Termini per il riesame: da quando decorrono se l’ordinanza è annullata con rinvio?

Nel caso in cui il Tribunale del riesame giudichi in sede di rinvio, il termine di dieci giorni entro cui deve provvedere decorre dal momento in cui vi è ricezione degli atti presentati con la richiesta di misura cautelare nonché degli elementi sopravvenuti favorevoli all’indagato e non dal momento della ricezione della mera sentenza rescindente .

Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 15694/16, depositata il 14 aprile. Il caso. Un indagato per associazione di stampo mafioso era destinatario di un’ordinanza cautelare. Il Tribunale del riesame aveva affermato che il sodalizio criminale non costituiva una mera articolazione delocalizzata della ‘ndrangheta ma era autonomo giacché costituito tra soggetti residenti in Umbria da oltre dieci anni e operanti in zona in modo autonomo ed esclusivo. Aggiungeva che ai fini della configurabilità dell’associazione di tipo mafioso occorreva verificare che il sodalizio fosse radicato in loco con le connotazioni previste dall’art. 416- bis c.p. acquisendo la necessaria forza intimidatrice. La motivazione era ritenuta apodittica e contraddittoria, quindi veniva annullata l’ordinanza quanto alla configurabilità del reato associativo e dell’aggravante del metodo mafioso. Il giudice del rinvio ribadisce la configurabilità del reato di associazione di stampo mafioso. Dopo detto annullamento, il giudice del rinvio, correggendo” l’argomentazione, ha confermato la configurabilità del reato associativo valorizzando la circostanza che si trattava di fenomeno nuovo” rispetto all’ambito territoriale di riferimento sicché la forza di intimidazione del sodalizio non poteva che scaturire da una serie di condotte di violenza o minaccia atte ad instaurare il necessario clima intimidatorio che caratterizza il reato associativo. Indici sintomatici Il giudice ha descritto una serie di episodi ritenuti sintomatici ricostruendo in dettaglio l’ampia serie dei reati-fine prevalentemente di matrice estorsiva nonché lo specifico ruolo di partecipe ricoperto dall’indagato. Tale ruolo era desunto dalle modalità dei rapporti tenuti con gli altri soggetti, dal coinvolgimento in una pluralità di attività estorsive o finalizzate al traffico di stupefacenti sempre con ruolo di rilievo. A fronte di rilettura” congetturale In proposito il ricorrente ha offerto una mera rilettura delle risultanze acquisite fondata su mere congetture e senza documentare eventuali travisamenti. E i termini? Inoltre il ricorrente ha censurato l’asserito mancato rispetto dei termini di dieci giorni dalla ricezione degli atti, termine entro il quale il Tribunale del riesame deve provvedere dopo il giudizio rescindente della Corte di Cassazione. Il ricorrente, tuttavia, ha omesso di indicare la data in cui sarebbero stati ricevuti gli atti dai quali dedurre il termine di decorrenza per l’attività del giudice del rinvio. Decorrono dalla ricezione degli atti, non della sentenza rescindente. La Suprema Corte ha precisato che la disposizione che sanziona l’inerzia dell’ufficio giudiziario a decidere sul riesame è di stretta interpretazione, pertanto, l’espresso ed inequivocabile riferimento alla ricezione degli atti non consente di attribuire rilievo alla ricezione, da parte del giudice del rinvio, della sentenza rescindente. In altri termini, per la decorrenza del nuovo” termine per la decisione su un’ordinanza cautelare coercitiva oggetto di annullamento con rinvio occorre attendere la ricezione, da parte della cancelleria del giudice del rinvio, degli atti presentati dal pubblico ministero con la richiesta di misura cautelare nonché degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. L’ordinanza conserva efficacia Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che, in caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza cautelare, la misura non perde efficacia nel caso in cui la trasmissione al giudice del rinvio degli atti presentati nonché degli elementi favorevoli sopravvenuti avvenga oltre i dieci giorni.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 gennaio – 14 aprile 2016, n. 15694 Presidente Gentile – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto La VI Sezione di questa Corte, con sentenza n. 35605 del 25.8.2015, ha annullato - limitatamente all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. ed all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - l'ordinanza con la quale in data 29.12.2014 il Tribunale del riesame di Perugia aveva rigettato la richiesta di riesame presentata da C.D., in atti generalizzato, indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e plurimi altri come da contestazione in atti . Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Perugia, adito ex art. 309 c.p.p., decidendo quale giudice del rinvio, ha nuovamente confermato l'ordinanza cautelare emessa dal GIP, anche in ordine all'addebito di cui all'art. 416-bis c.p. ed all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale, ricorso per cassazione, deducendo I - violazione dell'art. 311 c.p.p. poiché la decisione non sarebbe intervenuta nel termine indicato dall'art. 311, comma 5-bis c.p.p. II - violazione dell'art. 627 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della connotazione mafiosa dell'associazione in contestazione, quale effetto del mancato adeguamento ai principi stabiliti dalla sentenza di annullamento. In data 24.12.2015 sono stati depositati nell'interesse dell'indagato motivi aggiunti e memoria difensiva, che illustrano ulteriormente i motivi già dedotti. All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti Considerato in diritto Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1. Il primo motivo è generico, e comunque infondato. 1.1. Ad avviso del ricorrente, il Tribunale del riesame non avrebbe deciso entro dieci giorni dalla ricezione degli atti intervenuta a seguito del giudizio rescindente . 1.2. Ciò premesso, osserva il collegio che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali ciò, peraltro, postula che la doglianza sia dedotta con sufficiente specificità. 1.3. Nel caso di specie, il ricorrente non indica la data in cui sarebbero stati, a suo avviso, ricevuti gli atti, e dalla quale, pertanto, decorreva asseritamente il termine che si assume violato, il che rende la doglianza carente della necessaria specificità. 