



omicidio stradale | 18 Aprile 2016
Il Viminale dettaglia le sorti della patente di guida dei trasgressori
di Stefano Manzelli
Per restare senza patente anche per un lungo periodo ora basta tagliare la strada ad un ciclista che cadendo si procura la frattura del bacino, con prognosi superiore a 40 giorni. In questo caso il Prefetto, valutata l'evidente responsabilità dell'automobilista, dispone la sospensione della patente fino ad un massimo di 5 anni, prorogabili.



Lo ha evidenziato implicitamente il Ministero dell'interno con la circolare n. 768/2014 del 25 marzo 2016, dedicata agli effetti della legge n. 41/2016 sulla licenza di guida. Con il nuovo reato di omicidio e lesioni stradali sono state inasprite le misure sanzionatorie per i conducenti più negligenti. Ma a farne le spese potranno essere anche solamente i conducenti distratti che procurano una lesione grave ad un utente debole.
La revoca della patente consegue, di diritto, alla condanna penale. Il Ministero effettua dunque una prima ricognizione delle modalità di applicazione della revoca della patente che, specifica la circolare, consegue di diritto alla condanna penale anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti e applicazione delle sospensione condizionale. Il periodo di divieto al conseguimento di una nuova licenza di guida dipende dalla gravità della condotta. Nell'ipotesi più grave il termine ordinario è di 15 anni, per omicidio stradale con conducente alterato. Il termine però aumenta a 20 per i recidivi e a 30 anni in caso di fuga. La revoca ordinaria della patente scende a 10 anni nel caso di omicidio correlato a violazioni di particolari regole di condotta ma anche questo periodo può estendersi a 20 o 30 anni in caso di comportamenti recidivanti o fuga. L'ipotesi meno grave prevede una durata dell'interdizione alla guida di 5 anni (aumentabili rispettivamente a 10 e 12), in caso di un omicidio stradale senza particolari aggravanti. Ma questo periodo di revoca forzata della licenza di guida è previsto anche nel caso di lesioni personali gravi o gravissime. Ovvero se il conducente, per colpa, procura ad un altro utente delle ferite giudicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni. E' il caso frequente dell'utente debole che cade anche solo per timore di venire a collisione con un veicolo a motore. In tutte queste ipotesi il rappresentante governativo ricevuti gli atti dispone, ove sussistano elementi di una evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni prorogabili fino a 10.
Qui la circolare del Ministero dell’Interno del 25 marzo 2016, n. 768






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