Mancata traduzione in udienza di chi ha manifestato volontà di comparirvi: quid iuris?

La volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto – manifestata tempestivamente – produce i suoi effetti non solo in relazione all’udienza alla quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, con la conseguenza che, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza.

La Sezione II della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 15939 del 2016, uniformandosi a note pronunce della stessa giurisprudenza di legittimità, si è espressa con richiamo all’istituto dell’assenza, specificando quali siano gli effetti pregiudizievoli scaturenti dalla violazione delle garanzie difensive sul giudizio e sul provvedimento conclusivo dello stesso. La fattispecie concreta posta al vaglio del Supremo Consesso Penale. La Corte d’Appello di Catania confermava il decreto con cui il Tribunale catanese territorialmente competente applicava la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con le prescrizioni dell’obbligo di soggiorno e dell’assoggettamento al versamento di cauzione. Successivamente, il ricorrente impugnava il provvedimento confermativo de quo , richiedendone l’annullamento, in quanto non si era provveduto al suo accompagnamento all’udienza nonostante questi avesse espressamente manifestato la propria volontà di comparirvi. Focus sulle c.d. misure di prevenzione”. Le misure di prevenzione sono misure special-preventive, cui è riconosciuta per opinione pacifica natura formalmente amministrativa. Esse sono finalizzate ad impedire la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti contraddistinti da pericolosità sociale e non richiedono come presupposto applicativo la pregressa realizzazione di un fatto criminoso. In considerazione di quest’ultimo rilievo, è bene rammentare la loro differenziazione rispetto alle misure di sicurezza, divergenza che opera essenzialmente sul piano del presupposto di tipo oggettivo le misure di sicurezza sono applicabili dall’organo giudicante soltanto in caso di commissione di un fatto previsto dalla legge come reato o quasi reato” si parla di quasi reato”, in specie, nelle ipotesi di reato impossibile ex art. 49 c.p. e di mero accordo criminoso o mera istigazione ex art. 115 c.p. , venendo così ad essere qualificate come misure post delictum le misure di prevenzione, invece, prescindono come affermato in precedenza dall’anzidetto requisito strutturale e si fondano sulla esclusiva presenza di indizi di pericolosità sociale, il che giustifica la loro menzione come misure ante delictum . Il testo normativo fondamentale delle misure preventive è rappresentato dal d.lgs. n. 159/2011. In particolare, tra le tipiche misure di prevenzione personali, oltre al rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è annoverata la sorveglianza speciale oggetto di disposizione giudiziale nel caso che qui ci occupa essa è suscettibile di trovare luogo nei confronti dei soggetti che, pur essendo già stati destinatari di un avviso orale, non abbiano cambiato condotta e siano persone pericolose per la sicurezza pubblica detta misura può essere applicata solo a seguito di un procedimento giurisdizionale ed è accompagnata da una serie di prescrizioni, tra cui, come nella fattispecie concreta, l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza e l’imposizione di cauzione. La mancata considerazione della missiva del detenuto. Inizialmente, il ricorrente dichiarava la propria rinuncia a comparire all’udienza camerale chiamata avanti la Corte d’Appello catanese, la quale, pertanto, considerando l’imputato legittimamente assente, iniziava senza questi la trattazione del procedimento di prevenzione. Sennonché, in seguito, a mezzo di posta elettronica ordinaria, il ricorrente manifestava esplicitamente la propria volontà contraria di comparire all’udienza camerale cui era stata rinviata la procedura. Le due volontà antitetiche rinuncia a comparire e manifestazione di volontà a comparire. La rinuncia a comparire all’udienza produce i suoi effetti non solo per l’udienza in relazione alla quale è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando l’originario rinunciante non manifesti la volontà di essere tradotto da ultimo Cass., n. 27974/2014, rv. 261567 . Dall’altro lato, la volontà di comparire all’udienza da parte del detenuto – manifestata tempestivamente – produce i suoi effetti non solo in relazione all’udienza alla quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, con la conseguenza che, in tal caso, la mancata traduzione alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza Cass., n. 45392/2013, rv. 257559 . Sulla patologia degli atti processuali. La Cassazione, pertanto, chiosando, afferma che la dichiarazione espressa di voler partecipare all’udienza, effettuata dal ricorrente a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata validamente espressa. Di talché, la sua mancata traduzione all’udienza e l’omessa considerazione della sua richiesta di parteciparvi da parte del Giudicante comportano la più grave conseguenza pregiudizievole disciplinata dal codice di rito in materia di patologia degli atti processuali, ossia la nullità assoluta ed insanabile, suscettibile di inficiare nel caso di specie la validità del giudizio camerale svoltosi e del relativo provvedimento decisorio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 febbraio – 18 aprile 2016, n. 15939 Presidente Gallo – Relatore Verga Motivi della decisione Ricorre per cassazione personalmente G.G. avverso il decreto emesso dalla corte d'appello di Catania in data 15 ottobre 2015 che, confermando il decreto emesso dal tribunale, applicava al predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed imposizione di cauzione lamentando la mancata traduzione all'udienza nonostante la manifesta l volontà a comparire. Il ricorso è fondato. Deve premettersi che questa Corte ha affermato 1 che la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto - a seguito della quale l'imputato è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore - produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando egli non manifesti la volontà di essere tradotto cass. N. 2327 del 1998 Rv. 210369, N. 74 dei 2000 Rv. 215500, N. 36609 del 2010 Rv. 248433, N. 27974/2014 rv. 261567 e 2 che la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto - manifestata tempestivamente -produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale essa sia formulata ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, con la conseguenza che, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto alla udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza Cass.N. 45392/2013 Rv. 257559 Ciò detto deve rilevarsi che, come ammesso dallo stesso ricorrente, egli rinunciò a presenziare all'udienza camerale del 15 aprile 2015 e dunque correttamente la corte d'appello iniziò la trattazione del procedimento di prevenzione considerandolo legittimamente assente. Assenza da ritenersi legittima fino alla eventuale contraria manifestazione di volontà che risulta espressa dal ricorrente in data 4 settembre 2015 a mezzo di missiva, indirizzata alla corte di appello di Catania misure di prevenzione ed inviata attraverso l'ufficio matricola, con la quale chiedeva di presenziare all'udienza camerale del 25 settembre 2015, cui era stata rinviata la procedura, allegando la contemporanea esistenza di altra udienza e dunque un potenziale legittimo impedimento e la nomina di altro difensore di fiducia. E' indubbio che tale diversa volontà, pervenuta alla Corte d'Appello, era idonea non sono ad annullare la precedente rinuncia, ma anche a produrre i suoi effetti non solo in relazione all'udienza alla quale era stata formulata ma pure per quelle successive fissate a seguito di rinvio a udienza fissa. Nel provvedimento impugnato la corte catanese afferma che l'odierno ricorrente non ebbe a manifestare la propria volontà a partecipare all'udienza dei 25 settembre 2015 e che pertanto si tenne ferma la pregressa dichiarazione di rinuncia. Ma in atti vi è la prova che, seppure a mezzo di posta elettronica non certificata, alla corte d'appello di Catania fu rimessa la dichiarazione del ricorrente del 4-5 settembre. Irrilevante è la ragione per cui tale dichiarazione pervenuta alla corte non fu rimessa al collegio,considerato che il ricorrente ne ha dimostrato l'inoltro. Ne consegue che avendo il G. presentato richiesta di partecipare all'udienza camerale ed avendo l'organo giurisdizionale ignorato ancorchè incolpevolmente tale richiesta la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità assoluta ed insanabili dei giudizio camerale e del relativo provvedimento decisorio. Il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti alla corte d'appello di Catania per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla corte d'appello di Catania per l'ulteriore corso.