1.4. La doglianza è, peraltro, anche infondata. 1.4.1. Appare evidente che la disposizione normativa de qua - avente natura sanzionatoria, in riferimento alla possibile inerzia dell'ufficio giudiziario competente a decidere in sede di riesame-rinvio - è di stretta interpretazione ne consegue che l'espresso ed inequivocabile riferimento alla ricezione degli atti cfr. art. 311, comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 47 del 2015 non consente di attribuire rilievo, ai fini della decorrenza del nuovo” termine per la decisione, alla ricezione, da parte del giudice del rinvio, della mera sentenza rescindente nel caso di specie pervenuta il 3.9.2015, come chiaramente desumibile ex actis cfr. nota a firma del funzionario giudiziario dr. A.M., materialmente presente nel fascicolo riguardante la posizione del coindagato L.A., in atti generalizzato, al cui contenuto il fascicolo riguardante la posizione del D. fa, peraltro, rinvio , occorrendo nuovamente la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini. 1.4.2. In argomento la motivazione dell'ordinanza impugnata è, purtroppo, inficiata da due evidenti errori materiali, che sarebbe stato opportuno evitare tenuto conto, peraltro, della delicatezza della questione , ma che è possibile emendare in questa sede si legge, infatti, a f. 16 che la decisione sarebbe intervenuta il 24.9.2015, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti da parte del P.M., avvenuta il 24.9.2015 per D.C. e L.A. . In realtà, dall'esame del fascicolo si desume cfr. annotazione manoscritta in calce alla già citata nota a firma del funzionario giudiziario dr. A.M., nota a firma del cancelliere R.G., ancora una volta materialmente presente nel fascicolo riguardante la posizione del coindagato L.A., in atti generalizzato, al cui contenuto il fascicolo riguardante la posizione del D. fa, peraltro, rinvio, e timbro di ricezione - pur privo di firma ma in proposito nessuna contestazione è stata mossa dalle parti - su di essa apposto quanto segue - in data 3.9.2015 gli atti richiesti, unitamente a copia di alcuni interrogatori, furono inizialmente trasmessi dal P.M., ma non risulta documentata la effettiva ricezione - in data 14.9.2015 gli atti pervennero materialmente al Tribunale del riesame - in data 22.9.2015 è intervenuta la decisione. 1.4.3. Né potrebbe attribuirsi rilievo al ritardo nella trasmissione degli atti pur tempestivamente richiesti dal tribunale sin dal 3.9.2015, atteso che il nuovo” art. 311, comma 5-bis, c.p.p. non richiama espressamente il termine di cui all'art. 309, comma 5, c.p.p. 1.4.4. Vanno, conclusivamente, affermati i seguenti principi di diritto Ai fini della decorrenza del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti”, entro il quale, se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, c.p.p., il giudice del rinvio deve decidere, non è sufficiente la ricezione, da parte della cancelleria del giudice del rinvio, della mera sentenza rescindente, ma occorre la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini . In caso di annullamento con rinvio, su ricorso dell'imputato, di un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, c, p. p., non ha luogo la perdita di efficacia della misura cautelare personale nel caso in cui la trasmissione al giudice del rinvio degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p., nonché di tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini, avvenga in violazione del termine previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 309, comma 5-bis, stesso codice, inserito dall'art. 13 l. n. 47 del 2015 . 2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che la VI Sezione aveva posto a fondamento dell'annullamento il rilievo che, avendo lo stesso Tribunale del riesame affermato che l'enucleato sodalizio non costituiva mera articolazione delocalizzata della 'ndrangheta, ma era del tutto autonomo, essendo costituito tra soggetti residenti in Umbria da oltre un decennio ed ivi operanti esclusivamente ed autonomamente, ai fini della configurabilità della contestata associazione di tipo mafioso occorreva verificare che il predetto sodalizio fosse radicato in loco con le peculiari connotazioni previste dall'art. 416-bis c.p., acquisendo in particolare la necessaria forza di intimidazione. Sul punto la motivazione della prima ordinanza del tribunale del riesame risultava, a parere della VI Sezione, in parte apodittica, in parte contraddittoria. In virtù di tali considerazioni, l'ordinanza era stata annullata quanto alla configurabilità del reato associativo, e conseguente all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 che trovava - nell'ottica del P.M. - fondamento proprio in riferimento al medesimo sodalizio . 2.1. Ciò premesso, il motivo è infondato. Il Tribunale del riesame, nel pieno rispetto del dictum della sentenza rescindente, ha conclusivamente ribadito la conclusiva configurabilità del reato associativo in oggetto, evidenziando che, trattandosi dì fenomeno nuovo per l'ambito territoriale di riferimento, la forza di intimidazione del sodalizio non poteva che scaturire da una serie di condotte di violenza o minaccia atte ad instaurare il necessario clima di intimidazione, caratterizzante il reato di cui all'art. 416-bis c.p. ed ha, all'uopo, valorizzato una nutrita serie di episodi incensurabilmente ritenuti sintomatici di ciò f. 17 ss. , ricostruendo, in tale ambito, e dettagliatamente, l'ampia serie di reati-fine, in assoluta prevalenza di matrice estorsiva, nonché lo specifico ruolo di partecipe ricoperto dall'indagato f. 24 ss. , desunto dalle modalità dei rapporti tenuti con gli altri associati, dal coinvolgimento in una pluralità di condotte estorsive, ovvero finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti in ordine alle quali era intervenuto il giudicato cautelare, e quindi la sussistenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza non era più in discussione sempre con ruolo di rilievo. 2.2. In concreto, il ricorrente si è limitato a riproporre la propria diversa lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 3. Il complessivo rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3.1. La cancelleria provvederà agli adempimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, disp. att. c.p.p.