Accusa due giornalisti di diffamazione, viene condannato in appello, ma la Cassazione “ribalta” la sentenza

Politico locale invoca l’art. 51 c.p. circa la scriminante del diritto di critica e impugna la sentenza che lo aveva condannato al risarcimento dei danni nei confronti di due giornalisti autori di un articolo, a suo avviso, diffamatorio nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione valuta il seguente caso con sentenza n. 18234/16, depositata in cancelleria il 2 maggio. Il caso. Con la sentenza impugnata, Il Tribunale di Sulmona aveva accolto l’appello della parte civile e condannato l’imputato al risarcimento dei danni in favore della suddetta parte civile, da liquidarsi in separata sede. Aveva inoltre condannato lo stesso al pagamento di una provvisionale e delle spese sostenute dalla parte civile. L’imputato era però stato assolto in primo grado perché il fatto non costituiva reato, in applicazione della esimente prevista dall’art. 599 c.p Il fatto in questione riguardava l’aver indirizzato, con atto scritto, agli ex consiglieri comunali e ai segretari dei partiti di Sulmona, un comunicato” nel quale, in sostanza, faceva presente delle notizie, a suo avviso false e tendenziose, circa operazioni e tentativi di acquisizioni di terreni per la realizzazione di un cementificio, pubblicate in un articolo diffamatorio nei suoi confronti da due giornalisti della redazione del quotidiano di Sulmona, il Centro”. Il labile confine tra critica e aggressione . Avverso la sentenza del Tribunale, l’imputato ricorre deducendo una serie di motivi. Con il primo, denuncia la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova, avendo il giudice monocratico travisato il fatto oggetto della condotta contestata, ritenendo la sussistenza di frasi e parole diffamatorie non riferite alla parte civile, ossia al giornalista del quotidiano il Centro”, che aveva sottoscritto un articolo di stampa riconosciuto diffamatorio nei confronti dell’imputato. Con il secondo motivo deduce ancora violazione di legge e vizi di motivazione per la valutazione erronea di risultanze processuali in ordine agli elementi costitutivi del reato di diffamazione. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge per non aver ritenuto la sussistenza della esimente della provocazione E infine, con un ulteriore motivo, denuncia violazione di legge per non aver ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica. La Corte ritiene fondato il ricorso, annulla la sentenza e la rinvia al giudice competente per un nuovo esame in ordine alla sussistenza o meno della esimente di cui all’art. 51 c.p. espressamente invocata dall’imputato. A giudizio degli Ermellini, infatti, all’epoca dei fatti l’imputato era un esponente politico locale di spicco che aveva ricoperto gli incarichi di consigliere comunale, assessore comunale, sindaco, consigliere e assessore regionale che l’esercizio del diritto di critica presuppone e dunque consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso che è del tutto evidente l’insufficienza della motivazione del giudice di appello in ordine all’invocata applicazione dell’art. 51 c.p., ovvero in ordine alla sussistenza della scriminante che lo stesso giudice non ha ben valutato se l’imputato abbia posto in essere una gratuita aggressione ai giornalisti che avevano firmato l’articolo ritenuto diffamatorio nei suoi confronti oppure abbia voluto esprimere una critica e difesa in ordine alle notizie di un suo coinvolgimento in fatti di illecito svolgimento dell’attività amministrativa. Per tutti questi motivi la Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 11 novembre 2015 – 2 maggio 2016, n. 18234 Presidente Vessichelli – Relatore Miccoli Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Sulmona in data 9 aprile 2015, in riforma della pronunzia emessa dal Giudice di Pace della stessa città e ai soli effetti della responsabilità civile , ha accolto l’appello della parte civile L.C. e, per l’effetto, ha condannato L.C.F. al risarcimento dei danni in favore della suddetta parte civile da liquidarsi in separata sede. Ha altresì condannato l’imputato al pagamento di una provvisionale e delle spese sostenute dalla parte civile. Il L.C. era stato assolto in primo grado, con la formula perché il fatto non costituisce reato in applicazione della esimente di cui all’articolo 599 del codice penale , dalla seguente imputazione del reato p. e p. dall’art. 595 c.2 c.p. per avere, con atto scritto del 3/02/2008, indirizzato