Penuria di “braccialetti elettronici”: carcere o domiciliari? Parlano le Sezioni Unite

Il giudice al quale sia rivolta la richiesta di applicazione della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, se accerta l’indisponibilità del dispositivo elettronico di controllo, a prescindere da ogni automatismo decisionale, deve valutare quale sia la misura cautelare da applicare tenendo conto dei criteri di idoneità, adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, con la sentenza n. 20769 depositata il 19 maggio 2016. Manca il braccialetto l’imputato rimane in carcere. L’auspicata pronuncia delle Sezioni Unite sul tema delle conseguenze cautelari derivanti dalla carenza cronica dei braccialetti elettronici origina da una vicenda tutt’altro che insolita. Un imputato di tentato omicidio chiede la revoca della custodia in carcere o la sostituzione di detta misura con altra meno afflittiva. I giudici della cautela, sia di prima istanza che d’appello, gli rispondono negativamente, anche in ragione della mancanza del braccialetto elettronico. Il ricorso per cassazione è un’occasione, per la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, di rimettere la questione al massimo consesso che succede quando manca il braccialetto? Bisogna disporre la misura più grave o, al contrario, quella più lieve? Due linee interpretative a confronto. Primo orientamento, sostenuto fino al giugno del 2015 dalla Seconda Sezione della Cassazione se non vi è disponibilità di braccialetti elettronici occorre per forza” applicare la custodia in carcere le esigenze cautelari che giustificavano l’uso del controllo rafforzato, invero, possono essere tutelate solo con il ricorso alla custodia intramuraria. Secondo orientamento, definibile come possibilista” ed affermato fino al settembre del 2015 dalla Prima Sezione della Cassazione l’indisponibilità del braccialetto elettronico non può condizionare la scelta della misura cautelare da applicare perché la valutazione delle esigenze cautelari va effettuata senza alcuna subordinazione alla reperibilità concreta dello strumento di controllo elettronico. Due correnti di pensiero, quindi, accomunate da una sola premessa il braccialetto” non è una ulteriore misura cautelare, ma soltanto un modo di esecuzione degli arresti domiciliari. Un po’ di storia La risposta della Suprema Corte è preceduta da una interessante e puntuale ricostruzione del contesto normativo di riferimento, visto attraverso tutti i vari passaggi evolutivi. Apprendiamo, così, che la prima introduzione del braccialetto elettronico – almeno a livello di previsione normativa! – risale al 2000. Teoricamente, perché di fatto la disciplina è rimasta quasi del tutto lettera morta. Nella versione originaria la norma del codice di rito rendeva possibile il ricorso al braccialetto se ritenuto necessario dal giudice. Nel 2013, il capovolgimento dei presupposti nel quadro della decarcerizzazione” il ricorso al braccialetto diviene, per così dire, normalizzato, fatta salva la valutazione, operata sempre dal giudice della cautela, della sua non necessarietà. Nel 2015, due anni dopo la ben nota sentenza della Corte EDU resa nel caso Torreggiani, si passa all’ultimo atto la riforma del sistema cautelare. Con questo ennesima rivisitazione delle misure si è anche introdotto l’obbligo motivazionale del giudice, nel disporre la custodia in carcere, della giustificazione dell’insufficienza degli arresti domiciliari controllati elettronicamente. e una soluzione caso per caso”. La sentenza in commento si segnala per un’intelligente sottolineatura delle vere ragioni che stanno alla base di tutte le riforme del microcosmo cautelare la necessità di contenere il numero dei detenuti in attesa di processo per non incorrere nelle bacchettate – già dolorosamente inferte nel caso Torreggiani – della Corte EDU. Gli arresti domiciliari controllati vanno quindi incrementati, non scoraggiati. Che succede, però, quando questo strumento di controllo non è disponibile? Intanto, osservano le Sezioni Unite, che nella norma del codice non è prevista, quale causa di obbligatorio ricorso al carcere, l’indisponibilità del braccialetto. Al contrario, al carcere si ricorre se l’interessato manifesta il proprio dissenso. Sconfessato il predetto automatismo, però, si rifiuta anche quello opposto, e cioè quello che, in caso di penuria di strumenti di controllo, prevede il ricorso obbligato ai domiciliari. Stando così le cose, se non vi sono mezzi di controllo elettronico disponibili, la soluzione non può che essere una soltanto va operato un giudizio di bilanciamento tra la tutela della libertà personale e l’intensità delle esigenze cautelari del caso concreto. Difficile indovinare quali ricadute applicative determinerà questa decisione il rischio, dato lo spostamento del problema – di fatto – sull’onere di motivazione del giudice è che non ne comporterà proprio nessuna!

Corte di Cassazione, sez. Unite Penali, sentenza 28 aprile – 19 maggio 2016, n. 20769 Presidente Canzio – Relatore Piccialli Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Potenza, con ordinanza del 9 luglio 2015, ha rigettato l’appello di L.F. avverso l’ordinanza con la quale era stata rigettata dalla Corte di appello di Potenza l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere ovvero di sostituzione della stessa con altra meno afflittiva, precisando - che l’istante era stato condannato alla pena di 8 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole, tra l’altro, del delitto di tentato omicidio, pena ridotta in appello a 7 anni e 10 mesi di reclusione, e che, pertanto, la gravità indiziaria non poteva essere riesaminata essendo intervenuta sentenza di condanna anche in secondo grado - che la Corte territoriale, con l’ordinanza impugnata, aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura assumendo che non erano sopravvenuti elementi suscettibili di modificare la valutazione che aveva comportato l’applicazione della misura cautelare e che il solo decorso del tempo non era elemento utilmente valutabile rappresentabile inoltre, in conseguenza di pregresse violazioni delle prescrizioni imposte e della indisponibilità del dispositivo del braccialetto elettronico, non poteva essere formulato un giudizio di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni di misure meno afflittive. Ciò premesso, il Tribunale, sulla dedotta insussistenza delle esigenze cautelari, pur riconoscendo l’errata attribuzione all’imputato del provvedimento di aggravamento della misura in data 21 novembre 2013, riguardante in realtà il coimputato