Se manca un “segno” dell'autonoma valutazione del giudice … l'ordinanza è nulla

L'art. 292 c.p.p., imponendo l'annullamento qualora difetti nella motivazione un'autonoma valutazione del giudice, comporta la sussistenza del vizio di nullità quando l'atto sia completo sul piano formale, ma costituisca una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa .

E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26050/16, depositata il 22 giugno. Il caso. Il gip presso il Tribunale di Milano disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope . L'interessato proponeva ricorso diretto in cassazione ex art. 311 c.p.p., lamentando la violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c , c.p.p. l'impugnante, infatti, contestava al gip di non aver esplicitato la propria valutazione in relazione alle esigenze cautelari e ai gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare quanto espresso dal pm nella richiesta della misura. Il difetto di autonoma valutazione del giudice. La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che la carenza o la mera apparenza della motivazione integra un vizio di violazione di legge, proponibile in sede di ricorso per saltum . Gli Ermellini hanno rilevato che, già prima della l. n. 47/2015 che ha introdotto la nullità dell'ordinanza di custodia per omessa autonoma valutazione , era orientamento consolidato che fosse necessario rinvenire nella motivazione un percorso argomentativo da cui emergesse che il giudice procedente aveva analizzato tutte le circostanze di fatto allegate, esaminando la loro rilevanza in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. I Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato che, sempre secondo il sopra citato orientamento, doveva ritenersi integrato un vizio motivazionale anche nell'ipotesi in cui il gip avesse riprodotto il testo della richiesta del pubblico ministero, senza mostrare di aver valutato con senso critico, gli articolati risultati delle indagini. La Corte di legittimità ha aggiunto che la giurisprudenza successiva alla riforma non si è discostata dalle argomentazioni di cui sopra, anche in virtù delle innovazioni normative introdotte secondo gli Ermellini, infatti, l'art. 292 c.p.p., come modificato, imponendo l'annullamento dell'atto qualora difetti nella motivazione un'autonoma valutazione del giudice, comporta la sussistenza del vizio di nullità quando l'atto sia completo sul piano formale, ma costituisca una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa . La necessità di una valutazione riconoscibile da parte del giudice. L'autorità procedente, hanno aggiunto i Magistrati di Piazza Cavour, non è vincolata a specifiche modalità per rendere conto dell'iter logico percorso nell'esame delle risultanze e può fare richiamo a passaggi della richiesta del pm, ma il contenuto della motivazione deve essere necessariamente composto tanto dall'indicazione degli elementi esaminati, quanto dalla esplicitazione del loro significato. Gli Ermellini non hanno mancato di porre a confronto quanto affermato sopra con quanto sostenuto dalle Sezioni Unite Civili, con riferimento al processo civile e tributario, e secondo cui non è possibile dedurre che non ci sia stata una valutazione autonoma del giudice soltanto in virtù del fatto che lo stesso si sia limitato a riportare le argomentazioni dell'atto di una parte. La regola per le ordinanze che applicano delle misure cautelari è, pertanto, differente. Non può mancare, ha chiosato la Corte, una valutazione del giudice, un'espressione diretta della sua attività. La ratio è duplice garantire maggior tutela, essendo la misura cautelare emessa in assenza di un contraddittorio, e scongiurare un'adesione immotivata del giudice alle ragioni del pm. Al termine della disamina, gli Ermellini hanno chiarito che non possono escludersi ipotesi di autoevidenza. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha rilevato la totale assenza di una valutazione autonoma da parte del gip e, per le ragioni sopra esposte, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 aprile – 22 giugno 2016, n. 26050 Presidente Citterio – Relatore Di Stefano Ritenuto in fatto 1. Il gip del Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 febbraio 2016, ha disposto la misura della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di R.D. contestandogli il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/1990 per avere venduto a Tornatora Richard un quantitativo di cocaina pari ad almeno 200/300 grammi, sostanza consegnata il omissis a omissis in esecuzione di precedenti intese perfezionatesi a omissis il omissis . In omissis e omissis , nel omissis . 