Quando non rileva il legittimo impedimento dell’imputato che si trova all’estero

Nell’ambito del procedimento di sorveglianza, il legislatore ha configurato un meccanismo nel quale è necessaria la sola presenza del difensore, mentre quella dell’interessato è prevista come eventuale.

La Suprema Corte, con sentenza n. 20493/16, depositata il 17 maggio in cancelleria, ha rigettato il ricorso. Il caso. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava le istanze dell’imputato condannato alla pena di 11 mesi e 8 giorni di reclusione, di concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale rimarcava il fatto che si trattasse di recidivo specifico reiterato infraquinquennale, che aveva compiuto anche reati all’estero, che era stato sottoposto a misura di prevenzione e si era reso responsabile di numerose violazioni alle precedenti misure. Ricorre per cassazione il difensore. Il Tribunale non aveva riconosciuto il legittimo impedimento del condannato, nonostante il difensore avesse documentato che lo stesso si trovava in libertà provvisoria in Spagna, con l’obbligo di comparire davanti al Tribunale di Malaga e il divieto di uscire dal territorio spagnolo, Di conseguenza, il ricorrente non poteva presentarsi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Nell’ambito del procedimento di sorveglianza non è necessaria la partecipazione al giudizio del condannato. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento di esecuzione, infatti, non è vincolato ai principi generali secondo i quali l’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente principi che concedono all’accusato il diritto di difendersi personalmente. Il legislatore ha invece configurato un meccanismo nel quale è necessaria la sola presenza del difensore, mentre quella dell’interessato è prevista come eventuale. La legge rimette all’interessato la scelta, tenuto conto che, nella varietà dei provvedimenti che il giudice dell’esecuzione o della sorveglianza deve adottare, in molte ipotesi l’intervento personale dell’interessato può risultare irrilevante. In un sistema così configurato, è stato ripetutamente affermato il principio per cui nell’ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 marzo – 17 maggio 2016, n. 20493 Presidente Siotto – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava le istanze di D.F.V., condannato per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, con pena residua di mesi undici e giorni otto di reclusione, di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il Tribunale rimarcava trattarsi di recidivo specifico reiterato infraquinquennale, che aveva commesso anche reati all'estero, era stato sottoposto a misura di prevenzione e si era reso responsabile di numerose violazioni alle precedenti misure. La condotta dei condannato era assolutamente disinteressata e contraria all'espletamento dei benefici. 2. Ricorre per cassazione il difensore di D.F.V. deducendo violazione della legge processuale. Il Tribunale non aveva riconosciuto il legittimo impedimento del condannato all'udienza del 14/1/2015, nonostante la difesa avesse documentato che D.F. si trovava in libertà provvisoria in Spagna, con l'obbligo di comparire davanti al Tribunale di Malaga una volta alla settimana e divieto di uscire dal territorio spagnolo di conseguenza, il ricorrente non poteva presentarsi davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per manifestare la propria volontà di essere sentito personalmente. Doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 420 ter cod. proc. pen. con riferimento al disposto dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. II Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto II ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. - applicabile al procedimento di sorveglianza in forza del richiamo operato dall'art. 678 cod. proc. pen. - dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione necessaria dei difensore e dei Pubblico Ministero. La norma, poi, recita L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, è sentito prima dei giorno dell'udienza dal Magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione . Si tratta di disciplina differente da quella prevista dall'art. 420 ter cod. proc. pen. - applicabile anche alla fase dibattimentale - ma ciò è giustificato dalla necessità, in quella fase, di rispettare i principi enucleabili dall'art. 111 Cost., dall'art. 6, comma terzo, lett. c , d ed e , della Cedu, dall'art. 14, comma terzo, lett. d , e ed f dei Patto internazionale sui diritti civili e politici i quali, nel prevedere il diritto di ogni accusato di difendersi personalmente, di esaminare o far esaminare i testimoni e di farsi assistere gratuitamente da un interprete, implicano necessariamente la presenza dell'imputato cfr. Sez. U, n. 35399 dei 24/06/2010 - dep. 01/10/2010, F., Rv. 247835 sul diritto dell'imputato detenuto o sottoposto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire all'udienza, a presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato . II rispetto dei principio del contraddittorio nel procedimento di esecuzione non è vincolato a tali principi generali e, pertanto, il legislatore ha configurato un meccanismo nel quale la sola presenza dei difensore è necessaria, mentre quella dell'interessato è prevista come eventuale soprattutto, essa è finalizzata a permettergli di essere sentito personalmente dal Giudice, con il tramite dei Magistrato di Sorveglianza quando è detenuto al di fuori della circoscrizione dei giudice. La legge rimette all'interessato la scelta se essere sentito personalmente - tenuto conto che, nella varietà dei provvedimenti che il giudice dell'esecuzione o della sorveglianza deve adottare, in molte ipotesi l'intervento personale dell'interessato può risultare irrilevante - ma lo onera della richiesta al giudice L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente . In un sistema così configurato, è stato ripetutamente affermato li principio per cui nell'ambito dei procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente Sez. 1, n. 2865 dei 13/12/2012 - dep. 21/01/2013, Mennai, Rv. 254701 Sez. 1, n. 25891 dei 17/04/2001 - dep. 26/06/2001, Ferrara, Rv. 219104 né rileva lo stato di libertà dei condannato, per il quale è pur sempre necessaria la richiesta di essere sentito personalmente. Nel caso di specie, il condannato era libero, sia pure con obbligo di presentazione al giudice spagnolo e gravato dal divieto di espatrio dalla Spagna sussisteva, quindi, un legittimo impedimento a comparire davanti al Tribunale di Sorveglianza che, peraltro, il Giudice poteva non considerare ai fini di un rinvio dell'udienza, non avendo D.F. fatto pervenire richiesta di essere sentito personalmente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.