Automobile ferma, l’uomo al posto di guida ha assunto eroina: condannato

Inequivocabile il risultato del controllo effettuato dalla polizia. Irrilevante il fatto che il veicolo fosse fermo. Logico parlare di conducente in stato di alterazione psicofisica a causa della droga.

Vettura ferma. Ciò nonostante, è condannabile l’uomo seduto al posto di guida egli aveva da poco assunto eroina. Decisivo il controllo compiuto dalla polizia Cassazione, sentenza n. 22152/2016, Sezione Quarta Penale, depositata oggi . Fermata. Nessun dubbio per i giudici così, prima in Tribunale e poi in Appello, l’automobilista è ritenuto responsabile per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di stupefacenti . Inequivocabili i risultati del controllo effettuato dalle forze dell’ordine è emerso che l’uomo aveva assunto eroina . Irrilevante, secondo i giudici, il fatto che la vettura era ferma , seppur col motore acceso . Su questo elemento, però, poggia anche in Cassazione la linea difensiva dell’uomo trovato alla guida dell’automobile . In particolare, il legale sostiene che, essendo fermo il veicolo , ci si trova di fronte a un reato impossibile . Errata, quindi, secondo questa visione, la valutazione dei giudici, che avrebbero confuso la sosta, con motore acceso, con la condotta di guida . Di avviso contrario a quello del difensore, però, sono i magistrati della Cassazione, che confermano la condanna dell’automobilista. Una volta ricostruito l’episodio, è chiaro il comportamento tenuto dall’uomo egli ha assunto cocaina ed è stato trovato seduto al posto di guida della propria vettura , ferma ma col motore acceso , e non ha mai affermato di voler cedere la guida al passeggero che era con lui. Peraltro, un testimone ha assicurato che al momento del controllo di polizia, la vettura stava ripartendo . Tutti questi elementi sono sufficienti per parlare di guida in stato di alterazione psicofisica . Anche tenendo presente, va chiarito, che la fermata costituisce una fase della circolazione stradale , e quindi è irrilevante, in caso di controllo sul conducente, che il veicolo sia fermo o in moto .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 aprile – 26 maggio 2016, n. 22152 Presidente Bianchi – Relatore Cappello Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 novembre 2014, la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella resa, all'esito dei giudizio immediato, dal Tribunale di Chieti, appellata dall'imputato D.F.D., ha assolto lo stesso dal reato di cui all'articolo 73, comma 5°, d.P.R. 309/90, confermando la condanna per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso il D.F., a mezzo di difensore, deducendo vizio di omessa motivazione e illogicità della stessa, essendo la Corte pervenuta alla conferma della penale responsabilità per il reato contravvenzionale in difetto di gravi, precisi e concordanti indizi, essendo emerso che l'autovettura era ferma cosicché si configurerebbe un'ipotesi di reato impossibile, essendosi confusa la sosta con il motore acceso con la condotta di guida. Considerato in diritto 1. II ricorso va rigettato. 2. Dalla sentenza impugnata emerge - in maniera del tutto evidente - quale sia stato il ragionamento della Corte nel ritenere che l'imputato ha tenuto una condotta contraria al precetto normativo violato il D.F. è stato trovato seduto al posto di guida della propria autovettura con il motore acceso egli aveva assunto eroina e non aveva mai affermato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa, che era sua intenzione cedere la guida al passeggero. Infine, il teste Francano ha affermato che al momento del controllo di polizia, l'auto stava ripartendo. L'imputato, in definitiva, non fa che insistere nella propria versione alternativa, smentita tuttavia dagli elementi di prova esposti in sentenza, valutati con un ragionamento esente da vizi, in quanto logico, coerente con il dato probatorio e non contraddittorio. Tale essendo lo spettro dello scrutinio di questa corte, non può in questa sede invocarsi una rivalutazione dei fatto, appannaggio esclusivo del giudice di merito, osservandosi, per mera completezza, che gli aspetti dei giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato li percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione dei risultato probatorio. 3. Nel caso all'esame, la Corte territoriale, affrontando le censure del gravame, vi ha risposto attribuendo al dato probatorio un significato congruo e non contraddittorio, idoneo come tale a sostenere il convincimento del giudice e sottratto, perciò, al sindacato di questa Corte. Proprio con riferimento alla natura del sindacato di legittimità, infatti, non va dimenticato che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482 , stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099 . La correttezza dei percorso argomentativo seguito dal giudice di merito, peraltro, trova conferma anche nella giurisprudenza di questa stessa sezione, secondo cui In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la fermata costituisca una fase della circolazione, talchè è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto cfr. Sez. 4 n. 37631 del 25/09/2007, Rv. 237882 n. 45514 del 07/03/2013, Rv. 257695 . 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.