Riparte con la macchina, nonostante una persona si sia attaccata al finestrino: condannata

Confermata la responsabilità della donna alla guida. Ella è ripartita pur essendo consapevole che una donna fosse aggrappata alla vettura, con le braccia ancora dentro l’abitacolo. Comportamento assurdo, quello della conducente, e tale da provocare alla persona offesa ripercussioni fisiche.

Ripartenza a razzo della automobilista. Ella, però, non può non aver fatto caso alla persona rimasta aggrappata alla vettura. Consequenziale la sua responsabilità per le lesioni riportate dal passeggero involontario Cassazione, sentenza n. 22705, sezione Quarta Penale, depositata oggi . In marcia. Nessun dubbio per il giudice di pace, nessun dubbio per i giudici del Tribunale la conducente dell’automobile è responsabile di lesioni personali colpose . Ella, alla guida del proprio veicolo , ha proseguito la marcia nonostante una donna fosse rimasta attaccata al finestrino della vettura . Secondo il legale della automobilista, però, è stato trascurato un particolare importante, ossia l’assurdo comportamento tenuto dalla donna che era rimasta intenzionalmente aggrappata alla vettura, nonostante essa fosse già in marcia . Questa obiezione si rivela inutile. Secondo i Magistrati della Cassazione, difatti, la conducente avrebbe dovuto non proseguire la propria marcia , proprio perché una persona era rimasta con le braccia all’interno del finestrino della vettura , e quella situazione rendeva evidente il rischio di causarle un pregiudizio fisico . Irrilevante, quindi, il comportamento tenuto dalla donna, che aveva conservato la propria posizione con le braccia all’interno dell’abitacolo tale atteggiamento, sottolineano i magistrati, non avrebbe in alcun caso potuto costituire una forma di aggressione tale da legittimare il comportamento della persona alla guida della vettura. Tutto ciò conduce alla conferma della condanna nei confronti della automobilista. Ella è responsabile per le ripercussioni riportate dalla donna rimasta attaccata alla vettura, ossia cervicalgia e stato ansioso .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 aprile – 30 maggio 2016, n. 22705 Presidente Bianchi – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 23/1/2015, il Tribunale di Novara ha confermato la decisione in data 16/2/2012 con la quale il giudice di pace di Novara ha condannato M.B. alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, ai danni di L.A., in Novara, il 3/7/2009. All'imputata era stata originariamente contestata la commissione del fatto perché, alla guida del proprio autoveicolo, aveva proseguito la marcia nonostante la persona offesa fosse rimasta attaccata al finestrino del proprio mezzo, così provocandone lesioni personali guaribili in due giorni. 2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, dolendosi della violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbero incorsi entrambi i giudici dei merito in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta della B. e le lesioni patite dalla persona offesa. Nella specie, entrambi i giudici avevano trascurato di rilevare come l'evento lesivo fosse stato determinato in via esclusiva dalla condotta della persona offesa che era rimasta intenzionalmente aggrappata all'autovettura dell'imputata nonostante la stessa fosse già in marcia e si stesse allontanando, a nulla valendo l'affermazione della A. a suo dire rimasta incastrata nel finestrino , attesa l'evidente inverosimiglianza del fatto, tenuto anche conto dell'ammissione della stessa persona offesa, secondo cui, quando era rimasta aggrappata all'autovettura, il finestrino non si era alzato. 3. Con memoria pervenuta in data 29/3/2016, la A. ha concluso invocando l'integrale conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese del giudizio. Considerato in diritto 4. Il ricorso è infondato. Osserva il collegio come il tribunale, giudicando in sede d'appello, abbia correttamente confermato l'impostazione del giudizio di responsabilità condotto nei confronti della B. dal primo giudice, avendo sottolineato come la circostanza che la persona offesa fosse rimasta con le braccia all'interno del finestrino dell'autovettura dell'imputata circostanza attestata in modo incontrovertibile a seguito dell'esame delle fonti di prova acquisite, congruamente elaborate dai giudici del merito in forza di un discorso giustificativo logicamente coerente e linearmente argomentato avrebbe imposto all'imputata di non proseguire la propria marcia, per l'evidente rischio di causare un prevedibile pregiudizio fisico ai danni della persona offesa, a nulla valendo l'eventuale insistenza di quest'ultima nel richiedere spiegazioni o nel conservare la propria posizione con le braccia all'interno dell'abitacolo un simile atteggiamento, dei resto, non avrebbe in alcun caso potuto costituire una forma di aggressione tale da scriminare il comportamento lesivo consapevolmente adottato dall'odierna imputata. Sotto altro profilo, del tutto coerentemente il tribunale piemontese ha ritenuto le conseguenze lesive sofferte dalla A. la cervicalgia e lo stato ansioso denunciati quali effetti diretti della condotta violenta dell'imputata, essendosi trattato di eventi pienamente coerenti e compatibili con l'entità e le caratteristiche dell'azione lesiva in concreto accertata. 5. Le argomentazioni sin qui esposte impongono il rigetto del ricorso con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto all'istanza relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di cui alla memoria della parte civile, osserva il collegio come debba in questa sede ribadirsi il principio di diritto qui condiviso e riproposto nella sua interezza in forza del quale nel giudizio di legittimità l'imputato non è tenuto al rimborso delle spese processuali a favore della parte civile che, dopo avere depositato memorie, non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza cfr., da ultimo, Sez 5, Sentenza n. 47553 del 18/09/2015, Rv. 265918 Sez. 5, Sentenza n. 43484 del 07/04/2014, Rv. 261302 Sez. 1, Sentenza n. 41287 del 04/10/2012, Rv. 253613 . Nella specie, la A., dopo aver depositato una memoria invocando la liquidazione delle spese processuali, ha disertato l'udienza di discussione, così determinando l'insussistenza dei dovere dell'imputato di provvedere al rimborso, in suo favore, delle spese dei giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.