agli ex consiglieri comunali, ai segretari dei partiti di Sulmona, divulgato un comunicato nel quale rappresentava, in sostanza, la diffusione, in danno della sua persona e, quindi, dell’amministrazione comunale, che lo rappresentava in qualità di sindaco , di notizie completamente false e prive di ogni fondamento circa operazioni e tentativi di acquisizioni di terreni, direttamente o per interposte persone, nella zona e nelle colline adiacenti il cimitero comunale, interessate da una ipotizzata quanto difficile ed improbabile realizzazione di un cementificio. Insinuazioni gravi, in conseguenza delle quali, testualmente dichiarava ho sentito il dovere, avendo avuto la responsabilità di Sindaco della Città negli anni passati, di trasmettervi copia della denuncia inoltrata all’Autorità Giudiziaria perché si faccia giustizia in tempi auspicabilmente brevi, di quel cumulo di falsità, di menzogne e di travisamenti della realtà riportati nell’articolo di che trattasi. Spero anche che, con l’apertura del procedimento giudiziario, si possano individuare quei mascalzoni, veri e propri professionisti del linciaggio, che hanno ordito nell’ombra e fomentano questo volgare e vergognoso disegno di discredito morale. Denuncia presentata avanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara nei confronti dei sig.ri N.W. e L.C. , in qualità di giornalisti della redazione di Sulmona del quotidiano OMISSIS , nella quale si accusavano i predetti di aver agito in dispregio delle più elementari regole della deontologia professionale e di una corretta ed obiettiva informazione e che, quindi, gli stessi avrebbero condensato nel predetto articolo del 10 novembre 2007 un cumulo di falsità, menzogne e travisamenti della realtà , riferito notizie intenzionalmente false, frutto di malanimo e di intento imprudentemente denigratorio, pubblicato scoop totalmente falso e privo di qualsiasi fondamento e deliberatamente, tentando di sottrarsi, furbescamente, ed in aperta malafede, alle loro gravi responsabilità, con l’utilizzo tendenzioso, per le affermazioni più gravi di verbi al condizionale, fatto questo che permetteva di identificare nei denunciati N.W. e L.C. , i responsabili della diffusione delle suddette notizie false e prive di fondamento. In Sulmona, 7 febbraio 2008 . 2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso l’imputato L.C. , deducendo quanto segue. 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova. Sostiene il ricorrente che il giudice monocratico nel motivare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’ipotesi di reato di diffamazione ha travisato il fatto oggetto della condotta contestata, ritenendo la sussistenza di frasi e parole diffamatorie non riferite e né riferibili alla parte civile L.C. , giornalista del quotidiano OMISSIS , che ebbe a sottoscrivere un articolo di stampa giudizialmente riconosciuto diffamatorio, con doppia pronunzia conforme, in danno del L.C. . 2.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione per avere erroneamente valutato le risultanze processuali in ordine agli elementi costitutivi del reato di diffamazione. Ancora una volta il ricorrente evidenzia l’erronea lettura da parte del Tribunale del tenore della nota indicata nel capo di imputazione, con la conseguente erronea valutazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo si denunzia violazione di legge per non aver ritenuto la sussistenza della esimente della provocazione. In particolare il ricorrente sostiene che il concetto di immediatezza , ai fini della predetta esimente, non è da intendersi, come erroneamente ritenuto dal giudice dell’appello, nel senso che la reazione debba attuarsi nello stesso momento in cui riceve l’offesa, bensì in senso relativo, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato di reazione suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo. Evidenzia, quindi, che la valenza diffamatoria dell’articolo di stampa a firma di L.C. , la diffusione, il discredito conseguente quale uomo pubblico ed in un contesto politico ove lo stesso aveva avuto la frustrazione di doverne accusare il danno, ha comportato un perturbamento psichico caratterizzante la ipotesi di cui all’art. 599 comma secondo cod. pen 2.4. Con ulteriore motivo si denunzia violazione di legge per non aver ritenuto sussistente la scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Sostiene il ricorrente che la nota indicata nel capo di imputazione non è mai stata resa pubblica ed è stata indirizzata esclusivamente a quelle persone direttamente interessate. Si è trattato in sostanza di valutazioni critiche di merito, di giudizi di valore, di apprezzamenti professionali riferiti esclusivamente al contenuto dell’articolo ed all’operato dei due giornalisti che, pubblicando notizie false ed offensive, avevano violato le norme del loro codice deontologico oltre a quelle penali. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si denunziano violazione di legge e vizi di motivazione per aver ritenuto sussistenti i presupposti del risarcimento del danno e la liquidazione di una provvisionale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati e la sentenza va annullata con rinvio al giudice civile competente per nuovo esame in ordine alla sussistenza nel caso in esame dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., che risulta espressamente invocata dall’imputato sia in primo grado che dinanzi al giudice di appello, così come risulta dalla memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata all’udienza del 9 aprile 2015 tenutasi dinanzi al giudice di appello. 2. L’imputato all’epoca dei fatti era un esponente politico locale ed aveva ricoperto gli incarichi di consigliere comunale, assessore comunale, sindaco, consigliere e assessore regionale. Emerge dalle sentenze dei giudici di merito che il comunicato del L.C. era stato preceduto da un articolo pubblicato, in data 10 novembre 2007, sul quotidiano OMISSIS a firma dei giornalisti N.W. e L.C. , dal titolo Verifiche Patrimoniali. La Guardia di Finanza indaga su L.C. - Acquisiti atti di proprietà e conti . Emerge sempre dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito che il suddetto articolo era stato pubblicato in concomitanza dell’assemblea costitutiva del Partito Democratico d’Abruzzo, di cui il L.C. era esponente di rilievo. Questi si era determinato a presentare querela per il reato di diffamazione in ordine al contenuto del suddetto articolo e contestualmente aveva inviato un comunicato agli ex consiglieri comunali, ai segretari dei partiti di Sulmona .nel quale rappresentava, in sostanza, la diffusione, in danno della sua persona e, quindi, dell’amministrazione comunale, che lo rappresentava in qualità di sindaco , di notizie completamente false e prive di ogni fondamento circa operazioni e tentativi di acquisizioni di terreni, direttamente o per interposte persone, nella zona e nelle colline adiacenti il cimitero comunale, interessate da una ipotizzata quanto difficile ed improbabile realizzazione di un cementificio . Ritenendo di essere stato ingiustamente diffamato dall’articolo di stampa e ritenendo gravi le insinuazioni in esso contenute, dichiarava ho sentito il dovere, avendo avuto la responsabilità di Sindaco della Città negli anni passati, di trasmettervi copia della denuncia inoltrata all’Autorità Giudiziaria perché si faccia giustizia in tempi auspicabilmente brevi, di quel cumulo di falsità, di menzogne e di travisamenti della realtà riportati nell’articolo di che trattasi. Spero anche che, con l’apertura del procedimento giudiziario, si possano individuare quei mascalzoni, veri e propri professionisti del linciaggio, che hanno ordito nell’ombra e fomentano questo volgare e vergognoso disegno di discredito morale così secondo il capo di imputazione già sopra trascritto . 3. In punto di diritto va premesso che la sussistenza dell’esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto di critica Sez. 5, n. 3047 del 13/12/2010, Belotti, Rv. 249708 . L’esercizio di tale diritto, quindi, consente l’utilizzo di espressioni forti ed anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione dei destinatari dello stesso discorso. In via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza di questa Corte si esprime ormai in termini consolidati nell’individuare i requisiti caratterizzanti, quali quelli dell’interesse sociale, della continenza del linguaggio e della verità del fatto narrato in tale ottica è stato evocato il parametro dell’attualità della notizia nel senso cioè che una delle ragioni fondanti dell’esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione è vista nell’interesse generale alla conoscenza del fatto ossia nell’attitudine della notizia a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che ognuno possa fare liberamente le proprie scelte, nel campo della formazione culturale e scientifica tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012, Clemente, Rv. 254789 . Il limite immanente all’esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Morelli, Rv. 250218 Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Uccellobruno, Rv. 219998 . Ove il giudice pervenga, attraverso l’esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest’ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell’esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell’argomento e dalla correttezza di espressione Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Scalfari, Rv. 231269 Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rocchini, Rv. 231764 . 