La rimessione in termini per appellare vale anche per scegliere un rito alternativo?

L’imputato condannato in absentia può chiedere la rimessione in termini per optare per un rito alternativo solo quando il procedimento sia stato riaperto.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23034/16, depositata il 31 maggio. Il caso. Un uomo era stato indagato per falso in relazione alla patente di guida , guida in stato d’ebbrezza alcolica e senza patente nonché falsa attestazione o dichiarazione, pertanto, condannato in contumacia dal Tribunale. La Corte d’appello, adita a seguito di rimessione in termini concessa dal giudice dell’esecuzione, rideterminava la pena espungendo l’ultima fattispecie delittuosa per la quale pronunciava assoluzione. La sentenza della Corte territoriale aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale riguardo l’autenticità dei documenti dell’imputato, accertamento da cui derivava l’assoluzione per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità. Dal punto di vista sostanziale, quindi, l’imputato censurava la contraddizione tra l’assoluzione per il reato di falsa attestazione/dichiarazione e la condanna per il falso, non avendo la sentenza impugnata chiarito per quale ragione la patente di guida dovesse considerarsi falsa, appurato che le generalità dell’imputato erano quelle riportate. Diniego di rimessione in termini per accedere al rito alternativo. Emergeva che l’imputato, nei motivi d’appello, aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, ma la Corte territoriale respingeva l’istanza di rito alternativo proposta, in quanto assumeva era stata oggetto della precedente richiesta di restituzione nel termine. Di fronte a tale diniego, davanti al Giudice di legittimità, l’imputato impugnava l’ordinanza con cui la Corte d’appello aveva rigettato l’istanza. La rimessione in termini. L’istituto, come ha chiarito la Corte Costituzionale, non arriva a prevedere la reintegrazione completa di tutti i diritti processuali dell’imputato, tuttavia, se l’imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento e ciò non sia collegato a profili di sua colpevole inerzia, possono sorgere questioni di legittimità costituzionale. Nel caso al vaglio della Corte di Cassazione non emerge che l’imputato si fosse sottratto volontariamente al processo, tant’è che il giudice dell’esecuzione lo aveva rimesso in termini per esercitare il diritto di impugnare . Ciò premesso deve indagarsi la questione dell’esercizio di facoltà processuali precluse all’imputato per mancato espletamento causato dalla non conoscenza incolpevole del processo. L’attività del giudice e la Costituzione. La progressiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha introdotto un onere processuale per il giudice ordinario che deve interpretare gli atti legislativi con uno sforzo ermeneutico costituzionalmente orientato. Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, insomma, il giudice ordinario è invitato a verificare se alla disposizione di legge da applicare possa essere conferito un significato compatibile con il parametro costituzionale. Successivamente, se il tentativo risulti vano, è necessario sollevare questione di legittimità denunciando le ragioni che impediscono di pervenire, in via ermeneutica, ad una soluzione costituzionalmente corretta. Giudice d’appello e rimessione in termini. Nella materia interessata dalla fattispecie, sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice d’appello adito con l’impugnazione proposta a seguito di provvedimento di restituzione nel termine in favore dell’imputato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari per la richiesta di riti alternativi deve essere garantita la parità di diritti all’imputato rimasto inconsapevole, senza sua colpa, del procedimento a suo carico. Rimessione in termini come presidio della parità di trattamento La rimessione in termini per la richiesta di riti alternativi deriva dalla necessità di garantire parità di trattamento processuale all’imputato ignaro, senza colpa, del processo a suo carico. Per vero la soluzione appare in linea con le decisioni della Corte Costituzionale che hanno riconosciuto all’imputato l’accesso ai riti alternativi in caso di nuove contestazioni” di cui l’interessato è venuto a conoscenza di un momento processuale in cui il termine per la relativa domanda era già scaduto. esperibile dopo la riapertura del procedimento. L’imputato condannato in absentia non potrebbe invocare la restituzione del termine per accedere al rito alternativo decorsi 10 giorni decorrenti dall’intervenuta consapevolezza del