodalizio e alla loro suddivisione nella conversazione 2950 del 4/6/2014 il B. menziona i soldi del pizzo cfr. pag. 10 dell’ordinanza o al coinvolgimento della M. come mandante di attività di danneggiamento mediante incendio dei locali di un esercizio commerciale o ancora alle direttive impartite in merito alla divisione dei soldi della cassa per il mantenimento dei carcerati pag. 16 dell’ordinanza del Tribunale . A tutto ciò devono aggiungersi i numerosi incontri organizzati dalla M. presso la propria abitazione con esponenti mafiosi come il citato B. , S.L. e Ca.Pa. , che dopo l’arresto del L.P. aveva assunto le redini del mandamento di OMISSIS , ruolo riconosciuto specificamente dalla M. d’intesa con il L.P. alla fine tu sei responsabile cfr. ordinanza del Tribunale a pag. 8 . Ciò in effetti vale a rappresentare il ruolo dinamico e funzionale richiesto dalla giurisprudenza consolidata Cass. Sez. U. n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, rv. 231670 , per qualificare il prendere parte al sodalizio mafioso. Le deduzioni difensive riflettono solo una parte della condotta della M. , che non si risolve in contatti occasionali e sporadici, attestanti mera contiguità con esponenti mafiosi, e non è volta solo al conseguimento di finalità personali avulse dal contesto associativo, come si vorrebbe desumere, disattendendo la complessiva valutazione delle risultanze probatorie operata dal Tribunale sulla scorta dell’ordinanza genetica, da un frammento delle dichiarazioni di C.F. e da un colloquio in carcere della M. con il marito. Né può sostenersi che il Tribunale abbia omesso di considerare le doglianze esposte nella memoria difensiva, giacché, come già rilevato, l’ordinanza dà conto del significato di quelle doglianze, cui contrappone una non illogica lettura degli elementi acquisiti, che vale implicitamente a superare tutti gli argomenti di segno contrario. In tale prospettiva il motivo di ricorso risulta volto a prospettare una alternativa ricostruzione della vicenda, risolvendosi in un’indebita incursione nel merito, e nel contempo s’appalesa generico, in quanto non confuta specificamente gli argomenti sui quali si fonda secondo il Tribunale la gravità indiziaria, a fronte dei quali non assume rilievo la mancanza di condanne o di una formale affiliazione della M. o la mancata attribuzione di specifici reati-fine, non indispensabile per qualificare il ruolo dinamico e funzionale di un appartenente alla consorteria. 6. Analoghe considerazioni devono formularsi con riferimento al terzo motivo e al corrispondente motivo nuovo, riguardante il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990. 6.1. Viene contestata la configurabilità di un’associazione dedita al narcotraffico e la partecipazione ad essa della M. , osservandosi fra l’altro che non era emerso il ruolo della ricorrente o la realizzazione da parte di lei di reati-fine, ferma restando la necessità dell’autonomia soggettiva del sodalizio rispetto a quello di tipo mafioso. Si segnala inoltre la mancata risposta a doglianze formulate nella memoria difensiva depositata. 6.2. Deve peraltro in primo luogo rilevarsi che è certamente configurabile il concorso tra l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quella di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990, dovendosi aver riguardo alla parziale diversità dei beni giuridici protetti, in un caso l’ordine pubblico e nell’altro anche la salute individuale e collettiva Cass. Sez. U., n. 1149 del 25/9/2008, dep. nel 2009, Magistris, rv. 241883 più di recente Cass. Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, rv. 258163 . Si segnala peraltro che ricorre l’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 se il sodalizio nasce e si sviluppa solo allo scopo di operare nel settore degli stupefacenti Cass. Sez. U. n. 1149 del 2013, Corso, cit. . D’altro canto non è sufficiente al fine di poter ravvisare anche un’associazione ex art. 416 bis cod. pen. il semplice utilizzo del metodo mafioso che prescinde dall’esistenza di un’associazione siffatta e si risolve nel ricorso ad azioni caratterizzate da violenza o minaccia che richiamino alla mente e alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo Cass. Sez. 2, n. 16053 del 25/3/2015, Campanella, rv. 263525 . A ben guardare l’elemento che vale a caratterizzare