2. R. propone, a mezzo del difensore, ricorso diretto in cassazione ai sensi dell’art. 311 cod. procomma pen Con unico motivo deduce la violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c cod. procomma pen. per avere il giudice procedente omesso la propria autonoma valutazione sia in riferimento alle esigenze cautelari che alla gravità degli indizi. 2.1 Rileva i dati che dimostrano che l’ordinanza è una mera riproduzione acritica della richiesta del PM Il giudicante dà per richiamata per incorporazione la richiesta del pubblico ministero laddove essa espone i risultati delle lunghe e complesse attività d’indagine senza, però, procedere a specifiche e proprie valutazioni la posizione del R. è trattata unicamente con ripetizione degli argomenti della richiesta con mera ricopiatura con mezzi informatici dimostrata dalla identità anche dei refusi pur a fronte dell’ampio lasso di tempo, otto mesi, tra la presentazione della richiesta e la decisione non sono riferibili al ricorrente neanche gli argomenti generali quanto alla esistenza di una associazione, la partecipazione alla quale non è contestata al R. , così come non lo riguardano una serie di provvedimenti giudiziari richiamati gli elementi indiziari trattati in via generale alle pagine 31 e 32 dell’ordinanza non sono riferibili al ricorrente sequestri di droga, arresti in flagranza, servizi di osservazione e controllo tramite pedinamenti manca ogni valutazione di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari pur se particolarmente necessaria essendo alla data della decisione il R. detenuto per espiazione pena e non per misura cautelare come affermato nella ordinanza . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Va premesso che non è stata accolta la richiesta di rinvio dell’udienza del PG in quanto l’ordinanza impugnata era presente nel fascicolo di ufficio in copia cartacea nonché in copia digitale. 1. Prima della valutazione del caso specifico, essendo la materia della nullità dell’ordinanza di custodia per omessa autonoma valutazione stata introdotta dalla recente legge 47/2015, è opportuno fissare le regole che riguardano tale tipo di nullità e la possibilità di dedurla con ricorso diretto per cassazione. Cominciando da quest’ultimo, va rammentato che il ricorso per saltum può essere proposto soltanto per violazione di legge. 1.1 La possibilità di dedurre il vizio di carenza assoluta della motivazione, invero, era già affermato dalla giurisprudenza antecedente la riforma violazione di legge, per tale dovendosi intendere, con riferimento al vizio inerente alla motivazione, quella che ha per oggetto i soli requisiti minimi di esistenza e di completezza della stessa Sez. 6, n. 44996 del 13/11/2008 dep. 03/12/2008, Guadalupì e altro, Rv. 241664 . Non è quindi dubitabile che la questione della mera apparenza della motivazione, che non contenga l’esplicitazione delle ragioni della decisione del giudice, sia proponibile quale vizio di violazione di legge, in sede di ricorso per saltum. Inoltre, laddove si ritenga che la mancanza di autonoma valutazione del giudice nella motivazione della ordinanza di custodia sia una innovazione e sia una condizione diversa da quella di totale carenza o mera apparenza della motivazione, appunto per la espressa previsione di nullità, anche per questa ipotesi sarebbe sempre proponibile il ricorso diretto. Ovviamente è possibile che, al di fuori del caso della carenza grafica della motivazione o della sua limitazione a clausole di stile o della esclusiva copia integrale della richiesta e di atti di indagine senza aggiunta di motivazione, quindi nel caso in cui la motivazione sia palesemente carente, ricorra un limite alla deducibilità mediante ricorso diretto dovuto all’eventuale necessità di accesso agli atti per poter ritenere la sussistenza del vizio. In tale caso invero non si tratterà di inammissibilità per essere precluso il ricorso ma di infondatezza per l’impossibilità di dimostrare l’eventuale vizio per i limiti di cognizione del giudice di legittimità. 2. Passando a definire l’ambito della motivazione nulla per l’assenza di valutazione, va considerato che già prima della riforma, si era affermato che .occorre che una motivazione vi sia, vale a dire che sia riconoscibile un adeguato percorso argomentativo che permetta di rilevare che quel giudice ha compiuto un effettivo vaglio degli elementi di fatto allegati, spiegando quale valenza dimostrativa essi posseggano e, perciò, quale sia la loro rilevanza ai fini dell’affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari con riferimento alla posizione di ciascun indagato destinatario della misura. Ciò è conforme al consolidato orientamento di questa Corte che ha negato che di presenza di una motivazione del giudice si possa parlare, non solamente nelle ipotesi in cui la motivazione sia mancante in senso grafico, ma anche quando il giudice, operando un rinvio al contenuto di altro atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto tale equiparazione è stabilita espressamente da Sez. 2, n. 39383 del 08/10/2008, D’Amore, cit. , si sia limitato all’impiego di mere clausole di stile o all’uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell’atto richiamato ovvero lo abbia considerato coerente rispetto alle sue decisioni così, ex pluribus, oltre a quelle innanzi citate, Sez. 3, Sentenza n. 33753 dei 15/07/2010, Lieri Lulzim, Rv. 249148 Sez. 4, n. 4181 de114/11/2007, Benincasa, Rv. 238674 Sez. 3, Sentenza n. 41569 del 11/10/2007, Verdesan, Rv. 237903 Sez. 4, n. 45847 del 08/07/2004, Chisari, Rv. 230415 . La situazione patologica appena descritta va riconosciuta anche laddove, a fronte di articolate e complesse risultanze delle investigazioni condotte dalla polizia giudiziaria, il G.i.p. come nella fattispecie è accaduto si sia limitato a riprodurre integralmente nel corpo della propria ordinanza, verosimilmente mediante il sistema del copia ed incolla informatico, il testo della richiesta cautelare del P.M., senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto e di averne recepito il tenore perché funzionale alle proprie determinazioni. Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012 dep. 02/07/2012, P.M. in procomma Piscopo e altro, Rv. 254161 . Indubbiamente, quindi, anche secondo la precedente formulazione dell’art. 292 cod. procomma pen., la motivazione meramente apparente, caratterizzata dalla semplice ripetizione degli argomenti della richiesta del PM, era ragione di nullità dell’ordinanza. 2.1 Tali stessi argomenti sono stati ribaditi dalla giurisprudenza, sinora costante, che, alla luce della nuova disposizione, ha confermato la linea giurisprudenziale della sentenza trascritta, rilevando come di fatto ci trovi di fronte ad una norma non di carattere innovativo ma tale da rendere quella anzidetta l’unica lettura possibile della regola di motivazione dell’ordinanza cautelare In definitiva, il riferimento alla autonoma valutazione non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità bensì ritiene corretta quell’interpretazione secondo la quale il provvedimento di custodia deve sia avere il necessario contenuto informativo che dimostrare la effettiva valutazione da parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione. Anche la disposizione art. 292 cod. procomma pen. novellata, tenuto conto della specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente scritto ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone, invece, un giusto rigore che era già emerso, come visto, in quella giurisprudenza che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo che consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un formalismo che renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia. Tale è, in conclusione, il senso di una norma che prevede l’annullamento quando la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, espressione quest’ultima che non significa insufficiente ma, solo, che la nullità ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell’atto sul piano formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte dell’accusa. Cass. VI, sent. 44606 del 4.11.2015 ccomma 1.10.2015 rv. 265055 . Non si è inteso imporre in tal modo un unico modus procedendi, essendo molteplici le modalità con cui il Giudice può dar conto dell’autonomo percorso seguito in particolare non è radicalmente esclusa la possibilità di richiamare passi della richiesta, dovendosi