processo perché questo è ormai definito. Ne deriva che l’imputato può solo reclamare la rimessione in termini per proporre impugnazione. Attraverso il deposito dell’atto di appello il processo viene riaperto prima della riapertura, l’imputato non può chiedere la restituzione in termini per accedere al rito alternativo per causa di forza maggiore quale è l’impossibilità di introdurre tale richiesta nell’ iter procedurale. L’ostacolo cessa quando il giudice d’appello viene adito con il deposito dell’atto di impugnazione. Con tale adempimento si realizza la reviviscenza del processo mediante tale atto può chiedersi al giudice dell’appello la rimessione in termini per optare per un rito abbreviato. Annullamento con rinvio. La sentenza impugnata è pertanto da annullare perché con l’atto contenente i motivi di appello l’imputato poteva esercitare la facoltà di accesso a rito abbreviato, non potendo effettuare tale richiesta con l’istanza di rimessione in termini per appellare. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il profilo relativo al diniego di ammissione a riti alternativi.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 29 gennaio – 31 maggio 2016, n. 23034 Presidente Vessichelli – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado, assolvendo l'imputato dal reato di cui all'art 495 cp, condannandolo per gli altri reati di cui agli articolo 477-482 cp, guida in stato di ebbrezza e senza patente, compiuti nel Luglio 2011, rideterminando la pena. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che col primo motivo ha impugnato l'ordinanza del 4.3.2015, con la quale la Corte aveva rigettato l'istanza di rito abbreviato proposta con i motivi di appello, motivandola col rilievo che nell'originaria istanza di rimessione in termini non fosse espressa tale volontà. Ha precisato che nel gravame aveva richiesto di essere giudicato con rito abbreviato. 1.1 Col secondo motivo il ricorrente ha censurato per illogicità e violazione di legge la condanna per il delitto di cui agli articolo 477-482 cp, che sarebbe in contraddizione con l'assoluzione dal reato di cui al'art 495 cp, non essendo, inoltre, chiarito in modo adeguato per quale ragione doveva considerasi falsa la patente di guida, visto che le generalità dell'imputato erano quelle in essa riportate. All'odierna udienza il PG dr Cedrangolo ha concluso per l'inammissibilità l'avv Cereghini ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Motivi della decisione Il ricorso è fondato. 1. a sentenza per cui è ricorso - preso atto che l'imputato era stato rimesso in termini per proporre appello - ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sull'autenticità dei documenti dell'imputato, così pervenendo alla sua assoluzione per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità. Con l'ordinanza oggetto di impugnazione ha respinto l'istanza di rito abbreviato proposta con i motivi di appello in quanto la stessa non era stata oggetto della precedente richiesta di restituzione nel termine. 2. Ai fini della risoluzione delle questioni poste in ricorso va richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale Il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore dei soggetto condannato in contumacia, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, dei procedimento a suo carico. In applicazione dei principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di ammissione ai riti alternativi, disposto sebbene dagli atti emergesse che l'imputato non si era volontariamente sottratto al processo . Sez. 3, Sentenza n. 14956 del 03/12/2014 Ud. dep. 13/04/2015 Rv. 263047. 2.1 Nella motivazione della citata decisione sono esplicitate le condivisibili ragioni che l'hanno ispirata. Va, dunque, ricordato che la Corte costituzionale - scrutinando la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 160 c.p.p -. ha affermato che l'istituto della rimessione intermini non giunge a prevedere la reintegrazione completa dell'imputato in tutti i suoi diritti processuali sicché, nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia avuto conoscenza del processo, tale situazione, se non collegata a profili di colpevole inerzia da parte sua, può far sorgere questioni di legittimità costituzionale il cui esito, se riferito alle disposizioni che non consentono all'imputato l'esercizio di un diritto o di una facoltà di cui avrebbe dovuto fruire, resta impregiudicato Corte cost. sent. n. 399 del 1998 . 