Quando è possibile la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare?

Il potere discrezionale di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere regolarmente esercitato dal Giudice solo qualora ricorrano, contestualmente, due condizioni in primis, che si tratti di reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. e, in secundis, che il dibattimento sia particolarmente complesso.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12678/16, depositata il 20 giugno. Il caso. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava l’istanza presentata da G.C. avverso il provvedimento con cui il Giudice di prime cure aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per il periodo di trattazione delle udienze del procedimento penale a carico suo e di altri 37 coimputati. Avverso tale ordinanza reiettiva veniva proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentava il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la genericità del contenuto della parte giustificativa della decisione assunta, a sua volta connotato di genericità vuoi nella indicazione delle fonti di prova, vuoi nella indicazione dei testimoni e dei documenti oggetto di apprezzamento nel corso del giudizio. La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, aveva modo di riprendere e chiarire alcuni principi di diritto processuale specificamente afferenti la problematica della sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Le condizioni per l’esercizio del potere discrezionale di sospensione dei termini. L’art. 304, comma 2, c.p.p., chiariscono i Supremi Giudici, prevede che possa essere disposta la sospensione dei termini di carcerazione preventiva durante il tempo in cui si sono tenute le udienze dibattimentali o i giudizi abbreviati particolarmente complessi e relativi a taluno dei reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a c.p.p In materia, la Corte di legittimità ha più volte precisato che il potere discrezionale del giudice di sospendere i termini della custodia cautelare quando di proceda per i reati ex art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. e quando il dibattimento sia particolarmente complesso deve, con riferimento a quest’ultima circostanza, ritenersi sussistente sia per l’ipotesi in cui la complessità in questione derivi da esigenze strettamente processuali, cioè di approfondimento istruttorio, sia per quella in cui la complessità sia la conseguenza di esigenze di carattere logistico. Tutto quanto sopra, fermo restando che ai fini della valutazione della complessità del dibattimento, le difficoltà di tipo organizzativo giustificanti l’ulteriore sacrificio della libertà personale, devono riguardare attività funzionali alla celebrazione del giudizio nel quale la sospensione stessa viene richiesta, non potendosi far ricadere sull’imputato problemi riguardanti più in generale l’amministrazione della giustizia, come la carenza di organico o la pendenza di altri processi. In altri termini, il potere discrezionale di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare può essere regolarmente esercitato dal Giudice solo qualora ricorrano, contestualmente, due condizioni in primis, che si tratti di reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a c.p.p. e, in secundis , che il dibattimento sia particolarmente complesso. L’onere motivazionale afferente il provvedimento di sospensione dei termini. L’ordinanza con cui il Giudice sospende i termini di durata massima della custodia cautelare deve essere motivata a pena di nullità, e non può limitarsi alla generica affermazione dell’esistenza delle due condizioni che rendono possibile la sospensione, ma deve indicare le particolari esigenze previste dalla legge, che ricorrono quando la particolare complessità del dibattimento renda impossibile, senza notevoli difficoltà, la pronuncia della sentenza nel giudizio di merito di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, entro i termini di custodia cautelare. L’onere motivazionale de quo, chiariscono i Supremi Giudici, può ritenersi assolto nel caso di specie, considerato che il Giudice di merito ha adeguatamente motivato con riferimento a tutti i parametri richiesti in particolare, ha dato atto da un lato che il procedimento penale riguarda reati rientranti nella previsione codicistica di cui all’art. 407, comma 2, lett. a c.p.p., dall’altro che il procedimento presenta caratteri di complessità oggettiva sia per il numero delle persone sottoposte al giudizio penale, ovvero 38, sia per il numero dei fatti oggetto di giudizio penale, compendiati in ben 54 capi di imputazione, sia per la complessità dell’accertamento attesa la risalenza nel tempo dei fatti contestati e l’entità del materiale probatorio da esaminare. Il Giudice di merito ha altresì messo il rilievo la problematicità derivante dagli aspetti organizzativi, considerato che la celebrazione del processo può avvenire solo all’interno dell’aula bunker del Tribunale di Catanzaro, e che è necessario anche tenere conto delle esigenze professionali di un consistente numero di difensori coinvolti. Pertanto, in altri termini, la motivazione del provvedimento è corretta, specifica ed articolata e, come tale, sfugge ad ogni censura.