Sfregio del volto: la superficialità della ferita non attenua il reato di lesioni gravissime

In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso.

La Suprema Corte, con sentenza n. 21394/16, depositata il 23 maggio in cancelleria, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante dei futili motivi. Il caso . La Corte d’appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di 6 anni e un mese di reclusione e al risarcimento danni l’imputato, avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 61, 582, 583 e 585 c.p., commesso in danno della persona offesa. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione. L’imputato lamenta il fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto la sussistenza delle circostanze aggravanti, disattendendo le considerazioni svolte nella relazione medico-legale del perito, il quale aveva evidenziato la superficialità della ferita sull’emivolto sinistro della persona offesa e l’effetto parzialmente mitigato della lesione. Lamenta inoltre, la mancata assunzione di una priva decisiva e ancora la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. Lesioni gravissime. Il primo e il secondo motivo sono infondati. In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso. Anche la prova deve considerarsi decisiva, quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante. Alla luce degli accertamenti richiamati nell’esame del primo motivo di ricorso, non è dato intendere quale rilevanza determinante avrebbe assunto la visione della persona offesa, non avendo il ricorrente neppure dedotto elementi idonei a giustificare la stessa astratta possibilità di un miglioramento della situazione rilevata. Fondato è invece il terzo motivo. La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa. Circostanza che non si è verificata nel caso specifico. La sentenza impugnata è annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 aprile – 23 maggio 2016, n. 21394 Presidente Zaza - Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/06/2015 la Corte d'appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena di sei anni e un mese di reclusione e al risarcimento dei danni K.K. S.A.M., avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 61, n. 1, 582, 583, comma secondo, n. 4, 585, comma secondo, n. 2, cod. pen. commesso in danno di W.F 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 583, comma secondo, n. 4, cod. pen., disattendendo le considerazioni svolte nella relazione medico - legale del perito, il quale aveva evidenziato la superficialità della ferita sull'emivoito sinistro della persona offesa e l'effetto parzialmente mitigato della lesione in ragione della iperpigmentazione cutanea della stessa. Aggiunge il ricorrente che la decisione della Corte territoriale di disporre, con ordinanza successivamente revocata, la comparizione della persona offesa rivelava che anche i giudici di merito ritenevano impossibile una adeguata valutazione della vicenda attraverso la sola visione dei compendio fotografico allegato alla relazione medico - legale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta mancata assunzione di una prova decisiva, tornando a sottolineare la revoca dell'ordinanza con la quale era stata disposta la comparizione della persona offesa. L'assenza di quest'ultima presso il proprio domicilio al momento della notifica della citazione a comparire avrebbe dovuto essere comportare ricerche più rigorose. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei futili motivi. Rileva il ricorrente, per un verso, che l'episodio si inseriva in un contesto di contrapposizione familiari e aveva rappresentato la reazione, ancorché sproporzionata, ad una spinta ricevuta dall'imputato e, per altro verso, che la circostanza aggravante richiede la precisa individuazione dei movente, non essendo configurabile quando siano incerte le ragioni che hanno indotto l'autore a porre in essere la condotta. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la piena confessione dell'imputato, il suo stato di incensuratezza, la tenuità della ferita provocata, la circostanza che la condotta aveva rappresentato la reazione ad un'aggressione subita dall'imputato ad opera della persona offesa. Considerato in diritto 1. II primo motivo è infondato. In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità. Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653, la quale, in applicazione di tale principio, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante in questione, avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare . In tale cornice di riferimento la Corte territoriale, alla stregua dei dati emergenti dalla perizia medico - legale disposta in primo grado, ha sottolineato, nel caso di specie, l'esistenza di una cicatrice a livello dell'emivolto sinistro di tredici centimetri di natura normocromica, lievemente rilevata per circa quattro centimetri nella parte craniale, mentre nella parte caudale, per un tratto di circa dodici centimetri, appariva più chiara rispetto al fondo. Ne discende che l'effetto parzialmente mitigato derivante dall'iperpigmentazione cutanea della persona offesa è profilo del tutto inidoneo a incidere sulla logicità dell'accertamento operato dai giudici di merito, in quanto non dimostra che tale connotazione abbia eliso - ma, appunto, solo attenuato in parte - l'effetto di turbamento ricollegabile ad una cicatrice quale sopra descritta. 2. Infondato è anche il secondo motivo. Deve ritenersi decisiva , secondo la previsione dell'art. 606 lett. d cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante Sez. 4, n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323 Posto che la decisività di una prova, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d , cod. proc. civ., non discende ex se dal fatto che il giudice di merito abbia disposto un accertamento poi revocato, si rileva che, alla luce degli accertamenti richiamati nell'esame del primo motivo di ricorso, non è dato intendere quale rilevanza determinante avrebbe assunto la visione della persona offesa, non avendo il ricorrente neppur dedotto elementi idonei a giustificare la stessa astratta ,possibilità di un miglioramento della situazione rilevata o una concreta e non meramente congetturale incertezza descrittiva e valutativa emergente dalla relazione di perizia. 3. Fondato è il terzo motivo. La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa e da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 . In ogni caso, il riconoscimento della futilità dei motivo presuppone, da parte del giudice, la necessaria identificazione in concreto della natura e della portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa, quale univoco indice di un istinto criminale più spiccato e di un elevato grado di pericolosità dell'agente Sez. 1, n. 18779 del 27/03/2013, Filocamo, Rv. 256015 , laddove, nel caso di specie, la motivazione, in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all'assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta. Ne consegue che la sentenza impugnata, sul punto, va annullata senza rinvio, con esclusione della circostanza aggravante ed eliminazione del relativo aumento di pena di un mese di reclusione. 4. Inammissibile è il quarto motivo, dal momento che la motivazione offerta dalla Corte territoriale, quanto all'assenza di apprezzabili elementi valutabili favorevolmente, è assolutamente adeguata rispetto alle generiche richieste contenute nell'atto di appello, che sul punto si era limitato ad invocare le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto certamente concedibili . Ne discende che, del tutto inammissibilmente, il ricorrente introduce dinanzi a questa Corte autonomi profili fattuali, peraltro, in parte assertivi, in parte del tutto inidonei a palesare una manifesta illogicità della valutazione operata dalla sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla aggravante dei motivi futili, che esclude, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.