2.2 Ciò posto, poichè dalla sentenza impugnata non emerge che l'imputato si sia sottratto volontariamente al processo - ricavandosi per logica dal provvedimento del Giudice dell'esecuzione che lo aveva rimesso in termini l'esistenza di un caso fortuito o di una causa di forza maggiore, che gli aveva impedito di parteciparvi - deve prendersi in considerazione la questione dell'esercizio di facoltà processuali allo stesso imputato precluse per li mancato espletamento a causa della mancata conoscenza del processo. 2.3 La questione può essere affrontata e risolta attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme di cui si discute. Invero, la progressiva evoluzione della giurisprudenza costituzionale - con la quale è stato gradualmente introdotto un chiaro onere processuale per il giudice ordinario, invitato a dirigere lo sforzo ermeneutico verso una lettura secondo Costituzione degli atti legislativi - richiede che sia verificata preventivamente se al testo di legge possa essere conferito un significato compatibile con il parametro costituzionale. Solo ove tale tentativo risulti vano è necessario denunciare le ragioni che impediscono di pervenire, per via interpretativa, ad una soluzione costituzionalmente corretta v. Corte Cost. sent. n. 456 del 1989 , sollevando la relativa questione di illegittimità costituzionale. Va, ancora, segnalato come la giurisprudenza di legittimità, nel solco dell'orientamento tracciato dalla Corte costituzionale, ha già avuto modo di valutare che il giudice di appello, che sia adito con impugnazione proposta in forza di un provvedimento di restituzione nel termine in favore del condannato contumaciale, deve motivare i provvedimenti relativi alle istanze preliminari di remissione in termini per la richiesta di riti alternativi, in quanto deve essere garantita la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa alcuna, dei procedimento a suo carico Sez. 2, n. 858 del 22/12/2011, dep. 13/01/2012, Gharsalli, Rv. 251774 . Occorre, quindi, considerare e porre in luce che la rimessione in termini per la richiesta di riti alternativi discende, sic ed simpliciter, dalla necessità di garantire la parità di diritti all'imputato rimasto inconsapevole, senza colpa, della celebrazione del procedimento a suo carico. L'adozione di una decisione del genere è, del resto, in linea con le sentenze della Corte costituzionale che hanno riconosciuto all'imputato la facoltà, in caso di nuove contestazioni, di domandare l'applicazione della pena, l'oblazione o il giudizio abbreviato relativamente ai reati nuovi o concorrenti contestati in dibattimento Corte cost. sent. n. 265 del 1994 Corte cost. sent. n. 530 del 1995 Corte cost. sent. n. 333 del 2009 Corte cost. sent. n. 237 del 2012 , trattandosi anche in siffatti casi di accuse delle quali la parte è venuta a conoscenza quando il termine per proporre le suddette domande era già scaduto senza sua colpa. Quanto al termine per chiedere la celebrazione dei procedimento con rito abbreviato, l'imputato non potrebbe invocare la restituzione in termini per accedere al rito alternativo entro dieci giorni a decorrere dall'intervenuta consapevolezza di aver subito una condanna in absentia tale richiesta sarebbe, infatti, inammissibile poiché relativa a un procedimento ormai definito. Ne consegue che all'imputato è esclusivamente riconosciuta la possibilità di reclamare la remissione in termini per proporre impugnazione, accolta la quale il procedimento viene riaperto attraverso il deposito dell'atto di gravame. Prima di tale momento, l'imputato è, quindi, ancora impedito a richiedere la restituzione dei termine per accedere al rito alternativo dalla causa di forza maggiore rappresentata dall'impossibilità di introdurre siffatta istanza nell'iter procedurale. La causa di forza maggiore cessa quando il giudice dell'impugnazione venga adito con il deposito dell'atto d'appello, con il quale si realizza la reviviscenza del processo e a mezzo dei quale può essere legittimamente rivolta un'istanza restitutoria allo stesso giudice, ciò sino al momento in cui non maturino decadenze che impediscano l'esercizio di facoltà precluse. 3. La doglianza di cui al ricorso è, pertanto, fondata sia per il rilievo che l'imputato poteva esercitare la facoltà inibitagli e sia per la erronea motivazione con la quale è stata respinta la relativa domanda, perché non risultava una sua volontà di sottrarsi al processo e, dunque, erano assenti profili di inerzia da parte sua. L'accoglimento dei primo motivo di ricorso assorbe il secondo e la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano per nuovo esame limitatamente al diniego di ammissione del ricorrente ai riti alternativi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano per nuovo giudizio.