L.T. , evidenziava come, tuttavia, risultasse dagli atti a carico dell’appellante altro comportamento indicativo di una personalità incline alla trasgressione dei precetti dell’autorità, poiché egli, autorizzato ad allontanarsi dal domicilio dalle ore 10 alle ore 13 del 13 dicembre 2013, era stato sorpreso fuori dalla propria abitazione già alle ore 9 e denunciato per il reato di cui all’art. 388 cod. pen Il Tribunale, inoltre, assumeva l’infondatezza del motivo afferente l’asserita violazione dell’art. 275 cod. proc. pen., avendo la Corte di appello correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa ‘indisponibilità del suddetto congegno . Anche per quanto concerne il motivo sul difetto di motivazione in ordine alla attualità delle esigenze cautelari, Tribunale riteneva corretta la motivazione del primo giudice, fondata su un giudizio di inaffidabilità dell’imputato in relazione all’adozione di misure meno afflittive, nonché sulla persistenza, nonostante il tempo trascorso, di un’effettiva pericolosità del prevenuto. Il Tribunale, in particolare, riteneva sussistere tale specifico requisito in considerazione delle circostanze in cui era avvenuto il fatto delittuoso, relative all’ordinaria vita quotidiana e legate all’impulso di vendicare, con modalità particolarmente cruente ed aggressive, l’affronto di una persona amica dell’imputato e, pertanto, facilmente riproponibili. In questo contesto, il mero decorso del tempo veniva ritenuto inidoneo a costituire, da solo, fatto nuovo rilevante ai fini della revoca o della sostituzione della misura inframuraria. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso il L. , per il tramite del suo difensore, proponendo due motivi di impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 272, 274 e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo, con riferimento al tema dell’attualità delle esigenze cautelari, che la motivazione addotta dai giudici di appello sul punto non giustificava la sussistenza del requisito dell’attualità concernente il pericolo di ricaduta nel reato, in quanto non rispettosa del canone di valutazione imposto dall’art. 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen Con il secondo motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione della legge processuale penale in riferimento agli artt. 275, 275-bis e 299 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta inidoneità dell’applicazione di una diversa misura nello specifico quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. , a contenere il pericolo di ricaduta del L. , evidenziando, al riguardo, che il Tribunale, pur condividendo la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto eccessiva la misura inframuraria reputando congrua invece quella degli arresti domiciliari, con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., ne aveva però escluso l’applicazione, attesa l’indisponibilità dello strumento elettronico, così di fatto condizionando illegittimamente la scarcerazione dell’imputato al verificarsi del presupposto della disponibilità del congegno, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 3. La Prima Sezione penale, con ordinanza in data 28 gennaio 2016, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite sulla base di un ravvisato contrasto di giurisprudenza in tema di applicabilità della misura degli arresti domiciliari con la prescrizione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici. Sulla censura relativa alla valutazione dell’attualità delle esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale ha legittimamente fondato il pericolo di reiterazione di reati non sulla mera gravità del reato contestato, ma sulle specifiche modalità di consumazione dello stesso nonché sulla personalità trasgressiva del prevenuto, valutata non solo in relazione all’esistenza di un precedente penale a suo carico, sia pure risalente nel tempo, ma anche sulla base del comportamento dallo stesso tenuto il 13 dicembre 2013 in occasione della autorizzazione concessagli ad allontanarsi dal domicilio coatto. Il Collegio rimettente ritiene plausibili ed incensurabili in sede di legittimità le suddette argomentazioni, che avevano valorizzato l’alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui era maturato il delitto di tentato omicidio posto in essere a seguito di un litigio fra terze persone nonché della personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa risultava aver già denotato un’apprezzabile ribellione ai precetti dell’autorità. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, concernente il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con previsione del controllo del dispositivo elettronico, si rileva preliminarmente che la decisione risulta conforme ai principi di diritto affermati da plurime pronunce della Suprema Corte, le quali - premessa la natura di mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari del provvedimento di adozione del braccialetto elettronico affermano che, ove il giudice non accolga un’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere a causa della indisponibilità del dispositivo di controllo da parte della polizia giudiziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., in quanto l’impossibilità di concedere gli arresti domiciliari senza il braccialetto elettronico dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelari ed è, pertanto, ascrivibile alla persona dell’indagato. La Prima Sezione, tuttavia, evidenzia come nella giurisprudenza di legittimità esista altro diverso orientamento, non meno consistente, che, pur muovendo dalla medesima premessa della natura di mera modalità di esecutiva della misura di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., ritiene che il braccialetto rappresenti una cautela che il giudice può adottare, se lo ritiene necessario, non già ai fini dell’adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiere nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato di limitare la propria libertà di movimento, assumendo l’impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni. In questa prospettiva è stato ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il giudice, ritenuta idonea la misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, subordini la scarcerazione alla disponibilità del dispositivo elettronico, in quanto, in caso di indisponibilità del braccialetto, il detenuto deve essere controllato con i mezzi tradizionali. 4. Con decreto in data 15 febbraio 2016, il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l’odierna udienza in camera di consiglio. 