L’occupazione dell’immobile può diventare invasione, ma non sempre

In presenza del possesso legittimo di un immobile, si può parlare del reato di invasione di edifici a seguito della sopravvenuta manifestazione di volontà contraria espressa dalla proprietaria?

La giurisprudenza costante conferma quanto affermato dal Giudice di Pace di Larino contro la cui sentenza ricorreva il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso. Espresso il consenso da parte della proprietaria di un immobile alla continuazione del possesso dello stesso da parte dei due convenuti, sia pure al solo scopo di liberare l’appartamento dai beni mobili di proprietà dei genitori dell’imputata, si deve escludere la sussistenza del requisito dell’invasione. La Corte di Cassazione dunque, con sentenza numero 16932/16, depositata in cancelleria il 22 aprile, rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso avverso la sentenza del Giudice di Pace di Larino. Il caso Il Procuratore ricorreva, infatti, avverso la sentenza con la quale il Giudice aveva assolto due coimputati dal reato di invasione di edifici, permanendo questi ultimi all’interno di un appartamento senza alcun titolo e contro la volontà della proprietaria, perché il fatto non sussiste. L’invasione non ricorre se il soggetto è entrato legittimamente in possesso del bene . Il Procuratore generale sosteneva l’avvenuta inosservanza delle norme processuali e l’erronea applicazione della legge penale, attesa la natura permanente del reato di invasione di edifici e l’accertamento di una manifestazione di volontà contraria al subentro degli imputati nel possesso dell’immobile. Ragion per cui l’occupazione era da ritenersi arbitraria. La proprietaria avrebbe infatti autorizzato inizialmente il possesso dell’appartamento al solo fine di poterlo liberare dalle suppellettili dei genitori di un imputato che, in precedenza e fino alla loro morte, avevano legittimamente occupato quell’appartamento. Ma a detta della Corte il ricorso è infondato. La condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell’introduzione dall’esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l’invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 marzo 22 aprile 2016, n. 16932 Presidente Prestipino Relatore Agostinacchio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 07/09/2015 il Giudice di Pace di Larino assolveva M.A. e L.A. dal reato di invasione di edifici ex art. 633 cod. pen. - perché permanendo all'interno dell'appartamento sito in Guglionesi alla via Bruzio Presente s.n.c. senza alcun titolo e contro la volontà della proprietaria, arbitrariamente lo occupavano - perché il fatto non sussiste. Assumeva il giudice di pace che la condotta posta in essere non era caratterizzata dal requisito della arbitrarietà, in quanto la proprietaria aveva consentito il possesso dell'immobile da parte degli imputati, sia pure al fine di liberarlo dalle suppellettili dei genitori della M., che in precedenza, e fino alla loro morte, avevano legittimamente occupato quell'appartamento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso per inosservanza di norme processuali ed erronea applicazione della legge penale, attesa la natura permanente del reato ex art. 633 cod. pen. e l'accertamento della manifestazione di volontà della proprietaria contraria al subentro degli imputati nel possesso dell'immobile sì che l'occupazione doveva ritenersi contra ius e, quindi, arbitraria. Ha concluso pertanto per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Considerato in diritto 1. Sostiene la Procura ricorrente che il giudice di pace non avrebbe correttamente valutato gli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento, omettendo di considerare che gli imputati avevano continuato ad occupare l'immobile anche dopo la sopraggiunta volontà contraria dell'avente diritto , il quale aveva inizialmente autorizzato il possesso dell'appartamento, sia pure al solo fine di poterlo liberare dalle suppellettili condotta idonea ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 633 cod. pen. in quanto il subentro nella locazione era avvenuto con il consenso dell'originario conduttore ma non del proprietario. 2. II ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di evidenziare a riguardo, con giurisprudenza costante, che la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegua nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto di recente, Cass. sez. 2, sent. n. 51754 del 03/12/2013 - dep. 23/12/2013 - Rv. 258063 conf. Cass. n. 43393 del 2003 - Rv. 227653 n. 2337 del 2006 - Rv. 233140 n. 25937 del 2010 - Rv. 247751 n. 5585 del 2012 Rv. 251804 . Risulta accertato che nel caso di specie fu la stessa proprietaria a consentire che la M. continuasse a conservare il possesso delle chiavi dell'appartamento occupato dai genitori teste L. la stessa parte offesa ha confermato tale circostanza, pur precisando che tale tolleranza era giustificata dalla necessità di liberare l'immobile dai beni mobili di proprietà dei genitori dell'imputata. Quest'ultima quindi, unitamente al coniuge, è entrata legittimamente nel possesso dei bene, per cui deve escludersi la sussistenza dei requisito dell'invasione, nell'irrilevanza della sopravvenuta manifestazione di volontà contraria, espressa dalla proprietaria. La giurisprudenza citata dalla Procura ricorrente conferma anziché smentire la tesi dei giudice di pace, trattandosi di fattispecie caratterizzata - a differenza da quella in esame - dalla originaria mancanza di consenso dell'avente diritto all'occupazione dei bene, consentita a sua insaputa dal conduttore in violazione del divieto di sublocazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso.