



sanzioni sostitutive | 27 Aprile 2016
L’indigenza economica non è ostativa alla pena pecuniaria quale sanzione sostitutiva di pena detentiva breve
di Gabriele Pellicioli - Avvocato penalista
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta in osservanza dei criteri di cui all’art. 133 c.p., prendendo in esame, tra l’altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell’art. 58, comma 2, L. n. 689/1981, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.

(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 17103/16; depositata il 26 aprile)








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