Nessuna follia alla guida, ma carabinieri e prelievo ematico inchiodano l’automobilista

Fatale un controllo notturno. Inequivocabile il resoconto firmato dai militi dell’Arma. E significativo è anche il risultato degli accertamenti effettuati sul prelievo ematico è emersa, difatti, la presenza di una percentuale rilevante di cocaina nel sangue dell’uomo.

Nessuna follia al volante della propria vettura. A inchiodare l’automobilista alle proprie responsabilità, però, sono alcuni segnali inequivocabili, che, come attestato dai carabinieri, ne testimoniano le precarie condizioni psico-fisiche. A completare il quadro, poi, anche i risultati del prelievo ematico. Inevitabile la condanna per avere guidato nonostante l’assunzione di cocaina Cassazione, sentenza n. 23210/2016, Sezione Quarta Penale, depositata mercoledì 1 giugno 2016 . Controllo. Nessun dubbio per i giudici, sia in Tribunale che in Corte d’appello l’uomo, fermato in piena notte dai carabinieri, guidava un’autovettura e presentava un evidente stato di alterazione fisica e psico-fisica causata dall’ uso di droghe . Consequenziale la condanna a quattro mesi di arresto – col beneficio della pena sospesa – e 1.800 euro di multa . Secondo il legale dell’automobilista, però, manca la prova decisiva sul fatto che l’uomo fosse in stato di alterazione da stupefacenti quando fu fermato dai carabinieri. E in questa ottica viene considerata fragile la valutazione compiuta dai giudici, che, sempre secondo il legale, avrebbero dato per scontato che la concentrazione di cocaina nel sangue del conducente fosse automaticamente da attribuirsi all’assunzione della sostanza stupefacente, poco prima dell’accertamento . Alterazione. La linea difensiva proposta nel contesto della Cassazione appare plausibile. Anche perché, ricordano i magistrati, non è rilevante la semplice constatazione che l’automobilista si sia posto alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti . Allo stesso tempo, però, va aggiunto, bisogna tener presente che la nozione di alterazione cui fa riferimento il Codice della Strada richiede l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di droghe . Ebbene, in questa vicenda è emerso sì che l’automobilista non si è reso protagonista di atti di guida peculiari , ossia fuori dall’ordinario, ma, come messo nero su bianco dai militi dell’Arma, egli presentava gravi sintomi di alterazione psico-fisica . E tale quadro sintomatico è stato reso ancora più significativo dall’ esito positivo degli accertamenti effettuati sul prelievo ematico, dimostrativi della presenza di una percentuale rilevante di cocaina . Tutti elementi, questi, sufficienti, anche secondo i giudici della Cassazione, per ritenere l’uomo responsabile del reato di guida in stato di alterazione psico-fisica a causa dell’ assunzione di droga .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 maggio – 1 giugno 2016, numero 23210 Presidente Bianchi – Relatore Tanga Ritenuto in fatto 1. Con sentenza numero 5463/15 del 09/07/2015, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco, in data 10/04/2014, con la quale V.F., all'esito del dibattimento, era stato condannato alla pena sospesa di mesi 4 di arresto ed € 1.800,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'articolo 187, commi 1 e l-quater, C.d.S., perchè guidava un'autovettura in stato di alterazione fisica e psicofisica correlata all'uso di droghe. Con l'aggravante dell'ora notturna. Commesso il 23/10/2010. 2. Avverso tale sentenza d'appello, propone ricorso per cassazione V.F., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi giusta il disposto di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'erronea qualificazione del reato contestato. Deduce che non si è in alcun modo appurato e spiegato quali siano stati gli elementi indizianti esterni effettivamente incidenti in ordine alla contestata guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente, piuttosto che sotto l'influenza dell'alcool, del pari si è dato per scontato che la concentrazione di cocaina risultata fosse automaticamente da attribuirsi all'assunzione di sostanza poco prima dell'accertamento ma non è stata fornita alcuna prova che l'imputato fosse in stato di alterazione da stupefacenti. Considerato in diritto 3. Il ricorso è manifestamente infondato e s'impone la declaratoria di inammissibilità. 4. Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui all'articolo 187, comma 1-quater, del codice della strada è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla mera condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. Ai fini dell'accertamento del reato è necessario, dunque, sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica sez. 4, numero 41796 del 11/06/2009, Rv. 245535 . 4.1. Va rilevato che, tuttavia, la nozione di alterazione cui fa riferimento la norma in questione richiede l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti cfr. sez. 4, numero 16895 del 27/03/2012, Rv. 252377 . 4.2. Risulta corretta, pertanto, la decisione censurata. La Corte territoriale, infatti, rilevando che non era richiesto che lo stato di alterazione si palesasse con atti di guida peculiari, ha ritenuto sufficienti, quali indici della conduzione del veicolo al di fuori delle condizioni normali, gli elementi tratti dal verbale di contestazione in atti, acquisito col consenso delle parti, dal quale emerge che, al momento del controllo ad opera dei militi dell'Arma, il V. presentava gravi sintomi di alterazione psicofisica . Va rilevato, per altro verso, che il quadro sintomatico descritto appare conforme all'esito positivo degli accertamenti effettuati sul prelievo ematico dimostrativi della presenza di una percentuale rilevante di cocaina cfr. sez. 4, numero 16387 del 23/10/2014 . 5. Per tutte le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile. 6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità cfr. Corte costituzionale sentenza numero 186 del 2000 - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in € 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.