Difensore partecipa ad uno sciopero di avvocati: è legittimo impedimento?

Il caso del difensore che si astiene da un’udienza in forza dell’esercizio di un diritto di libertà diritto di astensione dalle udienze non è riconducibile nell’ambito dell’istituto del legittimo impedimento.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’imputato e con sentenza n. 17668/16, depositata in cancelleria il 28 aprile, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. Il caso . Ricorre in Cassazione l’imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna dello stesso per il reato di evasione. L’imputato, che ricorre a mezzo del suo difensore, richiede la nullità della sentenza predetta. Pur avendo, infatti, il suo avvocato esercitato un diritto di libertà e comunicato alla Corte di voler aderire allo sciopero indetto dall’ordine degli avvocati, previsto per i giorni di udienza, la stessa, rilevando il caso del legittimo impedimento”, – che, in quanto tale, non può essere fatto valere nel giudizio camerale - ritiene di poter procedere egualmente anche senza la presenza del difensore. Il diritto di astensione dalle udienze che non è legittimo impedimento . La giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto, in capo al difensore, l’esercizio del diritto di astensione dalle udienze, purché conforme al codice di autoregolamentazione. Quindi, non configurandosi la fattispecie del legittimo impedimento, non può trovare applicazione la disciplina dell’art. 420- ter c.p.p. impedimento a comparire dell'imputato o del difensore . Ne consegue – a parere degli Ermellini - che il suddetto diritto può essere esercitato anche in sede di giudizio abbreviato di appello, pur essendo facoltativa la presenza del difensore . L’udienza deve essere pertanto rinviata. L’astensione del difensore dalle udienze – precisa infine la Cassazione - costituisce espressione dell’esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 febbraio - 28 aprile 2016, n. 17668 Presidente Paoloni – Relatore Di Stefano Motivi della decisione C.Y. ricorre a mezzo dei difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 14 gennaio 2014 che confermava la sua condanna per il reato di evasione deducendo la nullità della sentenza in quanto, pur avendo il difensore comunicato in data 9 gennaio 2014 di aderire allo sciopero degli avvocati indetto per i giorni 13, 14 e 15 gennaio 2014, la Corte aveva proceduto egualmente ritenendo che nel giudizio camerale ex art. 599 cod. proc. pen. non rilevi il legittimo impedimento e possa procedersi senza presenza del difensore. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il diritto di del difensore dalle udienze, purché conforme al codice di autoregolamentazione, che, quindi, non si configura quale legittimo impedimento , non applicandosi la relativa disciplina di cui all'articolo 420 ter cod. proc. pen. . Ne consegue che il diritto può essere esercitato anche in sede di giudizio abbreviato di appello con conseguente necessità di rinvio della udienza, pur essendo facoltativa la presenza del difensore L'astensione del difensore dalle udienze non è riconducibile nell'ambito dell'istituto del legittimo impedimento, in quanto costituisce espressione dell'esercizio di un diritto di libertà, il cui corretto esercizio, attuato in ottemperanza a tutte le prescrizioni formali e sostanziali indicate dalle pluralità delle fonti regolatrici, impone il rinvio anche delle udienze camerali a partecipazione non necessaria. Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice di appello, che non aveva accolto la richiesta di rinvio dell'udienza camerale nel giudizio di appello a seguito di abbreviato per adesione del difensore all'astensione dalle udienze . Sez. 5, n. 4819 del 17/11/2015 - dep. 05/02/2016, Colli, Rv. 265928 . Deve essere quindi svolto un nuovo giudizio di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Cagliari, riversa sezione.