Imputato chiede di essere rimesso in termini: l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado non giunge al suo domicilio

L’art. 175 c.p.p. attribuisce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure opposizione.

Con l’ordinanza n. 20756/16, depositata in cancelleria il 19 maggio, la Suprema Corte ha esaminato il seguente caso. Il caso. La Corte d’appello di Milano aveva respinto l’impugnazione proposta dall’imputato nei confronti della sentenza del Tribunale con cui era stato condannato alla pena di 7 mesi di arresto per il reato di cui all’art. 256 del d. lgs. 152/2006. Con ricorso, l’imputato chiedeva quindi di essere rimesso in termini allo scopo di impugnare tale sentenza, per essere stato notificato l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado al difensore, anziché presso il domicilio che egli aveva eletto a Milano. Il disposto dell’art. 175 c.p.p Il ricorso deve considerarsi fondato. Va premesso che l’art. 175 c.p.p. attribuisce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione. Nel caso in cui, dagli atti, emerga l’esistenza di entrambi i presupposti normativi effettiva conoscenza e rinuncia , la domanda deve essere respinta. Qualora, invece, faccia difetto anche uno solo di tali presupposti, il giudice deve restituire l’imputato nei termini per impugnare. Inoltre, poiché il rimedio di cui all’art. 175 c.p.p. è riservato all’imputato contumace, ossia colui che non ha presenziato senza addurre un legittimo impedimento, deve ritenersi che la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del processo” a proprio carico, ed abbia deciso di non intervenire rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato dal giudice chiamato a decidere. Nel caso di specie, è documentato che l’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado venne notificato all’imputato contumace, non al suo domicilio eletto, ma presso il difensore, con la conseguente esclusione, in assenza di altri elementi di riguardo, della effettiva conoscenza della sentenza da parte dell’imputato contumace. E’ consolidata, infatti, la giurisprudenza secondo la quale, in tema di restituzione del termine, non può farsi discendere dalla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d’ufficio domiciliatario l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato contumace, qualora non sia desumibile aliunde”. Nel caso in esame tale conoscenza non si desume da altre circostanze . Di conseguenza, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza, in ragione della inidoneità della notificazione al difensore, presso il quale l’imputato non aveva eletto domicilio, a far decorrere il termine per proporre impugnazione. La Corte rimette dunque in termini, ex art. 175 c.p.p., il ricorrente per impugnare la sentenza della Corte d’appello di Milano.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 2 marzo – 19 maggio 2016, n. 20756 Presidente Amoresano – Relatore Liberati Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13 dicembre 2013 la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da V.M.S. nei confronti della sentenza del 30 gennaio 2012 del Tribunale di Milano, con cui era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a , d.lgs. 152/2006. 2. Con ricorso depositato il 2 ottobre 2014 l'imputato ha chiesto di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., allo scopo di impugnare tale sentenza, per essere stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado al difensore anziché presso il domicilio che egli aveva eletto, in Milano, via Primaticcio 140. 3. II Pubblico Ministero nella sua requisitoria scritta ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto II ricorso è fondato. Va premesso che l'art. 175 cod. proc. pen. attribuisce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza dei procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione art. 175, comma 2, cod. proc. pen. . Nel caso in cui dagli atti emerga l'esistenza di entrambi i presupposti normativi effettiva conoscenza e rinuncia la domanda deve essere respinta qualora, per contro, faccia difetto anche uno solo di tali presupposti, il giudice deve restituire l'imputato nei termini per impugnare cfr. sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 15543 del 11/04/2006, Rv. 233879 . Quanto alla nozione di effettiva conoscenza , questa Corte ha avuto modo di precisare che la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi autorità, data, oggetto , collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata Sez. 4, Sentenza n. 29977 del 19/06/2006, Rv. 235238 Sez. 2, Sentenza n. 5443 del 22/01/2010, Rv. 246436 . Inoltre, poiché il rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., comma 2, è riservato all'imputato contumace, cioè colui che non ha presenziato senza addurre un legittimo impedimento, deve ritenersi che la restituzione in termini può essere negata solo al soggetto che abbia avuto effettiva conoscenza del processo a proprio carico ed abbia deciso di non intervenire rinunciando al diritto di essere presente e di essere ascoltato dal giudice chiamato a decidere così Sez. 4, Ordinanza n. 8104 del 15/11/2013, Djiordjevic, Rv. 259350 . Ora, nel caso di specie, è documentato che l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado venne notificato all'imputato contumace non al suo domicilio eletto, in Milano, via Primaticcio 140, ma presso il difensore, avvocato A.Z., in Milano, via Kramer 22, con la conseguente esclusione, in assenza di altri elementi al riguardo, della effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato contumace. Sul punto, infatti, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui In tema di restituzione nel termine, non può farsi discendere dalla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore d'ufficio domiciliatario l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato contumace, qualora la stessa non sia desumibile aliunde Sez. 1, Sentenza n. 3746 del 16/01/2009, Rv. 242535 . Nel caso in esame tale conoscenza non si desume da altre circostanze, con la conseguenza che devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, in ragione della inidoneità della notificazione al difensore, presso il quale l'imputato non aveva eletto domicilio, a far decorrere il termine per proporre impugnazione. P.Q.M. Rimette in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., il ricorrente per impugnare la sentenza della Corte d'appello di Milano emessa in data 13/12/2013.