5. Il Procuratore generale ha depositato in data 13 aprile 2016 memoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. La questione della quale sono investite le Sezioni Unite è enunciabile nei seguenti termini Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c. d. braccialetto elettronico, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari ”. 2. Sul tema appare effettivamente sussistere un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità. Va rilevato che entrambi gli orientamenti partono dalla comune premessa secondo quale la previsione di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una modalità esecutiva degli arresti domiciliari . 2.1. Secondo una prima linea interpretativa, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari con l’utilizzo del braccialetto elettronico è subordinata all’accertamento preventivo della disponibilità dei mezzi elettronici o tecnici da parte della polizia giudiziaria e a ciò consegue che, in caso di accertata indisponibilità dei suddetti mezzi di controllo, al giudice sarà necessariamente imposta l’adozione della misura della custodia in carcere poiché le stesse esigenze cautelari che imponevano l’adozione all’accertamento della misura degli arresti domiciliari con l’adozione degli strumenti di controllo si prestano ad essere adeguatamente tutelate solo con l’applicazione della misura della custodia in carcere Sez. 2, 19/06/2015, Candolfi, Rv. 264230 Sez. 2, n. 520 del 17/12/2014, dep. 2015, Borchiero, non mass. Sez. 2, n. 46328 del 10/11/2015, Pappalardo, Rv. 265238 . Sotto un profilo di conformità ai principi costituzionali della soluzione ermeneutica prescelta, le pronunce riconducibili a tale orientamento, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275-bis cod. proc. pen., hanno affermato che non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost. nella impossibilità di concedere gli arresti domiciliari per carenza degli strumenti elettronici per il controllo a distanza, in quanto tale impossibilità dipende comunque dalla intensità delle esigenze cautelari e deve ritenersi, pertanto, ascrivibile alla persona. 2.2. Anche il secondo orientamento parte dalla premessa della natura meramente modale del congegno elettronico disciplinato dall’art. 275-bis cod. proc. pen Tuttavia, proprio in ragione di tale natura servente , si osserva che ‘indisponibilità e l’inidoneità di tale congegno elettronico non possono condizionare l’effettività della misura prescelta, frutto della valutazione di merito effettuata dal giudice sulla pericolosità dell’indagato. Tale scelta, si precisa, deve essere indirizzata, senza subordinate, ad una delle figure tipiche di misura , tanto che, ove le modalità di esecuzione assumano nel giudizio, valore rilevante, l’adeguatezza e l’efficienza dei supporti tecnici deve essere oggetto di un accertamento preventivo , non potendo la valutazione di merito effettuata dal giudice sulla pericolosità dell’indagato essere subordinata alla disponibilità di tale congegno Sez. 2, n. 50400 del 23/09/2014, Di Francesco, Rv. 261439 Sez. 3, n. 2226 del 01/12/2015, dep. 2016, Caredda, Rv.265791 . A tale ricostruzione della struttura del provvedimento con il quale il giudice della cautela dispone l’applicazione del braccialetto elettronico, consegue, secondo l’orientamento in esame, che l’imposizione del braccialetto elettronico rappresenta una cautela che il giudice, se lo ritiene necessario, può adottare non già ai fini dell’adeguatezza della misura più lieve, per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta delle misure, sulla capacità effettiva dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento, assumendo l’impegno di installare il relativo braccialetto e di osservare le relative prescrizioni v. in tal senso Sez. 1, 10/09/2015, Quici, Rv. 264943 Sez. 2, Di Francesco, cit. Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, Bianchi, Rv. 227582 . In particolare la Prima Sezione, con la sentenza Quici, ha precisato che detta soluzione interpretativa non è contraddetta dalla previsione dell’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - secondo la quale quando il giudice applica la misura della custodia cautelare in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per le quali ritiene idonea nel caso concreto la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico – avendo la suddetta disposizione esclusivamente la finalità di imporre al giudice una valutazione rafforzata nel caso in cui operi la scelta di applicare la cautela estrema. Al contrario, secondo detta sentenza, depone per la correttezza della soluzione ermeneutica adottata, nel senso che il legislatore abbia voluto escludere la possibilità di sospendere la scarcerazione in attesa della disponibilità dei congegni elettronici, la soppressione, operata, in sede di conversione del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati , ad opera della legge 11 agosto 2014, n. 117, delle modifiche operate dal citato decreto all’art. 97-bis disp. att. cod. proc. pen Il citato articolo, che disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari , prevedeva al comma 3 che, nel caso di provvedimento di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il direttore dell’istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione del detenuto di accettazione dei mezzi di controllo, potesse rappresentare l’impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico e che, in tal caso il giudice avesse la possibilità di autorizzare il differimento dell’esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria . L’eliminazione, in sede di conversione, di tale possibilità sarebbe, secondo la pronuncia in esame, indicativa della precisa volontà del legislatore di escludere la possibilità di sospendere la scarcerazione a causa della materiale indisponibilità dei congegni. Sicché la previsione del comma 1 dell’art. 275-bis cod. proc. pen. deve intendersi, secondo quest’orientamento, nel senso che, una volta valutata l’adeguatezza della misura secondo i criteri di cui all’art. 275 cod. proc. pen., il detenuto dovrà essere controllato con i mezzi ordinari se risulti la indisponibilità degli strumenti elettronici. Ciò perché, qualora il giudice riconosca come adeguata la misura degli arresti domiciliari, deve ritenersi implicitamente escluso che la permanenza in carcere sia giustificata, a prescindere dalla disponibilità di strumenti di controllo. Dunque sarà necessaria l’immediata scarcerazione del detenuto e l’applicazione della misura degli arresti domiciliari ritenuta adeguata, nonostante la mancanza di strumenti di monitoraggio elettronico. 3. Prima di affrontare i problemi indicati è opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione preliminare della evoluzione normativa del c.d. braccialetto elettronico . Nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare dispositivi elettronici o altri strumenti tecnici per controllare persone sottoposte agli arresti domiciliari risale all’introduzione nel codice di rito dell’art. 275-bis, avvenuta con l’art. 16, comma 2, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2000, n. 4. Il citato articolo, rubricato Particolari modalità di controllo degli arresti domiciliari , stabiliva che il giudice, se lo ritiene necessario . prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria . In tale prospettiva l’art. 275-bis cod. proc. pen., nella sua prima formulazione, offriva al giudice la possibilità di applicare, se lo riteneva necessario, in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari, particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici definiti, con espressione più immediata ed efficace, braccialetto elettronico , previo accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L’attuazione pratica del mezzo di controllo elettronico fu demandata, ai sensi dell’art. 19 d.l. n. 341 del 2000, ad una fonte normativa secondaria, ossia il d.m. 2 febbraio 2001. Tale intervento, come segnalato in più occasioni dalla dottrina, era ispirato soprattutto dalla preoccupazione di rendere effettivo il rispetto delle prescrizioni imposte con misure alternative alla custodia cautelare in carcere. Con il d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, recante Misure urgenti in tema di diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, si è apportata una modifica al disposto dell’art. 275-bis citato, sostituendo nel primo periodo del comma 1 la locuzione se lo ritiene necessario con quella salvo che le ritenga non necessarie , ribaltando, in tal modo, i termini della valutazione del giudice in ordine all’applicazione della speciale forma di controllo. Mentre prima della novella l’operatività dei meccanismi di cui all’art. 275-bis era subordinata alla circostanza che il giudice li ritenesse necessari , nella nuova formulazione della norma, essi devono essere sempre ordinati a meno che si ritengano non necessari in relazione al grado ed alla natura delle esigenze da soddisfare nell’ipotesi specifica. Nessuna modifica è stata invece apportata alla formulazione originaria dell’art. 275-bis laddove prevede, al comma 2, che il soggetto sottoposto alla misura presti il consenso in forma espressa all’utilizzo del dispositivo, con dichiarazione resa all’ufficiale ovvero all’agente incaricato di eseguire l’ordinanza, che verrà poi trasmessa al giudice ed al pubblico ministero unitamente a tutte le operazioni compiute ex art. 293, comma 1, cod. proc. pen La stessa norma, al comma 1, prevede che il giudice disponga, con il provvedimento di applicazione della misura di cui all’art. 275-bis, la misura della custodia cautelare in carcere qualora l’imputato neghi il consenso all’adozione dei mezzi e degli strumenti anzidetti. Va rilevato sin d’adesso, quale elemento di rilievo ai fini della soluzione del quesito rimesso a questa Corte, che, mentre in relazione all’assenza del consenso del soggetto all’applicazione del dispositivo, la norma ne disciplina le conseguenze, demandando al giudice di prevedere con lo stesso provvedimento l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non si rinviene alcun riferimento alla più frequente ipotesi dell’assenza di una concreta disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria, la cui verifica è, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 1 dell’art. 275-bis cod. proc. pen., oggetto di specifico accertamento del giudice. Il legislatore è intervenuto ancora, indirettamente, sull’istituto con la legge 16 aprile 2015, n. 47, contenente Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali , dilatandone ulteriormente il perimetro di applicazione, attraverso l’art. 4, comma 3, che ha inserito nell’art. 275 cod. proc. pen. intitolato Criteri di scelta della misure il comma 3-bis, il quale prevede che il giudice che dispone la custodia cautelare in carcere deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1. La stessa legge, con l’art. 8, ha inserito nell’art. 292, comma 2, lett. c-bis, le parole autonoma valutazione , per cui l’ordinanza di custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari di cui all’art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure. Sempre sul tema relativo alla disciplina dei braccialetti elettronici, va evidenziato che la regolamentazione del relativo flusso dei braccialetti era contenuta nell’art. 4 del di. 26 giugno 2014, n. 92 Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati , che ha segnato la modifica, solo temporanea, dell’art. 97-bis delle disposizioni di attuazione, intitolato Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari , introdotto dall’art. 27 della legge 8 agosto 1995, n. 382, attraverso l’inserimento del comma 3, con la seguente previsione Qualora con il provvedimento di sostituzione di cui al comma 1 concessione degli arresti domiciliari sia stata disposta l’applicazione delle procedure di controllo tramite gli strumenti previsti dall’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., il direttore dell’istituto penitenziario, nel trasmettere la dichiarazione dell’imputato prevista dall’art. 275-bis, comma 2, cod. proc. pen., può rappresentare l’impossibilità di dare esecuzione immediata alla scarcerazione in considerazione di specifiche esigenze di carattere tecnico in tal caso il giudice può autorizzare il differimento dell’esecuzione del provvedimento di sostituzione sino alla materiale disponibilità del dispositivo elettronico da parte della polizia giudiziaria . Questa variazione è stata però soppressa in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, in vigore dal 21 agosto 2014. Tale esposizione non sarebbe completa se si limitasse alla mera esposizione dei dati cronologici, privandola di quelli relativi alla concreta operatività del sistema di sorveglianza elettronica nella esecuzione della detenzione domiciliare, in sostituzione di quella carceraria. È innanzitutto il caso di rimarcare che la disciplina sopra richiamata è rimasta sostanzialmente disapplicata per circa un decennio e lo scarso ricorso alla sorveglianza elettronica è stato oggetto di ripetute critiche in sede di giurisdizione, sia amministrativa sia contabile, sul rilievo dell’evidente