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 12 febbraio – 20 giugno 2016, n. 25666 Presidente Gentile – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto G.C., tramite il difensore ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza dei tribunale Catanzaro che ha disposto la sospensione dei termini dì durata massima della custodia cautelare per il periodo in cui si sono tenute le udienze dei procedimento penale a carico del ricorrente e altri 37, imputati di reati rientranti nel catalogo previsto dall'art. 407 comma 2 lett. a cod. proc. pen. La difesa chiede l'annullamento della decisione impugnata denunciando il vizio di motivazione, per la genericità dei contenuto della parte giustificativa del provvedimento assunto, a sua volta connotato di genericità vuoi nella indicazione delle fonti di prova, vuoi nella indicazione dei testimoni e dei documenti oggetto di apprezzamento nel corso del giudizio. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato. L'articolo 304 comma 2 cod. proc. pen. prevede che possa essere disposta la sospensione dei termini di carcerazione preventiva durante il tempo in cui si sono tenute le udienze di dibattimenti o giudizi abbreviati particolarmente complessi e relativi a taluno dei reati previsti dall'art. 407 comma 2 lett. a cod. proc. pen. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha precisato che 1 il potere discrezionale del Giudice di sospendere i termini della custodia cautelare quando si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma secondo cod. proc. pen. lett.a qualora il dibattimento sia particolarmente complesso, deve, con riguardo a quest'ultima condizione, ritenersi sussistente sia per l'ipotesi in cui la complessità in questione derivi da esigenze strettamente processuali di approfondimento istruttorio , sia per quella in cui la complessità sia conseguenza di esigenze di carattere logistico [Sez. 6, Sentenza n. 4463 dei 28/11/1995, Gioietti, in Ced Cass. Rv. 204508] 2 ai fini della valutazione della complessità dei dibattimento, le difficoltà di tipo organizzativo giustificanti l'ulteriore sacrificio della libertà personale , devono riguardare attività funzionali alla celebrazione del giudizio nel quale la sospensione stessa viene richiesta, non potendosi far ricadere sull'imputato problemi riguardanti più in generale l'amministrazione della giustizia, come la carenza di organico o la pendenza di altri processi [Cass. sez. 1 n. 3103 del 30.4.1997, Palermo in Ced Cass. Rv 207968]. Si può pertanto affermare che la disposizione dell'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., prevede un potere discrezionale di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare che il giudice può esercitare solo quando ricorrano due condizioni 1 che si tratti di reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a - cod. proc. pen. 2 - che il dibattimento sia particolarmente complesso. La stessa norma prevede che l'ordinanza da motivarsi a pena di nullità non può limitarsi alla generica affermazione dell'esistenza delle due condizioni che rendono possibile la sospensione, ma deve indicare le particolari esigenze previste dalla legge. Tali esigenze ricorrono quando la particolare complessità dei dibattimento, nel caso concreto, renda impossibile, senza notevoli difficoltà, la pronuncia della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni, entro i termini di custodia cautelare. Nel caso in esame l'ordinanza dei Tribunale, reiettiva del reclamo proposto avverso analogo provvedimento pronunciato dal Giudice di primo grado è adeguatamente motivata in relazione ai parametri indicati. Infatti, dato atto che il procedimento penale riguarda reati rientranti nella previsione dell'art. 407 comma 2 lett. a cod. proc. pen. circostanza quest'ultima data per pacifica dalla stessa difesa , il GUP e il Tribunale dei riesame hanno affermato che il procedimento penale presenta caratteri di complessità sia per il numero delle persone sottoposte al giudizio penale 38 sia per il numero dei fatti oggetto di giudizio penale consacrati in 54 capi di imputazione , sia per la complessità dell'accertamento attesa anche la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la entità del materiale istruttorio documenti ed esiti di intercettazioni da esaminare. Il giudice di merito ha messo in rilievo le problematicità derivanti dagli aspetti organizzativi, di cui tenersi conto, siccome tutti dì carattere endo-processuale e specifici infatti il Tribunale ha messo in rilievo che la celebrazione del processo può avvenire solo presso l'aula bunker dei Tribunale di Catanzaro, dovendosi anche tenere conto delle esigenze istituzionali e professionali di un consistente numero di difensori coinvolti 13 . La motivazione dei provvedimento è corretta e sfugge ad ogni censura, poiché essa è specifica ed articolata e nel merito prende in considerazione aspetti organizzativi peculiari del procedimento penale, mettendo in evidenza aspetti che dimostrando l'oggettiva difficoltà e complessità della fase del giudizio per il numero degli imputati e l'elevato numero delle imputazioni , tale da rendere pienamente giustificata la decisione assunta entro i limiti previsti dall'art. 304 cod. proc. pen. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo state denunciate violazioni di legge insussistenti. Conseguentemente il ricorrente deve essere altresì condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta processuale del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi prevista. Si manda la Cancelleria per le comunicazioni di legge ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Si comunichi ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen