Morbose attenzioni da un uomo, lei si trasferisce a casa della madre: logico parlare di stalking

Scelta obbligata, quella di andare a dormire, con la propria famiglia, a casa della madre. Spostamento dovuto agli atteggiamenti ripetuti e aggressivi dell’uomo. Evidente il cambiamento nelle abitudini di vita della donna.

Trasferimento a casa della madre. Scelta obbligata, quella presa da una donna, e finalizzata a tutelare sé stessa e i propri figli dalle morbose attenzioni di un uomo. Evidente il cambiamento – forzato – di abitudini. Legittimo, quindi, parlare di stalking, consequenziale la condanna Cassazione, sentenza n. 18556/2016, Sezione Quinta Penale, depositata ieri . Cambiamento. Da un lato le parole della donna, dall’altro i racconti di alcuni testimoni. Quadro chiarissimo, secondo i giudici non vi sono dubbi sullo stalking. Significativo, in questa ottica, il fatto che l’ossessione manifestata dall’uomo abbia spinto la vittima a rifugiarsi dalla madre. Più precisamente, la donna andò a dormire a casa del genitore per un periodo. Evidente il cambiamento delle abitudini di vita . Ciò ha portato alla condanna dell’uomo, e questa decisione è confermata ora dai magistrati della Cassazione. Significativa, come detto, la scelta della donna di portare la propria famiglia a casa della madre . Tale trasferimento è sintomo evidente della costrizione subita a causa della ossessione manifestata dall’uomo. E su questo fronte, viene aggiunto, i perduranti e aggressivi comportamenti dello stalker sono valutabili come idonei a provocare ansia e timore nella vittima, che, non a caso, aveva dovuto accompagnare a scuola i figli, scortata dai carabinieri .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 18 dicembre 2015 – 4 maggio 2016, n. 18556 Presidente Nappi – Relatore De Gregorio Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Messina ha confermato la condanna alla pena di giustizia nei confronti di S.A., per il delitto ex art 612 bis cp, compiuto nel mese di Aprile 2013. 1. La motivazione della decisione ha rinviato alla puntuale e meticolosa sentenza di primo grado ed ha premesso che la responsabilità dell'imputato può ricavarsi anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, purchè sottoposte a vaglio critico e nel caso concreto vi ha fatto riferimento specifico, definendole chiare e precise nella complessiva ricostruzione dei fatti. 1.1 La sentenza impugnata ha in ogni caso dato conto di più deposizioni testimoniali a riscontro delle dichiarazioni della parte offesa, confutando nel contempo le osservazioni critiche svolte in proposito dalla difesa. I Giudici di Appello hanno dato atto, infine, del verificarsi degli eventi alternativi del cambiamento delle abitudini di vita, consistiti nella fattispecie concreta nel fatto che la donna andò a dormire presso la madre per un periodo e dovette accompagnare a scuola i figli scortata dai CC. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore per mancanza della motivazione ex art 606 lett e cpp in relazione all'art 192 e 546 cpp. per vizio di motivazione, per mera apparenza della stessa e omesso esame di prove decisive. 2. Sostiene il ricorrente che le deposizioni ritenute riscontri dai Giudici di Appello erano incongrue allo scopo e il ragionamento decisorio non aveva ponderato gli elementi offerti dalla difesa ed in ogni caso emergenti dagli atti, tesi a confutarle la deposizione della stessa po, inoltre, non era stata valutata col rigore necessario, tenendo conto che si era costituita parte civile. 2.1 La motivazione sarebbe, inoltre, apparente nella parte in cui ha dato conto dell'avvenuto trasferimento della famiglia presso la casa della madre, non tenendo conto di dati processuali che, secondo la difesa, l'avrebbero smentita. 3.Col secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sul punto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale, e l'omessa valutazione del danno grave ed irreparabile derivante all'imputato. All'odierna udienza il PG dr F. ha concluso per l' inammissibilità e l'avvocato F. per l'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. 1.Va in primis osservato che il ricorso ripropone in gran parte le stesse censure - riguardanti la carenza di motivazione perché fondata sulla deposizione della parte civile - già svolte con i motivi di appello, essendo, pertanto, per tale profilo inammissibile. 1.1 Va, in ogni caso, constatato che la Corte ha dato conto in maniera esaustiva di aver valutato le dichiarazioni della persona offesa, definite chiare, precise e genuine non essendo, inoltre, emersi motivi di rancore con l'accusato, che la donna non conosceva prima, e coerenti con la complessiva ricostruzione dei fatti. La sentenza ha argomentato anche sui riscontri provenienti da alcuni testi pag 11 in fine , a conforto delle dichiarazioni della vittima del reato. Ha dato atto, altresì delle tesi difensive, confutandole ampiamente con congrue, ampie ed analitiche argomentazioni estese per più pagine da 9 a 13 con motivazione in fatto insindacabile - come noto - in questa fase. In particolare il percorso logico-argomentativo dei Giudici ha ben chiarito le ragioni per cui sono state ritenute ininfluenti le deduzioni difensive circa l'avvenuto trasferimento della famiglia della persona offesa presso la casa della madre,ribadendo che in ogni caso il mutamento di abitudini di vita si era verificato ha, inoltre, correttamente sottolineato - in linea con la giurisprudenza di questo Collegio - che ai fini dell'integrazione del delitto non rileva tanto la dimensione quantitativa della variazione dello stile di vita quanto il significato e le conseguenze anche emotive della suddetta costrizione Cass Sez 5, 29.4.2014 nr 24021 . 1.2 Del resto i Giudici di merito hanno esteso il loro apprezzamento anche all'altro possibile evento del delitto, costituito dallo stato d'ansia e di timore, ritenendolo provato da più deposizioni testimoniali, nonché dai perduranti ed aggressivi comportamenti dell'imputato, idonei a cagionare le predette conseguenze psichiche, con adeguata motivazione insindacabile in questa fase. Le considerazioni dei Giudici d'Appello sono coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il delitto di atti persecutori, cosiddetto stalking art. 612 bis cod. pen. è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo, ex multis Sez 5 sent 34015 del 2010, nonché Sez. 5, Sentenza n. 29872 del 19/05/2011 Cc. dep. 26/07/2011 Rv. 250399. 2. Va in conclusione constatato che il ricorrente tramite il primo motivo ha in sostanza proposto una nuova e diversa valutazione delle prove già correttamente scrutinate dal Giudice di merito, conseguendone l'inevitabile declaratoria di inammissibilità anche per tale aspetto. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso esso è manifestamente infondato. In proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte per cui II provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettìbile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento . Sez. 5, Sentenza n. 5001 del 17/01/2007 Ud. dep. 07/02/2007 Rv. 236068, e più recentemente in senso conforme Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06/11/2014 Ud. dep. 25/11/2014 Rv. 261054. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve dichiararsi inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - per il principio di responsabilità processuale - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro mille alla Cassa delle ammende.