sperequazione tra le spese sostenute per dare attuazione al dettato normativo ed i deludenti risultati applicativi della innovazione, che non hanno consentito di abbattere i costi del regime coercitivo. Occorre dare atto che, a seguito della pronuncia della Corte EDU dell’8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia, che ha condannato il nostro Paese per violazione dell’art. 3 CEDU, in particolare, per la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, come quello inflitto ai detenuti a causa del sovraffollamento carcerario1 e della Raccomandazione CM/REC 2014 4 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla Sorveglianza elettronica del 19 febbraio 2014, è stata registrata una spinta a potenziare l’istituto con una serie di interventi legislativi indicativi della volontà di incentivare il più possibile il ricorso alla sorveglianza elettronica. In tal senso si inserisce l’intervenuta modifica, sopra indicata, dell’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen. e la recentissima riforma in materia di misure cautelari introdotta dalla legge n. 47 del 2015. Sono auspicabili, pertanto, da una parte, un costante potenziamento di tale strategia da parte degli organi politici ed amministrativi coinvolti nella disciplina penitenziaria al fine di aumentare la disponibilità degli strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari e, dall’altra parte, un adeguato sforzo motivazionale da parte dei giudici, i quali, a seguito delle riforme al sistema cautelare, hanno l’obbligo di spiegare le ragioni per le quali intendano ricorrere alla misura tradizionale piuttosto che a quella elettronicamente monitorata. 4. Preliminare alla soluzione della questione controversa appare altresì l’individuazione della ratio normativa delle riforme che hanno interessato la materia e degli obiettivi che con esse il legislatore ha inteso realizzare. 4.1. Per comprendere la ratio del d.l. 146 del 2013 non va dimenticato il contesto in cui lo stesso si inserisce, a seguito della citata pronuncia della Corte EDU del 2013, Torregiani, che assegnava al nostro Stato un anno di tempo per rimediare ad una situazione divenuta intollerabile già censurata in passato , raccomandando tra l’altro di ridurre il numero dei detenuti mediante l’applicazione di pene alternative nonché di ridurre il ricorso alla custodia cautelare. La modifica del comma 1 dell’art. 275-bis cod. proc. pen., nei termini sopra indicati, è stata concordemente letta dalla dottrina quale espressione di una chiara scelta del legislatore di puntare sulle modalità di sorveglianza elettronica, in linea con le contemporanee prese di posizione in ambito Europeo, rafforzando, nell’ottica di effettiva gradualità delle misure cautelari, il principio della custodia cautelare quale extrema ratio , attraverso l’incremento degli arresti domiciliari controllati. Alla luce di tali dichiarati obiettivi, si è ritenuto non potersi dubitare che il giudice chiamato ad applicare una misura cautelare, anche in sostituzione della custodia in carcere, deve obbligatoriamente considerare il braccialetto elettronico come alternativa al carcere - invertendosi così il rapporto regola/eccezione, in cui la regola è rappresentata dagli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e l’eccezione dalla custodia cautelare - e prescrivere le particolari modalità di controllo salvo che non le ritenga necessarie in relazione al grado ed alla natura delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . Va evidenziato, inoltre, come l’ottica del legislatore di favorire un maggior utilizzo dello strumento del controllo elettronico sia confermata anche dall’art. 2 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha introdotto, anche in relazione agli specifici delitti elencati al comma 6 dell’art. 282-bis cod. proc. pen, la possibilità di disporre il braccialetto elettronico quale strumento di controllo dei soggetti nei cui confronti è disposta la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. Di particolare rilievo ai fini della presente decisione è l’intervento riformatore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha inteso ulteriormente ridurre la possibilità di utilizzo della misura custodiale in carcere, sia nella fase applicativa che nel successivo svolgersi della vicenda cautelare. La riforma in esame, come puntualmente evidenziato in più occasioni dalla dottrina, ha cercato di ricondurre la disciplina delle misure cautelari ai principi originariamente formulati dal codice di procedura penale del 1989, ispirati dichiaratamente alle garanzie costituzionali fondamentali della tassatività delle restrizioni della libertà personale e della presunzione di non colpevolezza dell’imputato. In tal senso è stato sottolineato che uno degli obiettivi principali della riforma è da individuare nella necessità di invertire la funzione della custodia cautelare in carcere come anticipazione e sostituzione della pena, in contrasto con lo spirito, se non anche con la lettera, dell’art. 27, secondo comma, Cost Tale obiettivo è stato perseguito, oltre che con la richiamata modifica dell’art. 275 bis cod. proc. pen., attraverso la riaffermazione della funzione di extrema ratio attribuita dal sistema alla custodia in carcere, valorizzando e favorendo il ricorso a soluzioni alternative di nuovo conio quale quella dell’applicazione congiunta delle altre misure coercitive, finora praticabile solo nelle particolari circostanze di cui agli artt. 276, comma 1, e 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. e intervenendo, in modo significativo, sulle disposizioni del codice che in relazione ad alcuni reati art. 275, comma 3 , a particolari condizioni trasgressive dell’indagato art. 276, comma 1-ter , o alle sue condizioni personali art. 284, comma 5-bis precludevano al giudice una valutazione discrezionale circa l’individuazione della misura più appropriata, sancendo una presunzione di adeguatezza della sola misura inframuraria. L’approdo di tale percorso è, all’evidenza, quello di creare le condizioni affinché le misure cautelari siano ispirate davvero al principio del minimo sacrificio per la libertà personale , facendo leva sul principio cardine di adeguatezza in base al quale la misura deve essere commisurata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare, che devono essere indicate nella motivazione del provvedimento. Per quanto interessa, in particolare, la questione in esame, l’inserimento del comma 3-bis nel corpo dell’art. 275 cod. proc. pen., alla luce degli illustrati obiettivi, deve ritenersi diretta espressione dell’intenzione del legislatore di considerare gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ugualmente idonei, rispetto alla custodia in carcere, a tutelare le esigenze cautelari poste alla base della misura, restituendo centralità alla motivazione del giudice, affinché, tramite un rafforzato onere motivazionale, consideri tutte le alternative possibili per escludere il ricorso alla custodia carceraria. All’indomani della riforma, pertanto, ove non si sia al cospetto di una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza ormai limitata, a seguito delle molte declaratorie di illegittimità costituzionale, agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. , deve ritenersi sempre necessaria, in sede di applicazione di una misura cautelare personale, una esplicita motivazione sulla inidoneità degli arresti domiciliari controllati. 4.2. Venendo ora al tema che più direttamente riguarda la questione posta all’attenzione delle Sezioni Unite, va osservato che uno degli aspetti maggiormente discussi della disciplina in esame, anche in ragione della sua complessità, è l’individuazione della natura degli arresti domiciliari con prescrizione del c.d. braccialetto elettronico e, in particolare, la risposta al quesito se il legislatore, con l’inserimento dell’art. 275-bis cod. proc. pen., abbia o meno introdotto una misura autonoma o una mera modalità di esecuzione degli arresti domiciliari semplici. È evidente, infatti, come l’individuazione della natura dell’istituto in esame possa influenzare, in un senso o nell’altro, la soluzione della quaestio iuris rimessa alle Sezioni Unite, nonché orientare la gran parte delle scelte interpretative della disciplina in esame. La risposta da dare a questo quesito, ad avviso delle Sezioni Unite, è nel senso che gli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all’art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen., non configurano una misura autonoma, che si collocherebbe ad un livello intermedio tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari semplici . Questa ultima ricostruzione è affermata da una parte della dottrina, per la quale, a seguito della riforma del 2015, il provvedimento di cui all’art. 275-bis avrebbe assunto una propria specifica natura e consistenza, essendo volto a contrastare pericula libertatis specifici e diversi da quelli della cautela massima e dei domiciliari semplici , in quanto pensati per tutelare tutte quelle situazioni intermedie tra dette misure, in cui il giudice, pur non ritenendo di dover ricorrere alla extrema ratio cautelare, tuttavia nutra, nei confronti del soggetto destinatario della misura, dubbi in ordine alla sua capacità autolimitativa. 4.3. La giurisprudenza è concorde, invece, nell’affermare che gli arresti domiciliari con l’adozione dei mezzi tecnici di controllo non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, richiamandosi al principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 47413 del 29/10/2003, Bianchi, Rv.227582, la quale definisce, appunto, la previsione di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. una condizione sospensiva della custodia cautelare in carcere. 4.4. Ritengono le Sezioni Unite che vada esclusa la natura di misura cautelare autonoma degli arresti domiciliari controllati . In tal senso depone la chiara lettera della relazione al disegno di legge relativo alla conversione del decreto n. 341 del 2000, nella quale si afferma che non si tratta di creare nuove misure alternative alla detenzione o alla custodia cautelare in carcere, quanto piuttosto di disciplinare un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi in cui ciò sia possibile, alle misure esistenti , in seguito ad una specifica valutazione di adeguatezza operata dal giudice della cautela, così valorizzando l’incipit della norma nel disporre gli arresti domiciliari . In secondo luogo depone in tal senso la collocazione sistematica della disposizione art. 275-bis cod. proc. pen intitolato significativamente Particolari modalità di controllo che ha introdotto gli arresti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico nel nostro ordinamento. L’art. 275-bis, infatti, è stato inserito a ridosso delle Disposizioni generali Capo I in tema di misure cautelari ed, in particolare, subito dopo il disposto dell’art. 275, che enuncia i Criteri di scelta delle misure , e prima del Capo II che elenca in maniera tassativa le misure cautelari personali. Ciò consente di ritenere che la modalità di controllo in esame può essere accompagnata anche ad altre misure coercitive, nei casi disciplinati dal legislatore, come avviene, oltre che per gli arresti domiciliari, con la misura dell’allontanamento dalla casa familiare prevista dall’art. 282-bis - a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93 - che, nel comma 6, prevede che la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’art. 280 cod. proc. pen. anche con le modalità di controllo previste dall’art. 275-bis . Proprio in ragione dello stretto collegamento con le esigenze cautelari e della volontà del legislatore di considerare obbligatoriamente il braccialetto elettronico come alternativa al carcere, in linea, quindi, con gli scopi della riforma di incrementare l’utilizzo di misure alternative alla detenzione in carcere, il mezzo tecnico costituisce un nuovo strumento di controllo come suggerisce la stessa rubrica dell’art. 275 bis applicabile, nei casi in cui sia previsto dal legislatore, alle misure esistenti. Non una misura nuova , quindi, ma una modalità nuova di applicazione di alcune delle misure preesistenti per quello che qui interessa, quella degli arresti domiciliari . 5. Affermato tale principio, in relazione alla natura della misura in esame, ai fini della soluzione del quesito, assume rilievo stabilire in quale momento della procedura si collochi la verifica da parte del giudice in ordine alla concreta disponibilità dell’apparecchiatura. La lettura complessiva dell’art. 275-bis cod. proc. pen. consente di affermare che tale verifica debba avvenire necessariamente ex ante, in quanto funzionale alla scelta della misura cautelare da applicare. La possibile lettura sistematica della norma non può prescindere dalla lettera della stessa nella parte in cui espressamente stabilisce che, nel disporre la misura degli arresti domiciliari, il giudice prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria . Il modo in cui è formulata la disposizione depone chiaramente nel senso che l’esito di tale controllo si delinea quale elemento in grado di orientare tale scelta ed in questa prospettiva l’accertamento sulla disponibilità dello strumento tecnico deve precedere la scelta della misura e non seguirla. 