l’associazione di tipo mafioso rispetto all’associazione dedita al narcotraffico, in presenza del quale può semmai configurarsi il concorso, non è tanto il fine di commettere altri reati, quanto il profilo programmatico dell’utilizzo del metodo, che nell’associazione di cui all’art. 416 bis cod. pen. ha una portata non limitata al narcotraffico ma si proietta essenzialmente sull’imposizione di una sfera di dominio, nella quale si inserisce la commissione di delitti, l’acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, la realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti, l’impedimento o l’ostacolo del libero esercizio del voto, il procacciamento del voto in consultazioni elettorali. Tale sfera di dominio non deve necessariamente risolversi nel controllo di una determinata area territoriale Cass. Sez. 6, n. 24535 del 10/4/2015, Mogliani, rv. 264126 tuttavia essa assume il massimo rilievo quando il significato egemonico si proietta su un ambito territoriale. È dunque la prospettiva egemonica che delinea l’ulteriore connotazione di un’associazione non semplicemente dedita al narcotraffico, prospettiva nella quale i reati programmaticamente considerati assumono il valore di segmenti rivolti al conseguimento e alla conservazione di una posizione dominante, riconoscibile in un determinato contesto. Una struttura associativa può dunque integrare l’ipotesi di reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309 del 1990 allorché il programma operativo contempli reati inerenti al narcotraffico, ma può integrare anche il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. allorché la struttura si prefigga di assumere in un determinato contesto una posizione dominante e riconoscibile, propiziata dal metodo mafioso, in modo da potersi assicurare tramite azioni illecite vantaggi rientranti tra quelli inclusi nella fattispecie legale si rinvia sul punto a Cass. Sez. 6, n. 563 del 2/10/24?15, dep. nel 2016, Viscido, rv. 265762 . 6.3. In tale quadro il Tribunale ha rilevato come fosse risultata l’esistenza di una struttura associativa dedita al narcotraffico, che curava il trasporto di sostanze stupefacenti dalla Campania fino alla Sicilia e curava poi lo spaccio sulla piazza locale, i cui proventi erano destinati ad alimentare le casse del mandamento mafioso di omissis per il sostentamento dei familiari degli esponenti mafiosi detenuti e per il rafforzamento del sodalizio. Ha osservato il Tribunale come l’associazione dedita al narcotraffico operasse autonomamente rispetto al sodalizio mafioso con partecipazione di soggetti non rientranti nell’organico della famiglia mafiosa. In particolare, si è sottolineato come venissero in evidenza a tal fine i rapporti della M. con B. e Ca. nonché con soggetti in contatto con i fornitori campani Ca.Pi. e Ca.To. . In tale quadro alla M. è stato attribuito uno specifico ruolo, in relazione alle molteplici riunioni nelle quali si doveva decidere l’acquisto di partite di stupefacenti e la ripartizione dei proventi. Sono state inoltre riportate conversazioni rappresentative del ruolo della M. . In particolare si è fatto riferimento cfr. pag. 21 dell’ordinanza del Tribunale ad una conversazione con B. , nella quale la M. aveva sottolineato che si stava facendo una brutta figura con la zona, perché da noi altri non ho visto mai ci sono i processi che parlano un ragazzo va a prendere una cosa dall’altra parte . , espressione ampiamente rappresentativa dell’esistenza di un’organizzazione che in quel momento rischiava di fare una brutta figura al cospetto della clientela. Il motivo di ricorso non tiene in considerazione tali elementi e non si confronta con le argomentazioni del Tribunale in ordine alla consistenza della compagine e alla sua concreta attività, nonché in ordine al significato da attribuirsi alle conversazioni intercettate ai fini dell’interpretazione del ruolo della M. , limitandosi a dedurre temi di carattere generale e ad invocare la mancata risposta a censure contenute nella memoria difensiva, cui in realtà il Tribunale aveva replicato globalmente, dando conto di quegli elementi che suffragavano la gravità indiziaria e che dunque si contrapponevano ai rilievi difensivi, attestandone implicitamente l’inconsistenza. 7. Complessivamente il ricorso va dunque rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.