Indica le generalità di un altro soggetto per il verbale al fine di evitare la decurtazione dei punti della patente

Nelle ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di Cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna.

La Suprema Corte, con sentenza n. 19527/16, depositata in cancelleria l’11 maggio, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa declaratoria di falsità nel modulo di comunicazione di cui all’imputazione. Il caso. Il Tribunale di Campobasso aveva condannato il ricorrente per cassazione alla pena di 6 mesi di reclusione per aver compilato, o fatto compilare, con generalità diverse dalle proprie, il modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso, con il quale dovevano comunicarsi i dati del conducente di un certo veicolo. Lo stesso, riportando invece, nel medesimo modulo, i dati di altro soggetto, destinatario quindi di due verbali a lui notificati in quanto risultante proprietario del veicolo, evitava la decurtazione dei punti sulla patente, ovvero l’applicazione di una sanzione pecuniaria per l’omessa comunicazione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso presso la Corte d’appello di Campobasso, il Procuratore Generale, lamentando l’omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell’imputazione, atteso che con la sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, la falsità di un atto o di un documento accertata è dichiarata nel dispositivo. Falsità non dichiarata nella sentenza oggetto del ricorso. Ricorre quindi in Cassazione il reale proprietario del veicolo. Il ricorso è da ritenersi fondato. La sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, all’esito dell’applicazione della pena di 6 mesi di reclusione, non ha dichiarato la falsità del modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso di comunicazione dati del conducente” oggetto del reato. Il Procuratore Generale ha lamentato invece tale omessa declaratoria. Secondo un principio integralmente condiviso dalla Corte, in ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la stessa Corte di Cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p, non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. Nel caso di specie, il giudice di merito risulta aver accertato il fatto, attraverso l’esclusione delle cause di non punibilità, e verificato la corretta qualificazione giuridica di esso, sicché la falsità di predetto modulo, non dichiarata nella sentenza oggetto del ricorso, può e deve essere dichiarata in quest’altra sede La Corte annulla pertanto la sentenza impugnata ma limitatamente alla omessa declaratoria di falsità del modulo di comunicazione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 novembre 2015 – 11 maggio 2016, n. 19527 Presidente Palla Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dei 7.5.2014 il G.u.p. dei Tribunale di Campobasso applicava a T.M. ex art. 444 c.p.p. la pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 495 c.p., per aver compilato o fatto compilare il modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso di comunicazione dati dei conducente riportante le generalità di B.R.A. strumentalmente indicando nel proprio interesse, al fine di evitare la decurtazione dei punti sulla patente, ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria per l'omessa comunicazione, tale soggetto estraneo quale conducente, invece, del veicolo tg. DG804GW, destinatario ai sensi dell'art. 142/8 C.d.S. di due verbali elevati dagli agenti di P.S. e a lui notificati quale proprietario del veicolo. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il P.G. presso la Corte d'Appello di Campobasso, lamentando l'omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell'imputazione, in violazione dell'art. 537 c.p., in relazione all'art. 675 c.p., atteso che ai sensi dell' art. 537/1 e 4 c.p. con la sentenza, sia essa di condanna o di proscioglimento, la falsità di un atto o di un documento accertata è dichiarata nel dispositivo inoltre, la necessità di tale statuizione è ribadita dal comma 3, che prevede l'impugnabilità anche autonoma della pronuncia resa sulla falsità ed il riscontro all'obbligatorietà della declaratoria di falsità si rinviene, anche nell'art. 675, primo comma, c.p.p., che riconosce ad ogni interessato la facoltà di richiederla, ove essa sia stata omessa nel dispositivo della sentenza e non sia stata proposta impugnazione per tale capo la predetta declaratoria deve essere pronunciata, anche nelle ipotesi di patteggiamento, posto che risulta consolidato il principio, secondo cui, la natura particolare del rito previsto dall'art. 444 c.p.p., non esclude la dichiarazione di falsità degli atti e dei documenti prevista dall'art. 537 c.p., in tutti i casi in cui la pronuncia del Giudice comporti l'accertamento della falsità e ciò perché la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è equiparata ad una sentenza di condanna e non prevede espressamente l'esclusione della declaratoria di falsità anche il giudice dei patteggiamento, pertanto, è tenuto a dichiarare la falsità di atti e documenti accertata nel corso del giudizio, indipendentemente dalle pattuizioni delle parti, dovendosi escludere che tale dichiarazione costituisca pena accessoria. 3. II Procuratore Generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'accoglimento dei ricorso. 4. T.M., a mezzo del suo difensore, ha depositato in data 20.11.2015 memoria con la quale ha evidenziato l'infondatezza dei ricorso in relazione al rito prescelto. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ed invero, la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di T.M. all'esito dell'applicazione della pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 495 c.p. non ha dichiarato la falsità dei modulo trasmesso alla polizia di Stato di Campobasso di comunicazione dati del conducente oggetto del reato. Il P.G. lamenta tale omessa declaratoria, richiamando in sostanza un orientamento di legittimità che ritiene applicabile anche alla sentenza di patteggiamento il disposto di cui all'art. 537/1 e 4 c.p.p., sul presupposto che la sentenza pronunciata sull'accordo delle parti è da equipararsi ad una sentenza di condanna cfr. Cass. n. 45861/2012, Rv. 254989 . 2. Con tale orientamento, integralmente condiviso da questo Collegio, è stato affermato il principio -che si richiama nuovamente ìn questa sede ed al quale si ritiene di dare continuità secondo cui, in ipotesi di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di Cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014 Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014 . 3.Tale convincimento muove dall'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U. 20/1999, Rv. 214638 che , nello statuire che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti decisione equiparata ad una sentenza di condanna dall'art. 445 c.p.p., comma 1, ultima parte il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi dell'art. 537 c.p.p., comma 1, l'accertata falsità di atti o di documenti, ha pure precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione allo stato degli atti della non rispondenza al vero dell'atto o del documento. Le Sezioni Unite hanno testualmente osservato che anche in tale giudizio la necessità dell'accertamento del fatto è inderogabilmente postulata, oltre che nell'ottica dell'applicazione di cause di non punibilità, tanto ai fini del. controllo dell'esattezza della qualificazione giuridica, che si attua attraverso la verifica della corrispondenza del fatto accertato con la fattispecie legale, quanto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie , con la conseguenza che l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di applicazione della pena concordata può costituire, dunque, idonea base giustificativa della pronuncia dichiarativa, della falsità di atti o di documenti . Pertanto, se l'accertamento del fatto, e, quindi della non rispondenza al vero dell'atto, o del documento in caso di reato di falso, è insito nella pronuncia di applicazione della pena su richiesta, non è dato comprendere quali ulteriori motivazioni implicanti valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità, precluse a questa corte, sarebbero riservate al giudice dell'esecuzione Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014 . 4. Nel caso di specie, pertanto, il giudice di merito risulta aver accertato il fatto, attraverso l'esclusione delle cause di non punibilità e verificato la corretta qualificazione giuridica di esso, sicchè la falsità dei predetto modulo, non dichiarata nella sentenza oggetto di ricorso, può e deve essere dichiarata in questa sede. L'annullamento in parte qua della sentenza impugnata va, pertanto, pronunciato senza rinvio, contestualmente dichiarandosi la falsità del modulo in questione Sez. 5, n. 7477 del 21/01/2014 Sez. 5, n. 20744 del 01/04/2014 . P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa declaratoria di falsità del modulo di comunicazione di cui all'imputazione, falsità che dichiara.