Il reato tutela un interesse generale: a chi notificare la richiesta di archiviazione?

La persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse generale.

Questo il principio ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 26801/16, depositata il 28 giugno. Il fatto. Il ricorrente in Cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, ha denunciato violazione delle norme processuali essendo stato il decreto di archiviazione emesso in assenza di notificazione della relativa richiesta del pm alla parte offesa ai sensi dell’art. 408, comma 2, c.p.p. che ne aveva fatto istanza nella querela a suo tempo presentata, evidenziando la sua qualità di persona offesa del reato e non di semplice danneggiato. Il Tribunale che aveva emesso il decreto di archiviazione, invece, non aveva dato corso all’avviso 408 c.p.c. proprio perché lo aveva considerato danneggiato e non p.o Notifica richiesta di archiviazione. La Corte di Cassazione, ritenuto fondato tale motivo di ricorso, ha ricordato il principio, più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, alla luce del quale la persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse generale . In applicazione del richiamato principio di diritto, osservano i Giudici, nel caso di specie era imposta la notificazione della richiesta di archiviazione all’odierno ricorrente. In conclusione, la S.C. annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di merito che, ai sensi dell’art. 419, comma 1, c.p.p., dovrà provvedere a far notificare l’avviso dell’udienza nei confronti del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 maggio – 28 giugno 2016, n. 26801 Presidente Bonito – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 22 gennaio 2014, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, su conforme richiesta del Procuratore della Repubblica in sede, disponeva l’archiviazione del procedimento n. 5013/12 - noti, riportandosi alla motivazioni di cui alla citata richiesta, secondo cui l’accusa non è sostenibile tenuto conto che gli altri condomini non hanno ritenuto esporre lamentele circa il disturbo nel riposo. Si tratta di doglianze circoscritte ai coniugi C Non si è dato corso all’avviso 408 cod. proc. pen. trattandosi di danneggiati e non p.o. . 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione il C. , per il tramite del suo difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocata Beatrice Biancardi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato violazione delle norme processuali essendo stato il decreto di archiviazione emesso in assenza di notificazione della relativa richiesta del P.M. alla parte offesa ai sensi dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen. che ne aveva fatto istanza nella querela a suo tempo presentata, evidenziando la sua qualità di persona offesa del reato e non di semplice danneggiato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione del decreto impugnato la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica rispetto agli atti del procedimento, atteso che nella querela erano stati denunciati fatti ben precisi, nei quali era possibile ravvisare il reato di stalhking, rivolti esclusivamente contro il C. e non contro altri soggetti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Luigi Orsi, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al GIP del Tribunale di Mantova. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Posto che il Pubblico Ministero ha proceduto a iscrivere nei confronti di Ca.Cl. , P.D. , M.G. e R.M. il reato di cui all’art. 660 cod. pen., osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la persona offesa, cui deve essere comunicata la richiesta di archiviazione della notitia criminis è, nel reato plurioffensivo anche la persona fisica sulla quale cade l’azione del colpevole, pur se l’incriminazione sia prevista a tutela di un interesse pubblico generale. fattispecie relativa al reato di disturbo e molestia alle persone, ha accolto il ricorso del privato al quale era stato omesso l’avviso di cui all’art. 408 cpv. cod. proc. pen., rilevando che il suddetto reato, oltre a tutelare la tranquillità pubblica per i potenziali riflessi sull’ordine pubblico, costituisce anche un’offesa alla quiete privata Cass. Sez. 1, n. 12303 del 28/02/2002, Rv 221373. In applicazione del superiore principio di diritto, era, dunque, imposta la notificazione della richiesta di archiviazione al C. . 2. Ne deriva che il decreto impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Mantova che, ai sensi dell’art. 419, comma 1, cod. proc. pen., dovrà provvedere a far notificare l’avviso dell’udienza preliminare nei confronti di C.G P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Mantova.