Ordinanza del giudice: i gravi indizi di colpevolezza sono oggetto di autonoma valutazione da parte del gip

La mera elencazione degli atti allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare personale non è sufficiente ad adempiere l’obbligo del giudice di autonoma valutazione critica circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15094/2016, depositata il 12 aprile scorso. Il caso. Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio applicava la misura cautelare della custodia cautelare nei confronti di un uomo accusato di concorso nel reato di cui detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio aggravato dalla recidiva. Il Tribunale del Riesame però accoglieva il ricorso dell’indagato e annullava l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari applicativa della misura cautelare. Contro la decisione del Tribunale del Riesame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio proponeva ricorso per Cassazione ma la Suprema Corte lo rigettava ritenendo infondati i motivi addotti. Quali oneri per il giudice. La questione ruota attorno all’attività del giudice in sede di emissione dell’ordinanza cautelare. In particolare, ci si chiede se l’autonoma valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari da parte del giudice al momento dell’ordinanza applicativa della misura cautelare debba considerarsi anche autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Risultava infatti un’autonoma valutazione delle sole esigenze cautelari. Il peso della modifica normativa. Nella soluzione della questione insorta un peso determinante assume la portata dell’art. 292 c.p.p. come modificato dalla Legge 16 aprile 2015 n. 47. Secondo la nuova formulazione la norma prevede che l’ordinanza che dispone la misura, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, deve contenere l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura, con indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti nonché i motivi per i quali assumono rilevanza inoltre deve essere valutato anche il tempo trascorso dalla commissione del fatto-reato. L’argomento letterale. L’uso della congiunzione e” depone nel senso della necessità dell’espressa motivazione tanto sulle esigenze cautelari quanto sui gravi indizi di colpevolezza nonché l’obbligatoria indicazione degli elementi di fatto su cui si basano i gravi indizi e le esigenze cautelari. Mancata valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Nel caso in esame, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, il GIP si limitava ad un’elencazione di atti senza analisi alcuna. Secondo il magistrato inquirente il Tribunale del Riesame avrebbe errato perché dovrebbe valutarsi complessivamente l’ordinanza e non atomisticamente” le singole parti, pertanto, si dovrebbe ritenere valida la motivazione per relationem . Inoltre la norma di nuovo conio, secondo tale tesi, non pretenderebbe un’autonoma esposizione bensì un’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza che troverebbe l’obbligo di valutazione conferma e ragion d’essere nell’obbligo di motivare l’ordinanza. Valutare presuppone ricostruire e esplicare. La Suprema Corte ritiene invece che la previsione dell’autonoma valutazione da parte del giudice dei presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. imponga al giudice l’obbligo del vaglio critico delle risultanze investigative sotto il profilo che assumono quali gravi indizi di colpevolezza. L’obbligo è assolto tramite un’attività ricostruttiva ed esplicativa. Tale opera non implica la riscrittura originale del testo della richiesta di misura cautelare formulata dal pubblico ministero ma la traccia” di un giudizio sugli indizi di colpevolezza. Vaglio effettivo degli elementi di fatto che assumono rilevanza quali indizi di colpevolezza. La prescrizione della necessaria autonoma valutazione degli elementi legittimanti la misura cautelare personale è osservata anche nell’ipotesi che il giudice riporti nell’ordinanza le acquisizioni e le considerazioni investigative e del pubblico ministero, così come è pure consentito il rinvio per relationem alla richiesta di ordinanza cautelare. Ma non è sufficiente. È necessario, infatti, che per ciascuna posizione dell’indagato e per ogni contestazione di reato il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza ricorrere a formule stereotipate e spiegandone, invece, la rilevanza ai fini dell’affermazione della positiva sussistenza dei requisiti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. In altri termini, anche interpolando le valutazioni espresse dal pubblico ministero, un