Tentato omicidio a neanche 18 anni: consegnato alla Francia. Sufficienti le misure previste per il trattamento carcerario dei minorenni

Definitivo il ‘via libera’ da parte dei giudici italiani. Respinte le contestazioni del legale che rappresenta il giovane, un cittadino croato con residenza in Italia. In Francia previsto un trattamento carcerario differente per i minori di 18 anni.

Condannato in Francia, a neanche 18 anni, per tentato omicidio, e oggi residente in Italia. Legittima la consegna all’autorità giudiziaria francese. Irrilevante il fatto che nel Paese che ha emesso il mandato d’arresto non siano previsti i medesimi istituti presenti nella legislazione della Repubblica italiana per il trattamento carcerario dei soggetti minorenni Cassazione, sentenza n. 19415/2016, Sezione Sesta Penale, depositata ieri . Reato. Nessun dubbio sulla contestazione nei confronti del giovane uomo, cittadino croato con residenza in Italia egli è ricercato dall’autorità giudiziaria francese perché a bordo di un’autovettura, con altre persone, aveva tentato di investire un gendarme allo scopo di sottrarsi ad un controllo stradale . Per i giudici italiani vi sono tutti i presupposti per ritenere evidente il reato di tentato omicidio . Logica, di conseguenza, la consegna dello straniero alla Francia, come da regolare mandato d’arresto europeo . Irrilevanti, invece, le censure difensive sulle presunte carenze dell’ ordinamento francese nel trattamento dei soggetti minorenni . Carcere. E proprio questo punto, ossia la disciplina prevista in Francia per i ragazzi, è centrale nella linea difensiva proposta in Cassazione dal legale del cittadino croato. Obiettivo, ovviamente, è evitare la consegna all’autorità giudiziaria francese . Tutto inutile, però. Perché i magistrati del ‘Palazzaccio’ mostrano di condividere le valutazioni compiute in Appello, laddove è stato evidenziato che ancorché non previsto l’istituto dell’imputabilità, l’ordinamento francese conferisce rilevanza, nell’accertamento della responsabilità, all’età dell’imputato al momento della commissione del reato e alla verifica della capacità di intendere e di volere . Peraltro, viene ricordato, sempre richiamando la decisione di secondo grado, che sono previste differenze di trattamento per il soggetto minorenne, sia di tipo procedurale – come una giurisdizione specializzata – sia nella fase esecutiva . Detto in maniera chiara, sono numerosi in Francia gli istituti finalizzati al recupero e alla rieducazione del minorenne più precisamente, sono presenti misure che privilegiano un’azione educativa condotta in ambiente libero, in modo da offrire ai minori o ai giovani adulti, anche attraverso il loro collocamento in strutture specializzate, forme di sostegno e di accompagnamento , e ciò, sottolineano i giudici, indipendentemente dalla gravità del reato commesso . Nessun dubbio, quindi, sul fatto che la Francia preveda delle differenze di trattamento carcerario tra il minore di 18 anni e il soggetto maggiorenne . Irrilevante, quindi, il fatto che in Francia non siano operativi i medesimi istituti presenti nella legislazione italiana per i minori condannati. Ciò è sufficiente, concludono i magistrati del ‘Palazzaccio’, per confermare il provvedimento di consegna del giovane croato all’autorità giudiziaria francese.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 5 – 10 maggio 2016, n. 19415 Presidente Fidelbo – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, sez. per i minorenni, disponeva la consegna di E.S., alias E.P., all'autorità giudiziaria della Repubblica francese a seguito di mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti per il reato di tentato omicidio commesso il 16 agosto 2014. Lo S. era ricercato dall'autorità giudiziaria francese in quanto, a bordo di un'autovettura con altre persone, aveva tentato di investire un gendarme, al fine di sottrarsi ad un controllo stradale. La Corte territoriale riteneva soddisfatto il requisito legale della gravità indiziaria, in quanto dagli atti emergeva la presenza dello S. sull'autovettura utilizzata per l'azione delittuosa, come dimostrava la rilevazione di un profilo di DNA rinvenuto su di essa che era stata comparata con altra riferibile allo S., acquisita in altro procedimento penale a suo carico . Era stata valutata altresì irrilevante la omessa traduzione dei mandato di arresto interno , pervenuto a seguito di richiesta formulata dalla Corte di appello, in quanto le informazioni rilevanti erano comunque desumibili dal mandato di arresto europeo. La Corte torinese respingeva la censura difensiva, in ordine al trattamento che avrebbe subito lo S. nello Stato di emissione. Veniva evidenziato al riguardo che, ancorché non previsto l'istituto dell'imputabilità, l'ordinamento francese conferiva rilevanza, nell'accertamento della responsabilità, all'età dell'imputato al momento della commissione dei reato e alla verifica della capacità di intendere e di volere e che inoltre erano previste differenze di trattamento per il soggetto minorenne sia di tipo procedurale tra le quali in particolare, la previsione di una giurisdizione specializzata sia nella fase esecutiva. Infine, la Corte di appello rilevava che il reato per il quale lo S. era richiesto in consegna era punito con una pena non inferiore nel massimo a nove anni di reclusione. 2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore della persona richiesta in consegna, denunciando - la violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 177 e 178 cod. proc. pen., con riferimento agli art. 109 cod. proc. pen. e art. 6, comma 7, legge n. 69 del 2005, in quanto non risultano tradotti in lingua italiana parte degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria francese la relazione in parte era solo in lingua inglese e francese ed il mandato di cattura era in lingua francese e lo S.-E.P., cittadino croato con residenza in Italia, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana - la violazione dell'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, in quanto dalla scarna documentazione trasmessa dalle autorità francesi non risulterebbe dimostrato il coinvolgimento dello S.-E.P., all'epoca dei fatti minorenne, nel reato di tentato omicidio, in quanto le tracce di DNA repertate potrebbero appartenere ad un suo familiare e comunque non sarebbero direttamente riferibili all'episodio delittuoso - la violazione dell'art. 18, lett. i e t legge n. 69 del 2005, poiché la richiesta di consegna risulterebbe priva di motivazione in ordine alle esigenze cautelari non emergerebbe inoltre in modo chiaro se esista in Francia una disciplina differenziata per i minorenni al momento dei fatto, quale sia la pena massima prevista per il reato commesso dal minorenne e se sia previsto l'accertamento della piena capacità di intendere e di volere, nonché la possibilità di essere ammessi alla prova, come nell'ordinamento italiano. Considerato in diritto 1. II ricorso è infondato. 2. In ordine alla violazione dell'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, deve richiamarsi il consolidato orientamento esegetico, secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato di arresto europeo sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna tra le molte, Sez. U, n. 4614 dei 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348 . Pertanto, è sufficiente che l'autorità giudiziaria italiana verifichi che il mandato europeo dia ragione dell'arresto, il che può realizzarsi, come è avvenuto nella specie, anche attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Tale verifica realizza il controllo sufficiente demandato all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione dal considerando n. 8 della decisione-quadro del 13 giugno 2002. Va quindi escluso, come prospetta il ricorrente, che la Corte di appello sia tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti sulla consistenza e sulla tenuta del compendio indiziario, trattandosi quest'ultimo di compito di competenza esclusiva dei giudice dello Stato di emissione ex multis, Sez. 6, n. 35832 dei 17/09/2008, Indino, Rv. 240722 . 3. Non può essere accolta la censura relativa alla omessa traduzione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria francese. Va preliminarmente ribadito il principio, secondo cui le novellate disposizioni di cui all'art. 143 cod. proc. pen., che hanno recepito nell'ordinamento interno i principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, si applicano anche alla procedura di consegna relativa al m.a.e., con la conseguenza che l'imputato alloglotta che non comprenda la lingua in cui la documentazione è redatta ha diritto ad ottenere la traduzione degli atti solo se ne faccia espressa e motivata richiesta Sez. 6, n. 1199 dei 08/01/2015, Ivancescu, Rv. 261639 . Nel caso in esame, la difesa aveva eccepito la omessa traduzione del solo mandato di arresto interno , che tuttavia la Corte territoriale riteneva non rilevante, in quanto i gravi indizi di colpevolezza risultavano già esposti nel m.a.e., tradotto in lingua italiana. La decisione non appare censurabile perché, effettivamente dall'esame dei titolo restrittivo francese, risulta che tale provvedimento contenesse le stesse informazioni riversate nel mandato di arresto europeo. Al riguardo va rammentato che è sufficiente, ai fini delle verifiche demandate all'autorità giudiziaria italiana, che il mandato di arresto europeo contenga le informazioni richieste dalla legge n. 69 del 2005, non essendo pertanto necessario l'acquisizione del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso tra le tante, Sez. 6, n. 45668 del 29/12/2010, Chaoui, Rv. 248972 . In tal caso il controllo dell'autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione art. 18, lett. t ed ai gravi indizi di colpevolezza art. 17, comma quarto è effettuato sullo stesso mandato di arresto europeo. D'altra parte, lo scopo del principio del mutuo riconoscimento è di prevedere, in mancanza del riavvicinamento delle normative processuali europee, un provvedimento di arresto caratterizzato da tutti gli elementi comuni ritenuti indispensabili per la sua riconoscibilità da tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Pertanto, nel caso in esame, in considerazione della completezza del m.a.e. anche ai fini della verifica richiesta dall'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, la mancata traduzione del mandato di arresto interno non ha determinato alcun vulnus ai diritti della difesa. Né risulta censurabile la sentenza impugnata, per aver la Corte di appello richiesto la documentazione integrativa, per poi non utilizzarla. Invero, quel conta è che la documentazione effettivamente utilizzata dalla Corte di appello sia idonea a svolgere il controllo richiesto cfr. Sez. 6, n. 40412 del 26/10/2007, Aquilano, Rv. 237427, nel caso di documentazione integrativa non pervenuta, la Corte di cassazione ha affermato che l'autorità giudiziaria italiana è legittimata a decidere allo stato degli atti, non essendo obbligata a respingere la richiesta di consegna, ove non risultino mancanti gli elementi cartolari richiesti . 4. Anche i motivi di annullamento versati nella terza censura non sono fondati. In ordine al difetto di motivazione, costituisce principio più volte affermato - e che va in questa sede ribadito - che ai fini dell'accoglimento della domanda di consegna, non rileva la mancanza di motivazione, in relazione alle esigenze cautelari, del provvedimento cautelare oggetto del mandato d'arresto europeo, emesso dall'autorità giudiziaria estera Sez. 6, n. 22223 del 09/06/2010, Liberati, Rv. 247820 . Infatti, nessuna specifica previsione della legge n. 69 dei 2005 richiede che nel mandato di arresto europeo o nel provvedimento cautelare su cui il mandato di arresto europeo si fonda siano indicate le esigenze cautelari Sez. 6, n. 11598 dei 13/3/2007, Stoimenovsky, non mass. sul punto Sez. 6, n. 3951 dei 27/01/2016, Laini, non mass. . Quanto al trattamento riservato dall'ordinamento dello Stato di emissione agli imputati minorenni, la censura dei ricorrente si presenta generica, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale sono stati ampiamente e dettagliatamente richiamati i principali cardini dei sistema giudiziario francese al riguardo, volti a soddisfare tutti i requisiti di legalità della consegna previsti dall'art. 18, lett. i , legge n. 69 del 2005. La Corte di appello ha anche indicato i molteplici istituti finalizzati al recupero e alla rieducazione del minorenne nel sistema francese sono infatti presenti misure che privilegiano un'azione educativa condotta in ambiente libero , previste dall'Ordonnance relative à l'enfance délinquante n° 45-174 del 2 febbraio 1945, in modo da offrire - indipendentemente dalla gravità dei reato commesso - ai minori o ai giovani adulti, anche attraverso il loro collocamento in strutture specializzate, forme di sostegno e di accompagnamento. In tal modo è soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 18, comma 1, lett. i , legge n. 69 del 2005, che esige che vi siano differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne nell'ordinamento dello Stato membro di emissione, ma non che questo preveda i medesimi istituti presenti nella legislazione italiana. In ordine al presupposto contemplato dalla citata norma dei limiti edittali previsti per il reato per cui si procede che devono essere non inferiori nel massimo a nove anni , la sentenza impugnata ha parimenti dato contezza del rispetto anche di detto requisito. 5. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.