Invoca la violazione del diritto di difesa durante l’alcoltest, ma la motivazione non regge

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento strumentale di tale stato costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria avvertire unicamente la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Il caso. Il reclamante ricorre per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in camera di consiglio, con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame di merito, per mancanza di specificità dei motivi, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parma di condanna in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Con i motivi posti a base dell’appello si era posta la questione di costituzionalità dell’art. 356 c.p.p. assistenza del difensore per violazione del diritto di difesa e del giusto processo, laddove nega al difensore il diritto ad essere avvisato dell’espletamento di un accertamento urgente, nonché si era eccepita la violazione dell’art. 114 c.p.p. per il mancato avviso all’imputato del diritto di essere assistito da un difensore durante l’accertamento dell’alcoltest. La questione di illegittimità costituzionale dell’art. 356 c.p.p. sull’assistenza del difensore. A detta della Corte il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Invero, la Corte d’appello adita, nell’ordinanza impugnata, aveva osservato che per la prima volta in sede di gravame di merito era stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 356 c.p.p. con riferimenti alle modalità di esecuzione dell’alcoltest e sempre per la prima volta era stata eccepita la violazione dei diritti della difesa. In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica si è sempre affermato che l’accertamento strumentale di tale stato il cosiddetto alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria avvertire unicamente la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. La questione di illegittimità costituzionale è infondata in quanto il legislatore, non escludendo il diritto del difensore di presenziare all’alcoltest, ha privilegiato la necessità di acquisire tempestivamente la prova del reato, che potrebbe andare dispersa se si dovesse attendere la presenza del difensore avvisato. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 31 marzo – 16 maggio 2016, n. 20132 Presidente Romis – Relatore D’Isa Ritenuto in fatto M.L. ricorre per cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in camera di consiglio, indicata in epigrafe con cui la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il gravame di merito, per mancanza di specificità dei motivi, proposto avverso la sentenza del Tribunale di Parma di condanna in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza. Si rappresenta che, con i motivi posti a base dell'appello, si era posta la questione di costituzionalità dell'art. 356 c.p.p. per violazione del diritto di difesa e del giusto processo laddove nega al difensore il diritto ad essere avvisato dell'espletamento di un accertamento urgente, nonché si era eccepita la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p. per il mancato avviso all'imputato del diritto di essere assistito da un difensore durante l'accertamento dell'alcoltest, nonché la violazione dell'art. 366 c.p.p. per il mancato deposito nel termine di tre giorni degli esiti dell'alcoltest presso la segreteria del P.M Considerato in diritto Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. Invero, la Corte d'appello adita, nella impugnata ordinanza, aveva osservato che per la prima volta in sede di gravame di merito era stata sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 356 c.p.p. con riferimento alle modalità di esecuzione dell'alcoltest e sempre per la prima volta era stata eccepita la violazione dei diritti della difesa. Correttamente, la Corte ha ritenuto che il difetto del requisito della correlazione con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata o, comunque, l'assolutamente carente indicazione chiara e precisa degli elementi di fatto e diritto che supportano la doglianza, fa venir meno la correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato, rendendo irrituale lo stesso momento genetico del gravame e tale vizio originario viene sanzionato con l'inammissibilità. D'altronde che si tratti di deduzioni difensive del tutto generiche emerge dalla costante giurisprudenza di questa Corte relativamente al diritto del difensore di assistere agli atti urgenti effettuati dalla P.G e, nel caso di specie, si è sempre affermato V. per tutte Sez. 4, Sentenza n. 7967 del 06/12/2013 Ud. Rv.-258614 che in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato cosiddetto alcoltest costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. La questione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata in quanto il legislatore nel contemperare le diverse esigenze, non escludendo il diritto del difensore di presenziare all'alcoltest, ha privilegiato la necessità di acquisire tempestivamente la prova del reato, che potrebbe andare dispersa se si dovesse attendere, non in un breve lasso di tempo, la presenza del difensore avvisato. Così pure, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 114 disp. at c.p.p. la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato V. Sez. 4, Sentenza n. 26738 del 07/02/2006 Rv. 234512 che il verbale contenente gli esiti del cosiddetto alcooltest , per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell'art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso. La Corte ha escluso la nullità dell'accertamento urgente per l'omesso deposito del relativo verbale nei termini previsti dall'art. 366 comma primo cod. proc. pen., precisando che la polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l'obbligo, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la, persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell'eventuale nomina, nè a nominare un difensore d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000.00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi cause di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000.00 in favore della cassa delle ammende.