Rifiuta l’alcoltest: cosa succede se il veicolo appartiene a terzi?

Il raddoppio della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, effettuato sul presupposto dell’appartenenza a terzi del veicolo, viene ritenuta illegittima dalla Corte, in quanto tale previsione –di cui all’art. 186, comma 2, lett. c cds – si riferisce solamente alla pena principale.

In questo senso si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27053/16, depositata il 1° luglio. Il caso. La Corte d’appello di Trieste riformava la sentenza impugnata che aveva riconosciuto un conducente di un veicolo responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 7, cds per avere rifiutato il controllo alcolemico. La pena veniva rideterminata in due anni di sospensione della patente di guida – poi sostituita dal lavoro di pubblica utilità. Avverso detta sentenza ricorreva il conducente. Rifiuto o ritardo nel consenso? Due sono i motivi di ricorso. Il primo denuncia vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove era stata confermata la responsabilità dell’imputato pur in assenza di un espresso rifiuto all’accertamento, ma semmai di un ritardo nella prestazione del consenso – intervenuto dopo circa mezz’ora. La Corte sostiene l’infondatezza di tale motivo, poiché, sulla base di precedenti giurisprudenziali, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi . I mezzi di accertamento. Per ciò che concerne poi i mezzi di accertamento dello stato di alterazione alcolica, la Corte – sempre richiamando precedenti – sostiene che essi possono essere di qualsiasi tipologia, e che l’accertamento può avvenire anche su base sintomatica, indipendentemente dall’accertamento strumentale, per tutte le ipotesi di cui all’art. 186 cds, senza, con ciò, collidere con la ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 186, comma 7, cds, anche in ipotesi di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica del soggetto sottoposto ad accertamento. Va quindi affermato che a fronte di un insieme di elementi sintomatici – lo stato di agitazione e l’odore di alcol dell’imputato – che giustificavano la sottoposizione del conducente ad un approfondimento mediante l’alcol test, questi mantenne per circa mezz’ora un comportamento elusivo teso a frustrare le finalità dell’atto e tale comportamento si pone in antitesi con la funzionalità dell’accertamento e risulta tale da integrare l’ipotesi contestata. Il raddoppio della sanzione se il veicolo appartiene a terzi. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge in relazione alla determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, illegittimamente raddoppiata sul presupposto dell’appartenenza a terzi del veicolo coinvolto, in quanto tale previsione – di cui all’art. 186, comma 2, lett. c cds – si riferisce solamente alla pena principale. Il motivo è fondato, laddove la determinazione in due anni del periodo di sospensione della patente di guida parte dal presupposto, del tutto erroneo, che tale periodo dovesse essere raddoppiato poiché il prevenuto si trovava alla guida di veicolo non di sua proprietà. Infatti – come affermato in più precedenti della stessa Corte – al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza – di cui al comma 7, art. 186 cds – non si applica la previsione di cui all’art. 186 comma 2, lett c cds nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a terzi, essendo stato ritenuto che il rinvio operato dall’art 186 comma 7 al trattamento sanzionatorio di cui al comma 2 lett. c si riferisce alla sola pena principale. La Corte decide dunque per l’accoglimento del ricorso, annullando la sentenza senza rinvio e ripristinando la sanzione amministrativa in quella di un anno stabilita dal primo giudice.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 aprile – 1 luglio 2016, numero 27053 Presidente Blaiotta – Relatore Bellini Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Trieste con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, la quale aveva riconosciuto l'imputato M.G. responsabile del reato di cui all'articolo 186 comma 7 Cod. della Strada per avere rifiutato il controllo alcolemico, rideterminava la durata della sospensione della patente di guida in anni due e sostituiva la pena inflitta in mesi quattro e giorni quattro di lavoro di pubblica utilità 2. Avverso la suddetta sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa del M. denunciando con un primo motivo vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove era stata confermata la responsabilità dell'imputato pur in assenza di un espresso rifiuto all'accertamento ma semmai di un ritardo nella prestazione del consenso, consenso che era stato offerto quando la pattuglia era ancora presente in loco e il macchinario per la rilevazione della presenza di alcol nel sangue risultava ancora operante. Evidenziava invero che la eventuale originaria titubanza del ricorrente nel sottoporsi all'esame non escludeva la legittimità dell'adesione formulata a distanza di poche decine di minuti, laddove un ritardo di circa mezzora nella esecuzione non era in grado di condizionare l'esito dell'accertamento, mentre la corte territoriale aveva del tutto illegittimamente collegato la ricorrenza della contravvenzione alla asserita intempestività del consenso. 