4. Orbene, alla luce dei suesposti principi nel caso in esame occorre rilevare l’insufficienza della motivazione del giudice di appello in ordine all’invocata applicazione dell’art. 51 cod. pen. ovvero in ordine alla sussistenza della scriminante. Infatti il Tribunale, dopo aver censurato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 599 cod. pen. e dopo aver ritenuto sussistente il reato di diffamazione, valutata la portata offensiva delle espressioni mascalzoni, professionisti del linciaggio e cialtroni , rispondendo alla articolata richiesta contenuta nella memoria ex art. 121 cod. proc. pen. della difesa del L.C. di valutare i presupposti per l’applicabilità dell’art. 51 cod. pen., si è limitato ad evidenziare quanto segue Non si ritiene sussistere, poi, la scriminante dell’esercizio del diritto invocata dall’imputato, atteso che il reato non è stato commesso con la denuncia alla autorità giudiziaria, ma con l’atto indirizzato agli ex consiglieri comunali ed ai segretari di partito . 4. È del tutto evidente che il giudice di appello non abbia dato conto in alcun modo di aver valutato se, per quanto sopra evidenziato, si possa ritenere che il L.C. abbia posto in essere solo una gratuita aggressione ai giornalisti che avevano firmato l’articolo ritenuto diffamatorio nei suoi confronti oppure abbia voluto esprimere una critica e difesa in ordine alle notizie di un suo coinvolgimento in fatti di illecito svolgimento dell’attività amministrativa. Come si è detto, il fatto è maturato nell’ambito di una vicenda che ha avuto implicazioni di carattere politico-amministrativo di una certa rilevanza, con investimenti di denaro pubblico di considerevole entità e che ha interessato l’opinione pubblica, così come si evince proprio dal contenuto dell’articolo di stampa che il L.C. ha censurato con il suo scritto. Peraltro, il giudice di appello, nel ritenere sussistente il reato di diffamazione, ha valutato solo la portata offensiva delle espressioni mascalzoni, professionisti del linciaggio e cialtroni , ma non ha valutato in alcun modo il ruolo rivestito dal L.C. , i destinatari del comunicato da questi diffuso e il fatto che l’esercizio del diritto di critica tollera senz’altro l’uso di espressioni forti e toni aspri, quando essi non siano generici e siano collegabili a specifici episodi, quali - nel caso in esame - gli attacchi subiti in un articolo di stampa in ordine all’operato di pubblico amministratore si veda in materia anche Sez. 5, n. 48712 del 26/09/2014, Magistà e altro, Rv. 261489 . I limiti della critica sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita da parte di chi è destinatario degli stessi attacchi. Tali limiti, però, non sussistono qualora la critica venga fatta nell’ambito di un dibattito polemico e tale dibattito sia scaturito anche da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa. Infatti, l’art. 21 Cost., analogamente all’art. 10 CEDU, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che possono urtare, con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva che, una volta riscontrata e contestualizzata, integra l’esimente del diritto di critica. Peraltro, giova ribadire che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. 5. Va, quindi, disposto l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore, perché proceda, alla luce dei suesposti principi, a valutare la sussistenza o meno dei presupposti di operatività nel caso di specie della scriminante del diritto di critica. In particolare il giudice di merito dovrà dar conto di aver valutato se i giudizi espressi dal L.C. si siano risolti o meno in una gratuita aggressione agli autori dell’articolo di stampa. In caso negativo ci si troverebbe di fronte solo ad una forte ed aspra critica, speculare per intensità al livello di dissenso originato nell’opinione pubblica dalle notizie riportate nell’articolo di stampa. P.Q.M. La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.