autonomo giudizio deve essere tangibile nel provvedimento. Tale non è l’elencazione degli atti senza adeguata autonoma considerazione. L’elencazione degli atti non è sufficiente. Nel caso in esame mancava l’esposizione, anche sintetica, del contenuto degli atti citati sicché la mera elencazione non è assimilabile al richiamo per relationem e, in ogni caso, non rispetta il significato intrinseco della norma in disamina. In tema di motivazione delle ordinanze di misure cautelari personali la prevista necessità di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza impone al giudice l’obbligo di un vaglio personale e critico su detti elementi. Non è possibile desumere i gravi indizi dalla valutazione delle esigenze cautelari quest’ultima valutazione è necessaria ma secondaria rispetto alla prioritaria valutazione dei gravi indizi. Non necessaria la riscrittura del testo originario della richiesta del pubblico ministero ma un’adeguata autonoma valutazione degli elementi portati all’attenzione del giudice.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 29 gennaio – 12 aprile 2016, n. 15094 Presidente Fiale – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. II tribunale dei riesame di Milano con ordinanza 19 novembre 2015, accoglieva il ricorso di R.A. e annullava l'ordinanza dei Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio del 2 novembre 2015, che aveva applicato al suddetto la custodia cautelare in carcere art. 81 e 110 cod. pen. e art. 73 del T. U. stup., con recidiva specifica, art. 99, comma 2, n. 1, del cod. pen. . 2. Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, art. 606, comma 1, lettera B ed E dei cod. proc. pen. Con l'ordinanza impugnata il tribunale di Milano ha annullato il provvedimento del G.I.P. esclusivamente sotto il profilo della carenza di autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato. Il tribunale ha erroneamente applicato l'art. 292 cod. proc. pen., come noveilato dalla legge n. 47 del 2015. Non si verte infatti nell'ipotesi di motivazione mancante o apparente dei provvedimento dei G.I.P., il tribunale ha ritenuto sussistente ed adeguata, anche sotto li profilo dell'autonomia, la valutazione del G.I.P. circa le esigenze cautelari, e l' inadeguatezza di misure meno afflittive invece ha ritenuto che l'omessa autonoma valutazione degli indizi sia rilevabile dal semplice richiamo alle fonti di prova e dalla circostanza che il giudizio di gravità indiziaria sia stato espresso dal G.I.P. in maniera del tutto apodittica sulla base dei richiamo agli atti di indagine. L'iter motivazionale non può essere atomistica mente suddiviso , costituendo al contrario un insieme di argomentazioni e che solo valutando nel complesso tali statuizioni deve operarsi il giudizio sulla rispondenza a quanto prescritto dall'art. 292 cod. proc. pen. Infatti la Cassazione nell'ipotesi di convalida e applicazione di misura cautelare ha ritenuto che i due provvedimenti, pur distinti, possono essere uniti in un unico atto con la sovrapposizione delle valutazioni per l'una e l'altra statuizione cassazione 1998 n. 3056, sez 2 . Il provvedimento impugnato appare quindi contraddittorio e manifestamente illogico nella parte in cui ritiene l'ordinanza dei G.I.P. recante un'autonoma valutazione su tutti gli elementi contenutistici ex art. 292 cod. proc. pen. ad eccezione del giudizio sui gravi indizi di colpevolezza. Non si comprende come il tribunale del riesame abbia ritenuto che il G.I.P. si sia espresso con autonoma valutazione sulla ricorrenza delle esigenze cautelari, mentre non sia pronunciato autonomamente anche sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L'autonoma valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari che richiama l'attività assidua e continuativa di spaccio del G.I.P. deve considerarsi anche autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. L'art. 292, comma 2, lettera C, del cod. proc. pen. non prevede un'autonoma esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, ma esclusivamente un'autonoma valutazione degli stessi e delle esigenze cautelari. Il concetto di autonoma valutazione è già insito nell'obbligo di motivare. 2. 2. La riforma non introduce requisiti diversi da quelli già preesistenti ante riforma, come individuati dalla Cassazione sull'obbligo di motivazione. Nel caso in giudizio il G.I.P. non effettua la vietata operazione del copia-incolla, e l'assenza di clausole di stile o di espressioni apodittiche è riconosciuta dal tribunale dei riesame per le esigenze cautelari, con il ritenuto pericolo di reiterazione dei reati ex art. 274, lettera C, del cod. proc. pen. 2. 