2. Con un secondo motivo di ricorso la difesa deduceva violazione di legge in punto a determinazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida la quale era stata illegittimamente raddoppiata sul presupposto dell'appartenenza a terzi del veicolo coinvolto, ipotesi di raddoppio prevista esclusivamente per la ipotesi di cui all'articolo 186 comma II lett. c , cui la previsione di cui al comma VII fa rinvio solo in relazione alla pena principale, mentre con riferimento alla determinazione della durata della sospensione della patente di guida, la ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoli metrico presenta una autonoma regolamentazione che non prevede il suddetto raddoppio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di impugnazione è infondato e va disatteso. Come è stato evidenziato dal giudice di appello, con motivazione assolutamente congrua e coerente sotto il profilo logico giuridico, la quale ha esaustivamente risposto alle doglianze dell'odierno ricorrente il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici integra reato di natura istantanea che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità da parte dell'agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo di volersi sottoporre agli accertamenti medesimi sez.IV, 8.1.2013, Giacone, Rv. numero 254792 . In particolare la corte territoriale ha dato conto del comportamento palesemente elusivo e temporeggiatore del M. il quale, una volta richiesto di sottoporsi all'esame, ha dapprima cercato di prendere tempo e poi, alle insistenze degli operanti che lo ammonivano sulle conseguenze del suo operato, ha ripetutamente opposto resistenza a sottoporsi all'esame, incorrendo nella violazione di legge. 2.D'altro canto il principio reiteratamente affermato da questa Corte cfr., dal ultimo, Cass., Sez. 4^, numero 2241 del 26/2/2014, Rv. 259222 numero 22239 del 29/1/2014, Rv. 259214 numero 30231 del 4/672013, Rv. 255870 numero 48251 del 29/11/2012, Rv. 254078 sez. IV 12.11.2014 numero 13851 secondo cui lo stato di alterazione alcolica può essere accertato con qualsiasi mezzo e, quindi, anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale, per tutte le ipotesi di reato previste dall'articolo 186 C.d.S., non collide con la ritenuta sussistenza del reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 7, anche in ipotesi di manifestazione sintomatica della condizione di ebbrezza alcolica del soggetto sottoposto ad accertamento, e ciò in ragione dell'autonomia del reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 7, rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 cfr. Cass. Sez. 4^, Sentenza numero 43845 del 26/09/2014, Rv. 260604 . Detta autonomia è confermata dalla diversa ratio dei due precetti, integrata nell'ipotesi del reato di rifiuto, rispetto a quella dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, anche dall'ulteriore intento di impedire - attraverso la sanzione del rifiuto - il frapponimento di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale Cass. Sez. 4^, Sentenza numero 6355 del 08/05/1997 Rv. 208222 . 3. La manifestazione sintomatica dello stato di ebbrezza veniva ampiamente valorizzata dal giudice di appello sia mediante il richiamo alle dichiarazioni testimoniali assunte da cui emergeva lo stato di agitazione in cui si trovava il M. a seguito del fermo, sia attraverso le dichiarazioni del carabiniere V. il quale aveva evidenziato l'odore di alcol provenire dall'uomo. 3. In definitiva va affermato che a fronte di un bagaglio di elementi sintomatici che giustificavano la sottoposizione del M. ad un approfondimento mediante l'alcol test, questi ebbe a serbare per circa mezzora un comportamento ondivago ed elusivo teso a frustrare le finalità dell'atto, comportamento che si pone in antitesi con la funzionalità dell'accertamento e risulta tale da integrare la ipotesi contestata. 4. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato, laddove la determinazione in due anni del periodo di sospensione della patente di guida operato dal giudice di appello parte dal presupposto, del tutto erroneo, che tale periodo dovesse essere raddoppiato in quanto il prevenuto si trovava alla guida di veicolo non di sua proprietà. 5. Invero al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'articolo 186 cod. strada non si applica la previsione di cui all'articolo 186, comma secondo, lett. c nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato Sez IV 24.3.2015, P. G. in proc. Vaglia, rv. 263277 29.10.2015, Bordin numero 265024 , essendo stato ritenuto che il rinvio operato dall'articolo 186 co. 7 al trattamento sanzìonatorio previsto dal comma 2 lett.c si riferisce alla sola pena principale, tenuto conto del fatto che la previsione del rifiuto ha una propria disciplina sulle conseguenze in punto a sanzione amministrativa accessoria della patente di guida nell'ambito di una forbice di applicazione da sei mesi a due anni del tutto autonoma rispetto a quella indicata al secondo comma della stessa disposizione. 6. Conseguentemente in accoglimento del secondo motivo di ricorso e trattandosi di annullamento che non consente alcuna discrezionalità nella determinazione della misura della sanzione amministrativa accessoria da applicare, trattandosi di mero raddoppio della sanzione originariamente applicata, la Corte può procedere officiosamente a ripristinare la sanzione amministrativa in quella in un anno stabilita dal primo giudice. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente che ridetermina in un anno. Rigetta il ricorso nel resto.