5.1. In questo quadro normativo va risolta la questione se ‘indisponibilità del braccialetto elettronico possa giustificare da sola l’applicazione della misura custodiate in carcere o quella degli arresti domiciliari semplici . La risposta da dare al quesito, secondo le Sezioni Unite, deve partire innanzitutto dall’analisi del dato testuale della norma che, nel prevedere che il soggetto sottoposto alla misura presti il consenso in forma espressa all’utilizzo del dispositivo, contestualmente stabilisce che, in assenza di tale consenso, il giudice dispone con lo stesso provvedimento di applicazione della misura di cui all’art. 275-bis la misura della custodia cautelare in carcere. Il dissenso dell’interessato all’adozione dei mezzi elettronici o altri strumenti tecnici si pone, pertanto, quale condizione ostativa della possibilità di applicazione degli arresti domiciliari di cui all’art. 275-bis. Nella costruzione dell’istituto operata dal legislatore, la negazione del consenso è configurata, pertanto, come unica condizione ostativa, mentre la norma non contempla la carenza del dispositivo quale causa automatica di applicazione della custodia cautelare in carcere o, in senso opposto, della sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari semplici . Né è ammissibile una interpretazione di segno diverso, tenuto anche conto che, laddove il legislatore ha ritenuto che la trasgressione alle prescrizioni imposte priva il giudice procedente di una piena discrezionalità nella scelta della misura da applicare nel caso concreto, lo ha espressamente previsto v. art. 276, comma 1-ter, con riferimento alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura, prima delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 . Una affermazione di segno opposto contrasterebbe, peraltro, con lo spirito della riforma in tema di misure cautelari, introdotta, da ultimo, con la legge n. 47 del 2015, caratterizzata dal rafforzamento della funzione di extrema ratio attribuita alla custodia cautelare. In tal senso sono significative le modifiche apportate, oltre che al già richiamato art. 276, comma 1-ter, all’art. 284, comma 5-bis, a seguito delle quali l’applicazione della misura inframuraria non è più automaticamente ricollegata all’avvenuta trasgressione ma necessita di un previo apprezzamento del giudice procedente in ordine all’effettivo disvalore della trasgressione medesima. Ed è proprio questo passaggio argomentativo che merita di essere sottolineato ai fini della soluzione del quesito sottoposto all’esame delle Sezioni Unite il chiaro intento del legislatore di ridurre il più possibile l’applicazione della misura custodiale, volto a dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario, rende inaccettabili interpretazioni della norma che comportano automatismi nell’applicazione della misura custodiale in carcere. Parimenti, non merita accoglimento neanche quell’orientamento, dottrinario e giurisprudenziale, secondo il quale, il giudice, nella ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico, deve dare corso senz’altro agli arresti domiciliari. Tale soluzione, con l’automatismo sopra indicato, contrasterebbe, infatti, con i principi di proporzione e di ragionevolezza, introducendo un favor non commisurato al convincimento del decidente ed alle valutazioni da questo operate in ordine alla individuazione ed alla tutela delle esigenze cautelari. 5.2. Nel valutare la portata delle scelte compiute dal legislatore con le riforme citate, occorre rimarcare il ruolo decisivo sulle stesse del percorso interpretativo compiuto dalla Corte costituzionale sulla presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere a partire dalla sentenza n. 265 del 2010. La tutela della libertà personale costituisce il fondamento delle numerose decisioni della Corte costituzionale v. la recente sentenza n. 48 del 2015 , con le quali è stato ribadito che i principi costituzionali di riferimento implicano che la disciplina della materia debba essere ispirata al principio del minore sacrificio necessario la compressione della libertà personale va contenuta, cioè, entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto. Ciò impegna il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata , predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale dall’altra, a prefigurare, in corrispondenza, criteri per scelte individualizzanti del trattamento cautelare, coerenti e adeguate alle esigenze configurabili nei singoli casi concreti. Le valutazioni espresse dal Giudice delle leggi in questo percorso demolitorio hanno evidenziato come i limiti di legittimità delle misure cautelari risultino espressi, a fronte del principio di inviolabilità della libertà personale art. 13, primo comma, Cost. - oltre che dalle riserve di legge e di giurisdizione art. 13, secondo e quarto comma, Cost. - anche e soprattutto dalla presunzione di non colpevolezza art. 27, secondo comma, Cost. , a fronte della quale le restrizioni della libertà personale dell’indagato o dell’imputato nel corso del procedimento debbono assumere connotazioni nitidamente differenziate da quelle della pena, irrogabile solo dopo l’accertamento definitivo della responsabilità. Questo insieme di indicazioni costituzionali, come anche sottolineato dalla sentenza n. 231 del 2011, trova puntuale espressione nella disciplina generale dettata in materia dal codice di procedura penale, che, a fronte della tipizzazione di un ventaglio di misure, di gravità crescente artt. 281-285 , con il criterio di adeguatezza art. 275, comma 1 - dando corpo al principio del minore sacrificio necessario - impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. In un numero tutt’altro che marginale di casi, continua la Corte, le esigenze cautelari - pur non potendo essere completamente escluse - sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgano a neutralizzare il fattore scatenante o ad impedirne la riproposizione. E così, anzitutto, quanto ai fatti legati a particolari contesti, tramite misure che valgano comunque ad operare una forzosa separazione da questi dell’imputato o dell’indagato arresti domiciliari in luogo diverso dall’abitazione art. 284 , eventualmente accompagnati da particolari strumenti di controllo quale il cosiddetto braccialetto elettronico art. 275-bis obbligo o divieto di dimora o anche solo accesso in determinati luoghi art. 283 e allontanamento dalla casa familiare art. 282-bis . Ed è parimenti significativo che le innovazioni in materia di misure cautelari sono seguite anche alla necessità di dare attuazione a sentenze della Corte EDU. Il riferimento è, in particolare, alla più volte citata sentenza nel procedimento Torreggiani e altri c. Italia, che tanta rilevanza ha assunto quale spinta alle riforme normative della materia in esame. 