L’elezione di domicilio è sufficiente per sostenere l’effettiva conoscenza del procedimento?

La Cassazione rigetta il ricorso con il quale si richiede la restituzione in termini per non conoscenza del procedimento, rilevando la sufficienza dell’elezione di domicilio e della nomina di un difensore.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25837/16, depositata il 22 giugno. Il caso. Con ordinanza del 5 luglio 2015 la Corte di appello di Milano rigettava l’istanza di restituzione nei termini per impugnare la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Milano il 16 maggio 2005. Avverso tale provvedimento l’imputato ricorreva in Cassazione. La non conoscenza del procedimento. A fondamento del ricorso, il ricorrente lamenta il fatto di non essere venuto a conoscenza del procedimento e della notifica dell’estratto contumaciale. Sostiene ciò poiché all’epoca dei fatti era detenuto e non parlava la lingua italiana e, inoltre, subito dopo la scarcerazione, si era recato in Francia. Nel frattempo, peraltro, il suo difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato, venendo sostituito da un difensore d’ufficio. Per tali motivi sostiene dunque che le notificazioni ex art. 161 c.p.p. erano vane. L’elezione di domicilio presso il difensore. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso per infondatezza del motivo. Nel caso in esame, infatti, l’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che l’imputato, al momento della scarcerazione, aveva eletto domicilio in Milano e nominato un difensore di fiducia a causa della rinuncia al mandato di quest’ultimo, poi, era stata disposta la nomina di un difensore d’ufficio, presso il quale, peraltro, a seguito di infruttuose notificazioni presso il domicilio eletto dall’imputato, erano state eseguite le notifiche ex art. 161, comma 4, c.p.p Al riguardo, riprendendo quanto già affermato dalla stessa con la sentenza n. 22247/2011, la Corte evidenziava che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto , in quanto si deve ritenere che il condannato assente abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del suo esito. Inoltre, in presenza di una corretta elezione di domicilio, bisogna presumere che vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento così come richiesto dall’art. 175, comma 2, c.p.p. e che non sussiste quindi il diritto alla restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale. Nel caso concreto, appunto, tale effettiva conoscenza dell’imputato è confermata dall’elezione di domicilio a Milano e dalla nomina di un difensore di fiducia.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 16 marzo – 22 giugno, n. 25837 Presidente Amoresano – Relatore Riccardi Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Invero, la norma applicabile nel caso in esame, in ragione della disciplina transitoria prevista dall’art. 15 bis, comma 1, l. 28 aprile 2014, n. 67 inserito dalla l. 11/08/2014, n. 118 , è l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione precedente alla l. 67/2014, che prevedeva, in caso di sentenza contumaciale, che l’imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione , salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione . Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che l’imputato, all’atto della scarcerazione, avvenuta il 20/03/2004, aveva eletto domicilio in Milano, via Lorenzo Valle 14, e nominato un difensore di fiducia in seguito alla rinuncia al mandato, era stata disposta la nomina di un difensore d’ufficio le notifiche, pertanto, erano state tentate invano presso il domicilio eletto, e quindi eseguite al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen Al riguardo, è stato affermato che non ha diritto alla restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza l’imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato in absentia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio Sez. 6, n. 22247 del 04/02/2011, Tanzi, Rv. 250054 inoltre, in presenza di una rituale elezione di domicilio, presso la quale siano state regolarmente effettuate le prescritte notifiche, deve presumersi, in difetto di specifici elementi indicativi del contrario, che vi sia stata effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non sussista, quindi, il diritto alla restituzione nei termini per l’impugnazione della sentenza contumaciale, previsto dall’art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. Principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui la notifica al domicilio eletto era stata effettuata ai sensi dell’art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen. e si era perfezionata per compiuta giacenza del plico presso l’ufficio postale Sez. 5, n. 32616 del 13/04/2007, Cialei, Rv. 236965 . Nel caso in esame, l’elezione di domicilio operata dall’imputato, presso un’abitazione in Milano, e la nomina di un difensore di fiducia sebbene poi rinunciante al mandato sono elementi che fondano con certezza una effettiva conoscenza del procedimento art. 175, comma 2, cod. proc. pen. , peraltro neppure sostanzialmente contestata dal ricorrente, all’esito del quale è stata emessa la sentenza di condanna divenuta irrevocabile. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.