Condotte riparatorie: il reato è estinto solo con l’integralità del risarcimento di ogni voce di danno

La formula estintiva di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274/2000 impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20542/2016, depositata il 18 maggio u.s., si pronuncia in materia di estinzione del reato di lesioni colpose ex art. 35 del d.lgs. n. 274/2000. La fattispecie concreta. La quaestio trae origine dalla sentenza del giudice di pace di Busto Arsizio con cui veniva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di un soggetto, imputato di lesioni colpose gravissime subite dalla vittima a seguito di incidente stradale, per intervenuto risarcimento del danno ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 274/2000. Avverso siffatta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, articolando più motivi di doglianza, tra i quali risulta meritevole di approfondita disamina quello relativo alla violazione di legge ed al vizio di motivazione con riferimento alla non integralità del risarcimento versato alla costituita parte civile. Dunque, a parere del ricorrente il giudice di pace non avrebbe potuto e dovuto ritenere integrato l’effetto estintivo previsto dall’art. 35 del d.lgs. n. 274/2000, rinvenibile solo in ipotesi di risarcimento integrale di ogni danno patito dalla persona offesa idoneo ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il ricorso è fondato. Anche a parere dei Giudici della Quarta Sezione Penale del Palazzaccio il motivo di censura innanzi detto è preliminare agli altri, nonché assorbente rispetto ai medesimi. Il giudizio formulato dal giudice di pace di Busto Arsizio è contraddittorio e logicamente non riscontrabile. Dal testo della sentenza impugnata risulta chiaramente che il decidente si è limitato a ritenere congruo il risarcimento del grave danno non patrimoniale procurato alla vittima con postumi permanenti invalidanti sino all’85% in una persona dell’età di 36 anni , senza considerare, in alcun modo, il danno riflesso sulle persone di famiglia conviventi tanto in termini patrimoniali quanto non patrimoniali. Addirittura, la sussistenza di siffatte ulteriori voci di danno non sono solo elementi subdorabili nel corpo del provvedimento, bensì risultano conosciute ed apprezzate dal Giudice di prime cure che, però, ritiene di doverle relegare all’accertamento del giudice civile. All’esito di tale argomentazione, secondo i Giudici di Piazza Cavour non è possibile considerare eliminati il danno e le conseguenze dannose del reato in ragione della pluralità degli interessi lesi e non integralmente ristorati. Ciò non significa che per la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi del citato art. 35 sia necessario il consenso della persona offesa o il suo beneplacito sulla congruità della somma l’adeguatezza della posta risarcitoria è un apprezzamento che, in tal senso, spetta solo al giudicante. Tuttavia, una decisione di congruità del risarcimento dei danni versato in favore della persona offesa deve essere avulsa da qualunque tipo di contraddittorietà o illogicità della motivazione, così come accaduto nel caso di specie, ove il decidente, pur riconoscendo la sussistenza di ulteriori voci di danno configurabili nella sfera giuridica della vittima, ritiene estinto il reato per intervenuta riparazione delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito penale. Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e pronuncia il seguente principio di diritto la formula estintiva di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274/2000 impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 19 febbraio – 18 maggio 216, n. 20542 Presidente Izzo – Relatore Grasso Ritenuto in fatto 1. Il Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sentenza del 4/6/2015, dispose non doversi procedere nei confronti di D.R. , imputata di lesioni colpose gravissime ai danni di O.M. rimasto ferito a seguito d’incidente stradale attribuito a colpa dell’imputata, la quale, nell’intraprendere manovra di svolta a sinistra, in una intersezione stradale, non aveva concesso la precedenza alla persona offesa, la quale sopraggiungeva, dall’opposta direzione, a bordo di ciclomotore per intervenuto risarcimento del danno, ex art. 35 del d.lgs n. 274/00. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio articolando tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo, denunziante violazione di legge, il ricorrente si duole perché il giudice non si era pronunciato sulle eccezioni della difesa dell’imputato a riguardo alla costituzione di parte civile di O.A. e M.L. , quest’ultima anche quale esercente la funzione genitoriale. Inoltre, il giudizio di congruità del risarcimento era stato limitato al solo danno biologico, essendo rimaste neglette tutte le altre voci di danno prospettate dalle parti civili. Era stato ritenuto sussistere concorso di colpa della persona offesa sulla scorata degli accertamenti di polizia, senza, tuttavia, indicarne la percentuale. Non era stato permesso alla parte civile O.M. di interloquire sulla formazione del fascicolo. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo il P.M. denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in quanto non si era avuta integralità del risarcimento, solo in presenza della quale può pronunciarsi l’effetto estintivo di cui al citato art. 35. 3. In data 5/2/2016 veniva depositata memoria nell’interesse della parte civile O.M. , con la quale veniva censurato l’asserto di concorso di colpa, sulla base di atti non ritualmente acquisiti. Più in generale, veniva contestata l’applicazione della formula terminativa, in quanto il risarcimento non era stato integrale, specie avuto riguardo alle tragiche conseguenze patite paraplegia agli arti superiori ed inferiori . 4. In data 9/2/2016 veniva depositata memoria nell’interesse dell’imputata, con la quale, evidenziata l’autonomia del giudizio espresso ai fini di cui all’art. 35 cit. rispetto al vaglio civile e la non necessità del consenso della persona offesa, considerato che, nella specie, il risarcimento operato dalla compagnia assicuratrice esuberava il danno effettivo, si chiedeva il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 5. Il ricorso è fondato. Per la preliminarietà che l’investe è bastevole prendere in esame le censure con le quali si contesta che il giudice abbia congruamente apprezzato che il risarcimento intervenuto sia stato tale da avere riparato il danno cagionato dal reato ed idoneo ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato art. 35 cit. . Un tale giudizio, compiuto, non contradditorio e logicamente riscontrabile, non si rinviene nella sentenza impugnata. Invero, il decidente si è limitato a giudicare congruo il risarcimento del gravissimo danno non patrimoniale procurato alla persona offesa è stato segnalato un residuato di postumi permanenti nella misura dell’85% in una persona di 36 anni, è da presumere al momento del fatto , senza in alcun conto considerare il danno riflesso, sia patrimoniale, che non, sulle persone di famiglia conviventi. Non solo un simile danno, stante, da quel che emerge dalla sentenza grave condizione d’invalidità procurata appare non incompatibile con i fatti, ma, di esso, addirittura, il Giudice di pace mostra di avere consapevolezza, relegandone, in motivazione, l’accertamento al giudice civile. La violazione di legge si conclama, così, di evidenza palese, in uno alla irragionevolezza del ragionamento danno e conseguenze dannose del reato non possono dirsi eliminati proprio in quanto la platea degli interessi lesi consta non essere stata presa integralmente in considerazione. Ciò, ovviamente, non significa che debba necessariamente acquisirsi il consenso della persona offesa, essendo legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive S.U., n. 33864 del 23/4/2015, dep. 31/7/2015, Rv. 264240 . Qui, come è di tutta evidenza, l’ipotesi è diversa è lo stesso giudicante che, dopo aver verificato la congruità del risarcimento del danno patrimoniale in favore della vittima, riconosce l’esistenza di danni ulteriori, rimasti insoddisfatti. Né può affermarsi che la limitazione risarcitoria trovi giustificazione nell’asserito concorso di colpa della vittima, per due ordini di ragioni. In primo luogo, nulla è dato sapere delle inferenze che avrebbero condotto ad una tale conclusione trattasi di ipotesi nella quale la motivazione è meno che un simulacro , né è dato sapere quale sia stata considerata l’incidenza quantitativa di un tale presunto concorso. In secondo luogo, non potrebbe, in ogni caso, reputarsi ragionevole, in presenza di un dimostrato concorso, elidere del tutto il diritto al risarcimento nei confronti di una parte dei soggetti aventi diritto, invece, che ridurre nei confronti di tutti la quantità del ristoro. Infine, per quel che può rilevare, stante l’assenza di un apprezzabile ragionamento verificabile, non è conforme alla legge art. 491, cod. proc. pen. decidere sugli atti d’indagine, non espunti dal fascicolo per il dibattimento, per il solo fatto che non sia stata, se del caso, avanzata specifica richiesta, che, nel caso, di specie, peraltro, non avrebbe potuto essere proposta, stante la decisione, precipitata ex abrupto nell’epilogo. 6. Consegue all’esposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio, il quale tenga conto dei seguenti principi di diritto a la formula estintiva di cui al citato art. 35 impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato b l’eventuale concorso di colpa della vittima deve ricavarsi dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili c un tale concorso, ove sussistente, motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Busto Arsizio per nuovo giudizio.