L’istanza difensiva de libertate viene avanzata senza procedere all’avviso alla persona offesa: per la Corte non è ammissibile

Con la l. n. 119/2013 è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate .

Con la sentenza n. 21070/16, depositata in cancelleria il 20 maggio, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di Napoli. Il caso. Il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto ex art. 310 c. p. p. nell'interesse del ricorrente nel giudizio di cassazione, avverso un'ordinanza reiettiva che decideva sull'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, applicata al ricorrente, ritenendo che l'istanza difensiva de libertate fosse stata avanzata senza procedere all'avviso alla persona offesa. Avverso detto provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando sia violazione di legge che vizio di motivazione. Evidenzia infatti come, alla luce dei precedenti giurisprudenziali emersi anche in sede di legittimità, la previsione non trova alcuna applicazione laddove la condotta violenta, come nel caso specifico, sia stata del tutto occasionale e si collochi al di fuori di un pregresso rapporto relazionale tra l’autore del reato e la vittima. Il nuovo testo dell’art. 299 c.p.p. sulla revoca e la sostituzione delle misure cautelari. Secondo la Corte il ricorso è fondato e merita di ricevere accoglimento. Con la l. n. 119/2013 è stata infatti introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto i delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari, a pena di inammissibilità dell’istanza de libertate . In particolare, il nuovo testo dell'art. 299, comma terzo del c.p.p., onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. La ratio delle disposizioni è, probabilmente, quella di rendere partecipe la vittima dei suddetti reati dell'evoluzione dello status cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie, al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta. Tali previsioni si inseriscono nel più ampio ventagli delle misure intese a rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa che ha introdotto l'obbligo, a carico dell'organo che riceve la notizia di reato, di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. È palese, pertanto, la volontà del legislatore di rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi procedimentali. Ma che succede quando, in fase di indagini, l'indagato ed il suo difensore non sono a conoscenza della sola identità di una o più persone offese si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l'onere di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi dei processo, spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice ? Dal momento che non si potrà certo onerare l'istante della prova negativa in ordine alla mancata conoscenza dei dati che riguardano la persona offesa e tantomeno obbligare il pm a rendere pubblici dei dati sensibili in una fase processuale coperta dal segreto, non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 c.p.p., nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile, a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno. In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole della persona offesa finirà per estendere l'area di esclusione dell'adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione della persona offesa che non ha nominato il difensore, ovvero che non ha dichiarato eletto il domicilio. Ne consegue la doverosità di un provvedimento di annullamento con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 15 aprile – 20 maggio 2016, n. 21070 Presidente Cammino – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 18.01.2016, il Tribunale di Napoli dichiarava inammissibile l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di A.V. avverso un'ordinanza reiettiva che decideva sull'istanza difensiva di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata al sunnominato ex art. 285 cod. proc. pen., ritenendo che l'istanza difensiva de libertate fosse stata avanzata senza procedere all'avviso alla persona offesa per i reati di cui agli artt. 110, 628 cod. pen. e 110, 582, 585 cod. pen. , a norma dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen 2. Avverso detto provvedimento, A.V. propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Evidenzia il ricorrente come, alla luce dei precedenti giurisprudenziali emersi anche in sede di legittimità, la previsione in parola non trova applicazione alcuna laddove la condotta violenta, come nella fattispecie, sia stata del tutto occasionale e si collochi al di fuori di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. 2. Come è noto, con la I. n. 119/2013 - recante conversione, con modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 - è stata introdotta, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell'istanza de libertate. In particolare, il nuovo testo dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse. L'informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen. . 2.1. La ratio delle disposizioni in parola è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell'evoluzione dello status cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta. Tali previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese a rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa, rappresentate dalla modifica dell'art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'obbligatorietà dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche in assenza di esplicita richiesta, dall'inclusione tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari art. 415-bis cod. proc. pen. dei difensore della persona offesa o, in mancanza di questo , della persona offesa quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis cod. pen È palese, pertanto, la volontà del legislatore di rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi procedimentali. 2.2. La novella legislativa attua, in parte, la direttiva dei Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica maggio 2011 , ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27 giugno 2013. La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati membri dell'Unione a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali , assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere informazioni dettagliate , al fine di prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento , informazioni anche relative allo stato dei procedimento . Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime , così come dell`eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale . La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell'impegnare gli Stati ad adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano informate dell'eventuale evasione dell'autore del reato, nonché della liberazione di quest'ultimo in via temporanea o definitiva art. 56 lett. b . Sempre la citata Convenzione, prevede che le vittime siano informate dei loro diritti, dell'esito della denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio art. 56 lett c . 3. Si è visto come la norma obblighi l'istante, a pena di inammissibilità della sua richiesta, a notificare la medesima al difensore della persona offesa se nominato ovvero alla persona offesa stessa in mancanza di nomina di difensore nel domicilio dichiarato o eletto, salva l'ipotesi che, oltre alla mancata nomina, vi sia stata anche omessa dichiarazione o elezione di domicilio in questo ultimo caso, infatti, l'obbligo di informativa viene meno. 3.1. II regime informativo in parola non soffre limitazioni o deroghe a seconda della fase processuale, dal momento che l'incipit dell'art. 299, comma 4-bis cod. proc. pen. che allude espressamente alla fase successiva alla chiusura delle indagini disciplina esclusivamente l'iter procedimentale da seguire in presenza di istanza presentata nel corso dell'udienza ovvero fuori da essa. Appare evidente che la presentazione di istanza di revoca o modificazione intervenuta nel corso delle indagini e prima della loro conclusione, trova la sua regolamentazione esclusiva nelle regol generali dinanzi esposte che impongono un obbligo informativo alla persona offesa di carattere generalizzato quindi indipendente dal fatto che l'istanza venga fatta in sede di udienza di convalida ovvero di interrogatorio di garanzia, udienze alle quali la persona offesa, tramite il suo difensore, non può partecipare ovvero nel corso dell'incidente probatorio ove detta presenza è facoltativa , con le sole eccezioni che si sono dette nomina di difensore, intervenuta dichiarazione o elezione di domicilio . 3.2. Ma v'è da chiedersi che succede quando, in fase di indagini, l'indagato ed il suo difensore sconoscono anche la sola identità di una o più persone offese si pensi ai reati plurioffensivi, nei quali l'onere di individuazione della parte offesa, anche ai fini partecipativi dei processo spetta alla pubblica accusa e, in via residuale, al giudice ? Come sarà possibile per l'istante colmare questo difetto conoscitivo, in situazioni nelle quali gli atti del processo non sono depositati e non si potrà certo imporre al pubblico ministero di violare la segretezza anche al solo fine della comunicazione di un nominativo e di un recapito, che riguarda non un soggetto qualsiasi ma proprio la vittima del reato ? Come sarà possibile conciliare la tutela della vittima con questa - in qualche modo, indirettamente favorita - presa di contatto tra autore del reato e soggetto passivo ? Situazione, quest'ultima, la cui delicatezza non è difficile immaginare tanto più nell'ipotesi non certo infrequente di persone offese poste in località protette ovvero rivestenti la qualità di collaboratori di giustizia, in condizioni tali per le quali è la stessa legge a prevedere ed imporre un obbligo di copertura e di distanza tra offensore e offeso. Dal momento che non si potrà certo onerare l'istante della prova negativa in ordine alla mancata conoscenza dei dati che riguardano la persona offesa e tantomeno obbligare il pubblico ministero a rendere, di fatto, pubblici dati sensibili in una fase processuale coperta dal segreto, al fine di comporre una situazione che il legislatore non ha adeguatamente previsto, non potrà che essere lo stesso giudicante, adito in sede di istanza ex art. 299 cod. proc. pen., nell'ipotesi di omessa notifica della stessa a parte offesa notiziabile ossia con difensore nominato ovvero con domicilio dichiarato o eletto a verificare se detta omissione possa ritenersi colpevole o meno ossia se il dato di ricerca potesse essere rilevato dagli atti accessibili alla parte o meno e solo nel primo caso, dichiarare l'inammissibilità della richiesta di contro, nell'ipotesi in cui questa verifica comprovi l'esistenza di un'omissione dei tutto incolpevole o, comunque, scusabile , per essere la parte offesa non identificabile nei termini precedentemente esposti, l'istanza dovrà essere valutata nel merito per impossibilità di adempiere all'obbligo informativo. 3.3. In altre parole, la situazione di non identificabilità incolpevole della persona offesa finirà per estendere l'area di esclusione dell'adempimento in parola, finendo con il coincidere con la situazione della persona offesa che non ha nominato il difensore ovvero che non ha dichiarato né eletto il domicilio. Nella fattispecie, il Collegio non può che prendere atto che dette verifiche il Tribunale di Napoli non ha compiuto, limitandosi - inaccettabilmente - a prendere atto della sola omessa notifica alla persona offesa dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen 4. Ne consegue la doverosità di un provvedimento di annullamento con rinvio per nuovo esame ai Tribunale di Napoli a cui andranno trasmessi nell'integralità gli atti. In sede di rinvio, il giudice ad quem dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra esposto, e segnatamente verificare se l'omessa notifica alla persona offesa dell'istanza de libertate, anche tenuto conto della fase processuale di riferimento, possa ritenersi incolpevole o meno, alla luce dei parametri di valutazione e delle verifiche di cui si è detto nell'ipotesi che detta notifica fosse in qualche modo inesigibile, il giudice dei rinvio delibererà nel merito l'istanza. La Cancelleria provvederà ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale cui dispone l'integrale trasmissione degli atti. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen