Il Tribunale non convalida l’arresto e vanifica la finalità della misura custodiale. Ma la Corte non è d’accordo

Annulla l’ordinanza impugnata mancando un’espressa argomentazione di originaria irragionevolezza, né risultando quest’ultima evidente sul piano logico.

La Suprema Corte chiede l’annullamento con rinvio con sentenza numero 18522/16 depositata in cancelleria il 4 maggio. Il caso . Contro il Tribunale di Avellino ricorre il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, avverso l’ordinanza con cui lo stesso non ha convalidato l’arresto dell’imputato, eseguito da appartenenti alla polizia di Stato per evasione l’imputato si trovava agli arresti domiciliari , in ragione della mancata motivazione della gravità del fatto nel verbale di arresto. Lamenta, quindi, motivo di violazione di legge e motivazione contraddittoria considerando la condotta dell’imputato come non allarmante”, il Tribunale avrebbe, di fatto, sostituito la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, da considerarsi invece del tutto legittima alla luce della giurisprudenza in materia di allontanamento dal domicilio, che non tiene conto dei motivi dello stesso e ritiene anche il semplice trattenersi in luoghi comuni quale condotta idonea a vanificare le finalità delle misure di custodia cautelare, trattandosi nel caso specifico di un soggetto pluricondannato trovato dalla polizia giudiziaria a circa 20 metri lontano dalla sua abitazione. Due diversi apprezzamenti della gravità del fatto . La Corte ritiene fondato il ricorso. Il punto infatti è la presenza di due diversi apprezzamenti in merito alla gravità del fatto quello originario della polizia giudiziaria al momento dell’accertamento e quello del Tribunale al momento della convalida. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il parametro su cui l’apprezzamento ex ante della polizia giudiziaria va valutato è quello della ragionevolezza. Significa che ciò che rileva non è la diversità di vedute ma solo che l’apprezzamento della polizia sia valutato come non ragionevole già ex ante . Nella fattispecie, l’ordinanza dà atto dei precedenti penali dell’imputato, qualifica la condotta dello stesso come non allarmante”, ritiene l’arresto non motivato e in definitiva oggettivamente non ravvisabile la gravità della condotta . Manca quindi un’espressa motivazione del perché la decisione di arrestare chi comunque si trovava in una situazione che permetteva ogni possibile contatto, nonostante la misura cautelare pendente, sarebbe stata ex ante ‘irragionevole’. Deve pertanto concludersi che il Tribunale ha sovrapposto la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, senza che sussistesse una palese irragionevolezza di quest’ultima. Il che non è consentito. Di qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 4 maggio 2016, n. 18522 Presidente Ippolito - Relatore Citterio Ritenuto in fatto 1. II procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre avverso l'ordinanza con cui il locale Tribunale non ha convalidato l'arresto di G.S., operato da appartenenti alla polizia di Stato in data 8.9.2015 per evasione l'interessato si trovava agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in ragione della mancata motivazione della gravità dei fatto nel verbale d i arresto. Enuncia motivo di violazione di legge e motivazione contraddittoria l'ordinanza impugnata da atto che tale gravità è stata esposta in sede di relazione orale, da considerarsi integrativa dei verbale di arresto, e comunque apprezzando la condotta di S. come 'non allarmante' il Tribunale avrebbe sostituito la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria, da considerarsi invece dei tutto legittima alla luce della giurisprudenza in materia di allontanamento dal domicilio, che non dà rilievo ai motivi dello stesso e stigmatizza anche il mero trattenersi in luoghi comuni quale condotta idonea a vanificare la finalità della misura custodiale, nella fattispecie trattandosi di soggetto pluricondannato trovato dalla polizia giudiziaria ad una ventina di metri dall'abitazione. 2. II procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. II ricorso è fondato. Non è discussa agli atti la gravità indiziaria pacificamente l'arrestato era all'esterno della propria abitazione, stando sul portone condominiale e sulla pubblica strada, fumando in abbigliamento 'casalingo' . Ciò di cui si discute in concreto è l'apprezzamento di gravità dei fatto, che il Tribunale ha escluso proprio valorizzando posizione e contesto. La stessa ordinanza dà atto, pur senza riferirne il contenuto, dell'indicazione delle ragioni della ritenuta gravità dei fatto in sede di relazione orale alla stessa deve attribuirsi una funzione anche integratrice e chiarificatrice degli atti scritti di polizia giudiziaria, altrimenti non ravvisandosene la ragione strutturale. Il punto è allora quello della presenza di due diversi apprezzamenti della gravità dei fatto quello originario della polizia giudiziaria al momento dell'accertamento, quello dei Tribunale al momento della convalida. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il parametro su cui l'apprezzamento ex ante di polizia giudiziaria va valutato è quello della ragionevolezza il che significa che ciò che rileva non è l'eventuale diversità di vedute tra polizia giudiziaria e giudice, bensì e solo che l'apprezzamento di polizia sia espressamente motivato come non ragionevole già ex ante. Solo incidentalmente va poi ricordato che ambiti dei tutto diversi sono quelli della valutazione di non irragionevolezza dell'originario apprezzamento di polizia e della valutazione dell'attualità di esigenze cautelari diversità di ambito dove trova pieno legittimo spazio il diverso apprezzamento di merito anche sulla gravità dei fatto e sulla pericolosità dei soggetto . Nella fattispecie l'ordinanza dà atto dei tre precedenti penali che commenta però come 'di vecchia data' , qualifica la condotta di S. pur integrante un reato in flagrante consumazione 'non allarmante', ritiene l'arresto non motivato e in definitiva 'oggettivamente non ravvisabile la gravità della condotta'. Manca quindi una espressa spiegazione del perché la deliberazione di arrestare chi comunque si trovava in una situazione che permetteva ogni possibile contatto, nonostante la vigenza della misura cautelare pendente, ed aveva precedenti plurimi, ancorché remoti, sarebbe stata ex ante 'irragionevole'. Né, per il vero, tale necessaria originaria irragionevolezza emerge comunque con immediatezza, almeno sul piano logico che solo riguarda la Corte, dal contesto descritto. Deve pertanto concludersi che in concreto il Tribunale ha sovrapposto la propria valutazione a quella originaria, senza che sussistesse una palese irragionevolezza di quest'ultima. Il che non è consentito. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata, che deve avvenire senza rinvio, mancando un'espressa argomentazione di originaria irragionevolezza né questa risultando evidente sul piano logico il che, alla luce delle considerazioni svolte, impone di considerare legittimo l'intervenuto arresto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, risultando legittimo l'arresto.