Coca, hashish e marijuana in casa: 3 grammi in tutto. Logico parlare di scorta personale

Non regge l’ipotesi della detenzione a fini di spaccio. Può tirare un sospiro di sollievo l’uomo finito sotto accusa. Irrilevante il richiamo alla disponibilità di un bilancino di precisione.

Tre grammi di droga, in tutto, tenuti a casa. Quantitativo minimo che rende plausibile l’ipotesi dell’esclusivo uso personale. Irrilevante il rinvenimento di un bilancino di precisione nell’abitazione. Cade, di conseguenza, l’accusa di spaccio Cassazione, sentenza n. 26623/16, sezione Sesta Penale, depositata il 27 giugno 2016 . Scorta. Solo in terzo grado l’uomo, beccato in possesso di marijuana, hashish e cocaina, può tirare un sospiro di sollievo. Per i giudici di Cassazione, difatti, non vi sono elementi per parlare di detenzione della droga a fini di spaccio . In Tribunale e in Appello, però, la vicenda non è sembrata altrettanto semplice. Per i giudici di primo e di secondo grado, difatti, nonostante la modestia dei quantitativi rinvenuti dalle forze dell’ordine, era logico parlare di spaccio . Ciò alla luce di tre elementi primo, la eterogenea qualità della sostanza, ossia 0,4 grammi di marijuana, 0,4 grammi di hashish e 2,3 grammi di cocaina secondo, la ripartizione in dosi della droga terzo, il rinvenimento di un bilancino di precisione . Nonostante tutto, però, secondo i magistrati del ‘Palazzaccio’ non è affatto dimostrato che la droga detenuta dall’uomo fosse destinata a un uso diverso da quello personale . Non significativi, difatti, vengono ritenuti i richiami alla eterogeneità dello stupefacente e al possesso di un bilancino di precisione che, ha spiegato l’uomo, è stato usato per pesare lo stupefacente . Regge, quindi, la linea difensiva proposta dal legale dell’uomo la droga rinvenuta nell’abitazione è da considerare come una scorta personale , non destinata allo spaccio .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 – 27 giugno 2016, numero 26623 Presidente Rotundo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza numero 1144 del 16 luglio 2012 , ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Cagliari a R.P., riconosciuta l'attenuante ex art. 62-bis cod. penumero ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309, e 73 per detenzione a fine di spaccio di marjuana gr.0,4 , hashish gr.0,4 e cocaina gr. 2,3 . 2. Nel ricorso presentato nell'interesse di P. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione degli artt. 43 cod. penumero , 192 cod. proc. penumero e 73 d.P.R. numero 309/1990 per carenza di univocità, precisione e concordanza degli indizi circa la detenzione della droga a fini di spaccio. Considerato in diritto 1. La Corte di appello ha escluso, nonostante la modestia dei quantitativi rinvenuti, che la droga detenuta da P. fosse destinata a uso solo personale, considerandone la eterogenea qualità, la ripartizione in dosi e il rinvenimento di un bilancino di precisione che P. ha affermato servirgli per pesare la droga per sé . Ribadendo il motivo di appello, il ricorso in esame contesta la valutazione dei giudici di merito assumendo che le sostanze rinvenute costituivano una modesta provvista personale e che l'uso di un bilancino di precisione non è incompatibile con un consumo solo personale tanto più che non sono stati trovati sostanze da taglio o denaro di provenienza illecita. 2. Nel sistema della normativa in materia d.P.R. 9 ottobre 1990 numero 309 e successive modifiche non è la destinazione all'uso personale della sostanza stupefacente che costituisce causa di non punibilità, ma, al contrario, è la destinazione della sostanza allo smercio elemento costitutivo del reato di illecita detenzione. Pertanto, non sta alla difesa dimostrare la destinazione all'uso personale della droga detenuta, ma è l'accusa che, secondo i principi generali, deve dimostrare la detenzione della droga per un uso diverso da quello personale Sez. 6, numero 19047 de/ 10/01/2013, Rv. 255165 Sez. 4, numero 39262 del 25/09/2008, Rv. 241468 . La sentenza impugnata è sul punto sostanzialmente apodittica perché fa leva unicamente sulla eterogeneita dello stupefacente detenuto, seppure in quantitativi modesti grammi 0,4 di marijuana, altrettanti di hashis e 2,3 di cocaina , mentre non sviluppa argomenti che dimostrino un nesso necessario fra il possesso di un bilancino di precisione che l'imputato ha affermato di usare per pesare o stupefacente e finalità di cessione della droga. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.