comunque ritenere che tale richiamo sia insufficiente, in assenza della necessaria rielaborazione critica da parte del Giudice. Va più in generale osservato che il contenuto essenziale della motivazione non è costituito dalla mera elencazione di elementi, bensì dalla spiegazione del loro significato in rapporto ai vari punti della decisione in tale prospettiva la valutazione autonoma cui è chiamato il Giudice postula da un lato l’individuazione degli elementi rilevanti e dall’altro l’attribuzione agli stessi di un significato preciso, che non può essere semplicemente rappresentato attraverso l’illustrazione operata dal P.M Sez. 6, Sentenza n. 47233 del 29/10/2015 Ccomma dep. 27/11/2015 Rv. 265337 . 2.3 È interessante rilevare che tale disposizione, così formulata, pone regole diverse da quelle affermate dalle sezioni unite civili nell’ambito del processo civile e tributario, ma con la precisazione che determinate regole sono tipiche del diritto processuale in generale. Con riferimento alla piena adesione e ricopiatura ad un atto di parte, si è ritenuto in quella sede È inoltre da evidenziare che, non rilevando il percorso psicologico del giudice ma le ragioni effettivamente poste a sostegno della decisione, neppure può dedursi in maniera aprioristica . che, per il solo fatto di essersi limitato a riportare le argomentazioni di un atto di parte, il giudice abbia omesso ogni autonoma valutazione ovvero abbia omesso di considerare le ragioni della controparte , se ciò non emerge in maniera oggettiva dalla motivazione, ben potendo il giudice avere autonomamente valutato le posizioni ed argomentazioni ., utilizzando poi per motivare la propria decisione le ragioni esposte nell’atto di una delle parti eventualmente anche senza nulla aggiungere ad esse in quanto ritenute corrette ed esaustive, perciò idonee a dare conto della decisione assunta . ” Sez. Un. civili, Sentenza n. 642 del 16/01/2015, Rv. 634091 . 2.4 Invero proprio la previsione della autonoma valutazione nella materia del procedimento cautelare fa comprendere come la regola per le ordinanze applicative di misure cautelari sia diversa. In tal caso, come affermato dalle stesse sezioni unite civili in sede disciplinare in riferimento ad un caso di acritica adesione del gip alla richiesta del PM, Il recepimento letterale delle considerazioni contenute negli atti di una o di entrambe le parti del processo è bensì consentito se fatto per ragioni di economia processuale e di semplificazione, in funzione dell’accorciamento dei tempi di redazione dei provvedimenti giudiziari, ma occorre che la riproduzione sia manifestata e che la motivazione sia comunque supportata, pur se in modo non prevalente, da idonei spunti critici di ragionamento logico-giuridico propri del giudice, non potendo risolversi nel mero assorbimento dell’atto di parte mediante ricopiatura, scannerizzazione e/o uso dello strumento informatico del copia-incolla . Sez. Un. civili, Sentenza n. 10627 del 11/02/2014 . 3. L’autonoma valutazione, pertanto, rende necessaria una riconoscibile valutazione propria del giudice rilevando quindi nella tipologia di atto in questione la presenza di un segno esteriore della specifica valutazione. Rispetto, quindi, al modello civile e processuale in genere , nel caso in esame non è sufficiente che la motivazione sia adeguata a rendere ragione della decisione con il solo limite negativo che non emerga la non valutazione è invece necessaria una espressione diretta della attività giurisdizionale del giudicante. La ragione è legata sia alla caratteristica tipica della misura cautelare, di norma emessa al di fuori del contraddittorio e, quindi, senza la possibilità di tenere contro degli argomenti alla controparte, che alle ragioni contingenti pur presenti nei lavori preparatori della nuova legge, quanto alla registrata tendenza del giudicante, in alcuni casi, alla adesione acritica agli argomenti della parte pubblica. 3.1 La conclusione è, quindi, che va ricercato nel provvedimento impugnato se, indipendentemente dal dato certamente significativo quale indizio di scarsa autonomia rappresentato dalla ripetizione pedissequa degli argomenti della richiesta, vi sia o meno un contenuto che consenta di affermare che vi sia stata una autonoma valutazione . 