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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex articolo 12-sexies d.l. n. 306/92 non opera alcun vincolo di diretta pertinenzialità tra i beni oggetto del vincolo ed i reati ascritti all’indagato.

Esso, invece, ricorda la Cassazione con la sentenza n. 17946/16, depositata il 29 aprile, introduce una presunzione semplice di illecita accumulazione patrimoniale essendo sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un’attività tale da procurargli il bene per invertire l’onere della prova e imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo provenga l’acquisto del bene . Il caso. La Suprema Corte era chiamata ad esprimersi in relazione alla legittimità di sequestro per equivalente operato nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di soggetto indagato per concorso in concussione e corruzione propria che aveva attinto beni, nella specie gioielli, conservati all’interno di una cassetta di sicurezza in un primo tempo intestata in via esclusiva alla moglie dell’indagato e, in tempi prossimi alla commissione dei contestati illeciti penali, cointestata anche all’indagato medesimo. Avverso il provvedimento reso in sede cautelare veniva frapposto ricorso al Tribunale del riesame che ribadiva la legittimità dell’operato provvedimento di sequestro. Avverso detta ultima pronuncia veniva formulato ricorso per cassazione da parte della terza sequestrata adducendo violazione di legge. La Corte, nella pronuncia in commento, dichiarato inammissibile il ricorso, si impegna in una ricostruzione giuridica e fattuale dell’istituto introdotto dall’articolo 12- sexies del d.l. n. 306/92. L’articolo 12-sexies del d.l. n. 306/92. La norma non configura una fattispecie incriminatrice ma una misura di carattere patrimoniale. Ossia la confisca di patrimoni, derivanti da comportamenti che non sono affatto quelli dell'imputazione, poiché la confisca di ciò che costituisce prezzo, prodotto, profitto, mezzo di tale reato, è già prevista dall'art. 240 c.p., ed appartenenti, sotto un mero profilo formale, a soggetti terzi e diversi rispetto a quello individuato quale autore del reato. La novità costituita nel sistema processual penalistico vigente dalla introduzione della norma è proprio quella di dar corso ad una forma di confisca di ricchezze provenienti da altri comportamenti distinti dalla commissione del reato per cui si procede, per la quale la dottrina ha introdotto la definizione di sanzione senza reato”. La confisca dei beni patrimoniali previsti dall'articolo 12- sexies non è subordinata all'accertamento di un nesso eziologico” tra i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna. La presunzione semplice di illecita accumulazione. Si è introdotta così nel sistema una presunzione di carattere semplice. Presunzione ovviamente vincibile dalla prova contraria, da fornirsi a carico del soggetto che deve dimostrare di averli acquistati in forza e virtù di disponibilità reddituali lecite” e proprie. Non è dunque necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità” tra i beni e i reati ascritti al soggetto, bensì occorre la sussistenza di un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l'attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel possesso del soggetto. Sui criteri di applicabilità dell’articolo 12- sexies del d.l. n. 306/92 sono intervenute, come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno statuito come al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies [ ] allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della sproporzione, i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la giustificazione credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna . L’onere probatorio a carico del soggetto colpito da sequestro per equivalente. Alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite, che peraltro si discosta non poco dal quello che appariva essere il portato letterale della norma, il soggetto colpito dalla misura cautelare avrà l'onere di vanificare la portata indiziante delle circostanze dedotte dalla pubblica accusa, dando dimostrazione di aver legittimamente acquisito i beni de quibus al proprio patrimonio. Detta prova potrà essere fornita attraverso la ricostruzione storica della propria situazione reddituale o di eventi, storici ed incontrovertibili, capaci di apportare a detta situazione economica e finanziaria, apprezzabili modifiche. In punto possono rivestire tale funzione chiamate ereditarie, vincite a giochi a premi, donazioni e, genericamente, ogni lecita attività capacità di dispiegare effetti sul patrimonio del soggetto. I limiti del giudizio di legittimità sulle ordinanze cautelari. La Corte ricorda come il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari emesse in materia di sequestro preventivo sia consentito soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere unicamente gli errores in iudicando o in procedendo che integrino difetti della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento o del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza e – quindi - non idoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice . Il che significa che detto giudizio