Volantino sindacale contro il preside, definito “squallido”: è diffamazione

Confermata la condanna per il rappresentante dei lavoratori per lui una multa e l’obbligo di risarcire i danni subiti dal dirigente scolastico. Evidente la gravità dello scritto affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali le parole utilizzate non consentivano ai potenziali lettori di ricostruire la vicenda e, soprattutto, rappresentavano una aggressione alla persona del preside.

Critiche sindacali legittime, anche se aggressive. Utilizzare, però, il termine squallido” è eccessivo. Condannato, quindi, il rappresentante dei lavoratori che, all’interno di un Liceo, aveva apostrofato così il dirigente scolastico Cassazione, sentenza n. 17603/16, sezione Prima Penale, depositata il 28 aprile . Affissione. Decisivo il comunicato affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali dell’istituto scolastico. Lì si legge che è squallido il comportamento del preside”, ritenuto colpevole di avere organizzato una sorta di processo sommario a un docente” in occasione di un consiglio di classe allargato”. Pensieri e parole, quelli ‘nero su bianco’, di un rappresentante sindacale , che viene ritenuto colpevole di diffamazione nei confronti del preside . Nessun dubbio per i giudici d’appello, che sanzionano il sindacalista con una multa di 400 euro , a cui si aggiunge anche il risarcimento dei danni a favore del dirigente del Liceo. Aggressione. Secondo il legale, però, è stato trascurato il rilievo fondamentale del diritto di critica sindacale , esprimibile anche attraverso il ricorso a termini forti, come squallido”. Che, peraltro, viene sottolineato, non era diretto alla persona del preside, ma allo specifico comportamento legato alla posizione professionale ricoperta . E, sempre in ottica difensiva, viene affermato che era da considerare irrilevante la mancata esposizione nel comunicato affisso dei dettagli del fatto . Anche perché la vicenda era nota a tutta la scuola e il cartello era stato esposto nella bacheca riservata alle comunicazioni sindacali e quindi i potenziali lettori erano in grado di comprendere ciò cui faceva riferimento . Ogni obiezione, però, si rivela inutile. Per i Magistrati della Cassazione, difatti, le parole utilizzate dal rappresentante dei lavoratori sono valutabili come una vera e propria diffamazione ai danni del preside del Liceo. Sia chiaro, è plausibile il ricorso a parole sferzanti , soprattutto in materia sindacale , ma sempre rispettando l’ altrui dignità mortale ed evitando espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti . E in questa ottica è evidente la natura diffamatoria del volantino , soprattutto alla luce della genericità delle accuse rivolte al preside , accuse tali da non consentire la ricostruzione della vicenda , da un lato, e da concretizzarsi come una vera e propria aggressione alla sfera personale del dirigente scolastico , dall’altro.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 14 dicembre 2015 – 29 aprile 2016, numero 17603 Presidente Siotto – Relatore Novik Rilevato in fatto 1. Con sentenza numero 33.753 del 2013 la Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la sentenza 6.2.2012 del Tribunale di Cagliari che, in riforma di quella 17.12.2010 del giudice di pace di Cagliari, ha assolto P.P. - rappresentante sindacale nel liceo statale Dettori - dal reato di diffamazione nei confronti del dirigente scolastico D.A., in relazione ad uno scritto, redatto ed affisso nella bacheca delle comunicazioni sindacali, dal seguente contenuto È squallido il comportamento del preside che fa il processo sommario al docente in un presunto consiglio di classe allargato. Questo preside non è all'altezza del proprio compito . Il giudice di legittimità ha osservato che le espressioni contenute nel comunicato erano offensive ed esulavano dalla continenza formale della critica. Definire squallida e incompetente la condotta del preside sfociava in un attacco personale, con espressioni direttamente calibrate a ledere la dignità morale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore, ed a ferire direttamente la persona dell'autore della condotta medesima. 2. Con sentenza emessa il 14 maggio 2014, il Tribunale monocratico di Cagliari, quale giudice del rinvio, ha confermato la sentenza del giudice di pace in punto di pena inflitta nella misura di euro 400 dì multa, ma ha ridotto l'ammontare del risarcimento dei danni alla parte civile. Ripercorsi i fatti e le ragioni che avevano determinato l'imputato, sindacalista, ad affiggere il comunicato -a tutela del docente G. che inumero una riunione scuola - famiglie era stato asseritamente fatto oggetto di un attacco personale e professionale da parte di genitori, studenti e preside-, la sentenza ha ritenuto sussistente l'elemento materiale del reato e assente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica. Ha osservato il giudicante, in adesione ai prìncipi esposti nella sentenza di annullamento, che la critica consiste in un dissenso motivato, mentre, al contrario, l'accusa rivolta nei confronti del dirigente scolastico era lesiva del diritto all'integrità della reputazione, in relazione ai doveri a suo carico per i quali era stato ritenuto misero ed inadeguato. Inoltre, lo scritto era lacunoso perché, in assenza di ogni riferimento concreto alla specifica vicenda, non consentiva ai potenziali lettori, diversi da quelli interessati, di comprendere i termini di quelle critiche. Il lettore poteva percepire soltanto un attacco immotivato alla dignità personale e professionale del dirigente scolastico, senza essere in grado di formarsi una opinione. Nè era condivisibile la differenziazione difensiva dell'essere stata la critica rivolta al comportamento dei preside e non alla sua persona, in quanto l'obiettivo dello scritto era pur sempre colui che aveva tenuto quel comportamento. 4. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione Pietro P. per mezzo dei difensore, articolando A motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. penumero , comma 1. Il ricorrente deduce violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 595 e 51 cod. penumero , ed osserva il diritto di critica sindacale, come affermato costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, interpreta con marcata ampiezza il requisito della continenza della divulgazione della vicenda, consentendo di fatto l'utilizzo di espressioni più forti di squallido . Detto termine non era diretto alla persona, ma allo specifico comportamento legato alla posizione professionale ricoperta. La contraria interpretazione della esimente da parte del giudice la rendeva di fatto inapplicabile. Tra i requisiti che la giurisprudenza unanime individua per l'applicazione dell'art. 51 cod. penumero non vi è l'esposizione dei dettagli dei fatto criticato. In ogni modo, la vicenda oggetto del comunicato era nota a tutta la scuola ed il cartello era stato esposto nella bacheca riservata ai comunicati sindacali quindi, il pubblico degli utenti era in grado di comprendere ciò cui faceva riferimento. 5. II difensore del ricorrente il 26 novembre 2015 ha depositato una memoria difensiva, rilevando come la decisione del giudice di rinvio sia stata condizionata dall'approfondimento di fatto della sentenza di annullamento, avendo applicato il principio della Corte di cassazione non per valutare il superamento del limite della continenza, ma come un requisito del diritto di critica sindacale. Il volantino contestato consentiva di individuare nel processo sommario al quale era stato sottoposto il professore, già a conoscenza all'interno della scuola, il fatto cui si riferiva. La critica sindacale non doveva essere diretta a garantire una informazione, ma a suscitare un dibattito nel corso del quale i protagonisti del contraddittorio sindacale avrebbero specificato le rispettive posizioni. Per questo il messaggio sindacale richiedeva strumenti forti e di rapida comprensione. La stessa giurisprudenza aveva riconosciuto nell'ambito della contesa politica e sindacale l'utilizzo di aggettivi ben più pesanti di quelli utilizzati. Il volantino era stato affisso negli spazi sindacali ed era irrilevante il dato che potesse essere conosciuto da una platea di studenti e professori più ampia di quella che aveva partecipato alla riunione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte v. Sezione 4, 21 giugno 2005, Poggi, rv 232019 il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione. Il Tribunale di Cagliari ha fatto corretta applicazione del principio di diritto formulato dal giudice di rinvio ed è pervenuto all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un autonomo percorso di apprezzamento dei dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali, articolato secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento. 2. È noto che il diritto di critica, garantito dall'art. 21 Cost., si concretizza nell'espressione di un giudizio, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare superati tali limiti ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004, numero 2247, in C.E.D. Cass., numero 231269 . A ciò deve aggiungersi che le modalità di estrinsecazione del diritto di critica non devono superare i limiti della continenza espressiva. Osserva Sez. 5, Sentenza numero 3356 del 2011 che Continenza significa proporzione, misurate continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati . 3. Non si tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle espressioni usate Sez. 5, numero 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534 . La critica pertanto, vieppiù quella in materia sindacale - che deriva la sua natura dal fatto che nasce da un gruppo di professionisti o di lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli scopi ed interessi della categoria - può assumere talora anche caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l'uso di toni oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere interessata la sfera penale, salvo, come in precedenza rilevato, il limite del rispetto dell'altrui dignità morale. In questa ottica è stato affermato che il requisito della continenza è superato solo in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, dovendosi peraltro valutare il contesto nel quale la condotta si colloca, sia pure ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento dei soggetto passivo oggetto di critica ASN 201115060 - RV 250174 . 4. Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato la natura diffamatoria del volantino con riguardo alla genericità dell'accusa rivolta al preside, in termini tali da non consentire la ricostruzione della vicenda. La connotazione personale delle espressioni, indirizzate al preside che fa il processo sommario , giustificano la conclusione raggiunta dal giudice di secondo grado e tolgono valenza alla distinzione che il ricorrente ha riproposto anche nel ricorso tra autore della condotta e persona , correttamente definita irrilevante dal Tribunale che ha valutato che obiettivo delle espressioni era l'autore di quel comportamento, uti singulus e non per la carica rivestita, e si era tradotta in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del destinatario. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale, con motivazione logica, coerente, adeguata e che si sottrae a rilievi formulabili in questa sede, ha ritenuto superati anche i limiti della rilevanza dell'argomento all'interno dell'istituto scolastico, avendo la pubblicazione in bacheca travalicato la sfera dei soggetti in grado di percepire i termini dello specifico episodio e di formarsi una ragionata opinione in proposito. La critica, quando si esprime nella stigmatizzazione di comportamenti o fatti, deve avere per connotato essenziale l'obiettivo di contribuire all'approfondimento della conoscenza ed alla formazione di un giudizio autonomo da parte dei destinatari del messaggio, di tal che l'impossibilità di ricostruire il contesto e decifrare i termini adoperati non consente di ravvisare l'esimente dell'esercizio del diritto. 3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.