3.2 Lo stesso va detto con riferimento alla pur possibile ipotesi non di ripresa del testo della richiesta del PM ma di mera trascrizione di elementi probatori senza vaglio critico della loro significatività In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivare l’ordinanza applicativa di misure coercitive nonché quella di conferma in sede di riesame non può ritenersi assolto dalla semplice riedizione del compendio investigativo, facendo leva sull’autoevidenza dello stesso. In applicazione del principio, la Corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato una misura cautelare, limitandosi ad affermare la sovrapponibilità delle dichiarazioni accusatorie, senza alcuna analisi del loro contenuto, e l’autoevidenza dei dati documentali, omettendo di fornire qualunque spiegazione sulle ragioni della loro significatività in relazione alle conclusioni dedotte . Conf. N. 27929 del 2013 e N. 27931 del 2013, non massimate . Cass. VI, sent. 27928 del 26.6.13 ccomma 14.6.13 rv. 256262 . 3.3 Il dato va considerato in termini concreti e funzionali, non potendosi escludere casi in cui di autoevidenza si possa parlare La motivazione di una sentenza che si limiti a trascrivere le intercettazioni senza alcuna valutazione critica e senza specificare le ragioni per le quali il loro contenuto dimostra una certa tesi può essere ritenuta sufficiente a condizione che la chiarezza delle conversazioni captate e la linearità della vicenda rendano la prova autoevidente. Sez. 6, n. 1269 del 05/12/2012 dep. 10/01/2013, Marrone e altri, Rv. 254227 . Ad esempio, laddove si dovesse riportare una conversazione in cui un presunto spacciatore dice esplicitamente al cliente che gli porterà della droga e si dà poi atto che, controllato subito dopo, nel momento in cui entrava nell’edificio dove abita il cliente, veniva trovato in possesso di un pacchetto contenente stupefacente, non potrà che ritenersi adeguata nel caso concreto una motivazione che si limiti ad affermare la evidenza della responsabilità per la detenzione a fine di cessione a terzi della droga. 4. Passando a considerare il caso di specie, la totale assenza di valutazione autonoma del giudice è quanto mai evidente. Ciò si rileva, innanzitutto, quanto alla valutazione di gravità indiziaria. Fatta salva la sostituzione della trascrizione di taluni colloqui intercettati con una brevissima sintesi, tutta la motivazione riferita al ricorrente consiste esclusivamente nella ripetizione del testo della richiesta di misura, fatte salve aggiunte irrilevanti quali premette il PM che , In proposito il PM ricorda ovvero sostituzioni quali il che con è ciò che , come tra poco si dirà con come tosto si vedrà , con pari certezza può ritenersi comprovato con è ragionevolmente certo . 4.1 La richiesta del pubblico ministero, peraltro, non è affatto caratterizzata da esposizione di prove che abbiano immediata capacità dimostrativa del fatto contestato. La droga non è stata fisicamente né sequestrata né almeno vista, né è stata citata con il suo nome in modo che non sia possibile ritenere che si intendesse dire altro. Il pubblico ministero utilizza telefonate in cui il ricorrente ed presunto acquirente della droga parlano di serramenti , infissi e svolge argomenti logici sul perché debba trattarsi di droga, concludendo nel senso che un incontro presso una pizzeria rappresenti il momento dell’accordo. Poiché, quindi, ricorre un caso in cui è necessaria una elaborazione logica, che tenga conto anche del contesto complessivo dei risultati di indagine per affermare la significatività di un dato altrimenti neutrale quale un incontro in un locale pubblico, per poter affermare che si è in presenza di gravi indizi, il provvedimento non è affatto in grado di dimostrare, per la mera ripetizione degli argomenti del pubblico ministero, che vi sia stata valutazione propria del giudicante. 4.2 Ciò non vuole dire escludere che la valutazione sia avvenuta, bensì che di tale attività giurisdizionale non vi è alcun segno esterno autonoma valutazione quale vaglio critico del materiale probatorio richiesto, a pena di nullità, per la ordinanza di custodia. Senza necessità di esaminare anche il profilo della motivazione sulle esigenze cautelari, alla accertata nullità consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed ordina la scarcerazione di R.D. ,se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. procomma pen. e 94 comma 1-ter disp. att. Cod. procomma pen