Rapinatore in azione: anche solo gli occhiali da sole possono renderne difficile il riconoscimento

Condanna definitiva per il giovane criminale, protagonista di ben tre colpi. Nessuna possibilità di ottenere almeno una riduzione della pena. Confermata l’aggravante del travisamento decisivo l’utilizzo di un casco da motociclista e di un paio di occhiali da sole.

Anche solo un paio di occhiali da sole è sufficiente, almeno sulla carta, ad alterare l’aspetto esteriore del rapinatore. Corretta, perciò, l’applicazione della aggravante del travisamento” nella definizione della condanna Cassazione, sentenza n. 17397/16, sezione Seconda Penale, depositata il 28 aprile . Aspetto. Giornata pienissima per il giovane ladro in poche ore una rapina consumata e due tentativi di rapina . Il bilancio finale, però, non è positivo l’uomo viene beccato e poi condannato. Linea di pensiero comune, in questa ottica, per i giudici di merito. In Cassazione il difensore prova a rendere meno grave la pena, e contesta la circostanza aggravante del travisamento . Su questo fronte viene posto in evidenza il fatto che la parte offesa era stata comunque perfettamente in grado di riconoscere il rapinatore , nonostante quest’ultimo abbia indossato un casco da motociclista e degli occhiali . Tale obiezione, però, viene ritenuta non decisiva dai Giudici del ‘Palazzaccio’. Ciò che conta, secondo i Magistrati, è la alterazione – seppur lieve e conseguita con qualsiasi mezzo, anche rudimentale – dell’aspetto esteriore della persona , e quindi la difficoltà nel riconoscimento . Di conseguenza, è irrilevante che la parte offesa sia riuscita o meno a riconoscere le sembianze del rapinatore . E comunque, concludono i Giudici, anche il semplice uso di un casco o, addirittura, l’indossare degli occhiali da sole , da parte del rapinatore, consentono di modificarne l’aspetto esteriore .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 – 29 aprile 2016, n. 17397 Presidente Gentile – Relatore Tutinelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 3 aprile 2015, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna dell'imputato C.R. e per una rapina consumata, due tentativi di rapina, una resistenza a pubblico ufficiale e un falso materiale su certificazione amministrativa, tutti avvenuti o accertati il 26 settembre 2013, confermando in ciò la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Roma in data 11 marzo 2013 ma escludendo la sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite con riferimento al capo A . 2. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione imputato a mezzo del proprio difensore strutturando ricorso non in relazione ai vizi previsti all'articolo 606 cod proc pen, ma in relazione le richieste finali e quindi lamentando violazione di legge e illogica o contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta aggravante del travisamento, in relazione al fatto che la parte offesa era stata comunque perfettamente in grado di riconoscere il rapinatore nonostante l'uso da parte di quest'ultimo del casco da motociclista e degli occhiali. Considerato in diritto 3. II ricorso è manifestamente infondato. Deve infatti ricordarsi come - per giurisprudenza costante di questa Corte - al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. - Sez. 6, Sentenza n. 21890 del 03/04/2014 Rv. 259766. Non è rilevante dunque che la parte offesa sia riuscita o meno a riconoscere le sembianze del rapinatore, ma che vi fosse un oggettiva alterazione dell'aspetto. L'uso di un casco da motociclista o anche solamente di occhiali da sole per commettere una rapina appaiono sufficienti a integrare un aspetto esteriore della persona. 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500.00 alla Cassa delle Ammende.