3 Il G.I.P. ha usato la tecnica della motivazione per relationem, che anche dopo la legge n. 47 dei 2015 deve ritenersi ammessa Cassazione S. U. n. 17 dei 2000 . II rinvio fatto dal G.I.P. agli atti di indagine mostra come il giudice abbia conosciuto e valutato il contenuto di tali atti, anche in virtù della ricostruzione fornita dal P.M. Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio è infondato e deve respingersi. La questione posta dal ricorso si può sintetizzare nel seguente quesito se l'autonoma valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari del G.I.P., al momento dell'applicazione della misura cautelare, deve considerarsi anche autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Il motivo di ricorso riguarda la nuova formulazione dell'art. 292 del cod. proc. pen. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio e l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei reato . La norma usa la congiunzione e indicando quindi la necessità dell'espressa motivazione sia sulle esigenze cautelari e sia sui gravi indizi di colpevolezza, nonché l'indicazione - obbligatoria anch'essa - degli elementi di fatto da cui sono desunti sia i gravi indizi e sia le esigenze cautelari . Nel nostro caso sui gravi indizi di colpevolezza il G.I.P. nell'ordinanza del 2 novembre 2015 di applicazione della misura cautelare si limita ad un elenco di atti. Nessuna analisi è stata, quindi, compiuta dal G.I.P. Per il procuratore ricorrente dovrebbe valutarsi l'atto nel suo complesso, senza scindere le singole voci di analisi, e dovrebbe ritenersi ancora valida la motivazione per relationem anche dopo la riforma della legge n. 47 del 2015 , comunque utilizzata dal G.I.P. In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell 'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c , cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice l'obbligo dei vaglio critico delle risultanze investigative tramite un'attività ricostruttiva ed esplicativa, che, tuttavia, non implica, con riferimento all'esposizione della parte narrativa dei provvedimento, la necessità di una riscrittura originale del testo della richiesta dei PM. Sez. 3, n. 48962 del 01/12/2015 - dep. 11/12/2015, D R, Rv. 265611 . In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma primo, lett. c , cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, è osservata anche quando il giudice riporti nella propria ordinanza le acquisizioni e le considerazioni svolte dagli investigatori e dal pubblico ministero, pure mediante il rinvio per relationem al provvedimento di richiesta, purché, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. Sez. 3, n. 840 del 17/12/2015 - dep. 12/01/2016, Tinnirello, Rv. 265645 . Invero una valutazione dei gravi indizi di colpevolezza deve comunque sussistere, sia pure con richiamo alle valutazioni del Pm - per relationem-, e un semplice elenco di atti senza adeguata considerazione non può ritenersi valutazione autonoma. L'ordinanza impugnata infatti ritiene, con motivazione adeguata, immune da vizi logici o contraddizioni, che necessita oltre all'indicazione della tipologia dei singoli atti di indagine compiuta c.n.r., sequestri, individuazione fotografiche, verbali di s.i.t. ecc. anche l'esposizione, sia pure in sintesi, del contenuto di quegli atti . Per il Procuratore ricorrente l'iter motivazionale non può essere atomisticamente suddiviso sui punto deve notarsi che i gravi indizi di colpevolezza sono prioritari alla valutazione delle esigenze cautelari, e non possono certamente essere desunti da queste. Invero senza gravi indizi di colpevolezza non è applicabile nessuna misura. Quindi la valutazione risulta prioritaria e necessaria, sia pure implicita o per relationem nel nostro caso come ritenuto dall'ordinanza impugnata, con motivazione adeguata e logica e non contraddittoria, l'autonoma valutazione non sussiste, e non può desumersi dalle esigenze cautelare, operando su piani diversi. Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lettera C dei cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015 impone al giudice l'obbligo di un vaglio personale e critico sia sui gravi indizi di colpevolezza e sia sulle esigenze cautelari, non potendosi desumere i gravi indizi valutazione prioritaria e necessaria dalla valutazione delle esigenze cautelari valutazione necessaria ma secondaria, solo dopo la verifica dei gravi indizi , senza tuttavia una riscrittura originale dei testo del P.M., ma comunque con adeguata valutazione autonoma . P.Q.M. Rigetta il ricorso del P.M. Così deciso il 29/1/2016