5.3. Lineare corollario di tale percorso ermeneutico è che è rimessa al giudice, nel caso concreto, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare ex art. 291 cod. proc. pen. sia nel caso di sostituzione della misura ex art. 299 , in caso di indisponibilità dello strumento elettronico di controllo, la scelta se applicare la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari semplici , sulla scorta di un giudizio di bilanciamento che, dato atto della impossibilità di applicare la misura più idonea, ossia gli arresti domiciliari elettronici , metta a confronto l’intensità delle esigenze cautelari e la tutela della libertà personale dell’imputato. Non può negarsi infatti che, proprio in ragione dello stretto collegamento esistente tra la natura ed il grado delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura, ritenuta più adeguata ad affrontarle, rispetto alla misura restrittiva più grave e a quella degli arresti domiciliari semplici, la mancata reperibilità del dispositivo, imponga al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Deve, pertanto, ribadirsi l’esclusione di ogni automatismo nella scelta della misura in altri termini, l’applicazione della misura inframuraria o quella meno grave degli arresti domiciliari semplici non è automaticamente ricollegabile all’accertata indisponibilità del dispositivo elettronico, ma necessita di un previo apprezzamento sulle esigenze cautelari da soddisfare in concreto. 5.4. Dal percorso argomentativo sopra delineato discendono le seguenti conseguenze - il giudice deve motivare in positivo sulla non necessità dell’adozione di procedure di controllo mediante mezzi elettronici salvo che le ritenga non necessarie , mentre deve applicare la custodia carceraria solo laddove il soggetto interessato neghi il consenso all’adozione di tali mezzi di controllo art. 275-bis cod. proc. pen. - ritenuta l’idoneità degli arresti domiciliari controllati, nella ipotesi di constatazione della carenza del dispositivo, il giudice ha l’onere di giustificare l’individuazione della specifica misura applicabile, alla luce della circostanza di fatto della indisponibilità del dispositivo. Tale interpretazione è l’unica compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione. 5.5. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. Il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con il c. d. braccialetto elettronico o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto . 6. Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso. È vero che il Tribunale, in riferimento al secondo motivo dell’appello cautelare, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 275-bis cod. proc. pen., si è limitato ad affermare che il giudice a quo aveva correttamente valutato la possibilità di sostituire gli arresti domiciliari con il dispositivo del braccialetto elettronico, concludendo in senso negativo, attesa l’indisponibilità del congegno. Tale motivazione non ha però richiamato interamente le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. La Corte territoriale aveva ritenuto l’insussistenza di sopravvenuti elementi suscettibili di modificare la valutazione che aveva comportato l’applicazione della custodia carceraria, avuto riguardo alla gravità del fatto delittuoso ascritto all’imputato ed alla personalità del medesimo, come rilevabile, oltre che dall’episodio che aveva comportato l’aggravamento della misura, dalle modalità del tentato omicidio. Valorizzando tali circostanze, il giudicante era arrivato alla conclusione che il L. non offriva sufficienti garanzie di affidabilità circa il rispetto delle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, avuto riguardo anche alla impossibilità, alla stregua della nota della Questura di Salerno, di dare esecuzione alla richiesta di attivazione del braccialetto elettronico . Si tratta, all’evidenza, di un percorso logico e conseguente, nel quale è confluita la valutazione della personalità dell’imputato, correlata al fatto ed alla specificità della posizione del L. nell’attualità, tale da non consentire il ricorso a misure di contenimento più blande della custodia in carcere. Rispetto a tale motivazione il riferimento alla constatazione della indisponibilità del braccialetto elettronico rappresenta una considerazione solo rafforzativa sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari controllati . Il Tribunale dell’appello cautelare, a sua volta, pur nel sintetico riferimento alla indisponibilità del braccialetto elettronico , previa la corretta precisazione che il provvedimento di aggravamento della misura ex art. 276 cod. proc. pen. aveva riguardato altro coimputato, ha fornito adeguata motivazione anche in ordine alla persistente sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura della custodia in carcere, soffermandosi, in particolare, sull’affermato pericolo di recidiva e ciò anche con specifico riguardo all’apprezzamento dell’attualità del rischio cautelare, come ora imposto dalle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015. Al riguardo, è stata valorizzata l’alta probabilità del determinarsi di occasioni favorevoli alla commissione di nuovi reati, tenuto conto delle circostanze di fatto in cui era maturato il delitto di tentato omicidio posto in essere a seguito di un litigio fra terze persone nonché della personalità trasgressiva del prevenuto, la cui condotta pregressa risultava aver già denotato un’apprezzabile ribellione ai precetti dell’autorità. Si tratta di valutazione in fatto incensurabile in questa sede e corretta giuridicamente, ove si consideri che l’art. 274, comma 1, lett. c , cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Si tratta di attributi distinti, legati l’uno la concretezza alla capacità a delinquere del reo, l’altro l’attualità alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o imputato , deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa di recente, Sez. 3, n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass. . Nel ricorso, d’altra parte, non sono stati dedotti elementi idonei a disarticolare questo percorso logico, che non siano già stati oggetto di attenta valutazione. 7. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen