Il Sindaco è garante dell'incolumità dei cittadini

Il Testo Unico degli Enti Locali, nello stabilire che il primo cittadino è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, determina il sorgere, in capo al Sindaco, di una posizione di garanzia. La separazione tra poteri di indirizzo e di concreta gestione non esime il Sindaco dall'esercitare il proprio controllo sull'operato dei vari dirigenti.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza n. 20050 depositata il 13 maggio 2016. Morire il giorno del compleanno una giovane vita spezzata. Veronica Locatelli, questo nome e questo cognome sono noti alle cronache per la triste storia cui sono e rimarranno eternamente legati Veronica precipitò nel vuoto di Forte Belvedere, a Firenze, e morì, nell'estate del 2008, la sera in cui stava festeggiando il suo compleanno. La Cassazione, con la sentenza che ci accingiamo ad illustrare, ha adesso scritto l'ultimo atto di questa vicenda. Forte Belvedere è il nome con cui è solitamente designata una fortezza della città Medicea è un'opera architettonica di gran pregio, collocata in cima ad un colle, destinata anche a luogo di divertimento notturno. Nel corso degli anni, tuttavia, non sono mancati gli incidenti nel 2006 un ragazzo, Luca Raso, morì precipitando dai bastioni del Forte un incidente analogo a quello in cui rimaneva vittima Veronica Locatelli. Per il decesso di quest'ultima vi sono diversi indagati. Tra costoro, l'allora Sindaco della città, che viene riconosciuto responsabile del decesso della giovane in tutti e tre i gradi di giudizio. Vediamo adesso i passaggi fondamentali che la Cassazione ha sviluppato per ricostruire i profili di responsabilità del primo cittadino rispetto all'incolumità degli abitanti. La gestione dei rischi nel territorio di un Comune è affare del Sindaco. Il nòcciolo del rimprovero che si muove al Sindaco è sufficientemente chiaro non aver saputo gestire un rischio a lui noto. Nel caso di specie, la mancanza di sufficiente illuminazione e l'assenza di validi presidi atti ad impedire la caduta nel vuoto. Contestualmente, viene indicata anche la cosiddetta condotta alternativa lecita” il Sindaco avrebbe dovuto inibire l'accesso all'edificio in questione durante le ore notturne. La difesa respinge le contestazioni una per una con i motivi di ricorso, infatti, si sostiene che un Sindaco non avrebbe alcun onere di verificare l'operato degli organi amministrativi deputati alla gestione tecnica delle situazioni di rischio, a meno che questi ultimi, in forza della propria competenza specifica, non le abbiano espressamente segnalate al Primo Cittadino. Soltanto in questa specifica evenienza si potrebbe affermare che l'evento sinistroso sia prevedibile ex ante . Comprendiamo benissimo il senso di questo rilievo, con tutta evidenza fondato sia sulla materiale inesigibilità di un controllo costante ed ininterrotto su di un bene, il territorio comunale, assai esteso, sia anche sulla ripartizione interna delle funzioni sappiamo tutti che la delega di funzioni , nelle organizzazioni complesse, serve proprio a porre un argine alla responsabilità . Oltre questa doglianza, un'altra si sottolinea il Forte Belvedere era dotato della dichiarazione di agibilità che, implicitamente, ne avrebbe attestato la sicurezza. Con questi ed altri argomenti si delinea la tesi della non rimproverabilità al Sindaco della tragica caduta nel vuoto della giovane. Ma la Cassazione è di contrario avviso, e conferma la declaratoria di responsabilità. Tra i numerosi argomenti proposti, ci vogliamo soffermare su due in particolare. La posizione di garanzia e la prevedibilità dell'evento. In merito alla sussistenza, in capo al Sindaco, di una posizione di garanzia, gli Ermellini sono chiari essa sussiste perchè, da un lato, il primo cittadino è il responsabile dell'amministrazione comunale. Dall'altro lato, poi, nonostante nell'organigramma di qualsiasi ente territoriale vi siano dei dirigenti preposti a singoli settori funzionali, non viene mai meno il potere/dovere del Sindaco di vigilare sul loro operato. Anzi il potere di vigilanza è così penetrante da consentire al primo cittadino di sostituirsi ad un dirigente se questi non agisse come dovrebbe. Vi è, quindi, una sorta di residuo non delegabile e non delegato che incombe sul Sindaco di un Comune, unitamente alla permanenza del potere di ingerirsi nell'attività normalmente deputata ai dirigenti tutte le volte in cui il cattivo operato di questi ultimi possa mettere a rischio la corretta gestione di un determinato servizio. Altro passaggio degno di nota è quello sull'esatta portata del requisito, fondamentale nei reti omissivi colposi, della prevedibilità dell'evento. Specifica al riguardo la Corte che la prevedibilità va riferita non al fatto concreto oggetto di giudizio, con tutte le sue accidentali peculiarità, bensì alla classe di eventi cui esso appartiene altrimenti, dicono gli Ermellini, la valorizzazione di ogni minuto aspetto, anche accidentale, di una determinata vicenda condurrebbe alla immancabile conclusione della sua imprevedibilità. Nulla quaestio sulla posizione di garanzia del Sindaco, però non concordiamo con l'astrattizzazione del parametro della prevedibilità ragionare per classi di eventi può contribuire ad allontanare il giudizio dal fatto storico oggetto del processo. Che, in definitiva, è proprio il protagonista di ogni vicenda giudiziaria.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 gennaio – 13 maggio 2016, n. 20050 Presidente D’Isa – Relatore Izzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27/2/2015 la Corte di Appello di Firenze confermava la condanna di D.L. per il delitto di omicidio colposo artt. 41-589 c.p. in danno di L.V. e, in riforma dell’assoluzione di primo grado, dichiarava colpevoli del medesimo delitto G.G. e B.S. , condannandoli alla pena di legge. Agli imputati era stato addebitato di avere cagionato la morte della L. , con condotte indipendenti, il D. in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Firenze, al secondo mandato consecutivo, a far data dal 29/6/2004 il G. in qualità di Direttore della Direzione Cultura la B. in qualità di responsabile della Cooperativa Archeologia , concessionaria dell’uso delle aree esterne del omissis . In particolare veniva loro addebitato di aver cagionato l’evento per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia segnatamente per il D. e il G. , fra l’altro, nell’aver consentito lo svolgimento di intrattenimenti pubblici serali e notturni nel omissis in assenza del necessario adeguamento dell’immobile alle misure di sicurezza , che si imponevano in conseguenza degli incidenti segnalati negli anni precedenti e dell’infortunio mortale del 3.09.2006 R.L. , tutti avvenuti per la caduta dai bastioni nella zona denominata la cannoniera , nonché in violazione della delibera n. 928/688 del 4.06.1999, avente ad oggetto la concessione in uso al Comune di Firenze del compendio demaniale denominato omissis e della relativa concessione 39 del 29.10.1999, con la quale il Comune si assumeva integralmente a proprio carico gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento dell’immobile alle norme di sicurezza e che le eventuali convenzioni con soggetti terzi per la realizzazione di specifici progetti non sollevavano il Comune da obblighi e responsabilità scaturenti dalla concessione. In tale prospettiva di sicurezza, l’illuminazione era largamente inferiore sia ai requisiti richiesti per le aree destinate a passaggio pedonale dalle norme tecniche UNI EN 13201, trattandosi in effetti di illuminazione architettonica, non destinata a consentire la fruizione al pubblico del complesso immobiliare dopo il tramonto non erano stati allestiti sistemi di protezione o reti trattenute ai parapetti dei bastioni, in particolare nell’area della cannoniera , di conclamata pericolosità era inadeguata la segnalazione del pericolo di caduta. Inoltre al G. era sto addebitato di non aver fornito alla Cooperativa dettagliate informazioni sui rischi specifici correlati all’uso del omissis in ora notturna nel non aver fornito le dovute informazioni sulle concomitanti manifestazioni autorizzate presso il complesso immobiliare nel non aver esercitato il necessario controllo sull’attività della Cooperativa concessionaria, con riferimento agli adempimenti relativi alla sicurezza. Alla B. , di aver gestito l’attività di intrattenimento nell’immobile sebbene non presentasse i necessari requisiti di sicurezza, stante l’insufficiente illuminazione, l’assenza di protezioni ai parapetti e l’inadeguata segnalazione del pericolo, come sopra meglio specificato, e inoltre nel non aver previsto sistemi compensativi di sicurezza, quali l’individuazione e delimitazione mediante idonei sbarramenti dell’area priva di rischi alla quale limitare l’accesso del pubblico con previsione di una illuminazione integrativa da riservarsi a tale zona e idonea segnalazione del pericolo, mediante appropriata segnaletica e eventualmente anche con impiego di personale di sorveglianza in numero congruo rispetto agli utenti nel non avere infine esercitato il dovuto controllo sull’attività del tecnico incaricato F. , anche con riferimento alla previsione del rilevante afflusso di persone ad assistere agli eventi. A seguito di tali negligenze ed inadempienze era stata provocata la caduta da un bastione della fortezza di L.V. la quale, per l’oscurità e la mancanza di idonee protezioni e segnalazioni del pericolo, nel percorrere il terrapieno in prossimità della sottostante zona denominata la cannoniera diretta all’area c.d. della cisterna dove era stato allestito il palco per un concerto jazz, trovando oltre tutto ostruito da una transenna il camminamento, lo superava con un passo, portandosi sul parapetto del bastione, da dove precipitava nel vuoto, dall’altezza di oltre 8 metri, riportando nell’impatto lesioni personali politraumatiche di tale gravità da cagionarne poco dopo il decesso acc. in , il omissis , poco dopo la mezzanotte. 2. La sentenza del Tribunale di Firenze, pur escludendo la sussistenza della violazione di norme di prevenzione infortuni e l’incidenza dell’assenza di reti di protezione essendo sufficientemente alti i muretti e della scarsa illuminazione pur riconoscendo il concorso di colpa della vittima la quale aveva camminato pericolosamente sul muro perimetrale del affermava la colpevolezza del sindaco D. per la violazione di regole di precauzione. Infatti già due anni prima si era verificato un analogo incidente, pertanto il sindaco, esercitando i suoi poteri, avrebbe potuto inibire l’accesso al pubblico nelle ore notturne o quantomeno inibire l’accesso alle zone pericolose. Il tribunale, invece, escludeva la responsabilità nei fatti del G. e della B. . 3. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello l’imputato, il P.M. e le parti civili. Con sentenza del 27/2/2015 la Corte di Appello, come già detto, confermava la condanna del D. e pronunciava la condanna anche del G. e della B. , escludendo il concorso di colpa della vittima. Osservava la Corte distrettuale - che andava escluso il concorso di colpa della vittima. Infatti la L. era stata tratta in inganno dalla scarsa illuminazione dei luoghi e dalla loro anomala conformazione, che faceva apparire il vuoto per pieno, senza pertanto dare la percezione del pericolo. I cartelli che richiamavano i rischio cadute di notte non erano visibili. La stessa illuminazione notturna, studiata per finalità architettoniche e non per agevolare la visibilità per il pubblico, determinava un aggravamento della situazione, in quanto non rendeva chiaramente percepibili i confini di muri e del terrapieno. A ciò doveva aggiungersi che era smentito che la vittima fosse imprudentemente saltata sul muro, in realtà la situazione di scarsa visibilità non le aveva consentito di riconoscere il pericolo e la presenza del vuoto. Quanto alla posizione del Sindaco D. , dall’istruttoria svolta era emerso che egli aveva avuto consapevolezza della situazione di pericolo del e, nonostante ciò, aveva firmato la delibera con allegata convenzione, con la quale erano state messe a disposizione della Cooperativa le aree esterne del , fruibili anche di notte. Peraltro la probabile assenza di illuminazione pubblica al momento del fatto, non escludeva la responsabilità, in quanto trattavasi di illuminazione destinata a valorizzare gli aspetti architettonici del e non per agevolare il camminamento del pubblico. Pertanto in presenza di una posizione di garanzia, la colpevole omissione dell’esercizio dei poteri impeditivi, aveva determinato l’evento. In ordine al G. , anch’egli era titolare di una specifica posizione di garanzia, questi aveva sottoscritto la convenzione con la Cooperativa, pur essendo consapevole della insicurezza della struttura come da lui stesso affermato pochi giorni prima del fatto, in data 8/7/2008. L’aver previsto l’accollo da parte della Cooperativa e dell’associazione Amici della Terra dei compiti di tutela della sicurezza, non lo esonerava da responsabilità, tenuto conto dei pericoli strutturali del che la Cooperativa con gli scarsi fondi a disposizione non avrebbe potuto certo fronteggiare. Quanto alla B. , in qualità di legale rapp.te della Cooperativa Archeologia che aveva in gestione l’area del , era titolare di una specifica posizione di garanzia in termini di sicurezza, in ragione della grossa affluenza di pubblico in tutte le zone aperte, anche in prossimità della Cannoniera ove vi era un salto nel vuoto di circa 10 mt. La sua negligenza era palese nel non aver inibito l’accesso nelle zone pericolose, peraltro in assenza di adeguata illuminazione e nell’aver affidato la sorveglianza del pubblico a solo 8 operatori. Sulla base di tali valutazioni la Corte di merito giungeva alla conferma della condanna del D. ed alla affermazione della responsabilità anche del G. e della B. , sia ai fini penali che civili. 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati lamentando 4.1. per il D. il vizio di motivazione ed il travisamento dei fatti. Dopo avere ricostruito l’iter del procedimento il ricorrente evidenziava che la sentenza di appello era venuta meno all’obbligo di motivazione rafforzata laddove aveva ribaltato la pronuncia di primo grado a in particolare, quanto alla tematica della illuminazione, la corte territoriale non aveva tenuto conto che la ordinaria illuminazione pubblica era idonea a rendere visibile il terrapieno ed il successivo vuoto su tale punto le deposizioni ed i video versati in atti erano state solo parzialmente prese in considerazione dalla Corte. La sera dei fatti invece, una mano criminale aveva spento l’illuminazione per agevolare la proiezione di diapositive fatto questo imprevedibile . Pertanto non era vero che la situazione di scarsa illuminazione del fosse una caratteristica stabile del luogo. b Quanto alla condotta della vittima, la Corte di merito aveva del tutto travisato le deposizioni raccolte, secondo le quali la L. aveva fatto dei passi con entrambi i piedi sul muretto, al probabile scopo di aggirare una transenna. Tali deposizioni convergenti sul punto erano, invece, state disattese e svilite. c La corte di merito, inoltre aveva confuso la consapevolezza del rischio generico di caduta dall’alto con il rischio specifico di scivolamento che aveva determinato l’incidente. Nessun tecnico aveva mai detto al Sindaco che la struttura non era agibile e le preoccupazioni esternate in alcuni documenti erano riferite in modo generico alle condotte anomale di soggetti che avevano abusato di alcol. Peraltro la sicurezza del emergeva anche dalla richiesta di archiviazione della Procura di Firenze relativa alla caduta di R.L. . d Quanto alla dichiarazione di agibilità del , la corte distrettuale aveva consumato una vera e propria violazione di legge laddove non aveva rilevato che ai sensi dell’art. 24 del T.U. Edilizia, l’agibilità garantisce anche la sicurezza dell’opera del resto lo stesso arch. C. aveva deposto affermando che un edificio non sicuro non può essere dichiarato agibile. Inoltre, contrariamento a quanto affermato dalla Corte, il parere di fattibilità della Commissione di Vigilanza non era limitato all’area cinema, ma anche alle vie di ingresso ed uscita ed ai camminamenti. Pertanto nessuna situazione di rischio era stata palesata al Sindaco, se non dopo l’incidente del 2008. Pertanto non poteva essere addebitata al primo cittadino la consapevolezza di una situazione di rischio che gli stessi organi di gestione non avevano rilevato. Né tale consapevolezza poteva essere desunta dalle parole del sindaco che aveva affermato che determinati lavori non si sarebbero mai realizzati, in quanto con tali parole faceva riferimento alla contrarietà della Soprintendenza alla costruzione di ringhiere e reti. e Con particolare riferimento alle reti antinfortunistiche proposte dall’arch. C. , anche in tal caso la Corte era incorsa in un travisamento del fatto. Invero il Sindaco non aveva consentito alla Cooperativa di usufruire di tutti gli spazi del , trattandosi di una competenza propria della Tecnostruttura Comunale che avrebbe dovuto valutare specifiche situazioni di insicurezza. Peraltro proprio la zona della cannoniera era interdetta all’uso, tanto vero che erano state apposte delle transenne inibitorie. Pertanto a fronte di una attestata agibilità della struttura e della presenza di una Tecnostruttura che doveva vigilare sul rispetto della convenzione, nessun addebito di negligenza poteva essere mosso al Sindaco. f Dopo l’incidente del 2006 caduta di R.L. il fu riaperto al pubblico nel marzo 2007, dopo l’esecuzione di lavori di ristrutturazione. Tra gli interventi eseguiti, vi era stata la chiusura degli accessi e dei camminamenti alle cannoniere e l’apposizione di cartellonistica di sicurezza. Come detto, invece, il rischio specifico di scivolamento dal terrapieno al camminamento e di qui agli spalti non era stato rilevato da nessuno e non era stato palesato al D. . g Da tutto quanto esposto si rilevava che il decorso causale dell’evento era stato atipico e determinato da condotte imprevedibili e sopravvenute, da sole idonee a causare l’evento in particolare lo spegnimento delle luci e la imprudente condotta della stessa vittima. Non averlo rilevato costituiva da parte del giudice di merito una palese violazione di legge. h Quanto alla posizione di garanzia del sindaco, egli non ha un onere di verifica e controllo degli organi tecnici e di gestione, se non quando gli vengano indicate situazioni di concreto e specifico pericolo per l’incolumità pubblica. Nel caso in esame il rischio scivolamento sopra ricordato non era stato da alcuno rilevano, né quindi segnalato. Pertanto l’evento verificatosi non aveva le caratteristiche della prevedibilità ex ante. 4.2. per il G. , affidandosi a due separati ricorsi con il primo veniva lamentato a l’ambiguità della motivazione della condanna laddove non viene chiarito se la condotta illecita dell’imputato abbia natura commissiva od omissiva tale alternatività, ammissibile in sede di contestazione dell’accusa, era invece un nodo che andava sciolto con la sentenza. Peraltro, la titolarità in capo al G. di una posizione di garanzia e, quindi, di una condotta omissiva, non era chiaramente contestata nel capo di imputazione, con violazione del principio di correlazione. b la violazione di legge in ordine alla omessa motivazione sugli argomenti difensivi esplicitati nella memoria depositata in data 27/2/2015, su tematiche quali la posizione di garanzia, la misura soggettiva della colpa e la prevedibilità dell’evento, il parere espresso dal prof. Grassi in ordine all’esercizio delle funzioni dirigenziali del G. . c la violazione di legge, laddove la corte di merito aveva ancorato la responsabilità omissiva dell’imputato ad una posizione di garanzia, quella di datore di lavoro, poi venuta meno con l’esclusione dell’aggravante, senza però indicare il fondamento normativo di una nuova posizione di garanzia. Né tale posizione poteva desumersi dalla convenzione stipulata nel 1999 tra il Demanio dello Stato e il Comune, in quanto gli atti convenzionali possono essere fonte dell’obbligo di attivarsi solo se ciò è regolato dal diritto. Né vi era stata da parte del G. alcuna presa in carico di fatto del bene protetto, non avendo egli né l’amministrazione del , né la sua gestione. d la sentenza impugnata, inoltre, non aveva valutato adeguatamente che in qualità di direttore della Direzione Cultura, il G. attuava le politiche amministrative in tale campo, ma non aveva poteri gestionali impeditivi e quindi di intervento sulla conformazione del o della illuminazione di luoghi. Inoltre la motivazione della sentenza era carente in ordine alla indicazione del comportamento alternativo lecito, in quanto nessuna delle condotte indicate avrebbe nello specifico evitato l’evento. f La carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta colposa. Invero la Corte non aveva identificato la regola cautelare violata. Una volta ritenuto impraticabile la protezione da caduta attraverso reti, la Corte pretendeva che l’imputato dovesse rifiutare l’uso del , senza valutare però che i mezzi di sicurezza e prevenzione del rischio potevano anche essere dinamici es. sorveglianza a mezzo di personale della Cooperativa , e che in tal modo poteva essere rispettata la regola cautelare pretesa violata. Proprio sull’adozione di tali misure di sicurezza dinamiche il G. aveva fatto affidamento, pertanto difettava a suo carico ogni addebito di colpa, anche alla luce della assoluta concreta imprevedibilità dell’evento. g Infine, anche a voler ritenere che l’addebito formulato a carico dell’imputato avesse profili commissivi parere favorevole alla convenzione con la Cooperativa , la mancanza di paralleli