finisce con l’essere giudizio di merito che se, congruamente motivato, non può essere sottoposto al vaglio della Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 settembre 2015 – 29 aprile 2016, n. 17946 Presidente Milo – Relatore Paoloni Fatto e diritto 1. Nell'ambito di indagini preliminari nei confronti di G.P., indagato per reati di concorso in concussione e in corruzione propria commessi abusando della sua qualità di ispettore territoriale dei lavoro di Milano, il g.i.p. dei Tribunale di Milano con decreto dei 4.6.2014 ha convalidato il decreto di sequestro preventivo disposto d'urgenza ai sensi dell'art. 12-sexies D.L. 306/92 -in uno all'esecuzione di misura cautelare carceraria nei confronti del P. dal procedente p.m. presso quello stesso Tribunale, relativo a un deposito titoli presso Fineco Bank per un controvalore di euro 274.000, nonché effettuato d'iniziativa dagli operanti ufficiali di p.g. della G.d.F. perquisizione domiciliare coeva all'esecuzione della misura cautelare , relativo ad una cassetta di sicurezza di un'agenzia milanese della Deutsche Bank intestata al P. e alla moglie S.M., contenente 27 oggetti preziosi nonché al denaro contante euro 11.200 rivenuto presso l'abitazione dell'indagato. Convalida estesa anche al sequestro di natura probatoria effettuato dalla G.d.F. nelle stesse circostanze materiale documentario, personal computer, hard disk, pen drive, ecc. . Convalida disposta dal g.i.p. in rilevata presenza dei presupposti formali e sostanziali di legge, funzionali alla confisca dei beni anche per equivalente ex art. 12-sexies D.L. 306/92, e in particolare del fumus dei reati contestati al P., correlato alla palese sproporzione tra i redditi di lavoro dell'indagato e le sue cospicue disponibilità patrimoniali e al pericolo di una loro dispersione. 2. Nel prosieguo delle indagini il g.i.p. del Tribunale ambrosiano, con ordinanza del 3.3.2015, ha rigettato l'istanza dell'indagato e della consorte di dissequestro e restituzione dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza cointestata sottoposta a sequestro preventivo e dei beni elencati nel verbale di esecuzione dei decreto di perquisizione personale e locale del p.m. sottoposti a sequestro probatorio . Il provvedimento è stato appellato dalla sola S.M., nella sua veste di persona terza interessata, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. 3. L'adito Tribunale distrettuale di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame concernente i beni oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 c. p. p. è previsto il ricorso ex art. 324 c. p. p. per il titolo genetico, mentre successive istanze volte ad ottenerne la revoca o la restituzione dei beni appresi rientrano nella disciplina di cui all'art. 263 c.p.p.° ed ha, in parziale riforma del provvedimento impugnato, disposto il dissequestro e la restituzione all'appellante M. di dieci dei ventisette gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza intestata a lei e al coniuge risultati appartenere alla defunta madre della M. cui sono pervenuti in eredità fin da epoca anteriore al matrimonio di costei con il P. con riferimento ai predetti monili è superata la presunzione di contitolarità o codetenzione o intestazione fittizia dei predetti in capo all'indagato . A diverse conclusioni è giunto il Tribunale con riguardo ai residui gioielli diciassette contenuti nella cassetta della Deutsche Bank, considerati sussumibili nella sfera applicativa dei sequestro preventivo ex art. 12-sexies D.L. 306/92 per effetto della palese sproporzione sussistente tra i redditi di lavoro vantati dal P. per reati compresi tra quelli per cui l'art. 322-ter c.p. prevede la confisca anche per l'equivalente valore dei profitto o prezzo dei reato e le disponibilità finanziarie in sua diretta o interposta disponibilità. 4. Avverso la decisione dell'appello endoprocessuale, per la parte reiettiva dei dissequestro degli ulteriori diciassette gioielli custoditi nella cassetta di sicurezza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale di S.M., deducendo -nei termini appresso sintetizzati l'erronea applicazione dell'art. 12-sexies D.L. 306/92 e il difetto di idonea motivazione. In modo incongruo il Tribunale ha reputato non superabile per i monili non dissequestrati la presunzione di illecita accumulazione riferibile al coniuge indagato della ricorrente , non considerando che con riferimento ai beni appartenenti al coniuge , soggetto estraneo ai reati oggetto di indagine, la presunzione deve essere posta in rapporto alla specifica posizione di tale soggetto, imponendo di apprezzare la presunta sproporzione reddituale rispetto alla peculiare posizione dei soggetto terzo e al suo generale contesto familiare . Secondo la giurisprudenza di legittimità Sez. 2, n. 4479/09 del 03/12/2008, Lo Bianco, Rv. 243278 Sez. 2, n. 3620/14 del 12/12/2013, Patanè, Rv. 258790 la presunzione ex art. 12-sexies D.L. 306/92 rileva per i soggetti terzi soltanto se sussiste sproporzione tra i redditi personali del terzo estraneo nel caso in esame la consorte dell'indagato e i beni oggetto di sequestro preventivo. Vale a dire, nella specie, rispetto ai gioielli e alla bigiotteria conservati nella cassetta di sicurezza, il cui contratto di locazione è stato sottoscritto il 2.5.2007 subito dopo il decesso della madre dalla sola M., la cointestazione della cassetta all'indagato P. essendo avvenuta in epoca assai successiva maggio 2012 . Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, tener conto della dimostrata capacità reddituale autonoma della M. figlia unica e della sua famiglia di origine, che vanta anche redditi da fabbricati sufficienti a giustificare la titolarità dei beni sottoposti a vincolo preventivo. La ricorrente ha indicato gli elementi in fatto che comprovano che i monili, peraltro di scarso va/ore , sono in sua esclusiva proprietà. 5. II ricorso proposto nell'interesse di S.M. deve essere rigettato per infondatezza delle delineate censure. Le stesse paiono, in vero, prefigurare una rivisitazione di segno meramente fattuale delle emergenze delle indagini e degli argomenti con cui il Tribunale ha confermato, illustrandone le inferenze processuali e sostanziali, la misura cautelare reale applicata a parte degli oggetti preziosi già custoditi nella cassetta di sicurezza cointestata alla ricorrente e al marito indagato. Rivisitazione estranea all'odierno giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo essendo consentito soltanto per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere unicamente gli errores in iudicando o in procedendo che integrino difetti della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo del provvedimento o del tutto mancante o privo dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza e -quindi non idoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice cfr. Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, 239692 Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, Rv. 254893 . Ora è ben chiaro che nella vicenda in esame non è seriamente sostenibile che la motivazione dell'ordinanza impugnata per altro particolarmente diffusa sia mancante o solo apparente, in guisa da impedire la comprensione del percorso decisorio che ha portato alla conferma parziale dei sequestro preventivo degli oggetti contenuti nella cassetta di sicurezza, dei quali la M. rivendica l'esclusiva proprietà. Alla luce della disamina dei dati processuali il Tribunale, osservato -sulla scia della giurisprudenza di legittimità che l'art. 12-sexies D.L. 306/92 introduce una presunzione semplice di illecita accumulazione patrimoniale essendo sufficiente dimostrare che il titolare apparente non svolge un'attività tale da procurargli il bene per invertire l'onere della prova e imporre alla parte di dimostrare da quale reddito legittimo provenga l'acquisto del bene , ha ritenuto provato o, meglio, privo di piena o affidabile dimostrazione, anche in base a non illogiche valutazioni di fatto non scrutinabili in questa sede, che l'acquisizione dei residui preziosi non dissequestrati a beneficio della M. derivi da fonti lecite della sola persona terza ricorrente. Evenienza che, nel quadro della fattispecie disciplinata dall'art. 12-sexies, legittima il sequestro funzionale alla prevenzione del pericolo di dispersione dei beni in vista della loro obbligatoria confisca. Nel ribadire che per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies D.L. 306/92 non opera alcun vincolo di diretta pertinenzialità tra beni oggetto del vincolo e i reati ascritti all'indagato Sez. U, n. 920/04 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226490-226491 , il Tribunale ha rilevato non essere acquisita in atti traccia di un legittimo acquisto dei monili di non provata origine familiare materna della ricorrente moglie dell'indagato P., sì da rendere di conseguenza non irragionevole l'assunto della riferibilità anche a costui della titolarità o disponibilità diretta o interposta degli stessi oggetti preziosi. Evenienza avvalorata, del resto, dallo stesso dato storico per cui la cointestazione della cassetta di sicurezza al P. risulta avvenuta nel maggio 2012, cioè in epoca prossima alla consumazione dei reati ex artt. 317 e 319 c.p. contestatigli, fissata fino al dicembre del 2011 per la condotta di concussione . Evenienza cui, merita aggiungere, si sovrappone l'ulteriore circostanza, desumibile ex actis appello della stessa M. ex art. 322-bis c.p.p. di almeno un avvenuto accesso alla cassetta di sicurezza, nel giugno 2013 dopo la commissione dei reati attribuitigli , da parte dell'indagato P. a conferma della sua condivisa disponibilità dei beni custoditi nella cassetta. Per tanto le valutazioni espresse dai giudici dell'appello cautelare reale si configurano pienamente conformi agli indirizzi tracciati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice ivi incluse le decisioni richiamate nello stesso ricorso sulla tematica in discussione ex piurimis Sez. 5, n. 26041 del 26/05/2011, Papa, Rv. 250922 Sez. 6, n. 39259 del 04/07/2013, Purpo, Rv. 257085 . Con la conseguenza che deduzioni e argomenti posti a base della decisione del Tribunale di Milano si mostrano, sul piano della corretta applicazione delle norme disciplinanti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies D.L. 306/92, immuni da censure apprezzabili nell'odierno giudizio. Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.