Condannato in patria, lì va scontata la pena. Irrilevante la figlia avuta in Italia dallo straniero

Definitivo il ritorno nel Paese d’origine per lo straniero, un cittadino rumeno, approdato in Italia. Egli non può scontare nella Penisola i 3 anni di reclusione conseguenti alla condanna in patria per furto aggravato. Impossibile parlare di un suo radicamento in Italia.

Condannato in patria, ma ora stabile in Italia. A testimoniarlo anche la nascita di una figlia sul suolo italico. Ciò nonostante, è da eseguire il mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità del Paese d’origine dello straniero. Smentita, quindi, l’ipotesi, avanzata dall’uomo, di scontare la pena nella Penisola Cassazione, sentenza n. 15886/2016, Sezione Sesta Penale, depositata oggi . Figlia. Ben due condanne in sospeso, in patria, per lo straniero approdato in Italia. In Romania egli è stato ritenuto responsabile di guida senza patente e di furto tentato . Azzerata la prima contestazione niente esecuzione della pena , perché guidare senza patente non costituisce reato nel nostro ordinamento , spiegano i giudici. Resta, però, in piedi la condanna a 3 anni di reclusione per furto aggravato . E su questo fronte viene disposta l’esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena. Nessuna possibilità, per l’uomo, di scontare la pena nella Penisola. E questa decisione viene ora condivisa e ribadita dai magistrati della Cassazione. Inutile il richiamo dell’uomo alla nascita in Italia della figlia . Tale elemento non viene ritenuto sufficiente, difatti, per ipotizzare che l’uomo abbia una stabile presenza in Italia . Né la situazione è modificabile dalla constatazione che la madre dello straniero abbia residenza italiana .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 14 – 15 aprile 2016, n. 15886 Presidente Citterio – Relatore Di Stefano Motivi della decisione Con sentenza dei 10 marzo 2016 la Corte di Appello di Genova ha disposto l'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 2 novembre 2010 dalla Corte locale di Brasov Romania nei confronti di B.A.G. limitatamente alla esecuzione della sentenza del 20 ottobre 2009 della Corte di Brasov di condanna alla pena di anni tre di reclusione per furto aggravato. La Corte, invece, rigettava la richiesta per quanto riguarda l'esecuzione della pena per il reato di guida senza patente divenuta eseguibile per revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla sentenza in questione poiché si tratta di fatto non costituente reato nel nostro ordinamento. Inoltre, quanto alla richiesta di scontare la pena in Italia, rilevava la assenza di condizioni dimostrative della stabile presenza dei ricorrente in Italia non essendo la nascita dei figlio in Italia una prova adeguata della sua presenza nel territorio nazionale né lo dimostra l'essere la madre del ricorrente residente in Italia. B. propone ricorso a mezzo del difensore deducendo con primo motivo la violazione del principio di specialità per essere stata disposta la consegna per un reato, la guida senza patente, per il quale non era vi era stata richiesta e, con secondo motivo, l'erronea valutazione in tema di condizioni per la esecuzione della pena in Italia. II ricorso è infondato. II primo motivo è manifestamente infondato in quanto contesta la consegna per un reato per il quale la Corte di Appello ha già rigettato la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo. Il secondo motivo è infondato in quanto vi è solo un inizio di prova della residenza in Italia, la nascita della figlia, mentre gli altri elementi sono irrilevanti la residenza della madre è elemento del tutto neutro e lo svolgimento di attività lavorativa in nero è solo dichiarata. Il predetto unico indizio non è affatto in grado di rendere sufficientemente certo il radicamento in Italia né spettava alla AG procedente svolgere ulteriori accertamenti essendo onere della parte richiedente provare la condizione per esercitare la scelta della esecuzione della pena in Italia. P.Q.M. Riget il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22 comma 5 l. 69 del 2005.