poteri di intervento e, quindi di dominabilità del rischio, non consentivano la formulazione di un addebito di colpa. Con il secondo ricorso, venivano evidenziate, ripercorrendo analiticamente la sentenza di appello, le sue incongruenze in relazione alla posizione del G. a la lettera dell’Arch. C. del 27/8/2003 era stata indirizza solo all’assessore alla Cultura, pertanto non vi era prova che ne avesse conoscenza il G. , assunto solo nel marzo 2005. Peraltro dai documenti acquisiti non emergeva che il C. avesse dubbi sulla sicurezza del . b analoghe considerazioni andavano fatte per la lettera inviata in data 29/7/2004, per la risoluzione della convenzione per la mostra Orizzonti . c anche la missiva del 4/9/2006 inviata dal C. dopo la caduta del Raso, era stata riportata solo nella frase finale che esprimeva insicurezza solo di fronte a gesti del tutto anomali e pericolosi come quelli posti in essere appunto dal R. . Nel testo della sentenza non erano riportate le altre annotazioni che davano atto che erano stati fatti dopo la caduta di un cane e prima dell’incidete R. lavori con rialzamento dei parapetti in muratura del a 90 cm. e che era stata apposta una cartellonistica di sicurezza. Lavori questi posti in essere autonomamente dalla Tecnostruttura. Del resto se il non fosse stato in sicurezza, ben avrebbe potuto il C. revocare la dichiarazione sostituiva del certificato di agibilità da lui rilasciato il 4/7/2003 invece la tecnostruttura comunale non aveva fornito alcuna indicazione di ulteriori opere da svolgere pur avendo i poteri e le competenze per richiedere l’esecuzione di specifiche opere. d la missiva del G. del 8/7/2008 una settimana prima del mortale incidente , ove è detto che il complesso è problematico per quanto riguarda la sicurezza delle persone era stata travisata. Dalla deposizione dell’Avv. Martini, capo ufficio del Sindaco, si rilevava come tale problema di sicurezza, non atteneva ai visitatori e quindi a problemi strutturali irrisolti, ma al rischio monumentale del per gesti inconsulti delle persone. Peraltro tenuto conto della conformità alle norme di sicurezza dei muri perimetrali del 90 cm. di altezza e 30 cm. di spessore , nessuna ulteriore opera necessitava per colmare un deficit strutturale inesistente. Tale convinzione emergeva anche dalla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel processo per la morte di R.L. . e Anche la relazione inviata da P. a G. nel 2007 che indicava il rischio cadute e la necessità di interdizione e sorveglianza di alcune zone, era stata travisata dalla Corte di merito. Infatti dal contesto della missiva si rileva che il P. ritiene il terrapieno un luogo sicuro dinamico con sorveglianza di cui indica i punti di collocazione. f La certificazione di agibilità del 2003, ai sensi dell’art. 97 del Reg. Edil. E dell’art. 24 del d.P.R. 380 del 2001, era idonea a garantire, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, anche la sicurezza dell’immobile ai fini della prevenzione di danni a terzi. g Erroneamente, inoltre, dalla Corte di merito era stata ritenuta la valenza del parere di fattibilità espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sul pubblico spettacolo, laddove era stata ritenuto limitato alla sola area cinema. Il parere, infatti, come si rilevava dalle deposizioni dei testi componenti della Commissione, era esteso al nella sua interezza e vi ricomprendeva anche le aree esterne ed i camminamenti. h Quanto alla elencazione dei lavori svolti sul e che secondo la Corte di merito non avevano riguardato le zone degli incidenti ed i parapetti, quelli svolti nel 2005 effettivamente non avevano interessato le zone dei bastioni, ma in quanto svolti dalla Teconostruttura comunale in sinergia con l’ASL ben avevano inciso sulla rappresentazione che il G. aveva del come struttura a norma. Inoltre, con riferimento ai lavori svolti nel 2007, nella nota dell’Arch. Ca. si dà atto della chiusura dei camminamenti alle cannoniere da tale nota ed altra documentazione, si evinceva pertanto che i lavori non avevano avuto ad oggetto un mero restauro, ma anche obiettivi di messa in sicurezza. i La soluzione tecnica risolutiva circa la pericolosità della zona, fu individuata da esperti incaricati dal P.M. nel 2009 e che la individuarono nell’allontanamento del terrapieno da camminamento e bastione. Tale specifica pericolosità fu scoperta solo dopo l’incidente mortale e pertanto non poteva essere presa in considerazione dal G. prima del fatto, in quanto mai segnalatagli come soluzione dagli organi tecnici comunali. I La perentoria affermazione contenuta in sentenza che la sicurezza poteva essere garantita solo da strutture fisse quali reti, era stata smentita dai fatti, tenuto conto che i successivi lavori che avevano condotto al dissequestro erano stati costituiti dall’arretramento e l’abbassamento del terrapieno prospiciente il bastione delle precipitazioni. In udienza l’Arch. Ca. che aveva sostituito il C. nella struttura nel 2009, aveva riferito che nessun organo tecnico aveva prospettato tale soluzione in precedenza. m Il richiamo fatto in sentenza al precedente costituito dalla morte del giovane Luca R. era suggestivo, in quanto fino al secondo incidente, la caduta del R. era stata considerata accidentale. Solo dopo la morte della L. , nel giugno 2009, il G. era stato iscritto nel registro degli indagati, per poi essere assolto all’esito del giudizio dibattimentale. n La firma della convenzione tra Comune e Cooperativa non costituiva automatico consenso all’apertura. Inoltre la predisposizione di controlli dinamici a mezzo stewards era idonea a garantire la sicurezza se il compito fosse stato da loro svolto in modo adeguato e con corretta direzione della B. . Tale obbligo di gestione della sicurezza spettava esclusivamente alla Cooperativa. Da tutto ciò si evinceva l’apoditticità della lapidaria affermazione contenuta in sentenza e che cioè il G. ed il D. erano stati avvertiti ed erano consapevoli dei rischi e nonostante ciò, con negligenza avevano riaperto la struttura del alle manifestazioni con pubblico. o Con ulteriore motivo lamentava la nullità della sentenza per vizio della motivazione in ordine alla esclusione del concorso di colpa della vittima e per violazione dell’art. 6 della CEDU per la mancata rinnovazione dell’istruzione in appello. Infatti la Corte di Appello aveva riformato sul punto la sentenza di primo grado fondando il proprio convincimento su una selezione arbitraria delle prove testimoniali, in taluni casi citate per brevi estratti, tutto ciò peraltro senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione come previsto dalla giurisprudenza della Corte EDU e di legittimità. p La carenza di motivazione si palesava inoltre per la sottovalutazione della deposizione del teste Z. , ufficiale di P.G. incaricato dal P.M. di fare un sopralluogo al in ora notturna e che aveva deposto circa la presenza dei punti luce e sulla visibilità dei cartelli che invitavano a non sporgersi dai bastioni e vietavano di camminare sui parapetti. 4.3. per la B. a l’erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione laddove il giudice di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, condannando la B. venendo meno all’obbligo di una motivazione rinforzata. In particolare era stata data per certa la consapevolezza da parte della imputata dell’insidia costituita dalla vicinanza del terrapieno percorso dalla vittima ed il muro di cinta del . Tale circostanza era emersa solo dopo la morte della L. , mentre nessuna traccia vi era nella plurima documentazione amministrativa di vari organi pubblici che aveva portato alla stipula della convenzione ed all’autorizzazione all’esercizio dell’attività. A seguito dei lavori di ristrutturazione conclusi nel 2003 il dirigente comunale arch. C. aveva attestato la piena rispondenza del ai requisiti di sicurezza, attestandone l’agibilità nel rispetto del norme del Regolamento edilizio e dell’art. 24 della T.U. Edilizia. Del resto l’uso in ora notturna del non aveva destato alcuna preoccupazione per i Vigili del Fuoco, il Comune e la Polizia Municipale e dopo la caduta di una cane nell’agosto 2003 erano stati svolti ulteriori lavori di messa in sicurezza come pure nel 2007. In sostanza la pluralità e rilevanza dei lavori svolti nel tempo sul , gli avalli della sicurezza della struttura forniti da vari organi pubblici, non potevano indurre in dubbio la B. sulla presenza di pericolose insidie. Quanto al precedente costituito dall’incidente occorso al Luca R. nel 2006, non vi era alcuna prova che di esso ne avesse consapevolezza l’imputata. Inoltre il sinistro venne considerato come fatto accidentale, tanto vero che non fu operato alcune sequestro, né da parte della P.A. che dal P.M. e non fu rilevata la presenza di alcuna insidia, tanto che l’attività per gli spettacoli era normalmente proseguita. b La sentenza di appello ingiustificatamente non aveva ritenuto la sussistenza di una condotta colposa della vittima, pur avendo raggiunto il muro del bastione aggirando delle barriere interdittive. c La motivazione della sentenza era censurabile anche sotto altro profilo, per avere sottovalutato l’incidenza nel sinistro del fatto che al momento dell’incidente sei fari di illuminazione, senza alcuna autorizzazione, erano stati spenti dall’operatore, su invito delle società Omega e Voxel, per agevolare la proiezione di diapositive. Peraltro l’evento relativo alla mostra non era stato comunicato alla Cooperativa Archeologia e pertanto non era stato possibile porre in essere iniziative di coordinamento ai fini della sicurezza. d Infine, per riformare la sentenza il giudice di appello aveva riportato brani monchi delle deposizioni senza un’analisi completa e critica delle stese, violando l’art. 6 della CEDU, non avendo il giudice di appello rinnovato l’istruzione dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 2. Preliminarmente va affrontata la doglianza di natura processuale formulata dai difensori del G. e della B. , i quali hanno lamentato la violazione dell’art. 6 della CEDU, perché si era giunti alla riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in assenza della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. È noto che con consolidata giurisprudenza questa Corte di legittimità ha affermato il principio per cui Il giudice di appello per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia - alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile ex plurimis, Sez. 6, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv. 254623 . Si è però anche precisato che Il giudice d’appello per procedere alla reformatio in peius della sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto ..alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale qualora approdi, in base al proprio libero convincimento, ad una valutazione di colpevolezza attraverso una rilettura degli esiti della prova dichiarativa di cui non ponga in discussione il contenuto o l’attendibilità , valorizzando gli elementi eventualmente trascurati dal primo giudice, ovvero evidenziando gli eventuali travisamenti in cui quest’ultimo sia incorso nel valutare le dichiarazioni Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682 . Nel caso in esame la Corte distrettuale, nel pervenire alla condanna del G. e della B. , non ha effettuato alcuna diversa valutazione di attendibilità della prova testimoniale, impegnandosi invece a valorizzare gli elementi di prova già presenti in atti da cui desumere la presenza in capo agli imputati assolti di una posizione di garanzia e la commissione di una condotta colposa che aveva reso possibile il concretizzarsi del rischio caduta dai bastioni. Ne consegue che nessuna violazione dell’art. 6 della CEDU si è consumata. Va infine rilevato che, come si avrà modo di osservare, la riforma della sentenza di primo grado è avvenuta non solo in base ad una diversa valutazione degli atti, ma anche attraverso l’articolazione di un ragionamento caratterizzato da plausibilità e coerenza logica che ha assolto all’onere della motivazione rafforzata. 3. Ai fini del decidere appare opportuno ricostruire sinteticamente le modalità dell’incidente mortale. La sera del omissis , di del compleanno di L.V. , quest’ultima, unitamente ad alcuni amici, dopo cena era salita al intrattenendosi al bar. Successivamente si era allontanata per andare in una zona c.d. della cisterna ove vi era un concerto jazz. Dalle testimonianza raccolte è emerso che aveva percorso il prato di un terrapieno in prossimità della zona denominata la cannoniera , per oltrepassare uno stretto camminamento sottostante il prato, aveva fatto un salto portandosi sul parapetto del bastione, da dove precipitava nel vuoto, dall’altezza di circa dieci metri trovando la morte. Dalle indicazioni fattuali rilevabili dalle sentenze dei giudici di merito si evince che il terrapieno percorso era interrotto da uno stretto camminamento profondo circa 90 cm. e largo un metro, il successivo muretto del bastione si trovava pressoché allo stesso livello del prato del terrapieno solo 10 cm. di dislivello di notte, in assenza di adeguata illuminazione dei percorsi, lo spazio vuoto successivo al muretto, da cui fuoriuscivano dei cespugli, appariva ingannevolmente come una prosecuzione del prato. Pertanto la L. nel saltare il camminamento aveva pensato di proseguire il suo percorso su un ulteriore terrapieno, mentre invece era precipitata nel vuoto. 4. Nel confermare la condanna del D. e nel pronunciare la condanna del G. e della B. , la corte di merito ha in primo luogo riconosciuto l’esistenza di una posizione di garanzia gravante sui tre imputati, circostanza questa contestata nei motivi di impugnazione dai ricorrenti. Come di recente rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn , il termine garante viene utilizzato non solo con riferimento alla causalità omissiva, per identificare il soggetto titolare dell’obbligo di impedire l’evento art. 40, capoverso, cod.pen. ma anche in relazione alla causalità commissiva per identificare il gestore del rischio governo delle situazioni pericolose , cioè il titolare dell’onere di prevenire che esso si concretizzi in eventi di danno. La identificazione dell’area di rischio e dei soggetti deputati alla sua gestione serve ad arginare la potenziale espansività della causalità condizionalistica, consentendo di imputare il fatto solo a coloro che erano chiamati a gestire il rischio concretizzatosi. 5. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che la fonte dai cui scaturisce l’obbligo giuridico protettivo, può essere la legge, il contratto, la precedente attività svolta, o altra fonte obbligante Sez. 4, n. 9855 del 27/01/2015, Chiappa, Rv. 262440 inoltre, la posizione di garanzia può essere generata non solo da un’investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto Sez. 4, n. 2536 del 23/10/2015, Rv. 265797 . In sintesi, sussiste una posizione di garanzia a condizione che un bene giuridico necessiti di protezione, poiché il titolare da solo non è in grado di proteggerlo una fonte giuridica - anche negoziale - abbia la finalità di tutelarlo tale obbligo gravi su una o più persone specificamente individuate queste ultime siano dotate di poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, ovvero siano ad esse riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad evitare che l’evento dannoso sia cagionato Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248849 . 6. Ciò premesso, è necessario verificare se la sentenza impugnata ha colto nel segno laddove ha riconosciuto in capo agli imputati la sussistenza di una posizione di garanza e, quindi, di un obbligo di gestione del rischio. Infondate sul punto sono le censure proposte. Con riferimento al Sindaco D. , la norma di riferimento è l’art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali che definisce il primo cittadino come organo responsabile dell’amministrazione del Comune. Sebbene la disposizione faccia esplicito riferimento alla delimitazione dei poteri del sindaco con quanto previsto dall’articolo 107 Funzioni e responsabilità dei dirigenti e quindi ad una distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di concreta gestione, ciò non esclude che il primo cittadino debba svolgere un ruolo di controllo sull’operato dei suoi dirigenti. Di ciò vi è riscontro nello Statuto del Comune di Firenze, ove all’art. 34, lett. h , è previsto che il Sindaco possa chiedere al Segretario generale .qualora ritenga che atti di competenza dei dirigenti siano illegittimi, o al Direttore generale qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi elettivi e comunque non corrispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all’annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario generale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri dirigenti con specifiche istruzioni . Tale disposizione codifica un potere di controllo e sostitutivo del Sindaco che ratifica in suo capo la presenza di un obbligo di vigilanza sugli organi di concreta gestione. Peraltro tale potere-dovere trova riconoscimento nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, laddove è stato affermato, sebbene in tema di reati ambientali, che La distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l’integrità dell’ambiente Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Rv. 256638 . Consegue da quanto detto, che correttamente la corte di merito ha ritenuto la presenza di una posizione di garanzia in capo al Sindaco, in quanto nonostante questi fosse consapevole della pericolosità del di ciò si discorrerà diffusamente in prosieguo , aveva omesso di attivarsi, esercitando i suoi poteri di vigilanza e sostitutivi, per la eliminazione dei pericoli ed anzi aveva firmato la delibera che consentiva l’utilizzo degli spazi esterni del . Con riferimento all’imputato G. , dirigente della sezione Cultura del Comune, va anche per tale imputato rammentata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, ferma restando in capo al Sindaco poteri di sorveglianza e controllo Sez. 4, n. 22341 del 21/04/2011, Rv. 250720 . La corte di merito, riformando sul punto la sentenza di primo grado, che aveva assolto il G. , ha riconosciuto in suo capo una posizione di garanzia in quanto, benché consapevole della pericolosità strutturale del , aveva firmato le convenzioni per l’utilizzo della struttura con la Cooperativa Archeologia il 2/7/2008 e con la ditta Giunti Arte Mostre e Musei il 9/7/2008 . Trova in tale affermazione risposta la doglianza difensiva, laddove viene censurata la genericità del capo di imputazione che non indica chiaramente se la condotta del G. sia stata omissiva o commissiva. Infatti ciò che gli viene addebitato è un comportamento positivo la firma delle convenzioni allegate alla delibera , connotato da profili di colpa omissiva laddove prima di dar via libera all’utilizzo del non aveva controllato, violando regole di diligenza, la sicurezza della struttura. La correttezza della contestazione e l’assenza di violazione del principio di correlazione, trova riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, laddove è stato affermato che in tema di reati colposi, quando l’agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva cfr. Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243931 . In particolare, come rilevato dal giudice di merito, nella convenzione con la Arte Mostre e Musei il G. , nella sua qualità, impone in convenzione al concessionario, tra l’altro, di svolgere un controllo sui visitatori per salvaguardare la loro sicurezza. Con ciò ha manifestato la consapevolezza del rischio ed il suo intendimento di prenderlo in carico e di gestirlo. Pertanto la omissione dei dovuti controlli sulla sicurezza del integra la violazione dei regole cautelari che hanno connotato di negligenza la firma delle convenzioni. Con riferimento all’imputata B. , responsabile della Cooperativa Archeologia beneficiaria della convenzione del 2/7/2008 che le consentiva di organizzare eventi nell’area del , essa è il soggetto con maggiore prossimità al rischio connesso all’accesso del pubblico e quindi certamente titolare di una posizione di garanzia tesa ad evitare il concretizzarsi di eventi di danno. Nella convenzione, come ricordato dal giudice di merito, vi è l’obbligo della verifica congiunta Comune e Cooperativa della agibilità al pubblico della struttura. Inoltre la Cooperativa aveva esplicitamente assunto l’obbligo del rispetto delle norme sulla incolumità pubblica e di tutela della sicurezza dei partecipanti agli eventi. 7. Il rischio che, tra gli altri, i tre imputati erano tenuti a gestire è quello della caduta dai bastioni del . Tale rischio non era ignoto considerato che prima dell’evento per cui si procede, avvenuto il 16/7/2008, analogo incidente era occorso ad altro visitatore del , Luca R. , precipitato il 3/9/2006. Inoltre vi erano state due segnalazioni di cani caduti nel vuoto dal . Il giudice di merito, dall’istruttoria svolta e dal relazioni tecniche acquisite agli atti, ha rilevato che l’origine dell’incidente andava ricondotta ad una pluralità di circostanze. Le aree esterne al non avevano un’adeguata illuminazione quest’ultima era garantita dai sei fari rivolti verso le palazzine del per finalità meramente architettoniche ed erano inidonee a garantire una sicura visibilità dell’area. I cartelli segnalanti il pericolo di caduta non erano visibili nelle ore notturne e non vi erano segnalazioni che limitassero la circolazione del pubblico in percorsi obbligati. Infine essendo i terrapieni all’altezza dei parapetti dei bastioni ed non essendovi uno spazio di sicurezza tra di essi, idoneo ad evitare scavalcamenti, di notte l’ingannevole illusione della prosecuzione del prato del terrapieno esponeva al rischio di caduta nel vuoto, come verificatosi per la L. e, prima ancora, per il R. . 8. Da quanto fin qui detto, emerge la infondatezza delle censure formulate dai difensori in ordine al difetto di motivazione relativamente al giudizio controfattuale ed, in particolare, alla condotta che avrebbe evitato l’evento. Una premessa. Come si rileva dalla sentenza impugnata, il rischio caduta era noto quantomeno dal 2006 anno in cui aveva trovato la morte, cadendo dai bastioni, R.L. . Sia la difesa del D. che del G. , hanno indicato una serie di lavori svolti presso il per dimostrare la serietà dell’intenzione della sua messa in sicurezza. Ma come correttamente osservato dal giudice di merito si è trattato di opere frammentarie e non precedute da una vera e propria analisi del rischio caduta in relazione alla conformazione dei ruoli. Né scrimina il fatto che tale rischio sia divenuto noto nei suoi specifici contorni solo dopo l’esito delle indagini per gli incidenti, in quanto ciò che è mancata è proprio la condotta preventiva degli imputati che avrebbero dovuto attivarsi per porre in essere atti idonei a garantire la sicurezza degli utenti del il sindaco e la B. o controllare che la messa in sicurezza fosse stata posta in essere il G. . In particolare, quanto ai pubblici amministratori, in assenza del compimento di lavori finalizzati ad eliminare il concreto rischio caduta, era nel loro potere non avallare e/o non firmare la delibera e le convezioni che consentivano l’accesso la del pubblico. Quanto alla B. , considerata la sua prossimità al rischio, in quanto gestrice degli eventi che attiravano pubblico al , avrebbe dovuto controllare le situazioni di rischio adottando idonei iniziative quali ad esempio il presidio dei bastioni con un adeguato numero di personale. La condotte omesse, se tenute, come rilevato dal giudice di merito avrebbero evitato l’evento in quanto l’abbassamento del livello del terrapieno avrebbe reso visibile, anche in ora notturna, con adeguata illuminazione, la presenza del muro del bastione e quindi del vuoto. In assenza di tali condotte salvifiche, ben era possibile non firmare la delibera il Sindaco e le convenzioni il G. per non esporre a rischio il pubblico per l’accesso ad una struttura insicura. Quanto alla B. , quanto meno avrebbe potuto pretendere o predisporre un’adeguata illuminazione delle zone di passaggio, nonché prevedere e garantire la presenza di personale a presidio delle zone a rischio caduta, in modo tale da impedire l’avvicinamento del pubblico alla zona dei bastioni. Né può dirsi che lo spegnimento dei fari alogeni al momento dell’incidente probabilmente per agevolare la proiezione di diapositive , costituisca un fattore causale da solo idoneo a provocare l’evento, sì da recidere il legame tra l’incidente e la condotta degli imputati. Invero con congrua motivazione, il giudice di merito ha evidenziato che l’illuminazione presente nel era meramente architettonica e non era idonea a garantire la visibilità dei percorsi anzi, da relazioni tecniche era emerso che i fari accesi accentuavano il rischio di illusione ottica quanto all’assenza del vuoto. 9. Infondate sono anche le censure relative alla erronea applicazione della legge ed al difetto di motivazione in ordine alla riconosciuta presenza dell’elemento soggettivo della colpa. Va premesso che, come noto, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, gestore del rischio, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione di una regola cautelare, sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire. Peraltro, come più volte ribadito da questa Corte, la prevedibilità dell’evento non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma la classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. Invero la descrizione dell’evento non può discendere oltre un determinato livello di dettaglio e deve mantenere un certo grado di categorialità giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli diviene sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile ed imprevedibile cfr. Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108 . Sul punto la Corte di merito, nelle pagine 26-28, illustra analiticamente le circostanze da cui i pubblici amministratori imputati avevano avuto conoscenza del rischio specifico non meramente generico di caduta e, quindi della prevedibilità dell’evento. In particolare - la lettera dell’agosto 2003 dell’arch. C. , funzionario del Servizio tecnico comunale delle Belle Arti, che indicava il pericolo di caduta, manifestatosi attraverso la precipitazione di cani dai bastioni - la lettera del luglio 2004, nella quale il responsabile di Firenze Mostre comunica all’assessore comunale alla cultura il recesso dalla Mostra Orizzonti , per l’assenza di sicurezza per le cose e le persone - la missiva del C. , datata 4/9/2006, giorno successivo alla morte di R.L. , indirizzata alla direzione cultura del Comune, in cui si avverte che . non sarà impresa da poco in futuro, il ripetersi di episodi del genere, a meno di intervenire su tutto il perimetro dei bastioni, con opere da definirsi, ma comunque a costi assai elevati - la missiva inviata il 6/9/2006 da Bo. al D. , in cui la morte di R.L. viene definita un incidente annunciato , in assenza di opere idonee a proteggerci dal rischio di caduta dall’alto - la interrogazione al sindaco del settembre 2006, in cui l’assessore Donzelli, rammentando la dinamica dell’incidente occorso al R. , chiede di sapere quali misure di sicurezza erano state adottate, anche con riferimento all’adeguatezza dell’illuminazione - l’interrogatorio del D. in cui l’imputato afferma che il problema della sicurezza del e delle opere necessarie da svolgere era noto ancor prima della morte del R. - la relazione P. al G. , del 31/10/2007, che segnala zone da interdire e sorvegliare, specificamente indicando la linea di alta pericolosità per il rischio caduta dall’alto - il provvedimento del G. del 8/7/2008, in cui viene disposta la sorveglianza con l’associazione Amici della Terra , in considerazione del fatto che il complesso è problematico per quanto riguarda la sicurezza delle persone . Da quanto fin qui esposto emerge con certezza, così come ritenuto dalla Corte distrettuale, la conoscenza del rischio caduta da parte degli imputati D. e G. . Né gli stessi potevano fare affidamento, quanto alla risoluzione del problemi, ai plurimi lavori svolti nel tempo, senza però una preventiva e specifica analisi dei rischi. Con coerente motivazione, il giudice di merito ha evidenziato come i certificati di agibilità e la certificazione a firma del C. del 2003 avevano una valenza eminentemente urbanistica ed in ogni caso attestavano una generica agibilità non correlata allo specifico nuovo utilizzo del per eventi, anche concomitanti, con conseguente massiccio afflusso di pubblico. Gli interventi del 2005 non avevano riguardato la zona dell’incidente R. del 2006 come pure quelli del 2007. Tali interventi non erano risolutivi, tanto vero che, come già detto, nella relazione P. dell’ottobre 2007 si parla ancora di pericolosità per caduta dall’alto. Pertanto priva di fondamento è la censura formulata dalla difesa del G. circa la mancata identificazione della regola cautelare violata, che va identificata nell’avere consentito l’apertura al pubblico delle aree aperte del senza un controllo preventivo della sicurezza della struttura, pur essendo a conoscenza del rischio caduta, già in passato concretizzatosi. Quanto alla B. , la conoscenza del rischio e la prevedibilità dell’evento si evincono, come osservato dalla Corte di appello, dalla notorietà dell’incidente occorso al R. , nonché dalla diretta ed immediata conoscenza dei luoghi ove si sarebbero svolti gli eventi organizzati dalla sua Cooperativa, fatto questo che le consentiva di percepire de visu la pericolosità della zona dei bastioni. In ordine alla evitabiltà dell’evento ed alla esigibilità delle condotte doverose e rispettose delle regole di diligenza da parte del D. e del G. , va evidenziata la correttezza del ragionamento sul punto esplicitato dalla Corte di merito, la quale ha osservato che era nei poteri di tali soggetti, a vario titolo gestori del rischio, pretendere un’analisi della situazione di sicurezza del e la esecuzione di lavori atti ad eliminare in radice il rischio, senza affidarsi ad una cartellonistica invisibile di notte e ad occasionali transenne in alternativa era in loro potere non firmare la delibera e le convezioni che avevano di fatto aperto al pubblico le aree esterne del . Quanto alla B. , nei suoi motivi di ricorso lamenta che non era stato provato fosse a conoscenza del rischio caduta e quindi a suo carico non poteva configurarsi alcuna condotta colposa. La censura è infondata. Come si rileva dalle sentenze di merito la B. , in rappresentanza della Cooperativa Archeologia , aveva sottoscritto con la Direzione Cultura del Comune la convenzione del 2/7/2008. Nell’art. 11 di detta convenzione è esplicitamente affermato che la Cooperativa si impegnava .alla sorveglianza necessaria durante lo svolgimento degli eventi previsti dal progetto, atta a tutelare la sicurezza dei partecipanti agli eventi stessi . . La B. , pertanto, come già sopra detto, era la persona più prossima al rischio e, quindi, tenuta alla sua gestione non come mero spettatore, ma come soggetto attivo. In qualità di garante pertanto doveva attivarsi per controllare la sicurezza dei luoghi illuminazione, sbarramenti, ecc. e rilevare le zone pericolose in ragione della conformazione dei luoghi. La mancata analisi dei rischi e l’ignoranza degli stessi, costituisce una violazione delle regole di diligenza. Pertanto correttamente la Corte di merito ha ritenuto colposa la condotta di non aver preso alcuna iniziativa per aumentare la illuminazione delle aree del e per inibire l’accesso alla zona dei bastioni attraverso efficaci strutture fisse o un servizio di sorveglianza adeguato alle dimensioni dell’area, al rilevante afflusso di pubblico ed alla pluralità dei concomitanti eventi. Nella sentenza impugnata, con coerente ragionamento si è evidenziato che allo scopo non era sufficiente la presenza di soli 8 sorveglianti mobili, nessuno dei quali peraltro in servizio sul perimetro dell’incidente al momento del fatto. La violazione delle indicate regole di diligenza, il cui rispetto era di fatto esigibile, ha determinato il concretizzarsi del rischio caduta e la morte della L. . 10. Con un secondo ricorso la difesa dell’imputato G. ha effettuato un’articolata analisi della documentazione amministrativa acquisita in atti, da cui evincere che l’imputato non era a conoscenza delle manchevolezze in tema di sicurezza, in quanto le informative erano state inoltrate all’assessorato alla cultura e non al direttore inoltre ben poteva fare affidamento sia su alcuni lavori svolti, che sul fatto che nelle convenzioni stipulate era previsto un controllo dinamico del pubblico attraverso l’utilizzo di stewards inoltre la pericolosità della zona della cannoniera era stata scoperta solo nel 2009, allorché il G. era stato iscritto nel registro degli indagati per la morte del giovane R. nel 2006 , procedimento all’esito del quale era stato assolto. Pertanto non solo non era possibile configurare a suo carico la posizione di garanzia, ma anche la sussistenza della colpa presupponente la conoscenza del rischio. Tali argomentazioni, già sopra analizzate, per come articolate invitano ad una rilettura del merito della vicenda non consentita in questa sede a fronte del fatto che la Corte di merito, nell’articolare il suo ragionamento ha preso in considerazione le circostanza riportate in ricorso, pervenendo al convincimento della consapevolezza da parte dell’imputato della presenza del rischio caduta. Non giustifica il fatto che alcune informative siano state indirizzate all’assessorato e non alla direzione, in quanto un pubblico amministratore che si appresti alla firma di rilevanti convenzioni ha un obbligo di documentarsi e non può trincerarsi dietro il paravento dell’ignoranza. Inoltre la Corte di merito ha citato specifici atti da cui si desumeva la conoscenza della insicurezza della struttura da parte del G. , quali la missiva del C. alla Direzione cultura inviata il giorno successivo alla morte del R. in cui viene segnalata la pericolosità della zona dei bastioni la relazione dell’ottobre 2007 del P. al G. in cui esplicitamente viene segnalata la pericolosità del rischio caduta dall’alto. Ne ha desunto la Corte distrettuale che ad ottobre 2007 il problema sicurezza non era stato ancora risolto, nonostante il precedente della precipitazione del R. . Né poteva dirsi che con la previsione di un controllo dinamico stewards potevano ritenersi i problemi di sicurezza superati, considerato che non erano stati posti vincoli sul numero delle persone impegnate nei controlli e sulla loro specifica dislocazione. 11. La Corte di appello nel riconoscere la responsabilità degli imputati per l’omicidio colposo ha, con incensurabile logico ragionamento, escluso il concorso di colpa della vittima riconosciuto invece dal giudice di primo grado. Invero, la Corte, dopo avere richiamato le deposizioni dei testi presenti al fatto, i quali avevano visto la L. allontanarsi, attraversare i terrapieno, saltare sul muro perimetrale e poi scomparire nel vuoto, ha osservato che tale condotta non era stata il frutto di una imprudenza, ma della ingannevole situazione dei luoghi che, con la falsa illusione della continuazione del prato oltre il muro, aveva indotto la vittima a ritenere che lo scavalcamento del camminamento le avrebbe consentito di proseguire il suo percorso su altro terrapieno per raggiungere la zona di un concerto. Né rileva la circostanza che per raggiungere la zona la L. abbia probabilmente aggirato una transenna, considerata la inidoneità di tale presidio, in un ampia zona, a rendere palese la presenza del pericolo. È per tale motivo che nella condotta della vittima non è stata rinvenuta alcuna rimproverabile imprudenza, considerato che la scarsa illuminazione, la mancanza di visibile segnalazione del pericolo e la conformazione dei luoghi non avevano consentito alla L. di percepire la presenza del vuoto. Alla luce delle considerazioni svolte si impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed a quelle sostenute dalle parti civili che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili B.L.A.M. , L.M. , S.M. e La.Le. e liquida complessivi Euro 3.000,00 ciascuno oltre accessori come per legge.